Alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Oggetto: Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e
riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e
prepensionamento
1. Premessa.
La presente circolare fornisce indirizzi applicativi sul ricorso ad
alcuni strumenti che, nel quadro degli interventi di riduzione della
spesa pubblica, permettono una migliore allocazione del personale
delle amministrazioni pubbliche.
La circolare riguarda, in particolare, i limiti entro i quali e'
ammesso il ricorso all'istituto del c.d. «prepensionamento», per
riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni
organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per
ragioni funzionali o finanziarie, che determina, a regime, una
riduzione della spesa di personale. Si rileva peraltro fin d'ora che
il prepensionamento non puo' essere in nessun caso utilizzato come
strumento per eludere il regime pensionistico introdotto
dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Definizioni.
Ai fini della presente circolare, si intende per:
a) «soprannumerarieta'»: situazione per cui il personale in
servizio (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione
nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le
categorie o le aree. L'amministrazione non presenta, percio' posti
vacanti utili per un'eventuale riconversione del personale o una
diversa distribuzione dei posti;
b) «eccedenza»: situazione per cui il personale in servizio
(inteso quantitativamente e senza individuazione nominativa) supera
la dotazione organica in una o piu' qualifiche, categorie, aree o
profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla
soprannumerarieta', in quanto la disponibilita' di posti in altri
profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni,
potrebbe consentire la riconversione del personale;
c) «esubero»: individuazione nominativa del personale
soprannumerario o eccedentario, con le procedure previste dalla
normativa vigente. Il personale in esubero e' quello da porre in
prepensionamento, ove ricorrano le condizioni, o da mettere in
disponibilita' ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
d) «prepensionamento»: risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale e'
prevista l'ultrattivita' (fino al 31 dicembre 2016) delle
disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento
pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti
rispetto alla riforma prevista dall'articolo 24 del decreto-legge n.
201 del 2011, esclusivamente a favore di tale personale. Si rinvia
alla circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione del 29 luglio 2013, n. 3 in materia di pensionamenti
in caso di soprannumero.
3. Le cause della soprannumerarieta' o dell'eccedenza di personale.
Le situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza di personale
possono derivare da:
1. riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni
centrali disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
2. ragioni funzionali, conseguenza degli interventi indicati nel
successivo paragrafo 4;
3. ragioni finanziarie riferite a situazioni di squilibrio
finanziario rilevate dagli organi competenti (collegio dei revisori,
Corte dei conti, amministrazione vigilante) o descritte da specifiche
disposizioni normative. Per quanto riguarda gli enti locali, si
rinvia, in particolare, alle previsioni contenute nel Titolo VIII,
recante disciplina degli enti locali deficitari o dissestati, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni
pubbliche seguendo la procedura di ricognizione del fabbisogno
derivante dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 33
del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, per gli enti
locali le situazioni in esame possono derivare dalla volonta'
dell'ente di rientrare in un piu' virtuoso rapporto tra spesa di
personale e spesa corrente (ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del
2008, le Regioni e gli Enti locali dovrebbero avere un'incidenza
delle spese di personale pari o inferiore al 50 per cento delle spese
correnti).
Per la gestione di tali situazioni, come sara' illustrato nel
successivo paragrafo 5, si applica il combinato disposto
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012. Si
ricorda che l'ambito soggettivo di applicazione della lettera a) di
quest'ultimo comma e' stato precisato dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge n. 101 del 2013, che ha chiarito che detta disposizione
si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Lo strumento in esame, quindi, non puo' essere utilizzato da altri
organismi di diritto pubblico o dalle societa' partecipate da
amministrazioni pubbliche in assenza di specifiche previsioni di
legge.
Nell'allegato tecnico alla presente circolare, si individuano
alcuni riferimenti normativi che illustrano situazioni tipiche che
necessitano piani di razionalizzazione e di eventuale revisione del
fabbisogno di personale.
4. La revisione del fabbisogno di personale.
La revisione del fabbisogno di personale, conseguente
all'attuazione di misure di razionalizzazione degli assetti
organizzativi e dei procedimenti amministrativi, e' una misura
straordinaria e ulteriore rispetto alla ricognizione annuale
ordinariamente prevista i cui principi sono comunque applicabili
anche in presenza di processi speciali di ristrutturazione.
L'obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche, e' previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e ribadito dall'articolo 6 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. La programmazione triennale del
fabbisogno e la ricognizione annuale sono finalizzate a garantire la
funzionalita' e l'ottimizzazione delle risorse, nell'ottica del
miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, nonche' nel rispetto dei
vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di dotazioni
organiche, spesa di personale, regime delle assunzioni e mobilita'
obbligatoria e volontaria.
Al fine di una maggiore responsabilizzazione del dirigente
pubblico, il comma 4-bis del citato articolo 6 prevede che il
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i
suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti
dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono
preposti.
Gli atti organizzativi, nella misura in cui non si riflettono sui
rapporti di lavoro, non richiedono motivazione, ma devono comunque
ispirarsi ai principi sopra richiamati, ovvero a criteri razionali,
di efficienza, economicita', trasparenza e imparzialita',
indispensabili per una corretta pianificazione delle politiche di
personale e di reclutamento di risorse. Una motivazione e' invece
richiesta per gli atti di organizzazione che, non derivando
direttamente dalla legge ed essendo frutto di scelte, sia pure
strategiche, dell'amministrazione, si riflettono sui rapporti di
lavoro. Anche per questa ragione, il citato articolo 6 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 prevede che «nei casi in cui processi di
riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi
o l'avvio di processi di mobilita', al fine di assicurare
obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni
sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le
stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o
sulle modalita' per i processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni
dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede alla
dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'. (...) Ai fini
della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente
rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per
categoria o area, qualifica e profilo professionale».
5. Procedure da seguire in caso di soprannumero o di eccedenza di
personale.
Le procedure che le pubbliche amministrazioni devono seguire nei
casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero, o in cui
comunque esse rilevino eccedenze di personale, sono definite
dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012.
In base al comma 4 del citato articolo 33, il dirigente
responsabile e' tenuto a informare preventivamente le rappresentanze
unitarie del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale del comparto o area. In materia di
partecipazione sindacale interviene anche l'articolo 6 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato dall'articolo 2,
comma 18, lettere a) e b), del decreto-legge n. 95 del 2012, che, al
comma 1, prevede, tra l'altro, che, nei casi in cui i processi di
riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di esuberi
o l'avvio di processi di mobilita', al fine di assicurare
obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative
del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui
criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per
avviare i processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalita'
condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di
esubero e alla messa in mobilita'.
Il comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001
dispone che l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (1) . In subordine,
l'amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito
della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta'. E' anche possibile la ricollocazione presso altre
amministrazioni comprese nell'ambito della regione, previo accordo
con le stesse, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del
comma 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri
generali e procedure per consentire il passaggio diretto ad altre
amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale. Anche per
queste previsioni, ovviamente, l'ambito di applicazione e' dato
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Nel caso in cui l'amministrazione, in base all'ordine di priorita'
definito dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012,
ritenga di ricorrere alle misure previste dalla lettera a) del
suddetto comma (prepensionamento), essa dovra' effettuare una
ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare
in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi applicati prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 o che li
possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del
trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.
Rispetto a tali posizioni, l'amministrazione, dovra' chiedere
all'INPS la certificazione del diritto a pensione e della relativa
decorrenza.
L'Istituto si impegna a rilasciare le dette certificazioni entro
trenta giorni dall'invio degli elenchi del personale da parte delle
Amministrazioni che facciano ricorso alla misura del
prepensionamento, assicurando altresi' di provvedere, nello stesso
termine a richiedere agli Enti la certificazione dei periodi mancanti
qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta.
Solo dopo aver acquisito la certificazione da parte dell'ente
previdenziale, l'amministrazione potra' procedere, nei limiti del
soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro,
tenuto conto del regime delle decorrenze, nei confronti dei
dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione
(articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013).
Senza necessita' di motivazione, trova applicazione anche
l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che
prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del
personale dipendente a decorrere dal raggiungimento dei requisiti
contributivi di cui all'articolo 24, comma 20, del decreto-legge n.
201 del 2011.
E' necessario fissare preventivamente e motivatamente la tempistica
di assorbimento delle eccedenze. Dalla tempistica definita potrebbe
rivelarsi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario che deve
essere sempre preferito rispetto allo strumento del prepensionamento.
Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere
ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione
(art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013). Inoltre, le
cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di
tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, non possono
essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle
disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero
delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over
(art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio n. 95 del 2012).
Trascorsi novanta giorni dalla informativa data alle OO.SS.,
l'amministrazione che non assorbe le eccedenze con il pensionamento
ordinario o con il prepensionamento o con le altre modalita' previste
dall'articolo 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 colloca in disponibilita'
il personale. Ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, dalla data di collocamento in
disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo
comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I
periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il
nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153. Alla scadenza dei 24 mesi interviene l'estinzione del
rapporto di lavoro.
6. Vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento.
L'applicazione, fino al 31 dicembre 2016, dell'articolo 2, comma
11, del decreto-legge n. 95 del 2012 e' condizionata da una serie di
vincoli per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. In
particolare:
le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non
possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica.
Dalla riduzione di quest'ultima deve scaturire una diminuzione
strutturale della spesa di personale;
i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell'immediato
come risparmi utili ai fini del calcolo del budget da destinare a
eventuali assunzioni;
non sono consentite assunzioni, ne' di vincitori di concorso ne'
di idonei, finche' non e' riassorbito il personale eccedentario nelle
aree/categorie nelle quali e' dichiarata l'eccedenza e non si sono
create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.
In conclusione, il ricorso al prepensionamento e' consentito solo
nei casi di dichiarazione di soprannumerarieta' ed eccedenza sopra
illustrati e nel limite massimo delle posizioni individuate in
esubero da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La disciplina in esame, con le limitazioni e i vincoli sopra
illustrati, assicura che le misure di prepensionamento non si
ripercuotano negativamente sugli equilibri della finanza pubblica
complessivamente intesa, ma anzi consentano risparmi. Cio' richiede
che le amministrazioni pubbliche utilizzino correttamente lo
strumento realizzando riduzioni strutturali della spesa del
personale, che potranno essere garantite e certificate solo dalla
coerenza delle scelte operate dall'amministrazione anche nel medio
periodo. Sara' cura degli organi di controllo competenti per ciascuna
amministrazione (collegio dei revisori, Corte dei conti,
amministrazione vigilante) verificare che la misura adottata realizzi
gli obiettivi predetti, favorendo anche un riequilibrio del bilancio
della stessa amministrazione.
Le amministrazioni avranno cura di fornire ai suddetti organi di
controllo informazioni complete sulle misure adottate. Tali misure
dovranno essere accompagnate da una certificazione di conformita' ai
vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di
riduzione di spesa perseguiti, come illustrati nella presente
circolare. La predetta certificazione, sottoscritta dal vertice
amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell'assetto
organizzativo dell'ente, dovra' accompagnare la documentazione
inoltrata all'Inps per la liquidazione dei prepensionamenti.
Le sedi territoriali dell'Inps, anche sulla base della predetta
certificazione di conformita' delle delibere di prepensionamento,
procedono alla liquidazione dei trattamenti pensionistici dandone
contestuale comunicazione alla Direzione centrale
Previdenza/Pensioni.
L'Inps fornira' semestralmente al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l'elenco delle amministrazioni che si avvalgono del
prepensionamento anche al fine dell'esercizio dell'attivita' di
controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa
di riferimento.
Nell'ambito delle attivita' ispettive rimesse alle amministrazioni
competenti (Ispettorato della funzione pubblica, Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Inps), sulla base dei dati di monitoraggio forniti
dall'Inps, potranno essere svolti accertamenti a campione.
La presente circolare e' adottata d'intesa con le citate
amministrazioni.
Roma, 28 aprile 2014
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
(1) Sui criteri di applicazione della disposizione richiamata si
rinvia alla circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, "Decreto-legge n.
201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. "Decreto
salva Italia" - art. 24 - Limiti massimi per la permanenza in
servizio nelle P.A.".
Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
Reg.ne - Prev. n. 1592
Allegato tecnico di cui al paragrafo 3
Riferimenti normativi che illustrano situazioni tipiche che
necessitano piani di razionalizzazione e di eventuale revisione del
fabbisogno di personale.
Articolo 15 del d.l. n. 98/2011 in materia di liquidazione degli
enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei
commissari straordinari. La norma prevede che «Fatta salva la
disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti
pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale
di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da non potere assicurare la sostenibilita' e
l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso
non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti
dei terzi (...) l'ente e' posto in liquidazione coatta
amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un
commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non
procede a nuove assunzioni (...). Le funzioni, i compiti ed il
personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati (...) nel
Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una
agenzia (...).» Inoltre, "nei casi in cui il bilancio di un ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine
stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi
organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono
ed e' nominato un commissario (...)" che "approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il
commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui
al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di
cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti
del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima
contributiva di quaranta anni.».
Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 che ha previsto una
riorganizzazione significativa dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010,
n. 183 con una sua graduale privatizzazione.
Articolo 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95/2012 che ha
previsto «sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera (...), nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale» che le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottino, «nel rispetto della riorganizzazione di servizi
distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore
su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, (...)
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario
regionale (...), adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei
presidi ospedalieri pubblici (...). La riduzione dei posti letto e' a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore
al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed e'
conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unita'
operative complesse. (...).».
Interventi normativi che le Regioni hanno operato in materia di
riordino delle comunita' montane, nonche', in generale, di riordino
dei loro enti strumentali rientranti nel novero delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Ai
fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di
stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale
(...) con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia,
rivolte (...) ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso
parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organico; (...)»;
Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 secondo cui «le
regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento
della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia'
previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di
riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo
snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non
inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non
dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti
locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro
i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire
l'effettivo contenimento della spesa, alle unita' di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani
obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nei limiti temporali della vigenza della predetta norma.».
Nessun commento:
Posta un commento