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lunedì 14 aprile 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 7 marzo 2014 Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. (14A02970) (GU n.87 del 14-4-2014 - Suppl. Ordinario n. 36)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 marzo 2014 

Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.  156.
(14A02970)
(GU n.87 del 14-4-2014 - Suppl. Ordinario n. 36) 


                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa  a  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari»;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, concernente «Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e
degli uffici del pubblico ministero a norma  dell'art.  1,  comma  2,
della legge 14 settembre 2011, n.  148»,  con  il  quale  sono  stati
soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate  e  le  procure
della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A  ad  esso
allegata;
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B;
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»;
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.  14,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»;
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo;
  Viste le richieste formulate dagli enti locali interessati ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n.
156, sopra richiamato;
  Considerato  che  la  fattispecie  delineata  dalla  norma  citata,
configurando  il  mantenimento  dell'ufficio   soppresso,   individua
necessariamente il  relativo  assetto  territoriale  nella  pregressa
circoscrizione giudiziaria, laddove questa non risulti  in  contrasto
con  l'assetto  generale  fissato  dalla  riforma   della   geografia
giudiziaria;
  Valutato,  infatti,  che  interventi  ablativi  o  deflattivi   sul
territorio compreso nella giurisdizione  dell'ufficio  da  mantenere,
non imputabili ad esigenze di coordinamento con  i  principi  cui  e'
improntata   la   revisione   delle    circoscrizioni    giudiziarie,
realizzerebbe la fattispecie, non prevista  dalla  norma  citata,  di
istituzione di un nuovo ufficio giudiziario;
  Ritenuto che analoghe considerazioni, entro i  medesimi  limiti  di
compatibilita' con l'ordinamento generale, possono essere svolte  con
riferimento  all'ipotesi  di  accorpamento   tra   uffici   limitrofi
soppressi e che, pertanto, l'aggregazione richiesta deve  realizzarsi
mediante attribuzione alla sede mantenuta dell'intero  territorio  in
precedenza compreso nelle circoscrizioni di rispettiva competenza;
  Rilevato che l'esercizio della facolta' di cui all'art. 3  comporta
l'assunzione, da parte dell'ente richiedente,  degli  oneri  relativi
alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi
incluso il fabbisogno di personale amministrativo,  che  deve  essere
messo a disposizione dall'ente medesimo;
  Considerato che l'istruttoria condotta ha  consentito  di  valutare
positivamente le istanze dirette al  mantenimento  degli  uffici  del
giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1  al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante;
  Ritenuto che, in considerazione  degli  oneri  derivanti  a  regime
dall'accoglimento della richiesta di  mantenimento  dell'ufficio  del
giudice di pace, si rende opportuno prevedere in  favore  degli  enti
richiedenti  la  facolta'  di  revocare  l'istanza  presentata  entro
termini compatibili  con  i  successivi  adempimenti  idonei  a  dare
attuazione alla previsione normativa;
  Considerato che, per consentire la definizione in tempo utile delle
attivita'  propedeutiche  all'esercizio  dell'attivita'   giudiziaria
secondo  il  nuovo  modello  organizzativo  e  gestionale,  si  rende
necessario prevedere a  carico  dell'ente  richiedente  l'obbligo  di
procedere, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione, alla
puntuale individuazione dei locali destinati  ad  ospitare  l'ufficio
nonche' del personale dei propri ruoli destinato a svolgere  mansioni
di  supporto  all'attivita'  giurisdizionale  da  avviare  alla  fase
formativa;
  Valutato che, per gli uffici del giudice di pace  soppressi  per  i
quali non sia previsto il mantenimento ai sensi  dell'art.  3,  fatte
salve  le  disposizioni  di  cui  all'art.   5,   l'efficacia   delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo  7
settembre 2012, n. 156,  puo'  essere  fissata,  in  conformita'  del
dettato normativo, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto;

                              Decreta:

                               Art. 1

  Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.
156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a
carico degli  enti  richiedenti,  gli  uffici  del  giudice  di  pace
specificamente  indicati  nell'allegato  1,  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto.
                               Art. 2

  1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156, recante gli uffici del  giudice  di  pace  soppressi  a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
  2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai  sensi  del
comma  1  sono   attribuite   ai   corrispondenti   uffici   indicati
nell'allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la
tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7  settembre  2012,
n. 156.
                               Art. 3

  La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n.  374,
inserita a norma dell'art. 2, comma  3,  del  decreto  legislativo  7
settembre  2012,  n.  156,  e'  sostituita  dalla  tabella   di   cui
all'allegato 4 del presente decreto.
                               Art. 4

  1. Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della  tabella
A di cui all'art. 1, fatto salvo  quanto  disposto  dall'art.  5  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano  di  funzionare
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Alla medesima data le relative  competenze  sono  attribuite  ai
corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.
                               Art. 5

  Gli enti locali che hanno richiesto il  mantenimento  degli  uffici
indicati  nell'allegato  1,  possono  procedere,  entro  il   termine
perentorio  di  15  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento  e  con  le  medesime   modalita'   previste   per   la
presentazione, alla revoca dell'istanza formulata ai sensi  dell'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
                               Art. 6

  1. Gli enti locali  che  non  abbiano  esercitato  la  facolta'  di
recesso di  cui  all'art.  5,  sono  tenuti  a  individuare,  dandone
comunicazione all'Amministrazione entro 60 giorni  dalla  entrata  in
vigore del presente  decreto,  con  le  medesime  modalita'  indicate
all'articolo che precede, i locali destinati  ad  ospitare  l'ufficio
nonche' il personale dei propri ruoli destinato a  svolgere  mansioni
di  supporto  all'attivita'  giurisdizionale  da  avviare  alla  fase
formativa.
  2. La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui  al
comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento
presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156.
  3. All'esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verra'
dato   avvio,   secondo   i   termini   e   le   modalita'   indicati
dall'Amministrazione mediante pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero della giustizia, alla  fase  formativa  del  personale  dei
ruoli degli enti locali  da  destinare  agli  uffici  mantenuti,  che
dovra' necessariamente  essere  completata  entro  180  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data e'
fissata l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici
del giudice di pace mantenuti ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
                               Art. 7

  Con successivo decreto ministeriale, da  emanarsi  all'esito  della
decorrenza dei termini indicati agli articoli 5 e 6, commi 1 e 2,  si
procedera' alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni  degli
uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni  agli
allegati di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono.
                               Art. 8

  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2014

                                                 Il Ministro: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014, n. 978
allegato 1
allegato 2
allegato 3
allegato 4 

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