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sabato 4 aprile 2015

PARLAMENTO. DOCUMENTI, INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA



PARLAMENTO. DOCUMENTI, INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA


(DIRE) Roma, 4 apr. - La Commissione Giustizia della Camera ha
concluso l'esame in sede referente del ddl, gia' approvato dal
Senato, che introduce nel codice penale il reato di tortura. A
seguito dell'approvazione di alcune modifiche al testo, il
provvedimento si compone di sette articoli, attraverso i quali:
e' inserita nel codice penale la fattispecie di tortura (art.
613-bis c.p.), che puo' essere commessa da chiunque (reato
comune); sono previste alcune aggravanti, tra cui quella per
fatto commesso da un pubblico ufficiale; e' inserito nel codice
penale il delitto di istigazione a commettere la tortura, reato
proprio del pubblico ufficiale; sono raddoppiati i termini di
prescrizione per il delitto di tortura; e' vietato espellere o
respingere extracomunitari quando si supponga che, nei Paesi di
provenienza, siano sottoposti a tortura; e' esclusa l'immunita'
diplomatica dei cittadini stranieri indagati o condannati nei
loro Paesi di origine per il delitto di tortura; e' stabilita
l'invarianza degli oneri ed e' disciplinata l'entrata in vigore
della riforma. (SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

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PARLAMENTO. DOCUMENTI, INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA -2-


(DIRE) Roma, 4 apr. - In particolare, l'ARTICOLO 1 introduce nel
titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro
la liberta' morale), del codice penale, gli articoli 613-bis e
613-ter.
L'articolo 613-bis c.p., primo comma, punisce con la
reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia,
ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o
assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui
affidata, o comunque sottoposta alla sua autorita', vigilanza o
custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche (reato di evento),
a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o
delle opinioni politiche o religiose o al fine di - ottenere da
essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o - infliggere
una punizione o - vincere una resistenza.
La tortura e' dunque configurata come un reato comune
(anziche' come un reato proprio del pubblico ufficiale),
caratterizzato dal dolo specifico (intenzionalmente cagiona, al
fine di) e dalla descrizione delle modalita' della condotta
(violenza o minaccia o in violazione degli obblighi di
protezione, cura o assistenza) che produce un evento (acute
sofferenze fisiche o psichiche). I commi secondo, quarto e quinto
dell'art. 613-bis prevedono specifiche circostanze aggravanti del
reato di tortura: l'aggravante soggettiva speciale, costituita
dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio dell'autore del reato. Per poter applicare l'aggravante
che comporta la reclusione da 5 a 12 anni - occorre che l'autore
del reato abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei
doveri inerenti alla funzione o al servizio (secondo comma). La
nuova aggravante verra' applicata in luogo dell'aggravante comune
prevista per il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in
violazione dei doveri, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 9,
c.p. (aumento della pena fino a un terzo). Il terzo comma
specifica che - tanto in relazione alla fattispecie base, quanto
a questa aggravante - la sofferenza patita dalla persona offesa
deve essere ulteriore rispetto a quella insita nell'esecuzione di
una legittima misura privativa della liberta' personale o
limitativa di diritti; l'aggravante ad effetto comune (aumento
fino a 1/3 della pena), consistente nell'avere causato lesioni
personali; l'aggravante ad effetto speciale (aumento di 1/3 della
pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravi;
l'aggravante ad effetto speciale (aumento della meta' della
pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravissime
(quarto comma); l'aggravante ad effetto speciale (30 anni di
reclusione), derivante dall'avere provocato la morte della
persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di
tortura. In questo caso, dunque, la pena e' piu' severa rispetto
a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale - punito con
la reclusione da 10 a 18 anni - cui la fattispecie potrebbe
altrimenti ricondursi; l'aggravante ad efficacia speciale
(ergastolo), derivante dall'avere volontariamente provocato la
morte della persona offesa (quinto comma).(SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA -3-


(DIRE) Roma, 4 apr. - Il successivo articolo 613-ter c.p. punisce
l'istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico
ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (reato proprio),
sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio. La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni si
applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di
tortura, per la sola condotta di istigazione. E' peraltro
specificato che questo reato si applica al di fuori delle ipotesi
previste dall'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere), che
riguarda chiunque 'pubblicamente' istiga a commettere uno o piu'
reati e prevede la sanzione - quando riguarda la commissione di
delitti - della reclusione da uno a cinque anni. In virtu' della
clausola di salvaguardia in favore dell'art. 414 c.p., la nuova
fattispecie di istigazione a commettere tortura dovrebbe pertanto
trovare applicazione solo nel caso in cui non abbia luogo
'pubblicamente'.

L'ARTICOLO 2 modifica l'art. 191 del codice di procedura
penale, aggiungendovi un comma 2-bis, in modo da stabilire che le
dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono
utilizzabili in un processo penale. La norma fa eccezione a tale
principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano
utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne
la responsabilita' penale. Attualmente, il comma 1 dell'art. 191
c.p.p. prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti
stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'articolo 3
interviene sul codice penale per raddoppiare i termini di
prescrizione per il delitto di tortura. (SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA -4-


(DIRE) Roma, 4 apr. - L'ARTICOLO 4 coordina con l'introduzione
del reato di tortura l'art. 19 del TU immigrazione (D.Lgs
286/1998), vietando le espulsioni, i respingimenti e le
estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere
che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano
essere sottoposti a tortura. La norma precisa che tale
valutazione tiene conto anche della presenza in tali Paesi di
violazioni 'sistematiche e gravi' dei diritti umani.

L'ARTICOLO 5 del provvedimento prevede, al comma 1,
l'impossibilita' di godere delle immunita' diplomatiche da parte
di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati
nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura. L'immunita'
diplomatica di cui si tratta riguarda in via principale i Capi di
Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia, e
secondariamente il personale diplomatico-consolare eventualmente
da accreditare presso l'Italia da parte di uno Stato estero. Il
comma 1 esclude il riconoscimento dell'immunita' diplomatica
qualora tali soggetti siano stati condannati, o siano sottoposti
a procedimento penale, in relazione a reati di tortura e cio'
tanto da tribunali nazionali quanto da Corti internazionali. La
fonte normativa del riconoscimento delle immunita' diplomatiche
risiede nella ratifica, da parte del nostro paese (legge n. 804
del 1967), delle due Convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche (1961) e sulle relazioni consolari (1963). (SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA -5-


(DIRE) Roma, 4 apr. - La codificazione di questo tema riguarda
pero' direttamente i soli agenti diplomatici o consolari
accreditati presso uno Stato estero. L'estensione ai Capi di
Stato e di governo delle immunita' diplomatiche quando si trovino
in un altro paese consegue per analogia e in base al diritto
internazionale consuetudinario (o generale) che, diversamente
dalla consuetudine nel diritto interno, costituisce livello
normativo prevalente sul diritto pattizio risultante da trattati
internazionali. L'immunita' diplomatica di cui tratta il comma 1
riguarda specificamente profili penali, e al proposito l'art. 31
della Convenzione sulle relazioni diplomatiche riconosce
all'agente diplomatico (non altrettanto all'agente consolare)
l'immunita' dalla giurisdizione penale dello Stato presso cui e'
accreditato. La disposizione fa riferimento non solo agli agenti
che siano stati condannati ma anche a quelli che siano indagati
nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura. Il comma 2
dell'articolo 4 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato
richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di
tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale
internazionale, lo straniero e' estradato verso il Paese
individuato in base alla normativa internazionale.

GLI ARTICOLI 6 E 7 riguardano, rispettivamente, la clausola di
invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.
(SEGUE)
(Pol/ Dire)
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PARLAMENTO. DOCUMENTI, INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA -6-


(DIRE) Roma, 4 apr. - DISCUSSIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA IN
COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE. La Commissione giustizia ha
avviato l'esame dell'A.C. 2168, gia' approvato dal Senato, e di
una serie di abbinate proposte di iniziativa parlamentare, tutte
volte a introdurre nel nostro ordinamento il reato di tortura,
nel maggio 2014, deliberando di svolgere in merito una indagine
conoscitiva. Nel corso dell'indagine sono stati auditi il Capo
della Polizia, dott. Alessandro Pansa, e numerosi rappresentanti
dei sindacati delle forze dell'ordine, rappresentanti
dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle camere
penali, il dott. Alfredo Mantovano, giudice presso la Corte
d'Appello di Roma, i professori di diritto penale Francesco
Vigano' e Tullio Padovani, il rappresentante del Consiglio
europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale del Consiglio
d'Europa ed i rappresentanti delle associazioni Amnesty
International Italia e Antigone.

I PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI IN SEDE CONSULTIVA. Sul
provvedimento le commissioni Affari esteri e Bilancio hanno
espresso parere favorevole. Lla commissione Affari Costituzionali
ha accompagnato il proprio parere favorevole con alcune
condizioni, attraverso la quali ha chiesto alla commissione di
merito: - di valutare, alla luce della giurisprudenza
costituzionale, se la previsione della pena fissa di 30 anni di
reclusione, stabilita per l'ipotesi in cui dalla tortura consegua
la morte della persona offesa, sia ragionevolmente proporzionata,
per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della
sanzione prevista, rispetto all'intera gamma di comportamenti
riconducibili allo specifico reato di tortura e, inoltre, se tale
pena sia congrua rispetto alla pena base - reclusione da quattro
a dieci anni - stabilita per il reato di tortura; - di valutare
la disposizione dell'articolo 5 in relazione alle immunita'
diplomatiche anche al fine di evitare incertezze interpretative,
eventualmente aggiungendo, dopo le parole 'l'immunita'
diplomatica', le seguenti: 'ai fini dell'estradizione'.
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

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