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sabato 4 aprile 2015

PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE



PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE


(DIRE) Roma, 4 apr. - La proposta di legge sul divorzio breve,
gia' approvato dalla Camera il 29 maggio 2014 e che consta di tre
articoli, torna all'esame della Commissione Giustizia di
Montecitorio con le modifiche introdotte dal Senato, che ha
approvato il testo, con modificazioni, il 18 marzo 2015.
I dati piu' recenti sull'instabilita' coniugale nel nostro
Paese sono forniti dall'Istat (Separazioni e divorzi in Italia,
23 giugno 2014), le cui elaborazioni sono riferite all'anno 2012.
In tale anno le separazioni sono state 88.288 e i divorzi 51.319,
entrambi in calo rispetto all'anno precedente (rispettivamente
-0,6% e -4,6%).
Anche i tassi di separazione e di divorzio, in continua
crescita dal 1995, registrano una battuta d'arresto nel 2012. Per
ogni 1.000 matrimoni si contano 311 separazioni e 174 divorzi. In
aggiunta a questa tendenza di fondo, negli ultimi anni si sta
intensificando il ricorso da parte dei cittadini italiani allo
scioglimento della propria unione coniugale in altri paesi
dell'Unione Europea, riducendo cosi' i tempi (e generalmente
anche i costi) per l'ottenimento del divorzio e senza necessita'
di passare per la separazione. Nel nostro Paese, per i divorzi
concessi nel 2012 l'intervallo di tempo intercorso tra la
separazione legale e la successiva domanda di divorzio e' stato
pari o inferiore a 5 anni nel 62,3% dei casi. In altri paesi
europei, invece, la tempistica e' molto piu' rapida: includendo
l'intero iter amministrativo e burocratico, la sentenza di
divorzio si ottiene in circa sei o sette mesi.(SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE -2-


(DIRE) Roma, 4 apr. - Uno di questi paesi e' la Spagna, dove i
divorzi che hanno riguardato cittadini italiani sono stati quasi
500 nel 2012 e circa 2.000 nell'ultimo quinquennio. La durata
media del matrimonio al momento dell'iscrizione a ruolo del
procedimento risulta pari a 16 anni per le separazioni e a 19
anni per i divorzi. I matrimoni piu' recenti durano di meno.
Confrontando i matrimoni celebrati nel 1985 con quelli del 2005,
le unioni interrotte dopo sette anni da una separazione sono
raddoppiate, passando dal 4,5% al 9,3%. Le nozze religiose
risultano essere piu' stabili. A sopravvivere alla 'crisi del
settimo anno', nel 2012, sono 933 matrimoni religiosi su 1.000
celebrati nel 2005 contro 880 su 1.000 matrimoni della stessa
coorte celebrati con rito civile. L'eta' media alla separazione
e' di circa 47 anni per i mariti e di 44 anni per le mogli; in
caso di divorzio l'eta' raggiunge, rispettivamente, 49 e 46 anni.
Questi valori sono aumentati negli anni per
La legge sul divorzio attualmente prevede che: lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possano
essere domandati da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata
pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi ovvero sia stata omologata la
separazione consensuale; ai fini della proposizione della domanda
di divorzio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa
dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura
di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si
sia trasformato in consensuale. (SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE -3-


(DIRE) Roma, 4 apr. - L'ARTICOLO 1, nel testo modificato dal
Senato, novella l'art. 3, n. 2, lettera b), della legge sul
divorzio (n. 898/1970) e nelle separazioni giudiziali: conferma
la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del
periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la
domanda di divorzio; fa decorrere tale termine - come attualmente
previsto - dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale. Lo stesso
articolo 1, nelle separazioni consensuali: riduce a sei mesi la
durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che
permette la proposizione della domanda di divorzio; riferisce il
termine piu' breve anche alle separazioni che, inizialmente
contenziose, si trasformano in consensuali; fa decorrere tale
termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al
presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale.
Si osserva che il testo della lettera b) del n. 2 dell'art. 3
della legge sul divorzio, a seguito delle modifiche introdotte
dal Senato, prevede un periodo di 'almeno' dodici mesi di
separazione ininterrotta nella separazione giudiziale e un
periodo di sei mesi (e non: 'almeno' sei mesi) nella separazione
consensuale. Nelle separazioni giudiziali, il testo approvato
dalla Camera faceva, invece, decorrere il termine annuale dalla
notifica della domanda di separazione (ricorso), riducendo
ulteriormente i tempi per ottenere il divorzio (si ricorda che
l'art. 706 c.p.c. stabilisce che l'udienza di comparizione dei
coniugi debba essere tenuta entro 90 gg. dal deposito del
ricorso); lo stesso testo, nelle separazioni consensuali,
prevedeva che il termine di sei mesi decorresse dalla data del
deposito del ricorso ovvero - qualora esso fosse presentato da
uno solo dei coniugi - dalla data della sua notificazione. Il
ripristino del dies a quo originario, secondo la relatrice del
provvedimento al Senato (v. seduta dell'Assemblea dell'11 marzo
2015), deriverebbe dalle 'troppe perplessita' suscitate dal
diverso termine previsto dal testo approvato dalla Camera dei
deputati, foriero di problematiche applicative ed
interpretative'. (SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE -4-


(DIRE) Roma, 4 apr. - Si segnala, in materia, che una modifica di
particolare rilievo al testo-Camera, introdotta dalla Commissione
Giustizia del Senato, riguardava il cosiddetto divorzio diretto
(art. 1, comma 2, del testo). Si prevedeva, infatti, con un nuovo
art. 3-bis alla legge 898/1970, che con ricorso congiunto - ove
non vi fossero figli minori, figli maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ovvero figli di eta' inferiore ai 26
anni economicamente non autosufficienti - i coniugi potessero
chiedere il divorzio anche in assenza di separazione legale. Tale
disposizione e' stata stralciata in Assemblea il 17 marzo 2015 e
forma ora oggetto di un autonomo disegno di legge (S. 1504-bis).
Il Senato ha soppresso poi la disposizione in base a cui, ove
alla data di instaurazione del giudizio di divorzio fosse ancora
pendente la causa di separazione in relazione alle domande
accessorie, la causa deve essere assegnata al giudice della
separazione personale. La motivazione della soppressione di tale
disposizione, che rispondeva a motivi di economia processuale
(avere uno stesso giudice che conosca sia le questioni personali
che quelle economiche dei coniugi), e' stata ricondotta dalla
relatrice in Assemblea (v. seduta dell'11 marzo 2015) alla
mancata modifica delle regole sulla competenza; di conseguenza,
tale disposizione appariva di dubbia costituzionalita' alla luce
della sentenza n. 169/2008 e della non coincidenza del foro di
separazione con quello del divorzio, ad esempio in caso di
trasferimento di uno dei coniugi. La Consulta con sentenza del 23
maggio 2008 n. 169 ha, infatti, statuito che la competenza sulla
domanda di divorzio appartiene al giudice del luogo di residenza
del coniuge convenuto. (SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

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PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE -5-


(DIRE) Roma, 4 apr. - Secondo la Corte, in relazione all'art, 4
della legge 898/1970, ovvero 'la previsione con la quale, qualora
i coniugi abbiano avuto per il passato una residenza comune,
occorre far riferimento, ai fini dell'individuazione del giudice
competente sulla domanda di scioglimento e cessazione degli
effetti civili del matrimonio, al Tribunale del luogo ove detta
residenza si trova, e cio' anche allorche' al momento
dell'introduzione in giudizio, nessuna della parti abbia alcun
rapporto con quel luogo, ipotizza un criterio di competenza che
e' manifestamente irragionevole…'. Dopo l'intervento della
Consulta, l'art. 4 della legge 898/1970 va letto con esclusione
dell'inciso '…del luogo dell'ultima residenza comune dei
coniugi…', talche' ritorna competente ex novo il giudice del
luogo ove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio e,
qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti
irreperibile, la domanda va proposta al Tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente, o se anche questi e'
residente all'estero, a qualsiasi Tribunale della Repubblica.
Analoga soppressione da parte del Senato ha riguardato la
modifica dell'art. 189, secondo comma, delle disposizioni di
attuazione del codice processuale civile (articolo 2 del
testo-Camera). La disposizione vigente stabilisce, al secondo
comma, che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il
giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per
separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e
urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva
efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a che non sia
sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo
ricorso per separazione personale. La modifica introdotta
all'art. 189 chiariva l'ultrattivita' della citata ordinanza
presidenziale anche in relazione al ricorso per la cessazione
degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.(SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE -6-


(DIRE) Roma, 4 apr. - L'ARTICOLO 2 del testo in esame (art. 3 del
testo-Camera) - modificato dal Senato interviene sull'art. 191
del codice civile per anticipare il momento dello scioglimento
della comunione dei beni tra i coniugi. L'art. 191 prevede la
separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della
comunione, il cui momento effettivo si verifica 'ex nunc', solo
con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (si
veda ad es., Cassazione, sentenze n. 9325 del 1998, e n. 2844 del
27 febbraio 2001). Tale previsione non e' risultata adeguata alla
realta' quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della
comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati
anche dopo l'interruzione della convivenza. Infatti, la
cessazione della convivenza, ancorche' autorizzata con i
provvedimenti provvisori adottati a norma dell'art. 708, terzo
comma, c.p.c., non osta a che i beni successivamente acquistati
dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi
dell'art. 177, primo comma, lett. a), c.c., dato che
l'operativita' di tale disposizione, in base alle regole
desumibili dall'art. 191 c.c. in tema di scioglimento della
comunione, viene meno 'ex nunc' con l'instaurarsi del regime di
separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la
pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l'accordo al
riguardo intervenuto (Cass. Sez. I, sentt. n. 12523 del 17
febbraio 1993 e n. 2652 del 7 marzo 1995). L'articolo 2 aggiunge,
dopo il primo comma, un nuovo comma all'art. 191 c.c. che
anticipa lo scioglimento della comunione legale: nella
separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del
tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i
coniugi a vivere separati; nella separazione consensuale, alla
data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione (v.
art. 711 c.p.c.), purche' omologato. E' poi aggiunta una
disposizione di natura procedurale secondo cui - in caso di
comunione dei beni - l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere
separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per
l'annotazione dello scioglimento della comunione (sull'atto di
matrimonio). Il Senato ha inoltre soppresso la disposizione,
presente nel testo approvato dalla Camera, che prevedeva anche la
comunicazione allo stato civile della domanda di separazione ai
fini dell'annotazione. (SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE -7-


(DIRE) Roma, 4 apr. - L'ARTICOLO 3 della proposta di legge -
anch'esso modificato dal Senato - contiene, in fine, una
disposizione transitoria secondo la quale la nuova disciplina
sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di
divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione
legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del provvedimento in esame; cio' anche quando
sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale
che ne costituisce il presupposto. Diversamente, il testo-Camera,
sul punto: - prevedeva che la riforma dovesse applicarsi alle
domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore
del provvedimento, anche in caso di pendenza alla stessa data del
procedimento di separazione personale, presupposto della domanda;
- non conteneva una disposizione transitoria con riferimento alla
decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi.
Come gia' indicato, in materia di separazione e divorzio e' di
recente intervenuto il decreto-legge n. 132 del 2014 (legge conv.
n. 162 del 2014) che, nell'ambito di una serie di modificazioni
in materia civile, ha regolato nuove forme di composizione
extragiudiziale dei rapporti tra coniugi. Si tratta di misure che
affiancano separazioni e divorzi consensuali, fornendo
un'alternativa al ricorso al giudice. In particolare: e'
introdotta, anzitutto, una particolare forma di negoziazione
assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale
stragiudiziale delle controversie in materia di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del
matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. Il nuovo istituto - consentito anche in presenza di
figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti -
consiste in un accordo scritto mediante il quale i due coniugi
convengono di risolvere in via amichevole la controversia tramite
l'assistenza dei propri avvocati. (SEGUE)
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

PARLAMENTO. DOCUMENTI, LE NORME SUL DIVORZIO BREVE -8-


(DIRE) Roma, 4 apr. - Tale accordo - che costituisce cosi'
titolo esecutivo - va sempre trasmesso entro dieci giorni al PM
competente. Questi: in assenza di figli minori, figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti, esercita un controllo formale di regolarita'
dell'atto al termine del quale, se del caso, comunica agli
avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi; se vi sono,
invece, figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,
controlla la rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli e,
in tal caso, lo autorizza. Se, al contrario, non riscontra tale
interesse, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro
cinque giorni, al presidente del tribunale che fissa, entro i
successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede
senza ritardo. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno
tentato di conciliare le parti e le hanno informate della
possibilita' di esperire la mediazione familiare e che hanno
informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere
tempi adeguati con ciascuno dei genitori. La convenzione produce
gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli
analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro)
trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato
civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto;
e' stata introdotta, inoltre, una disciplina per la
semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio
complementare alla negoziazione assistita. Oltre che davanti ad
avvocati, viene, infatti, garantita la possibilita' di concludere
dinanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile, con
l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di
separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione
degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio (l'accordo non puo' contenere patti di
trasferimento patrimoniale). La procedura non e' tuttavia
possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti. Con esclusione dell'accordo riguardante la
modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore
adempimento procedurale e' disposto per la conferma dell'accordo:
il sindaco, infatti, dovra' invitare in tali casi i coniugi a
comparire davanti a se' non prima dei successivi 30 gg. per la
conferma dell'accordo. La mancata comparizione e' motivo di
mancata conferma. Sulla base delle informazioni acquisite il 26
marzo 2015 dalla Direzione generale di statistica del Ministero
della giustizia, i dati su separazioni e divorzi conclusi tramite
negoziazione assistita o con dichiarazione davanti al sindaco,
quale ufficiale di stato civile, sono tuttora in fase di
elaborazione.
(Pol/ Dire)
08:00 04-04-15

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