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lunedì 14 aprile 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 37 Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. (14G00049) (GU n.67 del 21-3-2014)


DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 37 

Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo  scambio
transfrontaliero sulle infrazioni in materia di  sicurezza  stradale.
(14G00049)

(GU n.67 del 21-3-2014)
 
 Vigente al: 22-3-2014 
 
Capo I

Disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada;
  Vista  la  direttiva  2011/82/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 25  ottobre  2011,  intesa  ad  agevolare  lo  scambio
transfrontaliero di  informazioni  sulle  infrazioni  in  materia  di
sicurezza stradale;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'allegato B;
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e   successive
modificazioni;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nell'adunanza del 9 gennaio 2014;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri  degli  affari  esteri,   dell'interno,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                              Obiettivo

  1. Il presente decreto, al fine di assicurare un elevato livello di
protezione a tutti gli utenti della strada,  disciplina  lo  scambio,
tra l'Italia e gli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,  delle
informazioni sulle infrazioni in  materia  di  sicurezza  stradale  e
l'applicazione di sanzioni qualora tali infrazioni siano commesse con
un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui
e' stata commessa l'infrazione.

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto  si  applica  alle  seguenti  infrazioni  in
materia di sicurezza stradale:
  a) eccesso di velocita';
  b) mancato uso della cintura di sicurezza;
  c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
  d) guida in stato di ebbrezza;
  e) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
  f) mancato uso del casco protettivo;
  g) circolazione su una corsia vietata;
  h) uso indebito di telefono cellulare o  di  altri  dispositivi  di
comunicazione durante la guida.

                               Art. 3

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a)  veicolo,  ogni  veicolo  azionato  da  un  motore,  compresi  i
motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o di merci;
  b)  Stato  membro  dell'infrazione,  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea in cui l'infrazione e' stata commessa;
  c) Stato membro d'immatricolazione,  lo  Stato  membro  dell'Unione
europea in cui e' immatricolato il veicolo con  cui  l'infrazione  e'
stata commessa;
  d) eccesso di velocita', il superamento dei limiti di velocita'  in
vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada ed il
tipo di veicolo in questione;
  e) mancato uso della cintura  di  sicurezza,  il  mancato  rispetto
dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di
ritenuta per bambini  a  norma  sia  della  direttiva  91/671/CEE,  e
successive modificazioni, relativa all'uso obbligatorio delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini  nei  veicoli  sia
della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
  f) mancato arresto davanti a un semaforo  rosso,  il  transito  con
semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente  di  arresto,
come  definito  dalla  legislazione  nazionale  dello  Stato   membro
dell'infrazione;
  g) guida in stato di ebbrezza, la guida  in  stato  di  alterazione
dovuta all'alcol, come definita dalla legislazione dello Stato membro
dell'infrazione;
  h) guida sotto l'effetto di  sostanze  stupefacenti,  la  guida  in
stato di alterazione per uso di  sostanze  stupefacenti  o  di  altre
sostanze con effetto analogo, come definita dalla legislazione  dello
Stato membro d'infrazione;
  i)  mancato  uso  del  casco  protettivo,   il   mancato   rispetto
dell'obbligo di indossare il casco protettivo,  come  definito  dalla
legislazione dello Stato membro d'infrazione;
  l) circolazione su una corsia vietata, l'uso illecito di una corsia
della strada, quale una corsia d'emergenza, una corsia  preferenziale
per il trasporto pubblico o una corsia  provvisoriamente  chiusa  per
motivi di congestione o  di  lavori  stradali,  come  definito  dalla
legislazione dello Stato membro d'infrazione;
  m) uso indebito di telefono cellulare o  di  altri  dispositivi  di
comunicazione durante la guida, l'uso indebito di telefono  cellulare
o di altri  dispositivi  di  comunicazione  durante  la  guida,  come
definito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione;
  n) punto di contatto nazionale,  l'autorita'  competente  designata
dagli Stati membri per lo scambio dei dati  di  immatricolazione  dei
veicoli; per  l'Italia:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed
i sistemi informatici  e  statistici  -  Direzione  generale  per  la
motorizzazione;
  o) consultazione automatizzata, la procedura di accesso  «on  line»
per la consultazione delle banche dati di cui all'articolo 4;
  p)  intestatario  del  veicolo,  la  persona   al   cui   nome   e'
immatricolato il veicolo,  come  definita  nella  legislazione  dello
Stato membro di immatricolazione;
  q) interessato,  la  persona  fisica  cui  si  riferiscono  i  dati
personali;
  r) destinatario, l'autorita' di un altro Stato  membro  dell'Unione
europea competente per l'accertamento delle infrazioni;
  s)  indicatore  di  validita',  contrassegno  dei  dati   personali
registrati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
  t) Motorizzazione, la Direzione generale per la motorizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
trasporti terrestri,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informatici  e
statistici;
  u) organi accertatori, gli organi di cui all'articolo 12 del Codice
della strada;
  v) ANV, l'Archivio nazionale dei veicoli di cui  all'articolo  226,
comma 5, del Codice della strada.

                               Art. 4

             Procedura per lo scambio delle informazioni
                     con gli altri Stati membri

  1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza
stradale di cui  all'articolo  2,  il  punto  di  contatto  nazionale
garantisce  ai  punti  di  contatto  degli  altri  Stati  membri   la
consultazione  automatizzata   dei   seguenti   dati   nazionali   di
immatricolazione dei veicoli:
    a) dati relativi ai veicoli;
    b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari  dei  veicoli,
contenuti nell'archivio nazionale dei  veicoli  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale
della motorizzazione.
  2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  gli  organi  di
polizia di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n.  285,  trasmettono  telematicamente  al  punto  di  contatto
nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), le richieste di
dati relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o  gli
intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della  Unione.
Il punto di contatto nazionale inoltra tali  richieste  al  punto  di
contatto  nazionale  dello  Stato  membro   interessato,   attraverso
consultazioni automatizzate,  e  fornisce  le  informazioni  ottenute
all'organo di polizia richiedente.
  3. Gli elementi dei dati di cui ai commi 1  e  2  sono  forniti  in
conformita' all'allegato I del presente decreto.
  4.  Il  punto  di  contatto  nazionale  consente  la  consultazione
automatizzata di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  o),  mediante
l'utilizzo del numero completo della targa  di  immatricolazione  del
veicolo.
  5. Le consultazioni di cui al comma 4 sono effettuate nel  rispetto
delle procedure descritte nel Capo 3  dell'allegato  della  decisione
2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1  del  Capo  medesimo,  per  il
quale si applica l'allegato I del presente decreto.
  6. La Direzione generale per  la  motorizzazione,  in  qualita'  di
punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
n):
  a) adotta tutte le misure necessarie per assicurare che lo  scambio
di informazioni con gli altri Stati membri sia effettuato  con  mezzi
elettronici interoperabili, senza  scambio  di  dati  provenienti  da
altre banche dati;
  b) effettua lo  scambio  di  informazioni  in  modo  efficiente  in
termini di costi ed in modo sicuro usando  l'infrastruttura  di  rete
per le comunicazioni transeuropee di dati tra  amministrazioni  della
UE (rete s-Testa);
  c) garantisce la riservatezza dei dati trasmessi  attraverso  l'uso
dell'applicazione informatica messa a disposizione sulla  piattaforma
EUCARIS appositamente prevista  per  le  finalita'  dell'articolo  12
della decisione 2008/615/GAI, e le relative versioni  modificate,  ed
in conformita' dell'allegato I del presente decreto  e  del  capo  3,
punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le  versioni
modificate dell'applicazione informatica prevedono tanto la modalita'
di scambio on-line in tempo reale quanto la modalita' di scambio  per
gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple
in un unico messaggio.

                               Art. 5

                      Accesso alle informazioni

  1. Al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo  o
numero di targa  rubato,  in  attuazione  di  quanto  disposto  dalla
direttiva  2011/82/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  -
Allegato 1,  Parte  II,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, attraverso  il  Dipartimento  di  pubblica  sicurezza  del
Ministero dell'interno, accede con modalita' telematiche ai  relativi
dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno.
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sono  definite,  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le
modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

                               Art. 6

               Lettera d'informazione sulle infrazioni
                  in materia di sicurezza stradale

  1. La competenza ad avviare  i  procedimenti  che  conseguono  alle
infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2  e'
degli  organi  di  polizia  di  cui  all'articolo  12   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Al momento dell'avvio dei procedimenti di cui al  comma  1,  gli
organi  di   polizia   informano,   in   conformita'   alle   vigenti
disposizioni,  il  proprietario,  l'intestatario  del  veicolo  o  la
persona altrimenti individuata quale autore dall'infrazione commessa.
  3. Le informazioni di cui ai  commi  1  e  2  sono  notificate  per
iscritto e contengono altresi' l'indicazione degli effetti  giuridici
scaturenti dalle infrazioni di cui  all'articolo  2,  a  norma  delle
vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. La lettera d'informazione, redatta secondo il modello  riportato
in allegato II, e' indirizzata al proprietario, all'intestatario  del
veicolo  o  alla   persona   altrimenti   individuata   come   autore
dell'infrazione ed include ogni  informazione  pertinente  quale,  in
particolare,  la  natura  dell'infrazione  in  materia  di  sicurezza
stradale  di  cui  all'articolo  2,  il  luogo,  la  data   e   l'ora
dell'infrazione, il riferimento all'articolo del decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285,  oggetto  della  violazione,  la  relativa
sanzione, nonche', ove opportuno, i dati riguardanti  il  dispositivo
usato per rilevare l'infrazione.
  5. La lettera d'informazione e' redatta nella lingua del  documento
d'immatricolazione  del  veicolo  con  il  quale  e'  stata  commessa
l'infrazione, se il documento stesso e' disponibile, o in  una  delle
lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.

Capo II

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali


                               Art. 7

                    Protezione dei dati personali

  1. Salvo quanto previsto dal presente decreto e ferme restando piu'
elevate garanzie per l'interessato previste da  norme  di  legge,  al
trattamento dei dati personali,  effettuato  ai  sensi  del  presente
decreto, si applicano le disposizioni di cui al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in
materia di protezione  dei  dati  personali,  di  seguito  denominato
Codice.
  2. Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  ai  dati
personali trattati ai sensi del presente decreto.
  3. La Motorizzazione e' titolare di tutti  i  trattamenti  di  dati
effettuati per  le  finalita'  del  presente  decreto.  Titolare  del
trattamento dei dati trattati per stabilire la responsabilita' per le
infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse  in  Italia  con
veicoli immatricolati in altri Stati dell'Unione europea e'  l'organo
accertatore.

                               Art. 8

       Verifica della qualita' dei dati comunicati o ricevuti

  1. Qualora risulti che siano stati comunicati dalla  Motorizzazione
dati inesatti, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro
ne e' informato quanto prima.
  2. Se la Motorizzazione ha motivo di ritenere che i  dati  ricevuti
siano inesatti ne da immediata comunicazione  al  punto  di  contatto
nazionale dello Stato membro che li ha inviati.

                               Art. 9

                               Termini

  1. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  12,  comma  2,  la
Motorizzazione individua adeguati termini per  la  cancellazione  dei
dati personali trattati in applicazione del presente decreto, nonche'
per un esame periodico della necessita'  di  conservazione  dei  dati
stessi, e adotta misure tecniche e procedurali che  garantiscano  che
tali termini siano rispettati.
  2. All'atto della comunicazione dei dati,  la  Motorizzazione  puo'
indicare al punto di contatto nazionale  dell'altro  Stato  membro  i
termini della loro conservazione.
  3. Nei casi in cui il punto di contatto di un  altro  Stato  membro
indichi  termini  per  la  conservazione  dei  dati  comunicati,   la
Motorizzazione ne informa  quanto  prima  gli  organi  accertatori  i
quali, alla scadenza, devono cancellare  i  dati.  Tale  obbligo  non
sussiste per gli organi accertatori se, alla scadenza dei termini,  i
dati sono necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione
in corso, per l'accertamento di reati o per l'esecuzione di sanzioni.

                               Art. 10

                      Diritti dell'interessato

  1.  Rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  in
applicazione del presente decreto all'interessato sono riconosciuti i
diritti di informazione, di accesso, di  rettifica,  cancellazione  e
blocco, di risarcimento del danno e di  ricorso  giurisdizionale,  ai
sensi degli articoli 7, 8, 13, 15, 53 e 152 del Codice.
  2. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'interessato ha il  diritto
di ottenere:
    a) che sia aggiunto un indicatore di validita'  ai  dati  di  cui
l'interessato contesta l'esattezza e per i  quali  non  e'  possibile
stabilire se siano corretti o inesatti;
    b)  che  i  dati  non  vengano  cancellati  ma  solo   conservati
temporaneamente  se  vi  sono  fondati  motivi  di  ritenere  che  la
cancellazione possa compromettere un proprio legittimo  interesse;  i
dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per  lo  scopo
che ha impedito la loro cancellazione.
  3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati con le modalita'  di
cui agli articoli 8, commi 1 e 2,  lettera  h),  e  145  del  Codice.
L'indicatore di validita' aggiunto puo' essere tolto  a  richiesta  o
con il consenso dell'interessato o su provvedimento del  Garante  per
la  protezione  dei  dati  personali  o  dell'autorita'  giudiziaria,
adottato ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.

                               Art. 11

                    Informazione dell'interessato

  1.  Oltre  a  quanto  previsto  all'articolo  10,  commi  1  e   2,
l'interessato   ha   diritto   di   ottenere    informazioni    dalla
Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al  punto
di  contatto  nazionale  dello  Stato  membro  dell'infrazione,   ivi
comprese la data della richiesta e l'autorita' che l'ha effettuata.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il punto  di
contatto  dello  Stato  membro  dell'infrazione  ha  chiesto  di  non
informare l'interessato in  conformita'  alla  legislazione  di  tale
Stato.
  3. La Motorizzazione puo' chiedere al punto di contatto dello Stato
membro di  immatricolazione  di  non  informare  l'interessato  della
comunicazione dei dati in conformita' alla legge.

                               Art. 12

                      Finalita' del trattamento

  1. I dati personali trattati a  norma  del  presente  decreto  sono
utilizzati esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1.
  2. La Motorizzazione, in qualita' di punto di  contatto  nazionale,
puo' utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo  ai  fini  della
procedura in  base  alla  quale  e'  stata  fatta  la  consultazione,
comunicandoli agli organi accertatori. Dopo tale comunicazione i dati
sono cancellati.

                               Art. 13

                  Comunicazione a soggetti privati

  1. I dati ricevuti possono essere comunicati dalla Motorizzazione e
dagli organi accertatori  a  privati  solo  nei  casi  specificamente
previsti dalla legge, informandoli delle finalita' esclusive  per  le
quali i dati possono essere utilizzati.

                               Art. 14

                         Misure di sicurezza

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  12,  comma  2,
nell'ambito  delle  piu'  ampie  misure  di  sicurezza  adottate   in
conformita' agli articoli 31-36  e  all'allegato  B  del  Codice,  la
Motorizzazione e gli organi accertatori,  per  quanto  di  rispettiva
competenza, provvedono a che le comunicazioni di dati  effettuate  in
applicazione del presente decreto siano registrate in  appositi  file
di log, ai fini della verifica della  liceita'  del  trattamento  dei
dati.

                               Art. 15

                  Autorita' nazionale di controllo

  1. Il controllo sui trattamenti dei dati  personali  effettuati  in
applicazione del presente decreto e' esercitato dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dal Codice.

                               Art. 16

 Informazioni destinate agli utenti della strada nell'Unione europea

  1. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  mette  a
disposizione sul proprio sito  INTERNET  le  necessarie  informazioni
sulle norme nazionali vigenti e  sulle  misure  di  attuazione  della
direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  25
ottobre 2011, anche in collaborazione con gli enti  competenti  e  le
organizzazioni non governative operanti nel settore  della  sicurezza
stradale.

Capo III

Disposizioni finali


                               Art. 17

                Disposizioni di carattere finanziario

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5,  comma  2,
del presente decreto, pari ad  euro  270.840,  per  l'anno  2014,  si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987,  n.  183,  mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  10  del
presente decreto, pari ad euro 202.825, per l'anno 2014, si  provvede
a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16
aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato.
  3. Fatto salvo  quanto  disposto  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo, dall'attuazione del presente decreto  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Fatto salvo  quanto  disposto  ai  comma  1  e  2  del  presente
articolo, le amministrazioni  pubbliche  competenti  provvedono  agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 18

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014

                             NAPOLITANO


                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri

                            Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
                            trasporti

                            Mogherini, Ministro degli affari esteri

                            Alfano, Ministro dell'interno

                            Orlando, Ministro della giustizia

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle
                            finanze

                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Orlando


                                                           Allegato 1

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 2

              Parte di provvedimento in formato grafico

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0004900100010110001&dgu=2014-03-21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&art.codiceRedazionale=14G00049&art.num=1&art.tiposerie=SG

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0004900200010110001&dgu=2014-03-21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&art.codiceRedazionale=14G00049&art.num=1&art.tiposerie=SG




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