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sabato 1 marzo 2014

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00745 presentata dal sen. Bruno MARTON..l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, dispone: “Il personale delle forze di polizia (…) che abbia riportato una invalidità, che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti d’istituto, è utilizzato, d’ufficio o a domanda, in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta”;..


Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00745
presentata dal sen. Bruno MARTON
giovedì 20 febbraio 2014, seduta n.196
cofirmata dal sen. Alberto AIROLA e dal sen.Vito Claudio CRIMI



Al Ministro della difesa – Premesso che:

l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, dispone: “Il personale delle forze di polizia (…) che abbia riportato una invalidità, che non comporti l’inidoneità assoluta ai servizi d’istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento dei compiti d’istituto, è utilizzato, d’ufficio o a domanda, in servizi d’istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta”;

l’articolo 4, comma 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 riporta: “le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile”;

l’articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sancisce: “Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, fino all’adozione del provvedimento di riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio”;

lo Stato maggiore della Marina militare (MARISTAT) con il messaggio n. 10054406/A/2/1 del 20 giugno 2003 [>>link] dispone unilateralmente: “Al personale della Marina militare (…) non è applicabile la permanente non idoneità in forma parziale (…) e che la circolare dell’Ispettorato di sanità della Marina militare (MARISPESAN) prot. n. 2/16628 del 17 marzo 2003 [>>link] (…) si applica esclusivamente al personale della Marina militare e pertanto per il personale di altre Forze armate, anche se operante alle dipendenze di Comandi/Enti Marina, si applica la circolare della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) prot. n. DGPM/II/5/C61 del 17 marzo 2003 [>>link] (sostituita dalla circolare della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) prot. n. M_D GMIL II 6 1 03433393 del 29 luglio 2009 [>>link])”;

l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 nel recepire i provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica hanno introdotto ulteriori modifiche di ordine economico nella posizione di stato (aspettativa), nonché confermato la omogeneità dell’istituto per le tre Forze armate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente assumere iniziative di competenza per eliminare le differenze richiamate in premessa per il personale della Marina militare, relativamente all’istituto della permanente inidoneità parziale, nonché al contenuto del rapporto di impiego richiamato in premessa;

quale sia il numero degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che siano stati interessati nel 2013 dai provvedimenti di “permanente non idoneità in forma parziale”. (3-00745)

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