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sabato 1 agosto 2015

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06178 presentato da SARTI Giulia testo di Mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 471   SARTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO e COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:    dal 22 marzo 2013 è in corso il dibattimento del processo «Borsellino quater» sulla strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992 che vede imputati davanti alla Corte d'assise di Caltanissetta i boss di Cosa Nostra Salvatore Madonia, Vittorio Tutino e i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Calogero Pulci e Francesco Andriotta;


Atto Camera

 Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06178
 presentato da
 SARTI Giulia
 testo di
 Mercoledì 29 luglio 2015, seduta n. 471

   SARTI, FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO e COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
    dal 22 marzo 2013 è in corso il dibattimento del processo «Borsellino quater» sulla strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992 che vede imputati davanti alla Corte d'assise di Caltanissetta i boss di Cosa Nostra Salvatore Madonia, Vittorio Tutino e i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Calogero Pulci e Francesco Andriotta;
    in una delle udienze dibattimentali, i funzionari di polizia già collaboratori di Arnaldo La Barbera nel gruppo d'indagine «Falcone-Borsellino», Vincenzo Ricciardi, Mario Bo e Salvatore La Barbera sono stati citati come indagati in procedimento connesso;
    nel corso di tale udienza si è appreso che i tre funzionari di polizia nel 2009 vennero iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Caltanissetta quali concorrenti della calunnia aggravata contestata a Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura;
    ancora oggi la procura di Caltanissetta non ha definito le indagini a carico dei funzionari di polizia, infatti a quanto consta agli interroganti, ad oggi non vi sarebbe stata né una richiesta di archiviazione, né una richiesta di rinvio a giudizio. Proprio a seguito della mancanza di definizione delle indagini, al momento della loro deposizione nel processo «Borsellino quater», Mario Bo e Vincenzo Ricciardi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere in quanto indagati in un procedimento connesso;
    il codice di procedura penale prevede all'articolo 407 che le indagini preliminari possano avere una durata massima di 18 mesi e in taluni casi di 2 anni decorrenti dalla data in cui il nome della persona cui è attribuito il reato sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato. Successivamente alla scadenza di tali termini eventuali atti di indagine tardivi non possono essere utilizzati nel processo; l'articolo 408 prevede che entro tali termini massimi, qualora la notizia di reato sia infondata, il pubblico ministero debba richiedere l'archiviazione e, in caso contrario, debba comunicare agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini;
    l'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede che «il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni» costituisca causa di responsabilità disciplinare precisando anche che «si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto»;
    alla luce di quanto sopra ricordato, secondo gli interroganti, occorrerebbe valutare, ai sensi di tale disposizione, la condotta della procura della Repubblica di Caltanissetta;
    il Ministero della giustizia che, insieme alle persone dei calunniati, riveste la qualifica di persona offesa dal reato, si è costituito peraltro parte civile in relazione a tutte le fattispecie di reato contestate sia come soggetto offeso dalle calunnie sia in quanto soggetto danneggiato per la strage di via D'Amelio nella quale venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino –:
    se il Ministro interrogato abbia ricevuto comunicazioni in ordine al procedimento per calunnia a carico di Mario Bo, Vincenzo Ricciardi e Salvatore La Barbera, o se ritenga opportuno richiederle visto il lungo periodo di tempo trascorso dalla iscrizione nel registro degli indagati e se, alla luce degli elementi indicati in premessa, non ritenga di disporre un'ispezione presso la procura della Repubblica di Caltanissetta ai fini della valutazione dei presupposti per l'esercizio dei poteri di competenza. (5-06178)
  

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