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domenica 11 marzo 2018

TAR febbraio 2018: Con il ricorso in epigrafe xxxxxx ha impugnato il decreto con il quale il Ministero della Giustizia ha stabilito di non confermarlo nell’incarico di giudice di pace di xxx, e la delibera del medesimo contenuto emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18.5.2011, allegata al suddetto decreto.



TAR febbraio 2018: Con il ricorso in epigrafe xxxxxx ha impugnato il decreto con il quale il Ministero della Giustizia ha stabilito di non confermarlo nell’incarico di giudice di pace di xxx, e la delibera del medesimo contenuto emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18.5.2011, allegata al suddetto decreto.

Pubblicato il 01/02/2018
N. 01210/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07872/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7872 del 2011, proposto da:
xxxxxx, rappresentato e difeso dall'avvocato xxx xxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Zanzur, 8;
contro

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

del decreto del Ministero della Giustizia 6.6.2011, notificato il 19.7.2011, con il quale si è stabilito di non confermare il dott. xxxxxx nell’incarico di giudice di pace di xxx;

della delibera emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18.5.2011, allegata al suddetto decreto e notificata il 19.7.2011, con la quale si è stabilito di non confermare il dott. xxxxxx nell’incarico di giudice di pace nella sede di xxx;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, consequenziale o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe xxxxxx ha impugnato il decreto con il quale il Ministero della Giustizia ha stabilito di non confermarlo nell’incarico di giudice di pace di xxx, e la delibera del medesimo contenuto emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18.5.2011, allegata al suddetto decreto.

Il ricorrente ha esposto di essere stato immesso nelle funzioni di giudice di pace nella sede di xxx in data 24 aprile 2002, a seguito di concorso per titoli e di tirocinio; con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 luglio 2006 era stato confermato per il secondo mandato quadriennale, con scadenza al 21.9.2010; in data 15.10.2009 aveva presentato domanda per la conferma per il terzo mandato quadriennale, allegando sentenze e verbali di udienza per il prescritto parere; il Coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace di xxx, Dr. xxx xxx, in data 7.12.2009 aveva espresso parere favorevole alla conferma, ma il Presidente del Tribunale di xxx, con nota del 22.12.2009, aveva espresso perplessità in merito, rilevando che dalla lettura delle sentenze, di cui molte relative ad opposizioni a sanzioni per violazione del codice della strada – in particolare sull’uso di autovelox – risultava che le motivazioni non tenevano conto del costante orientamento della Corte di Cassazione e denotavano un insufficiente aggiornamento giurisprudenziale, non contenendo un esame critico degli orientamenti espressi in sede di legittimità e delle ragioni per cui discostarsi dagli stessi, ed erano espresse in forma seriale.

Il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 14 luglio 2010, a maggioranza, con quattro astenuti ed un voto favorevole, aveva espresso parere contrario alla conferma del dott. xxx, avuto riguardo alle disfunzioni segnalate dal coordinatore derivanti da numerosi rinvii di udienze per impedimento del giudice, alle “perplessità” espresse dal Presidente del Tribunale di xxx in merito alla motivazione di alcuni provvedimenti giudiziari, alla situazione di evidente incompatibilità ambientale determinatasi con alcuni avvocati del luogo, alla pendenza di un procedimento penale in fase dibattimentale per diffamazione.

Il ricorrente aveva depositato memorie e documenti nel procedimento innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura evidenziando che i pochi rinvii delle udienze civili erano dipesi da impedimento (malattia, gravi motivi di famiglia, ecc.), sempre comunicato per iscritto e tempestivamente all’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, che le proprie sentenze non erano espresse in forma seriale, né richiedevano disamina giurisprudenziale, che il procedimento penale per diffamazione era inerente un provvedimento di astensione emesso per la pendenza di una causa con l'avv. xxx xxx, in un giudizio in cui lo stesso avv. xxx figurava come difensore di una delle parti, e che l’unica incompatibilità era quella con il suddetto avvocato, nelle cui cause il ricorrente si era sempre astenuto.

In data 19.7.2011, tuttavia, gli era stato notificato il decreto impugnato, avverso il quale sono state proposte le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 ter, l. 21 novembre 1991, n. 374, avendo il CSM affermato l’esistenza presso la cancelleria civile del Giudice di Pace di xxx di vari procedimenti patrocinati dal giudice di pace xxx o dalla di lui moglie convivente, avv. xxx xxx, in violazione dell’art. 8 della legge n. 374/91 commi 1-bis e 1-ter, mentre né il ricorrente, né la moglie, avevano mai patrocinato procedimenti innanzi l’Ufficio del Giudice di Pace di xxx;

2) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, L. 21 novembre 1991, n. 374, non sussistendo alcuna violazione della disposizione citata, poiché l’avv. xxxxxx, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma e con studio a Roma, esercitava la professione forense in maniera stabile e continuativa nell’ambito del circondario del Tribunale di Roma, come già accertato dal Consiglio Superiore della Magistratura in occasione della conferma per il secondo mandato;

3) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c bis, L. 21 novembre 1991, n. 374, avendo il CSM rilevato che il dott. xxx, in qualità di giudice di pace di xxx, avrebbe deciso alcune cause in cui vi erano compagnie di assicurazioni convenute e nel contempo, come avvocato, patrocinato cause in favore dei danneggiati e nei confronti di imprese di assicurazione, mentre tale aspetto era stato già considerato in occasione della conferma per il secondo mandato ed era stato superato con l'affermazione di inesistenza di incompatibilità, in considerazione del fatto che l’incompatibilità era prevista solo ove l’attività professionale fosse svolta “in favore” di imprese di assicurazione, e non nei confronti delle stesse come parti convenute;

4) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, L. 21 novembre 1991, n. 374, avendo il C.S.M., nella delibera impugnata, rilevato la valutazione negativa operata dal Presidente del Tribunale in ordine ai provvedimenti giurisdizionali adottati dal magistrato onorario, la non corretta gestione dello svolgimento delle udienze e la situazione di incompatibilità ambientale determinatasi con alcuni avvocati del Foro di xxx, elementi tutti insussistenti in quanto le decisioni prese in esame erano anteriori alla giurisprudenza che non sarebbe stata menzionata, le udienze erano sempre state tenute regolarmente, segnalando eventuali impedimenti, e non si era verificata alcuna situazione di incompatibilità.

Il ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni subiti.

Si sono costituite le amministrazioni intimate resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2011 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che gli argomenti di doglianza non presentassero incontroversi profili di fondatezza.

Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Con i primi due motivi il ricorrente ha lamentato che nella delibera di mancata conferma dell’incarico in suo favore il CSM abbia rilevato la sua incompatibilità in ragione dell’esistenza, presso la cancelleria del Giudice di Pace di xxx, di vari procedimenti patrocinati dallo stesso xxx o dalla coniuge, avv. xxx xxx, deducendo l’erroneità di tale presupposto, in quanto egli avrebbe svolto la propria attività professionale per alcuni procedimenti unicamente presso l’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, mentre di norma esercitava il patrocinio esclusivamente nel circondario del Tribunale di Roma.

Va premesso che, secondo l’art. 8, comma 1bis, della l. n. 374/1991, “Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado”.

In merito, benché la menzione dell’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, nel provvedimento impugnato, sia frutto di un errore materiale, dovendosi riferire il dato all’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, è incontestato che il ricorrente e la moglie abbiano svolto attività professionale con riferimento a tale ultimo ufficio, collocato nel circondario del Tribunale di xxx, di tal che correttamente è stata contestata la fattispecie di incompatibilità presa in esame dalla norma.

La contestazione in ordine all’esiguità del numero dei procedimenti patrocinati non è idonea a confutare efficacemente tale assunto, se si considera che anche 7 procedimenti, tenuto conto delle dimensioni esigue dell’ufficio giudiziario e della costanza nel tempo di tale dato numerico (in quanto era stata rilevata in occasione della precedente conferma la pendenza di 17 procedimenti patrocinati dal ricorrente e 6 procedimenti patrocinati dalla moglie), integrano pienamente il presupposto previsto affinché sia ravvisata l’incompatibilità.

Ma anche accedendo alla tesi dell’erroneità di tale indicazione, ciò non potrebbe comportare l’illegittimità della determinazione adottata nella delibera impugnata, fondata su plurime argomentazioni, oggetto delle successive doglianze di parte ricorrente.

Il nucleo essenziale delle valutazioni operate dal CSM, sulla base di quanto riportato nel parere del Presidente del Tribunale di xxx e del Consiglio Giudiziario di Roma, è stato contestato dal ricorrente con il quarto motivo, con riferimento alla qualità dei provvedimenti giurisdizionali redatti, alla giustificazione dei rinvii delle udienza disposti e alla situazione di incompatibilità ambientale determinatasi con alcuni avvocati del Foro di xxx.

Al riguardo va premesso che, in materia di nomina e conferma dei giudici di pace, l’art. 5, l. n. 374 del 1991, dopo aver individuato ai commi 1 e 3 i requisiti necessari per la nomina, stabilisce che la designazione deve cadere “su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario”.

Come correttamente osservato nella delibera impugnata, la valutazione demandata all’organo di autogoverno della magistratura nella procedura di conferma dei giudici di pace non assume contorni distinti rispetto a quella relativa alla prima nomina, per cui anche nella fase della conferma si deve accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 5 citato, ovvero la capacità di svolgere le funzioni giudiziarie, desunta anche dall’esame dell’attività svolta.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto, sia in sede di nomina che di conferma dei giudici di pace, deve individuare coloro che appaiono in grado di assolvere degnamente le funzioni di magistrato onorario, sia per “indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito”, sia per “esperienza giuridica e culturale” (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013, n. 4317).

Nel caso di specie il CSM ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata riconferma, alla luce di rilievi afferenti alla quantità e qualità dell’attività giudiziaria da questi posta in essere, alla frequenza dei rinvii disposti e ai rapporti intercorsi con uno degli avvocati che esercitavano la propria attività presso l’Ufficio del Giudice di Pace di xxx.

La delibera ha infatti menzionato, in primo luogo, il parere in data 22 dicembre 2009 del Presidente del Tribunale di xxx il quale ha espresso “perplessità per la conferma del giudice di pace dott. xxx”, rilevando che dalla lettura delle sentenze, di cui molte relative ad opposizioni a sanzioni per violazione del codice della strada – in particolare sull’uso di autovelox – appariva trattarsi “di motivazioni che non tengono conto del costante orientamento della Corte di Cassazione e che denotano un insufficiente aggiornamento giurisprudenziale”, prive di esame critico degli orientamenti espressi in sede di legittimità e delle ragioni per cui ci si discosti dagli stessi ed espresse in forma seriale.

La delibera ha richiamato, altresì, il parere contrario espresso dal Consiglio giudiziario, con riguardo alle disfunzioni segnalate dal coordinatore dell’ufficio per i numerosi rinvii delle udienze per impedimento del giudice, e all’evidente situazione di incompatibilità ambientale determinatasi con alcuni avvocati del luogo, oltre alla pendenza di un procedimento penale in fase dibattimentale per diffamazione.

Con riferimento a tali aspetti il CSM ha poi esaminato le controdeduzioni difensive svolte dal ricorrente, in ordine alle quali sono stati effettuati ulteriori accertamenti, acquisendo un ulteriore parere, di data 8 marzo 2011, del Presidente del Tribunale di xxx, che ha confermato il giudizio negativo precedentemente espresso, dopo avere riesaminato le sentenze redatte e richiesto un parere aggiornato al Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di xxx.

Esaminate tali ulteriori risultanze istruttorie, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che, sia la valutazione negativa dei provvedimenti redatti, sia la situazione di incompatibilità ambientale rispetto ad alcuni avvocati del foro locale, trovavano conferma nel più recente parere del Presidente del Tribunale e del Coordinatore dell’Ufficio in questione, laddove venivano addotti riferimenti dettagliati e specifici sia in relazione alle sentenze redatte che alla situazione di incompatibilità, documentata dalle missive provenienti da avvocati del posto.

Correttamente, quindi, il CSM, a fronte delle richiamate valutazioni della professionalità del magistrato onorario e delle condotte tenute, ha ritenuto di non confermare il ricorrente nell’incarico.

Né tale giudizio è sindacabile da questo giudice, in assenza di evidenti profili di illogicità o contraddittorietà rispetto agli elementi acquisiti.

E’ noto, infatti, che la mancata conferma del giudice onorario nella sua funzione giurisdizionale è valutazione che il CSM può senz'altro effettuare nell'ambito della sfera discrezionale che caratterizza la sua potestà amministrativa in materia.

Tale valutazione non è censurabile in assenza di palese illogicità, sproporzione o irragionevolezza – vizi, questi, che non inficiano il provvedimento impugnato - considerato altresì che non si discute di una decadenza, di una dispensa o, comunque, di un provvedimento interruttivo del rapporto, quanto di una mancata conferma, ossia del mancato prolungamento del rapporto oltre la sua iniziale scadenza (T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza 11.4.2017, n. 4443; Cons. St., sez. IV, 27 gennaio 2014, n. 352; 24 gennaio 2013, n. 427; Tar Lazio, sez. I, 12 maggio 2014, n. 4881).

Alla luce di tali considerazioni risulta irrilevante la considerazione della parziale fondatezza del terzo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato che il CSM avrebbe rilevato la sua mancata astensione con riferimento ad alcune cause in cui erano convenute compagnie di assicurazioni mentre, come avvocato, patrocinava cause in favore dei danneggiati e nei confronti di imprese di assicurazione, evidenziando che tale incompatibilità è prevista solo ove l’attività professionale sia svolta “in favore” di imprese di assicurazione, e non nei confronti delle stesse come parti convenute.

Il ricorso va quindi respinto.

All’infondatezza della pretesa azionata consegue il rigetto della domanda risarcitoria.

In considerazione della peculiarità della vicenda concreta ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione nella misura della metà delle spese di lite, che per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

compensa per metà le spese di lite, e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione resistente della residua metà, che si liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Carmine Volpe
IL SEGRETARIO

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