DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 35
Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione
dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21. (14G00048)
(GU n.66 del 20-3-2014)
Vigente al: 21-3-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni,
recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni,
recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2012, n. 253, e successive modificazioni, recante
regolamento concernente l'individuazione delle attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
Visti gli articoli 5 e 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dello sviluppo
economico;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento reca la disciplina di attuazione
dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato sugli assetti
societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, come
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, di seguito denominato "decreto-legge", anche con
riferimento alla definizione delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri
speciali, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge.
Art. 2
Attivita' di coordinamento
1. Il Presidente del Consiglio coordina, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, da adottare entro 15 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale:
a) individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello
almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile
dell'attivita' di coordinamento, assicurando allo stesso il supporto
di tutte le altre strutture della Presidenza eventualmente
interessate in relazione alla specificita' della materia o
dell'operazione;
b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dello
sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno
dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attivita' di
competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri
il responsabile dell'attivita' e' di livello dirigenziale generale;
c) istituisce un gruppo di coordinamento presieduto dal
responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a), o da altro
componente da lui indicato, e composto dai responsabili degli uffici
di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi
Ministri interessati. Il gruppo puo' essere integrato, ove necessario
e in ogni tempo, da rappresentanti di altre strutture o unita' al
fine di potenziarne le capacita' di analisi. Ai componenti del gruppo
non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennita' comunque
denominati, ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal funzionamento
del gruppo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
d) stabilisce adeguate modalita' e procedure telematiche
necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e
la sicurezza dei dati trasmessi, nonche' la predisposizione di
apposita modulistica per le notifiche previste dall'articolo 1 del
decreto-legge;
e) predispone adeguate procedure elettroniche per il ricevimento
delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli
atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
f) assicura modalita' di condivisione dei dati con i Ministeri
interessati anche mediante accesso informatico immediato alle
notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le
informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza
strategica;
g) stabilisce la tempistica e le modalita' di raccordo tra i
Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di
questi del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri
speciali, e prevede la possibilita' di convocare riunioni di
coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati
elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o
meno dei poteri speciali;
h) puo' prevedere procedure semplificate per i casi di operazioni
infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
designazione per quanto di competenza dei Ministri interessati, sono
nominati, in sede di prima attuazione, i componenti del gruppo di
coordinamento di cui al comma 2, lettera c), nonche', per ciascuno di
essi, due componenti supplenti. E' in facolta' del Presidente del
Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione
all'ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera
a), sostituire il componente effettivo o supplente.
Art. 3
Amministrazione responsabile dell'istruttoria
e della proposta
1. Le attivita' inerenti all'istruttoria e alla proposta per
l'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge, e le attivita' conseguenti, di cui ai successivi commi
4 e 5 del citato articolo 1, sono affidate dall'ufficio della
Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
al Ministero dell'economia e delle finanze per le societa'
direttamente o indirettamente da esso partecipate, ovvero, per le
altre societa', al Ministero della difesa o al Ministero
dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ove occorra
tenendo conto della competenza prevalente. L'ufficio della Presidenza
del Consiglio ne da' immediata comunicazione all'impresa interessata.
Art. 4
Soggetti tenuti alla notifica
1. L'impresa che svolge le attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, notifica all'ufficio
della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), un'informativa completa ai sensi dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge sulla delibera o sull'atto da adottare,
ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge.
2. Chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono
attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge, notifica all'ufficio della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
l'operazione d'acquisizione e le informazioni prescritte
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge ai fini dell'esercizio
dei poteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), del
decreto-legge.
3. Sono altresi' tenuti alla notifica le imprese coinvolte in atti
ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo che,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge, sono di
norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali. Tale esclusione non
opera in presenza di elementi informativi fondati circa la minaccia
di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e
della sicurezza nazionale.
Art. 5
Contenuto e validita' della notifica
1. La notifica puo' essere trasmessa anche per via telematica, ai
sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
con modalita' che garantiscano la sicurezza e riservatezza dei dati
trasmessi. Essa e' sottoscritta dai legali rappresentanti delle
imprese, o da persone munite di procura speciale, e contiene tutte le
informazioni, gli allegati e gli elementi essenziali per una completa
valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o
dell'atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera d), e' corredata almeno della
seguente documentazione:
a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o degli organi
di amministrazione di imprese che svolgono attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, il testo
della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli
organi societari per la sua adozione, nonche' di tutte le
informazioni idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in
imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale, il progetto industriale perseguito
con l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano
finanziario e una descrizione generale del progetto di acquisizione e
dei suoi effetti, nonche' informazioni dettagliate sull'acquirente,
sul suo ambito di operativita', oltre che tutte le informazioni
idonee a consentire le valutazioni di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge;
3. Oltre a quanto indicato all'articolo 1, commi 4 e 5, del
decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale;
b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o giuridica
notificante cui comunicare l'eventuale richiesta di informazioni
aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del procedimento o l'eventuale
atto di esercizio dei poteri speciali;
c) l'indicazione "la presente notifica e' effettuata ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
- settori difesa e sicurezza nazionale";
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
per cui "I sottoscritti assumono la responsabilita' che le
informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti
allegati sono completi e conformi agli originali".
4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta,
anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del
Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando comunque immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di
coordinamento, informa tempestivamente i soggetti notificanti nel
caso di notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine per
l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1, commi 4 e 5,
del decreto-legge decorre dal ricevimento della nuova notifica
completa. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della
proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della
Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati, dando
comunque immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al
gruppo di coordinamento, puo' chiedere ai sensi dell'articolo 1,
commi 4 e 5, del decreto-legge ai soggetti notificanti ovvero
all'eventuale controparte gli elementi integrativi necessari per la
valutazione.
Art. 6
Procedure per l'esercizio dei poteri speciali
1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta ai
sensi dell'articolo 3, tenuto conto delle risultanze emerse
nell'ambito del gruppo di coordinamento di cui all'articolo 2, comma
2, lettera c), trasmette tempestivamente in via telematica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, e al suddetto gruppo di
coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il
relativo schema di provvedimento, ovvero comunica le motivazioni per
cui ritiene non necessario l'esercizio dei poteri speciali.
2. La proposta di esercizio dei poteri speciali indica
dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
l'impossibilita' di esercizio dei poteri nella forma di imposizione
di specifiche prescrizioni o condizioni.
3. Nel caso in cui i poteri speciali siano esercitati nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, lo schema di
provvedimento indica:
a) le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa;
b) specifici criteri e modalita' di monitoraggio;
c) l'amministrazione competente a svolgere il monitoraggio delle
prescrizioni o condizioni richieste, nonche' l'organo da essa
incaricato di curare le relative attivita';
d) le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di
inottemperanza, anche tenuto conto delle previsioni di cui
all'articolo 8.
4. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), comunica al notificante il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri
speciali il giorno stesso e contestualmente da' comunicazione della
sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di
cui all'articolo 4, comma 1, trasmette tempestivamente le delibere
adottate alla Presidenza del Consiglio.
6. Il termine di 15 giorni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del
decreto-legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della notifica completa
della necessaria documentazione.
7. Nel computo dei termini previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge sono esclusi il sabato, la domenica e le festivita'
nazionali.
Art. 7
Monitoraggio delle determinazioni assunte
1. Qualora vi sia il rischio di mancato o intempestivo o inadeguato
rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei
poteri speciali, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano gia'
verificati, l'ufficio incaricato del monitoraggio dal citato decreto
di esercizio trasmette alla Presidenza del Consiglio, tempestivamente
e comunque non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa
informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative
dei suddetti accadimenti.
2. Qualora una delle amministrazioni interessate abbia il fondato
sospetto del mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle
determinazioni assunte con il citato decreto, puo' chiedere alla
Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi
all'ufficio competente al monitoraggio.
3. L'ufficio incaricato del monitoraggio e la Presidenza del
Consiglio possono richiedere, anche direttamente all'impresa, dati,
notizie e informazioni utili all'attivita' di monitoraggio.
Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge, le sanzioni amministrative
pecuniarie sono comminate con decreto del Presidente del Consiglio da
adottarsi, previa istruttoria tecnica da parte del gruppo di
coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
o della difesa o dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1, commi
4 e 5, del decreto-legge. La Presidenza del Consiglio notifica al
soggetto sanzionato il relativo decreto.
2. All'irrogazione delle sanzioni, ivi compresi i criteri di
graduazione della loro entita' e le modalita' di accertamento della
violazione stessa, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 9
Riservatezza delle informazioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 42 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni, i dati e le notizie
contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o
da soggetti privati per le finalita' di cui al presente decreto sono
sottratti all'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'articolo
24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta fermo il
diritto di accesso nei limiti di cui all'articolo 24, comma 7, della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 10
Clausola di invarianza
1. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle
amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bonino, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro dell'interno
Mauro, Ministro della difesa
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2014, n. 733
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