MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 marzo 2014
Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
(14A02970)
(GU n.87 del 14-4-2014 - Suppl. Ordinario n. 36)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari»;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati
soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure
della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso
allegata;
Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in
conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso
allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo
provvedimento;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei
giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso
provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come
specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e'
stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con
l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la
soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente
«Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari»;
Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;
Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate
al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto
legislativo;
Viste le richieste formulate dagli enti locali interessati ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, sopra richiamato;
Considerato che la fattispecie delineata dalla norma citata,
configurando il mantenimento dell'ufficio soppresso, individua
necessariamente il relativo assetto territoriale nella pregressa
circoscrizione giudiziaria, laddove questa non risulti in contrasto
con l'assetto generale fissato dalla riforma della geografia
giudiziaria;
Valutato, infatti, che interventi ablativi o deflattivi sul
territorio compreso nella giurisdizione dell'ufficio da mantenere,
non imputabili ad esigenze di coordinamento con i principi cui e'
improntata la revisione delle circoscrizioni giudiziarie,
realizzerebbe la fattispecie, non prevista dalla norma citata, di
istituzione di un nuovo ufficio giudiziario;
Ritenuto che analoghe considerazioni, entro i medesimi limiti di
compatibilita' con l'ordinamento generale, possono essere svolte con
riferimento all'ipotesi di accorpamento tra uffici limitrofi
soppressi e che, pertanto, l'aggregazione richiesta deve realizzarsi
mediante attribuzione alla sede mantenuta dell'intero territorio in
precedenza compreso nelle circoscrizioni di rispettiva competenza;
Rilevato che l'esercizio della facolta' di cui all'art. 3 comporta
l'assunzione, da parte dell'ente richiedente, degli oneri relativi
alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi
incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere
messo a disposizione dall'ente medesimo;
Considerato che l'istruttoria condotta ha consentito di valutare
positivamente le istanze dirette al mantenimento degli uffici del
giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante;
Ritenuto che, in considerazione degli oneri derivanti a regime
dall'accoglimento della richiesta di mantenimento dell'ufficio del
giudice di pace, si rende opportuno prevedere in favore degli enti
richiedenti la facolta' di revocare l'istanza presentata entro
termini compatibili con i successivi adempimenti idonei a dare
attuazione alla previsione normativa;
Considerato che, per consentire la definizione in tempo utile delle
attivita' propedeutiche all'esercizio dell'attivita' giudiziaria
secondo il nuovo modello organizzativo e gestionale, si rende
necessario prevedere a carico dell'ente richiedente l'obbligo di
procedere, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione, alla
puntuale individuazione dei locali destinati ad ospitare l'ufficio
nonche' del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni
di supporto all'attivita' giurisdizionale da avviare alla fase
formativa;
Valutato che, per gli uffici del giudice di pace soppressi per i
quali non sia previsto il mantenimento ai sensi dell'art. 3, fatte
salve le disposizioni di cui all'art. 5, l'efficacia delle
disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156, puo' essere fissata, in conformita' del
dettato normativo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a
carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace
specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del
comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati
nell'allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la
tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 156.
Art. 3
La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374,
inserita a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156, e' sostituita dalla tabella di cui
all'allegato 4 del presente decreto.
Art. 4
1. Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della tabella
A di cui all'art. 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai
corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.
Art. 5
Gli enti locali che hanno richiesto il mantenimento degli uffici
indicati nell'allegato 1, possono procedere, entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento e con le medesime modalita' previste per la
presentazione, alla revoca dell'istanza formulata ai sensi dell'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
Art. 6
1. Gli enti locali che non abbiano esercitato la facolta' di
recesso di cui all'art. 5, sono tenuti a individuare, dandone
comunicazione all'Amministrazione entro 60 giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto, con le medesime modalita' indicate
all'articolo che precede, i locali destinati ad ospitare l'ufficio
nonche' il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni
di supporto all'attivita' giurisdizionale da avviare alla fase
formativa.
2. La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al
comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento
presentata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2012, n. 156.
3. All'esito della decorrenza del termine di cui al comma 1, verra'
dato avvio, secondo i termini e le modalita' indicati
dall'Amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Ministero della giustizia, alla fase formativa del personale dei
ruoli degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti, che
dovra' necessariamente essere completata entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Alla medesima data e'
fissata l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici
del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
Art. 7
Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi all'esito della
decorrenza dei termini indicati agli articoli 5 e 6, commi 1 e 2, si
procedera' alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni degli
uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni agli
allegati di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2014
Il Ministro: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2014, n. 978
allegato 1
allegato 2
allegato 3
allegato 4
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