DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 37
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
(14G00049)
(GU n.67 del 21-3-2014)
Vigente al: 22-3-2014
Capo I
Disposizioni per l'accesso e lo scambio di informazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada;
Vista la direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di
sicurezza stradale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in
particolare l'allegato B;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali espresso nell'adunanza del 9 gennaio 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivo
1. Il presente decreto, al fine di assicurare un elevato livello di
protezione a tutti gli utenti della strada, disciplina lo scambio,
tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea, delle
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e
l'applicazione di sanzioni qualora tali infrazioni siano commesse con
un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui
e' stata commessa l'infrazione.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle seguenti infrazioni in
materia di sicurezza stradale:
a) eccesso di velocita';
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di
comunicazione durante la guida.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) veicolo, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i
motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o di merci;
b) Stato membro dell'infrazione, lo Stato membro dell'Unione
europea in cui l'infrazione e' stata commessa;
c) Stato membro d'immatricolazione, lo Stato membro dell'Unione
europea in cui e' immatricolato il veicolo con cui l'infrazione e'
stata commessa;
d) eccesso di velocita', il superamento dei limiti di velocita' in
vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada ed il
tipo di veicolo in questione;
e) mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato rispetto
dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di
ritenuta per bambini a norma sia della direttiva 91/671/CEE, e
successive modificazioni, relativa all'uso obbligatorio delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli sia
della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
f) mancato arresto davanti a un semaforo rosso, il transito con
semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto,
come definito dalla legislazione nazionale dello Stato membro
dell'infrazione;
g) guida in stato di ebbrezza, la guida in stato di alterazione
dovuta all'alcol, come definita dalla legislazione dello Stato membro
dell'infrazione;
h) guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la guida in
stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre
sostanze con effetto analogo, come definita dalla legislazione dello
Stato membro d'infrazione;
i) mancato uso del casco protettivo, il mancato rispetto
dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito dalla
legislazione dello Stato membro d'infrazione;
l) circolazione su una corsia vietata, l'uso illecito di una corsia
della strada, quale una corsia d'emergenza, una corsia preferenziale
per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per
motivi di congestione o di lavori stradali, come definito dalla
legislazione dello Stato membro d'infrazione;
m) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di
comunicazione durante la guida, l'uso indebito di telefono cellulare
o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come
definito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione;
n) punto di contatto nazionale, l'autorita' competente designata
dagli Stati membri per lo scambio dei dati di immatricolazione dei
veicoli; per l'Italia: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed
i sistemi informatici e statistici - Direzione generale per la
motorizzazione;
o) consultazione automatizzata, la procedura di accesso «on line»
per la consultazione delle banche dati di cui all'articolo 4;
p) intestatario del veicolo, la persona al cui nome e'
immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello
Stato membro di immatricolazione;
q) interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati
personali;
r) destinatario, l'autorita' di un altro Stato membro dell'Unione
europea competente per l'accertamento delle infrazioni;
s) indicatore di validita', contrassegno dei dati personali
registrati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
t) Motorizzazione, la Direzione generale per la motorizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e
statistici;
u) organi accertatori, gli organi di cui all'articolo 12 del Codice
della strada;
v) ANV, l'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226,
comma 5, del Codice della strada.
Art. 4
Procedura per lo scambio delle informazioni
con gli altri Stati membri
1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza
stradale di cui all'articolo 2, il punto di contatto nazionale
garantisce ai punti di contatto degli altri Stati membri la
consultazione automatizzata dei seguenti dati nazionali di
immatricolazione dei veicoli:
a) dati relativi ai veicoli;
b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli,
contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale
della motorizzazione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, gli organi di
polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, trasmettono telematicamente al punto di contatto
nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), le richieste di
dati relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o gli
intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della Unione.
Il punto di contatto nazionale inoltra tali richieste al punto di
contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso
consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute
all'organo di polizia richiedente.
3. Gli elementi dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono forniti in
conformita' all'allegato I del presente decreto.
4. Il punto di contatto nazionale consente la consultazione
automatizzata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), mediante
l'utilizzo del numero completo della targa di immatricolazione del
veicolo.
5. Le consultazioni di cui al comma 4 sono effettuate nel rispetto
delle procedure descritte nel Capo 3 dell'allegato della decisione
2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1 del Capo medesimo, per il
quale si applica l'allegato I del presente decreto.
6. La Direzione generale per la motorizzazione, in qualita' di
punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
n):
a) adotta tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio
di informazioni con gli altri Stati membri sia effettuato con mezzi
elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da
altre banche dati;
b) effettua lo scambio di informazioni in modo efficiente in
termini di costi ed in modo sicuro usando l'infrastruttura di rete
per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della
UE (rete s-Testa);
c) garantisce la riservatezza dei dati trasmessi attraverso l'uso
dell'applicazione informatica messa a disposizione sulla piattaforma
EUCARIS appositamente prevista per le finalita' dell'articolo 12
della decisione 2008/615/GAI, e le relative versioni modificate, ed
in conformita' dell'allegato I del presente decreto e del capo 3,
punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni
modificate dell'applicazione informatica prevedono tanto la modalita'
di scambio on-line in tempo reale quanto la modalita' di scambio per
gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple
in un unico messaggio.
Art. 5
Accesso alle informazioni
1. Al fine di consentire lo scambio del dato relativo al veicolo o
numero di targa rubato, in attuazione di quanto disposto dalla
direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio -
Allegato 1, Parte II, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, attraverso il Dipartimento di pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, accede con modalita' telematiche ai relativi
dati in possesso dello stesso Ministero dell'interno.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.
Art. 6
Lettera d'informazione sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale
1. La competenza ad avviare i procedimenti che conseguono alle
infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2 e'
degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Al momento dell'avvio dei procedimenti di cui al comma 1, gli
organi di polizia informano, in conformita' alle vigenti
disposizioni, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la
persona altrimenti individuata quale autore dall'infrazione commessa.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate per
iscritto e contengono altresi' l'indicazione degli effetti giuridici
scaturenti dalle infrazioni di cui all'articolo 2, a norma delle
vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La lettera d'informazione, redatta secondo il modello riportato
in allegato II, e' indirizzata al proprietario, all'intestatario del
veicolo o alla persona altrimenti individuata come autore
dell'infrazione ed include ogni informazione pertinente quale, in
particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza
stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora
dell'infrazione, il riferimento all'articolo del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, oggetto della violazione, la relativa
sanzione, nonche', ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo
usato per rilevare l'infrazione.
5. La lettera d'informazione e' redatta nella lingua del documento
d'immatricolazione del veicolo con il quale e' stata commessa
l'infrazione, se il documento stesso e' disponibile, o in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.
Capo II
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Art. 7
Protezione dei dati personali
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto e ferme restando piu'
elevate garanzie per l'interessato previste da norme di legge, al
trattamento dei dati personali, effettuato ai sensi del presente
decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in
materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato
Codice.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai dati
personali trattati ai sensi del presente decreto.
3. La Motorizzazione e' titolare di tutti i trattamenti di dati
effettuati per le finalita' del presente decreto. Titolare del
trattamento dei dati trattati per stabilire la responsabilita' per le
infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in Italia con
veicoli immatricolati in altri Stati dell'Unione europea e' l'organo
accertatore.
Art. 8
Verifica della qualita' dei dati comunicati o ricevuti
1. Qualora risulti che siano stati comunicati dalla Motorizzazione
dati inesatti, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro
ne e' informato quanto prima.
2. Se la Motorizzazione ha motivo di ritenere che i dati ricevuti
siano inesatti ne da immediata comunicazione al punto di contatto
nazionale dello Stato membro che li ha inviati.
Art. 9
Termini
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2, la
Motorizzazione individua adeguati termini per la cancellazione dei
dati personali trattati in applicazione del presente decreto, nonche'
per un esame periodico della necessita' di conservazione dei dati
stessi, e adotta misure tecniche e procedurali che garantiscano che
tali termini siano rispettati.
2. All'atto della comunicazione dei dati, la Motorizzazione puo'
indicare al punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro i
termini della loro conservazione.
3. Nei casi in cui il punto di contatto di un altro Stato membro
indichi termini per la conservazione dei dati comunicati, la
Motorizzazione ne informa quanto prima gli organi accertatori i
quali, alla scadenza, devono cancellare i dati. Tale obbligo non
sussiste per gli organi accertatori se, alla scadenza dei termini, i
dati sono necessari per lo svolgimento del procedimento di infrazione
in corso, per l'accertamento di reati o per l'esecuzione di sanzioni.
Art. 10
Diritti dell'interessato
1. Rispetto al trattamento dei dati personali effettuato in
applicazione del presente decreto all'interessato sono riconosciuti i
diritti di informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e
blocco, di risarcimento del danno e di ricorso giurisdizionale, ai
sensi degli articoli 7, 8, 13, 15, 53 e 152 del Codice.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'interessato ha il diritto
di ottenere:
a) che sia aggiunto un indicatore di validita' ai dati di cui
l'interessato contesta l'esattezza e per i quali non e' possibile
stabilire se siano corretti o inesatti;
b) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati
temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la
cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i
dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo
che ha impedito la loro cancellazione.
3. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati con le modalita' di
cui agli articoli 8, commi 1 e 2, lettera h), e 145 del Codice.
L'indicatore di validita' aggiunto puo' essere tolto a richiesta o
con il consenso dell'interessato o su provvedimento del Garante per
la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria,
adottato ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.
Art. 11
Informazione dell'interessato
1. Oltre a quanto previsto all'articolo 10, commi 1 e 2,
l'interessato ha diritto di ottenere informazioni dalla
Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al punto
di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione, ivi
comprese la data della richiesta e l'autorita' che l'ha effettuata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il punto di
contatto dello Stato membro dell'infrazione ha chiesto di non
informare l'interessato in conformita' alla legislazione di tale
Stato.
3. La Motorizzazione puo' chiedere al punto di contatto dello Stato
membro di immatricolazione di non informare l'interessato della
comunicazione dei dati in conformita' alla legge.
Art. 12
Finalita' del trattamento
1. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono
utilizzati esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1.
2. La Motorizzazione, in qualita' di punto di contatto nazionale,
puo' utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della
procedura in base alla quale e' stata fatta la consultazione,
comunicandoli agli organi accertatori. Dopo tale comunicazione i dati
sono cancellati.
Art. 13
Comunicazione a soggetti privati
1. I dati ricevuti possono essere comunicati dalla Motorizzazione e
dagli organi accertatori a privati solo nei casi specificamente
previsti dalla legge, informandoli delle finalita' esclusive per le
quali i dati possono essere utilizzati.
Art. 14
Misure di sicurezza
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 2,
nell'ambito delle piu' ampie misure di sicurezza adottate in
conformita' agli articoli 31-36 e all'allegato B del Codice, la
Motorizzazione e gli organi accertatori, per quanto di rispettiva
competenza, provvedono a che le comunicazioni di dati effettuate in
applicazione del presente decreto siano registrate in appositi file
di log, ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei
dati.
Art. 15
Autorita' nazionale di controllo
1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in
applicazione del presente decreto e' esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dal Codice.
Art. 16
Informazioni destinate agli utenti della strada nell'Unione europea
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a
disposizione sul proprio sito INTERNET le necessarie informazioni
sulle norme nazionali vigenti e sulle misure di attuazione della
direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011, anche in collaborazione con gli enti competenti e le
organizzazioni non governative operanti nel settore della sicurezza
stradale.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 17
Disposizioni di carattere finanziario
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2,
del presente decreto, pari ad euro 270.840, per l'anno 2014, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 del
presente decreto, pari ad euro 202.825, per l'anno 2014, si provvede
a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello Stato.
3. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente
articolo, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 1 e 2 del presente
articolo, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0004900100010110001&dgu=2014-03-21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&art.codiceRedazionale=14G00049&art.num=1&art.tiposerie=SG
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=14G0004900200010110001&dgu=2014-03-21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-21&art.codiceRedazionale=14G00049&art.num=1&art.tiposerie=SG
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