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domenica 13 settembre 2015

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10315 presentato da CARINELLI Paola testo di Giovedì 10 settembre 2015, seduta n. 479   CARINELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:    la manutenzione del materiale rotabile è un elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione ferroviaria;    per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza, che attesti la conformità alle normative nazionali ed europee, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza relativi al materiale rotabile, con particolare riguardo agli standard in materia di sicurezza della circolazione;



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10315
presentato da
CARINELLI Paola
testo di
Giovedì 10 settembre 2015, seduta n. 479
  CARINELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la manutenzione del materiale rotabile è un elemento fondamentale per la sicurezza della circolazione ferroviaria;
   per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza, che attesti la conformità alle normative nazionali ed europee, per quanto riguarda i requisiti di sicurezza relativi al materiale rotabile, con particolare riguardo agli standard in materia di sicurezza della circolazione;
   il materiale rotabile deve essere regolarmente immatricolato ed omologato nonché sottoposto a tutti i controlli prescritti nella normativa vigente;
   la circolare ministeriale della direzione centrale V numero 201 del 16 settembre 1983 regolamenta l'immissione in servizio di materiale rotabile su una rete ferroviaria in concessione sino all'adempimento prescritto dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2007;
   la suddetta circolare prevede l'applicazione di tutta una serie di prove, anche in fabbrica durante la costruzione, come recita il punto II denominato «Rotabili ordinati prima della loro costruzione», dove al punto B enuncia: «Durante la costruzione, l'Azienda esercente deve fare eseguire le prove di officina previste dai capitolati che regolano la fornitura sui materiali interessanti la sicurezza dell'esercizio (assi, ruote, cerchioni, molle di sospensione, ganci di traino, strutture portanti dei carrelli e della cassa, impianti di frenatura), nonché le prove di efficienza degli apparati motori e delle altre apparecchiature principali»;
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto» regolamenta la sicurezza del trasporto sulla ferrovia con specifici articoli per quanto riguarda le ferrovie in concessione, anche per quanto riguarda il materiale rotabile ed il suo mantenimento (cfr. Capo III «Disposizioni riguardanti le ferrovie in concessione», articoli 100, 101 e 102);
   il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, è stato solo recentemente abrogato dal decreto legislativo n. 15 luglio 2015 n. 112;
   il decreto ministeriale n. 28/T del 5 agosto 2005, emesso sulla base del decreto legislativo n. 118 del 2003, al comma 1 dell'articolo 6, stabilisce che: «Il certificato di sicurezza è rilasciato dal gestore dell'infrastruttura regionale, ai fini dell'utilizzo della propria rete, ad ogni impresa ferroviaria che intende realizzare attività di trasporto. Il certificato di sicurezza può essere limitato a singole linee o a singoli servizi ed è subordinato alla adozione, da parte delle imprese ferroviarie, di un idoneo sistema di gestione della sicurezza che assicuri il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 e permetta un'efficace attività di controllo da parte del direttore di esercizio e dei preposti organi ministeriali»;
   il comma 3, lettera c), dell'articolo 6 del summenzionato decreto ministeriale prevede che: «il materiale rotabile dell'impresa ferroviaria, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 188 del 2003, deve essere singolarmente assoggettato all'immissione in servizio sull'infrastruttura regionale, secondo le modalità previste a riguardo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vigente circolare n. 201 del 16 settembre 1983), con la verifica della circolabilità dei rotabili e della loro rispondenza ai requisiti indicati dal Ministero con proprie disposizioni»;
   il decreto ministeriale, inoltre, stabilisce che: «Il gestore attiva, sotto la vigilanza del competente organo del Ministero, le procedure, di cui all'articolo 10, comma c) del decreto legislativo n. 188 del 2003, per verificare periodicamente la sussistenza, da parte delle imprese ferroviarie, dei requisiti per il rilascio del certificato di sicurezza, così come individuati dal medesimo articolo, informando prontamente le competenti autorità nel caso che sia accertata la perdita dei previsti requisiti. Le prescritte verifiche periodiche sul materiale rotabile delle operanti imprese ferroviarie sono effettuate dal gestore dell'infrastruttura regionale non isolata, insieme all'USTIF competente»;
   risulterebbe all'interrogante che, per quanto riguarda Ferrovienord (rete in concessione regionale «non isolata») e Trenord, sia stata effettuata la prova di rotabili a campione: ETR 425, ETR 524 TILO, ETR 526 e TSR di ultima acquisizione, mentre andrebbe accertato se sia stata fatta la prova di immissione in servizio di ogni singolo rotabile, che è prescritta dalla normativa vigente;
   il decreto ministeriale n. 304 del 9 novembre 1988 prevede, anche in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980, che siano effettuate visite e prove annuali ai rotabili immessi in servizio con la circolare n. 201 poiché hanno il libretto ministeriale MC 403 o MC 339 sul quale vengono registrate le prove e firmate da un ingegnere dell'USTIF (ufficio speciale trasporti a impianti fissi), organo periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e da un ingegnere di Trenord, quest'ultimo è delegato alla firma dal direttore dell'esercizio di Ferrovienord;
   il decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162 ha istituito l'ANSF (Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria) assegnando alla stessa, fra i vari compiti, anche quello del rilascio del certificato di sicurezza su tutte le ferrovie della rete nazionale e della rete regionale e locale interconnessa;
   con lettera circolare n. 33856 del 16 aprile 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direzione generale trasporto pubblico locale R.U. «Rilascio del Certificato di Sicurezza alle Imprese Ferroviarie sulle reti regionali e locali interconnesse – norme operative e procedure» diretta alle Società Ferroviarie di Gestione delle Reti interconnesse, alle DGT USTIF ed alle Regioni, si dispone che, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria delle competenze di cui al decreto legislativo n. 162 del 2007;
   «i gestori di reti ferroviarie interconnesse, di cui all'elenco allegato al citato decreto ministeriale 28T/2005, sono tenuti a predisporre, e mettere a disposizione dei richiedenti, un prospetto informativo della rete, contenente i documenti atti a regolare i rapporti con tutti i soggetti interessati a richiedere capacità di trasporto, in termini generali ed in termini di tracce orario, dal quale emergano inoltre le caratteristiche tecniche». Inoltre si stabilisce che: «L'impresa che intende svolgere una o più tipologie di servizio sull'infrastruttura regionale di una rete interconnessa, presenta al gestore istanza di accesso alla rete e di utilizzo dell'infrastruttura» con allegata documentazione elencata, compresa la «esistente omologazione in corso di validità dei rotabili rilasciata dall'ex CESIFER»;
    la lettera circolare 33856 prevede altresì che «per ciascun rotabile di serie utilizzato sistematicamente dall'Impresa e conforme al prototipo oggetto dell'ammissione tecnica di tipo, dovrà essere presentata l'attestazione della messa in servizio, dell'immatricolazione presso la rete nazionale e dell'inserimento nei registri relativi ...»; si stabilisce poi: «Per quanto riguarda i rotabili, nella documentazione dovranno essere evidenziate la tipologia delle attrezzature installate per la vigilanza e il controllo della presenza dell'agente di condotta funzionanti ed attivabili [...] nonché le caratteristiche e la funzionalità delle attrezzature di controllo e protezione marcia treno che interagiscono con l'infrastruttura»;
   per quanto riguarda la verifica della documentazione prodotta, la circolare 33856 dispone che sia a carico del gestore e, per esso, del direttore di esercizio attestante la compatibilità geometrica e funzionale dei rotabili con l'infrastruttura della rete. Il direttore di esercizio provvede a trasmettere all'USTIF territorialmente competente l'attestazione di cui sopra nonché copia dell'intera documentazione ricevuta. Ottenuto l'assenso da USTIF, il gestore rilascia all'impresa il certificato di sicurezza;
   l'articolo 10 del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112 sancisce che la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Decorso tale termine, il certificato di sicurezza è rilasciato dall'ANSF;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita una funzione di vigilanza sull'operato dell'ANSF –:
   se sia a conoscenza del fatto che Ferrovienord e Trenord abbia effettuato le prove di immissione in servizio di ogni singolo rotabile;
   se intenda verificare che i rotabili attualmente circolanti sulle linee del servizio ferroviario regionale siano stati sottoposti alle visite e prove annuali come stabilito dalla legge;
   se il Ministro interrogato, in veste di garante del livello di sicurezza dei veicoli ferroviari in esercizio, non ritenga opportuno assumere iniziative al fine di garantire il sicuro ed affidabile espletamento dei servizi ferroviari, salvaguardando così l'incolumità dei passeggeri e del personale ferroviario. (4-10315)

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