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lunedì 14 aprile 2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35 Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. (14G00048) (GU n.66 del 20-3-2014)


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35 

Regolamento per l'individuazione delle  procedure  per  l'attivazione
dei poteri speciali  nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
nazionale, a norma dell'articolo 1, comma  8,  del  decreto-legge  15
marzo 2012, n. 21. (14G00048)

(GU n.66 del 20-3-2014)
 
 Vigente al: 21-3-2014 
 



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione  e
transito dei materiali di armamento;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  ed  in
particolare l'articolo 2;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e  successive  modificazioni,
recante sistema di informazione per la sicurezza della  Repubblica  e
nuova disciplina del segreto;
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre  2012,  n.  253,   e   successive   modificazioni,   recante
regolamento concernente l'individuazione delle attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
  Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2013;
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, dell'interno,  della  difesa  e  dello  sviluppo
economico;

                              E m a n a


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                               Oggetto

  1.  Il  presente  regolamento  reca  la  disciplina  di  attuazione
dell'esercizio  dei  poteri  speciali  dello  Stato   sugli   assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,  come
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  15
marzo 2012, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche  con
riferimento alla definizione delle  modalita'  organizzative  per  lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche  all'esercizio  dei  poteri
speciali, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge.

                               Art. 2


                     Attivita' di coordinamento

  1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo  5,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  dell'articolo  2  del
decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del  Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
    a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello
almeno   dirigenziale    generale    o    equiparato,    responsabile
dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il  supporto
di  tutte  le  altre   strutture   della   Presidenza   eventualmente
interessate  in  relazione  alla   specificita'   della   materia   o
dell'operazione;
    b)  individua,  su  indicazione  rispettivamente   dei   Ministri
dell'economia e delle  finanze,  della  difesa,  dell'interno,  dello
sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno
dirigenziale generale o equiparato responsabile  delle  attivita'  di
competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri
il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale;
    c)  istituisce  un  gruppo  di   coordinamento   presieduto   dal
responsabile  dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  a),  o  da  altro
componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli  uffici
di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi
Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario
e in ogni tempo, da rappresentanti di altre  strutture  o  unita'  al
fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai componenti del gruppo
non spettano compensi,  gettoni,  emolumenti  o  indennita'  comunque
denominati, ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal  funzionamento
del gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica;
    d)  stabilisce  adeguate  modalita'   e   procedure   telematiche
necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali  e
la sicurezza  dei  dati  trasmessi,  nonche'  la  predisposizione  di
apposita modulistica per le notifiche previste  dall'articolo  1  del
decreto-legge;
    e) predispone adeguate procedure elettroniche per il  ricevimento
delle notifiche, degli allegati e delle  informazioni  inerenti  agli
atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
    f) assicura modalita' di condivisione dei dati  con  i  Ministeri
interessati  anche  mediante  accesso  informatico   immediato   alle
notifiche, ai documenti, agli  allegati,  ai  pareri  e  a  tutte  le
informazioni inerenti  agli  atti  e  alle  operazioni  di  rilevanza
strategica;
    g) stabilisce la tempistica e le  modalita'  di  raccordo  tra  i
Ministeri interessati, i termini per la  presentazione  da  parte  di
questi  del  parere  motivato  per  l'esercizio  o  meno  dei  poteri
speciali,  e  prevede  la  possibilita'  di  convocare  riunioni   di
coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati
elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o
meno dei poteri speciali;
    h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni
infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati,  sono
nominati, in sede di prima attuazione, i  componenti  del  gruppo  di
coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di
essi, due componenti supplenti. E' in  facolta'  del  Presidente  del
Consiglio e dei Ministri interessati,  previa  formale  comunicazione
all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera
a), sostituire il componente effettivo o supplente.

                               Art. 3


            Amministrazione responsabile dell'istruttoria
                          e della proposta

  1. Le  attivita'  inerenti  all'istruttoria  e  alla  proposta  per
l'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1,  del
decreto-legge, e le attivita' conseguenti, di cui ai successivi commi
4 e 5  del  citato  articolo  1,  sono  affidate  dall'ufficio  della
Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera  a),
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   per   le   societa'
direttamente o indirettamente da esso  partecipate,  ovvero,  per  le
altre  societa',  al  Ministero   della   difesa   o   al   Ministero
dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove  occorra
tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza
del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata.

                               Art. 4


                    Soggetti tenuti alla notifica

  1. L'impresa che svolge le attivita' di rilevanza strategica per il
sistema  di  difesa  e  sicurezza  nazionale  individuate  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge,  notifica  all'ufficio
della Presidenza del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo  2,
comma 2, lettera a), un'informativa completa ai  sensi  dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare,
ai  fini  dell'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge.
  2. Chiunque acquisisce una partecipazione in imprese  che  svolgono
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,
del  decreto-legge,  notifica  all'ufficio   della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma  2,  lettera  a),
l'operazione   d'acquisizione   e    le    informazioni    prescritte
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge  ai  fini  dell'esercizio
dei poteri di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere  a)  e  c),  del
decreto-legge.
  3. Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in  atti
ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo  che,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge,  sono  di
norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non
opera in presenza di elementi informativi fondati circa  la  minaccia
di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della  difesa  e
della sicurezza nazionale.

                               Art. 5


                Contenuto e validita' della notifica

  1. La notifica puo' essere trasmessa anche per via  telematica,  ai
sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
con modalita' che garantiscano la sicurezza e riservatezza  dei  dati
trasmessi. Essa  e'  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  delle
imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le
informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa
valutazione  dell'operazione  di  acquisizione  o  della  delibera  o
dell'atto da adottare.
  2.  La  notifica,  presentata  secondo  la   modulistica   di   cui
all'articolo 2, comma  2,  lettera  d),  e'  corredata  almeno  della
seguente documentazione:
    a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi
di amministrazione di imprese che  svolgono  attivita'  di  rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale,  il  testo
della delibera completa di tutta  la  documentazione  trasmessa  agli
organi  societari  per  la  sua  adozione,  nonche'   di   tutte   le
informazioni idonee a consentire le valutazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge;
    b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di  partecipazioni  in
imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale, il progetto  industriale  perseguito
con  l'acquisizione  oggetto  di  notifica  con  il  relativo   piano
finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e
dei suoi effetti, nonche' informazioni  dettagliate  sull'acquirente,
sul suo ambito di  operativita',  oltre  che  tutte  le  informazioni
idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo  1,  comma  3,
del decreto-legge;
  3. Oltre a quanto  indicato  all'articolo  1,  commi  4  e  5,  del
decreto-legge, la notifica deve contenere:
    a) la procura speciale;
    b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica  o  giuridica
notificante cui  comunicare  l'eventuale  richiesta  di  informazioni
aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o  l'eventuale
atto di esercizio dei poteri speciali;
    c) l'indicazione "la presente notifica e' effettuata ai  sensi  e
per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56
- settori difesa e sicurezza nazionale";
    d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli  46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
per  cui  "I  sottoscritti  assumono  la   responsabilita'   che   le
informazioni fornite sono complete e  veritiere  e  che  i  documenti
allegati sono completi e conformi agli originali".
  4. Il Ministero responsabile  dell'istruttoria  e  della  proposta,
anche tenendo conto di eventuali  indicazioni  della  Presidenza  del
Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque  immediata
comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  e   al   gruppo   di
coordinamento, informa tempestivamente  i  soggetti  notificanti  nel
caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per
l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1, commi 4  e  5,
del  decreto-legge  decorre  dal  ricevimento  della  nuova  notifica
completa.  Il  Ministero  responsabile   dell'istruttoria   e   della
proposta,  anche  tenendo  conto  di  eventuali   indicazioni   della
Presidenza del Consiglio o  di  altri  Ministeri  interessati,  dando
comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio  e  al
gruppo di coordinamento, puo'  chiedere  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 4  e  5,  del  decreto-legge  ai  soggetti  notificanti  ovvero
all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari  per  la
valutazione.

                               Art. 6


            Procedure per l'esercizio dei poteri speciali

  1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della  proposta  ai
sensi  dell'articolo  3,  tenuto  conto   delle   risultanze   emerse
nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera c),  trasmette  tempestivamente  in  via  telematica  alla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  al  suddetto  gruppo  di
coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri  speciali  con  il
relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni  per
cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.
  2.  La  proposta  di   esercizio   dei   poteri   speciali   indica
dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio  per  gli  interessi
essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale,   nonche'
l'impossibilita' di esercizio dei poteri nella forma  di  imposizione
di specifiche prescrizioni o condizioni.
  3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati  nella  forma
di imposizione di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  e  comma  4,  lo  schema  di
provvedimento indica:
    a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa;
    b) specifici criteri e modalita' di monitoraggio;
    c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio  delle
prescrizioni  o  condizioni  richieste,  nonche'  l'organo  da   essa
incaricato di curare le relative attivita';
    d)  le  sanzioni  previste   dal   decreto-legge   in   caso   di
inottemperanza,  anche  tenuto  conto   delle   previsioni   di   cui
all'articolo 8.
  4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2,
comma  2,  lettera  a),  comunica  al  notificante  il  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  esercizio  dei  poteri
speciali il giorno stesso e contestualmente da'  comunicazione  della
sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
  5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto,  l'impresa  di
cui all'articolo 4, comma 1, trasmette  tempestivamente  le  delibere
adottate alla Presidenza del Consiglio.
  6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5,  del
decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della  notifica  completa
della necessaria documentazione.
  7.  Nel  computo  dei  termini   previsti   dall'articolo   1   del
decreto-legge sono esclusi il sabato, la  domenica  e  le  festivita'
nazionali.

                               Art. 7


              Monitoraggio delle determinazioni assunte

  1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato
rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei
poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti  si  siano  gia'
verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato  decreto
di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente
e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri,  una  completa
informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative
dei suddetti accadimenti.
  2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia  il  fondato
sospetto del mancato  o  intempestivo  o  inadeguato  rispetto  delle
determinazioni assunte con il  citato  decreto,  puo'  chiedere  alla
Presidenza del Consiglio di verificare le  informazioni  rivolgendosi
all'ufficio competente al monitoraggio.
  3. L'ufficio  incaricato  del  monitoraggio  e  la  Presidenza  del
Consiglio possono richiedere, anche direttamente  all'impresa,  dati,
notizie e informazioni utili all'attivita' di monitoraggio.

                               Art. 8


                 Sanzioni amministrative pecuniarie

  1. In caso di accertata  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge,   le   sanzioni   amministrative
pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da
adottarsi,  previa  istruttoria  tecnica  da  parte  del  gruppo   di
coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
o della  difesa  o  dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1,  commi
4 e 5, del decreto-legge. La Presidenza  del  Consiglio  notifica  al
soggetto sanzionato il relativo decreto.
  2. All'irrogazione  delle  sanzioni,  ivi  compresi  i  criteri  di
graduazione della loro entita' e le modalita' di  accertamento  della
violazione  stessa,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

                               Art. 9


                   Riservatezza delle informazioni

  1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'articolo  42  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i  dati  e  le  notizie
contenute nei documenti originati dalle pubbliche  amministrazioni  o
da soggetti privati per le finalita' di cui al presente decreto  sono
sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo
24, comma 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Resta  fermo  il
diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7,  della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

                               Art. 10


                       Clausola di invarianza

  1. Le attivita' previste dal presente  decreto  sono  svolte  dalle
amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 11


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014

                             NAPOLITANO


                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze

                                Bonino, Ministro degli affari esteri

                                Alfano, Ministro dell'interno

                                Mauro, Ministro della difesa

                                Zanonato,  Ministro  dello   sviluppo
                                economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2014, n. 733

 

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