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venerdì 20 giugno 2014

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 28 aprile 2014, n. 4 Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento. (14A04671) (GU n.141 del 20-6-2014)



         PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 aprile 2014, n. 4 
Piani di razionalizzazione degli assetti  organizzativi  e  riduzione
della   spesa   di   personale.   Dichiarazione   di   eccedenza    e
prepensionamento. (14A04671) 
(GU n.141 del 20-6-2014)

 
 Vigente al: 20-6-2014  
 
 
 
                                Alle amministrazioni pubbliche di cui
                                all'articolo 1, comma 2  del  decreto
                                legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 
 
Oggetto: Piani di razionalizzazione  degli  assetti  organizzativi  e
  riduzione della spesa di personale. Dichiarazione  di  eccedenza  e
  prepensionamento 
 
 
1. Premessa. 
  La presente circolare fornisce indirizzi applicativi sul ricorso ad
alcuni strumenti che, nel quadro degli interventi di riduzione  della
spesa pubblica, permettono una  migliore  allocazione  del  personale
delle amministrazioni pubbliche. 
  La circolare riguarda, in particolare, i limiti entro  i  quali  e'
ammesso il ricorso  all'istituto  del  c.d.  «prepensionamento»,  per
riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione  delle  dotazioni
organiche ovvero alla redazione  di  piani  di  ristrutturazione  per
ragioni funzionali  o  finanziarie,  che  determina,  a  regime,  una
riduzione della spesa di personale. Si rileva peraltro fin d'ora  che
il prepensionamento non puo' essere in nessun  caso  utilizzato  come
strumento   per   eludere   il   regime   pensionistico    introdotto
dall'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
2. Definizioni. 
  Ai fini della presente circolare, si intende per: 
    a) «soprannumerarieta'»:  situazione  per  cui  il  personale  in
servizio  (complessivamente  inteso  e  senza  alcuna  individuazione
nominativa) supera la dotazione organica in tutte le  qualifiche,  le
categorie o le aree. L'amministrazione non  presenta,  percio'  posti
vacanti utili per un'eventuale  riconversione  del  personale  o  una
diversa distribuzione dei posti; 
    b) «eccedenza»: situazione  per  cui  il  personale  in  servizio
(inteso quantitativamente e senza individuazione  nominativa)  supera
la dotazione organica in una o piu'  qualifiche,  categorie,  aree  o
profili  professionali   di   riferimento.   Si   differenzia   dalla
soprannumerarieta', in quanto la disponibilita'  di  posti  in  altri
profili della stessa area o categoria, ove ricorrano  le  condizioni,
potrebbe consentire la riconversione del personale; 
    c)   «esubero»:   individuazione   nominativa    del    personale
soprannumerario o  eccedentario,  con  le  procedure  previste  dalla
normativa vigente. Il personale in esubero  e'  quello  da  porre  in
prepensionamento, ove  ricorrano  le  condizioni,  o  da  mettere  in
disponibilita' ai sensi dell'articolo 33 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
    d) «prepensionamento»: risoluzione unilaterale  del  rapporto  di
lavoro  del  personale   in   soprannumero   o   eccedentario   nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale  e'
prevista  l'ultrattivita'  (fino   al   31   dicembre   2016)   delle
disposizioni  relative  ai  requisiti  di  accesso   al   trattamento
pensionistico  e  alle  decorrenze  di  tale  trattamento  previgenti
rispetto alla riforma prevista dall'articolo 24 del decreto-legge  n.
201 del 2011, esclusivamente a favore di tale  personale.  Si  rinvia
alla circolare del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione del 29 luglio 2013, n. 3 in materia di  pensionamenti
in caso di soprannumero. 
  3. Le cause della soprannumerarieta' o dell'eccedenza di personale. 
  Le situazioni di soprannumerarieta' o  di  eccedenza  di  personale
possono derivare da: 
    1. riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle  amministrazioni
centrali disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    2. ragioni funzionali, conseguenza degli interventi indicati  nel
successivo paragrafo 4; 
    3.  ragioni  finanziarie  riferite  a  situazioni  di  squilibrio
finanziario rilevate dagli organi competenti (collegio dei  revisori,
Corte dei conti, amministrazione vigilante) o descritte da specifiche
disposizioni normative. Per  quanto  riguarda  gli  enti  locali,  si
rinvia, in particolare, alle previsioni contenute  nel  Titolo  VIII,
recante disciplina degli enti locali  deficitari  o  dissestati,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
    4.  piani  di  ristrutturazione  decisi   dalle   amministrazioni
pubbliche  seguendo  la  procedura  di  ricognizione  del  fabbisogno
derivante dal combinato disposto dell'articolo 6 e  dell'articolo  33
del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, per gli enti
locali  le  situazioni  in  esame  possono  derivare  dalla  volonta'
dell'ente di rientrare in un piu'  virtuoso  rapporto  tra  spesa  di
personale e spesa corrente (ai sensi dell'articolo 76, comma  7,  del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito  dalla  legge  n.  133  del
2008, le Regioni e gli  Enti  locali  dovrebbero  avere  un'incidenza
delle spese di personale pari o inferiore al 50 per cento delle spese
correnti). 
  Per la gestione di  tali  situazioni,  come  sara'  illustrato  nel
successivo  paragrafo   5,   si   applica   il   combinato   disposto
dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  n.  165  del   2001   e
dell'articolo 2, comma 11, del  decreto-legge  n.  95  del  2012.  Si
ricorda che l'ambito soggettivo di applicazione della lettera  a)  di
quest'ultimo comma e' stato precisato dall'articolo 2, comma  3,  del
decreto-legge n. 101 del 2013, che ha chiarito che detta disposizione
si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  Lo strumento in esame, quindi, non puo' essere utilizzato da  altri
organismi  di  diritto  pubblico  o  dalle  societa'  partecipate  da
amministrazioni pubbliche in  assenza  di  specifiche  previsioni  di
legge. 
  Nell'allegato  tecnico  alla  presente  circolare,  si  individuano
alcuni riferimenti normativi che illustrano  situazioni  tipiche  che
necessitano piani di razionalizzazione e di eventuale  revisione  del
fabbisogno di personale. 
4. La revisione del fabbisogno di personale. 
  La   revisione   del   fabbisogno   di    personale,    conseguente
all'attuazione  di  misure   di   razionalizzazione   degli   assetti
organizzativi  e  dei  procedimenti  amministrativi,  e'  una  misura
straordinaria  e  ulteriore  rispetto   alla   ricognizione   annuale
ordinariamente prevista i  cui  principi  sono  comunque  applicabili
anche in presenza di processi speciali di ristrutturazione. 
  L'obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, da parte degli organi di vertice delle  amministrazioni
pubbliche, e' previsto dall'articolo 39,  comma  1,  della  legge  27
dicembre  1997,  n.  449  e  ribadito  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001.  La  programmazione  triennale   del
fabbisogno e la ricognizione annuale sono finalizzate a garantire  la
funzionalita'  e  l'ottimizzazione  delle  risorse,  nell'ottica  del
miglior   funzionamento   dei   servizi   compatibilmente   con    le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, nonche'  nel  rispetto  dei
vincoli previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di  dotazioni
organiche, spesa di personale, regime delle  assunzioni  e  mobilita'
obbligatoria e volontaria. 
  Al  fine  di  una  maggiore  responsabilizzazione   del   dirigente
pubblico, il comma  4-bis  del  citato  articolo  6  prevede  che  il
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i
suoi  aggiornamenti  siano  elaborati  su  proposta  dei   competenti
dirigenti, che individuano i  profili  professionali  necessari  allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali  delle  strutture  cui  sono
preposti. 
  Gli atti organizzativi, nella misura in cui non si  riflettono  sui
rapporti di lavoro, non richiedono motivazione,  ma  devono  comunque
ispirarsi ai principi sopra richiamati, ovvero a  criteri  razionali,
di   efficienza,   economicita',   trasparenza    e    imparzialita',
indispensabili per una corretta  pianificazione  delle  politiche  di
personale e di reclutamento di risorse.  Una  motivazione  e'  invece
richiesta  per  gli  atti  di  organizzazione  che,   non   derivando
direttamente dalla legge  ed  essendo  frutto  di  scelte,  sia  pure
strategiche, dell'amministrazione,  si  riflettono  sui  rapporti  di
lavoro. Anche per questa ragione, il citato articolo  6  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 prevede che «nei casi in cui processi  di
riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di  esuberi
o  l'avvio  di  processi  di  mobilita',  al   fine   di   assicurare
obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono  tenute
a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle  organizzazioni
sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le
stesse un esame sui criteri  per  l'individuazione  degli  esuberi  o
sulle modalita' per i processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni
dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione  di  criteri  e
modalita'  condivisi,  la  pubblica  amministrazione   procede   alla
dichiarazione di esubero e alla messa in  mobilita'.  (...)  Ai  fini
della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano  annualmente
rilevazioni delle eccedenze di personale  su  base  territoriale  per
categoria o area, qualifica e profilo professionale». 
5. Procedure da seguire in caso di soprannumero  o  di  eccedenza  di
personale. 
  Le procedure che le pubbliche amministrazioni  devono  seguire  nei
casi in cui si verifichino  situazioni  di  soprannumero,  o  in  cui
comunque  esse  rilevino  eccedenze  di  personale,   sono   definite
dall'articolo  33  del  decreto  legislativo  n.  165  del   2001   e
dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012. 
  In  base  al  comma  4  del  citato  articolo  33,   il   dirigente
responsabile e' tenuto a informare preventivamente le  rappresentanze
unitarie del personale e le organizzazioni sindacali  firmatarie  del
contratto collettivo nazionale del comparto o  area.  In  materia  di
partecipazione sindacale interviene anche l'articolo  6  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato  dall'articolo  2,
comma 18, lettere a) e b), del decreto-legge n. 95 del 2012, che,  al
comma 1, prevede, tra l'altro, che, nei casi in  cui  i  processi  di
riorganizzazione degli uffici comportino l'individuazione di  esuberi
o  l'avvio  di  processi  di  mobilita',  al   fine   di   assicurare
obiettivita' e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono  tenute
a darne informazione alle  organizzazioni  sindacali  rappresentative
del settore interessato e ad avviare  con  le  stesse  un  esame  sui
criteri per l'individuazione degli  esuberi  o  sulle  modalita'  per
avviare i processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione  di  criteri  e  modalita'
condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione  di
esubero e alla messa in mobilita'. 
  Il comma 5 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001
dispone che l'amministrazione applica l'articolo 72,  comma  11,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133    (1)   .   In   subordine,
l'amministrazione verifica la ricollocazione totale  o  parziale  del
personale in situazione di soprannumero o  di  eccedenza  nell'ambito
della stessa amministrazione,  anche  mediante  il  ricorso  a  forme
flessibili  di  gestione  del  tempo  di  lavoro  o  a  contratti  di
solidarieta'. E'  anche  possibile  la  ricollocazione  presso  altre
amministrazioni comprese nell'ambito della  regione,  previo  accordo
con le stesse, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  nonche'  del
comma 6. I contratti collettivi nazionali possono  stabilire  criteri
generali e procedure per consentire il  passaggio  diretto  ad  altre
amministrazioni anche al di fuori del territorio regionale. Anche per
queste previsioni,  ovviamente,  l'ambito  di  applicazione  e'  dato
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  Nel caso in cui l'amministrazione, in base all'ordine di  priorita'
definito dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012,
ritenga di ricorrere  alle  misure  previste  dalla  lettera  a)  del
suddetto  comma  (prepensionamento),  essa  dovra'   effettuare   una
ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero  risultare
in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  applicati  prima
dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del  2011  o  che  li
possano conseguire in tempo utile  per  maturare  la  decorrenza  del
trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016. 
  Rispetto  a  tali  posizioni,  l'amministrazione,  dovra'  chiedere
all'INPS la certificazione del diritto a pensione  e  della  relativa
decorrenza. 
  L'Istituto si impegna a rilasciare le  dette  certificazioni  entro
trenta giorni dall'invio degli elenchi del personale da  parte  delle
Amministrazioni   che    facciano    ricorso    alla    misura    del
prepensionamento, assicurando altresi' di  provvedere,  nello  stesso
termine a richiedere agli Enti la certificazione dei periodi mancanti
qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta. 
  Solo dopo aver  acquisito  la  certificazione  da  parte  dell'ente
previdenziale, l'amministrazione potra'  procedere,  nei  limiti  del
soprannumero, alla risoluzione unilaterale del  rapporto  di  lavoro,
tenuto  conto  del  regime  delle  decorrenze,  nei   confronti   dei
dipendenti in possesso  dei  requisiti  indicati  nella  disposizione
(articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013). 
  Senza  necessita'  di   motivazione,   trova   applicazione   anche
l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  che
prevede  la  risoluzione  unilaterale  del  rapporto  di  lavoro  del
personale dipendente a decorrere  dal  raggiungimento  dei  requisiti
contributivi di cui all'articolo 24, comma 20, del  decreto-legge  n.
201 del 2011. 
  E' necessario fissare preventivamente e motivatamente la tempistica
di assorbimento delle eccedenze. Dalla tempistica  definita  potrebbe
rivelarsi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario che  deve
essere sempre preferito rispetto allo strumento del prepensionamento. 
  Le   posizioni   dichiarate   eccedentarie   non   possono   essere
ripristinate nella dotazione  organica  di  ciascuna  amministrazione
(art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101  del  2013).  Inoltre,  le
cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di
tempo   necessario   al   raggiungimento   dei   requisiti   previsti
dall'articolo 24 del decreto-legge  n.  201  del  2011,  non  possono
essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare  delle
disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o  il  numero
delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over
(art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio n. 95 del 2012). 
  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  informativa  data  alle  OO.SS.,
l'amministrazione che non assorbe le eccedenze con  il  pensionamento
ordinario o con il prepensionamento o con le altre modalita' previste
dall'articolo 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 colloca in disponibilita'
il personale.  Ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  8,  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  dalla  data  di   collocamento   in
disponibilita' restano sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad  un'indennita'  pari
all'80  per  cento  dello  stipendio  e  dell'indennita'  integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi  altro  emolumento  retributivo
comunque denominato, per la durata massima di  ventiquattro  mesi.  I
periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini  della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della  misura
della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per  il
nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio
1988, n. 153. Alla scadenza dei 24 mesi interviene  l'estinzione  del
rapporto di lavoro. 
6. Vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento. 
  L'applicazione, fino al 31 dicembre 2016,  dell'articolo  2,  comma
11, del decreto-legge n. 95 del 2012 e' condizionata da una serie  di
vincoli per la salvaguardia degli equilibri di finanza  pubblica.  In
particolare: 
    le amministrazioni che  dichiarano  eccedenza  di  personale  non
possono ripristinare i  posti  soppressi  nella  dotazione  organica.
Dalla  riduzione  di  quest'ultima  deve  scaturire  una  diminuzione
strutturale della spesa di personale; 
    i prepensionamenti non possono essere conteggiati  nell'immediato
come risparmi utili ai fini del calcolo del  budget  da  destinare  a
eventuali assunzioni; 
    non sono consentite assunzioni, ne' di vincitori di concorso  ne'
di idonei, finche' non e' riassorbito il personale eccedentario nelle
aree/categorie nelle quali e' dichiarata l'eccedenza e  non  si  sono
create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario. 
  In conclusione, il ricorso al prepensionamento e'  consentito  solo
nei casi di dichiarazione di soprannumerarieta'  ed  eccedenza  sopra
illustrati e  nel  limite  massimo  delle  posizioni  individuate  in
esubero da parte delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  La disciplina in esame,  con  le  limitazioni  e  i  vincoli  sopra
illustrati,  assicura  che  le  misure  di  prepensionamento  non  si
ripercuotano negativamente sugli  equilibri  della  finanza  pubblica
complessivamente intesa, ma anzi consentano risparmi.  Cio'  richiede
che  le  amministrazioni  pubbliche   utilizzino   correttamente   lo
strumento  realizzando  riduzioni   strutturali   della   spesa   del
personale, che potranno essere garantite  e  certificate  solo  dalla
coerenza delle scelte operate dall'amministrazione  anche  nel  medio
periodo. Sara' cura degli organi di controllo competenti per ciascuna
amministrazione   (collegio   dei   revisori,   Corte   dei    conti,
amministrazione vigilante) verificare che la misura adottata realizzi
gli obiettivi predetti, favorendo anche un riequilibrio del  bilancio
della stessa amministrazione. 
  Le amministrazioni avranno cura di fornire ai  suddetti  organi  di
controllo informazioni complete sulle misure  adottate.  Tali  misure
dovranno essere accompagnate da una certificazione di conformita'  ai
vincoli  previsti  dalla  normativa  vigente  e  agli  obiettivi   di
riduzione  di  spesa  perseguiti,  come  illustrati  nella   presente
circolare.  La  predetta  certificazione,  sottoscritta  dal  vertice
amministrativo o dal dirigente responsabile in  ragione  dell'assetto
organizzativo  dell'ente,  dovra'  accompagnare   la   documentazione
inoltrata all'Inps per la liquidazione dei prepensionamenti. 
  Le sedi territoriali dell'Inps, anche  sulla  base  della  predetta
certificazione di conformita'  delle  delibere  di  prepensionamento,
procedono alla liquidazione  dei  trattamenti  pensionistici  dandone
contestuale      comunicazione      alla      Direzione      centrale
Previdenza/Pensioni. 
  L'Inps  fornira'  semestralmente  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali l'elenco delle amministrazioni che si avvalgono del
prepensionamento  anche  al  fine  dell'esercizio  dell'attivita'  di
controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa
di riferimento. 
  Nell'ambito delle attivita' ispettive rimesse alle  amministrazioni
competenti   (Ispettorato   della   funzione   pubblica,    Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  Inps),  sulla  base  dei  dati  di   monitoraggio   forniti
dall'Inps, potranno essere svolti accertamenti a campione. 
  La  presente  circolare  e'  adottata  d'intesa   con   le   citate
amministrazioni. 
    Roma, 28 aprile 2014 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                  Madia               

(1) Sui criteri di  applicazione  della  disposizione  richiamata  si
    rinvia alla circolare n. 2 dell'8 marzo 2012,  "Decreto-legge  n.
    201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d.  "Decreto
    salva Italia" - art. 24 - Limiti massimi  per  la  permanenza  in
    servizio nelle P.A.". 

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e  affari  esterni,
Reg.ne - Prev. n. 1592 
 
                               Allegato tecnico di cui al paragrafo 3 
 
 
Riferimenti  normativi  che   illustrano   situazioni   tipiche   che
  necessitano piani di razionalizzazione e di eventuale revisione del
  fabbisogno di personale. 
 
 
    Articolo 15 del d.l. n. 98/2011 in materia di liquidazione  degli
enti dissestati e  misure  di  razionalizzazione  dell'attivita'  dei
commissari  straordinari.  La  norma  prevede  che  «Fatta  salva  la
disciplina  speciale  vigente  per  determinate  categorie  di   enti
pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e  patrimoniale
di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da  non  potere  assicurare  la  sostenibilita'  e
l'assolvimento delle funzioni indispensabili,  ovvero  l'ente  stesso
non possa fare fronte ai debiti liquidi ed  esigibili  nei  confronti
dei  terzi   (...)   l'ente   e'   posto   in   liquidazione   coatta
amministrativa;  i  relativi  organi  decadono  ed  e'  nominato   un
commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non
procede a nuove assunzioni  (...).  Le  funzioni,  i  compiti  ed  il
personale a tempo indeterminato dell'ente  sono  allocati  (...)  nel
Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione, ovvero in una
agenzia (...).» Inoltre, "nei casi in cui  il  bilancio  di  un  ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel  termine
stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione  di
disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i  relativi
organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale,  decadono
ed e' nominato un commissario (...)" che "approva  il  bilancio,  ove
necessario,  e  adotta   le   misure   necessarie   per   ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il
commissario chiede  che  l'ente  sia  posto  in  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di  cui
al precedente periodo il commissario puo' esercitare la  facolta'  di
cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei  confronti
del  personale  che  non   abbia   raggiunto   l'anzianita'   massima
contributiva di quaranta anni.». 
    Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 che ha previsto una
riorganizzazione significativa dell'Associazione italiana della Croce
Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre  2010,
n. 183 con una sua graduale privatizzazione. 
    Articolo 15, comma 13, lettera c), del d.l.  n.  95/2012  che  ha
previsto «sulla base  e  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera   (...),   nonche'   tenendo   conto   della    mobilita'
interregionale» che le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano adottino, «nel rispetto  della  riorganizzazione  di  servizi
distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24  ore
su  24  sul  territorio  adeguandoli  agli  standard  europei,  (...)
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  servizio   sanitario
regionale (...), adeguando coerentemente le dotazioni  organiche  dei
presidi ospedalieri pubblici (...). La riduzione dei posti letto e' a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota  non  inferiore
al 50 per  cento  del  totale  dei  posti  letto  da  ridurre  ed  e'
conseguita  esclusivamente  attraverso  la  soppressione  di   unita'
operative complesse. (...).». 
    Interventi normativi che le Regioni hanno operato in  materia  di
riordino delle comunita' montane, nonche', in generale,  di  riordino
dei loro enti strumentali rientranti nel novero delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    Articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  «Ai
fini del concorso delle autonomie  regionali  e  locali  al  rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto  di
stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese  di  personale
(...) con azioni da modulare  nell'ambito  della  propria  autonomia,
rivolte (...) ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
      a)  riduzione  dell'incidenza  percentuale   delle   spese   di
personale rispetto al  complesso  delle  spese  correnti,  attraverso
parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il
lavoro flessibile; 
      b)   razionalizzazione   e    snellimento    delle    strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti  di  uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza  percentuale  delle  posizioni
dirigenziali in organico; (...)»; 
    Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 secondo cui  «le
regioni devono  obbligatoriamente  adottare  misure  di  contenimento
della spesa per  il  personale,  ulteriori  rispetto  a  quelle  gia'
previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di  piani  di
riorganizzazione   finalizzati   alla   razionalizzazione   e    allo
snellimento   delle   strutture   burocratico-amministrative,   anche
attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione  delle
dotazioni  organiche  del  personale  dirigenziale  in   misura   non
inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non
dirigenziale nella misura non inferiore al 10  per  cento.  Gli  enti
locali  adottano  le  misure   di   razionalizzazione   organizzativa
garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche  entro
i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo  263,  comma  2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire
l'effettivo  contenimento  della  spesa,  alle  unita'  di  personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani
obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
nei limiti temporali della vigenza della predetta norma.». 

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