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sabato 1 marzo 2014

Dec. 11-2-2014 n. 2014/107/UE DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian. Pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 59.


Consiglio
Dec. 11-2-2014 n. 2014/107/UE
DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian.
Pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 59.

Dec. 11 febbraio 2014, n. 2014/107/UE   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 59.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Repubblica dell'Azerbaigian in vista di un accordo, fra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente («accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 29 luglio 2013.

(2) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(3) Conformemente agli articoli 1 e 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non ne sono vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (2).

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato congiuntamente alla decisione sulla sua conclusione.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
E. VENIZELOS

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