TAR febbraio 2018:
Con il ricorso in epigrafe xxxxxx ha impugnato il decreto con il
quale il Ministero della Giustizia ha stabilito di non confermarlo
nell’incarico di giudice di pace di xxx, e la delibera del medesimo
contenuto emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura nella
seduta del 18.5.2011, allegata al suddetto decreto.
Pubblicato il
01/02/2018
N. 01210/2018
REG.PROV.COLL.
N. 07872/2011
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 7872 del 2011, proposto da:
xxxxxx,
rappresentato e difeso dall'avvocato xxx xxx, con domicilio eletto
presso il suo studio in Roma, via Zanzur, 8;
contro
Consiglio Superiore
della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, Ministero
della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Consiglio
Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del
Ministero della Giustizia 6.6.2011, notificato il 19.7.2011, con il
quale si è stabilito di non confermare il dott. xxxxxx nell’incarico
di giudice di pace di xxx;
della delibera
emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
18.5.2011, allegata al suddetto decreto e notificata il 19.7.2011,
con la quale si è stabilito di non confermare il dott. xxxxxx
nell’incarico di giudice di pace nella sede di xxx;
nonché di ogni
altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, consequenziale
o comunque connesso.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura,
del Ministero della Giustizia e del Consiglio Giudiziario presso la
Corte d'Appello di Roma;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza straordinaria del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa
Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in
epigrafe xxxxxx ha impugnato il decreto con il quale il Ministero
della Giustizia ha stabilito di non confermarlo nell’incarico di
giudice di pace di xxx, e la delibera del medesimo contenuto emessa
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del
18.5.2011, allegata al suddetto decreto.
Il ricorrente ha
esposto di essere stato immesso nelle funzioni di giudice di pace
nella sede di xxx in data 24 aprile 2002, a seguito di concorso per
titoli e di tirocinio; con delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura del 6 luglio 2006 era stato confermato per il secondo
mandato quadriennale, con scadenza al 21.9.2010; in data 15.10.2009
aveva presentato domanda per la conferma per il terzo mandato
quadriennale, allegando sentenze e verbali di udienza per il
prescritto parere; il Coordinatore dell’Ufficio del giudice di pace
di xxx, Dr. xxx xxx, in data 7.12.2009 aveva espresso parere
favorevole alla conferma, ma il Presidente del Tribunale di xxx, con
nota del 22.12.2009, aveva espresso perplessità in merito, rilevando
che dalla lettura delle sentenze, di cui molte relative ad
opposizioni a sanzioni per violazione del codice della strada – in
particolare sull’uso di autovelox – risultava che le motivazioni
non tenevano conto del costante orientamento della Corte di
Cassazione e denotavano un insufficiente aggiornamento
giurisprudenziale, non contenendo un esame critico degli orientamenti
espressi in sede di legittimità e delle ragioni per cui discostarsi
dagli stessi, ed erano espresse in forma seriale.
Il Consiglio
Giudiziario, nella seduta del 14 luglio 2010, a maggioranza, con
quattro astenuti ed un voto favorevole, aveva espresso parere
contrario alla conferma del dott. xxx, avuto riguardo alle
disfunzioni segnalate dal coordinatore derivanti da numerosi rinvii
di udienze per impedimento del giudice, alle “perplessità”
espresse dal Presidente del Tribunale di xxx in merito alla
motivazione di alcuni provvedimenti giudiziari, alla situazione di
evidente incompatibilità ambientale determinatasi con alcuni
avvocati del luogo, alla pendenza di un procedimento penale in fase
dibattimentale per diffamazione.
Il ricorrente aveva
depositato memorie e documenti nel procedimento innanzi al Consiglio
Superiore della Magistratura evidenziando che i pochi rinvii delle
udienze civili erano dipesi da impedimento (malattia, gravi motivi di
famiglia, ecc.), sempre comunicato per iscritto e tempestivamente
all’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, che le proprie sentenze non
erano espresse in forma seriale, né richiedevano disamina
giurisprudenziale, che il procedimento penale per diffamazione era
inerente un provvedimento di astensione emesso per la pendenza di una
causa con l'avv. xxx xxx, in un giudizio in cui lo stesso avv. xxx
figurava come difensore di una delle parti, e che l’unica
incompatibilità era quella con il suddetto avvocato, nelle cui cause
il ricorrente si era sempre astenuto.
In data 19.7.2011,
tuttavia, gli era stato notificato il decreto impugnato, avverso il
quale sono state proposte le seguenti censure:
1) Eccesso di potere
per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di
motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1
ter, l. 21 novembre 1991, n. 374, avendo il CSM affermato l’esistenza
presso la cancelleria civile del Giudice di Pace di xxx di vari
procedimenti patrocinati dal giudice di pace xxx o dalla di lui
moglie convivente, avv. xxx xxx, in violazione dell’art. 8 della
legge n. 374/91 commi 1-bis e 1-ter, mentre né il ricorrente, né la
moglie, avevano mai patrocinato procedimenti innanzi l’Ufficio del
Giudice di Pace di xxx;
2) Eccesso di potere
per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di
motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1
bis, L. 21 novembre 1991, n. 374, non sussistendo alcuna violazione
della disposizione citata, poiché l’avv. xxxxxx, iscritto presso
l’Ordine degli Avvocati di Roma e con studio a Roma, esercitava la
professione forense in maniera stabile e continuativa nell’ambito
del circondario del Tribunale di Roma, come già accertato dal
Consiglio Superiore della Magistratura in occasione della conferma
per il secondo mandato;
3) Eccesso di potere
per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di
motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1,
lett. c bis, L. 21 novembre 1991, n. 374, avendo il CSM rilevato che
il dott. xxx, in qualità di giudice di pace di xxx, avrebbe deciso
alcune cause in cui vi erano compagnie di assicurazioni convenute e
nel contempo, come avvocato, patrocinato cause in favore dei
danneggiati e nei confronti di imprese di assicurazione, mentre tale
aspetto era stato già considerato in occasione della conferma per il
secondo mandato ed era stato superato con l'affermazione di
inesistenza di incompatibilità, in considerazione del fatto che
l’incompatibilità era prevista solo ove l’attività
professionale fosse svolta “in favore” di imprese di
assicurazione, e non nei confronti delle stesse come parti convenute;
4) Eccesso di potere
per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di
motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3,
L. 21 novembre 1991, n. 374, avendo il C.S.M., nella delibera
impugnata, rilevato la valutazione negativa operata dal Presidente
del Tribunale in ordine ai provvedimenti giurisdizionali adottati dal
magistrato onorario, la non corretta gestione dello svolgimento delle
udienze e la situazione di incompatibilità ambientale determinatasi
con alcuni avvocati del Foro di xxx, elementi tutti insussistenti in
quanto le decisioni prese in esame erano anteriori alla
giurisprudenza che non sarebbe stata menzionata, le udienze erano
sempre state tenute regolarmente, segnalando eventuali impedimenti, e
non si era verificata alcuna situazione di incompatibilità.
Il ricorrente chiede
anche il risarcimento dei danni subiti.
Si sono costituite
le amministrazioni intimate resistendo al ricorso.
Alla camera di
consiglio del 26 ottobre 2011 questa Sezione ha respinto l’istanza
cautelare, ritenendo che gli argomenti di doglianza non presentassero
incontroversi profili di fondatezza.
Alla pubblica
udienza del 22 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Il ricorso deve
essere respinto in quanto infondato.
Con i primi due
motivi il ricorrente ha lamentato che nella delibera di mancata
conferma dell’incarico in suo favore il CSM abbia rilevato la sua
incompatibilità in ragione dell’esistenza, presso la cancelleria
del Giudice di Pace di xxx, di vari procedimenti patrocinati dallo
stesso xxx o dalla coniuge, avv. xxx xxx, deducendo l’erroneità di
tale presupposto, in quanto egli avrebbe svolto la propria attività
professionale per alcuni procedimenti unicamente presso l’Ufficio
del Giudice di Pace di xxx, mentre di norma esercitava il patrocinio
esclusivamente nel circondario del Tribunale di Roma.
Va premesso che,
secondo l’art. 8, comma 1bis, della l. n. 374/1991, “Gli avvocati
non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario
del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel
quale esercitano la professione forense i loro associati di studio,
il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli
affini entro il primo grado”.
In merito, benché
la menzione dell’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, nel
provvedimento impugnato, sia frutto di un errore materiale, dovendosi
riferire il dato all’Ufficio del Giudice di Pace di xxx, è
incontestato che il ricorrente e la moglie abbiano svolto attività
professionale con riferimento a tale ultimo ufficio, collocato nel
circondario del Tribunale di xxx, di tal che correttamente è stata
contestata la fattispecie di incompatibilità presa in esame dalla
norma.
La contestazione in
ordine all’esiguità del numero dei procedimenti patrocinati non è
idonea a confutare efficacemente tale assunto, se si considera che
anche 7 procedimenti, tenuto conto delle dimensioni esigue
dell’ufficio giudiziario e della costanza nel tempo di tale dato
numerico (in quanto era stata rilevata in occasione della precedente
conferma la pendenza di 17 procedimenti patrocinati dal ricorrente e
6 procedimenti patrocinati dalla moglie), integrano pienamente il
presupposto previsto affinché sia ravvisata l’incompatibilità.
Ma anche accedendo
alla tesi dell’erroneità di tale indicazione, ciò non potrebbe
comportare l’illegittimità della determinazione adottata nella
delibera impugnata, fondata su plurime argomentazioni, oggetto delle
successive doglianze di parte ricorrente.
Il nucleo essenziale
delle valutazioni operate dal CSM, sulla base di quanto riportato nel
parere del Presidente del Tribunale di xxx e del Consiglio
Giudiziario di Roma, è stato contestato dal ricorrente con il quarto
motivo, con riferimento alla qualità dei provvedimenti
giurisdizionali redatti, alla giustificazione dei rinvii delle
udienza disposti e alla situazione di incompatibilità ambientale
determinatasi con alcuni avvocati del Foro di xxx.
Al riguardo va
premesso che, in materia di nomina e conferma dei giudici di pace,
l’art. 5, l. n. 374 del 1991, dopo aver individuato ai commi 1 e 3
i requisiti necessari per la nomina, stabilisce che la designazione
deve cadere “su persone capaci di assolvere degnamente, per
indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza
giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario”.
Come correttamente
osservato nella delibera impugnata, la valutazione demandata
all’organo di autogoverno della magistratura nella procedura di
conferma dei giudici di pace non assume contorni distinti rispetto a
quella relativa alla prima nomina, per cui anche nella fase della
conferma si deve accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal
comma 3 dell’art. 5 citato, ovvero la capacità di svolgere le
funzioni giudiziarie, desunta anche dall’esame dell’attività
svolta.
Il Consiglio
Superiore della Magistratura, pertanto, sia in sede di nomina che di
conferma dei giudici di pace, deve individuare coloro che appaiono in
grado di assolvere degnamente le funzioni di magistrato onorario, sia
per “indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito”, sia per
“esperienza giuridica e culturale” (Cons. Stato, sez. IV, 29
agosto 2013, n. 4317).
Nel caso di specie
il CSM ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata
riconferma, alla luce di rilievi afferenti alla quantità e qualità
dell’attività giudiziaria da questi posta in essere, alla
frequenza dei rinvii disposti e ai rapporti intercorsi con uno degli
avvocati che esercitavano la propria attività presso l’Ufficio del
Giudice di Pace di xxx.
La delibera ha
infatti menzionato, in primo luogo, il parere in data 22 dicembre
2009 del Presidente del Tribunale di xxx il quale ha espresso
“perplessità per la conferma del giudice di pace dott. xxx”,
rilevando che dalla lettura delle sentenze, di cui molte relative ad
opposizioni a sanzioni per violazione del codice della strada – in
particolare sull’uso di autovelox – appariva trattarsi “di
motivazioni che non tengono conto del costante orientamento della
Corte di Cassazione e che denotano un insufficiente aggiornamento
giurisprudenziale”, prive di esame critico degli orientamenti
espressi in sede di legittimità e delle ragioni per cui ci si
discosti dagli stessi ed espresse in forma seriale.
La delibera ha
richiamato, altresì, il parere contrario espresso dal Consiglio
giudiziario, con riguardo alle disfunzioni segnalate dal coordinatore
dell’ufficio per i numerosi rinvii delle udienze per impedimento
del giudice, e all’evidente situazione di incompatibilità
ambientale determinatasi con alcuni avvocati del luogo, oltre alla
pendenza di un procedimento penale in fase dibattimentale per
diffamazione.
Con riferimento a
tali aspetti il CSM ha poi esaminato le controdeduzioni difensive
svolte dal ricorrente, in ordine alle quali sono stati effettuati
ulteriori accertamenti, acquisendo un ulteriore parere, di data 8
marzo 2011, del Presidente del Tribunale di xxx, che ha confermato il
giudizio negativo precedentemente espresso, dopo avere riesaminato le
sentenze redatte e richiesto un parere aggiornato al Coordinatore
dell’Ufficio del Giudice di Pace di xxx.
Esaminate tali
ulteriori risultanze istruttorie, il Consiglio Superiore della
Magistratura ha ritenuto che, sia la valutazione negativa dei
provvedimenti redatti, sia la situazione di incompatibilità
ambientale rispetto ad alcuni avvocati del foro locale, trovavano
conferma nel più recente parere del Presidente del Tribunale e del
Coordinatore dell’Ufficio in questione, laddove venivano addotti
riferimenti dettagliati e specifici sia in relazione alle sentenze
redatte che alla situazione di incompatibilità, documentata dalle
missive provenienti da avvocati del posto.
Correttamente,
quindi, il CSM, a fronte delle richiamate valutazioni della
professionalità del magistrato onorario e delle condotte tenute, ha
ritenuto di non confermare il ricorrente nell’incarico.
Né tale giudizio è
sindacabile da questo giudice, in assenza di evidenti profili di
illogicità o contraddittorietà rispetto agli elementi acquisiti.
E’ noto, infatti,
che la mancata conferma del giudice onorario nella sua funzione
giurisdizionale è valutazione che il CSM può senz'altro effettuare
nell'ambito della sfera discrezionale che caratterizza la sua potestà
amministrativa in materia.
Tale valutazione non
è censurabile in assenza di palese illogicità, sproporzione o
irragionevolezza – vizi, questi, che non inficiano il provvedimento
impugnato - considerato altresì che non si discute di una decadenza,
di una dispensa o, comunque, di un provvedimento interruttivo del
rapporto, quanto di una mancata conferma, ossia del mancato
prolungamento del rapporto oltre la sua iniziale scadenza (T.A.R.
Lazio, sez. I, sentenza 11.4.2017, n. 4443; Cons. St., sez. IV, 27
gennaio 2014, n. 352; 24 gennaio 2013, n. 427; Tar Lazio, sez. I, 12
maggio 2014, n. 4881).
Alla luce di tali
considerazioni risulta irrilevante la considerazione della parziale
fondatezza del terzo motivo, con cui il ricorrente ha lamentato che
il CSM avrebbe rilevato la sua mancata astensione con riferimento ad
alcune cause in cui erano convenute compagnie di assicurazioni
mentre, come avvocato, patrocinava cause in favore dei danneggiati e
nei confronti di imprese di assicurazione, evidenziando che tale
incompatibilità è prevista solo ove l’attività professionale sia
svolta “in favore” di imprese di assicurazione, e non nei
confronti delle stesse come parti convenute.
Il ricorso va quindi
respinto.
All’infondatezza
della pretesa azionata consegue il rigetto della domanda
risarcitoria.
In considerazione
della peculiarità della vicenda concreta ricorrono, comunque, le
ragioni che giustificano la compensazione nella misura della metà
delle spese di lite, che per la restante metà seguono la soccombenza
e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge;
compensa per metà
le spese di lite, e condanna il ricorrente alla rifusione in favore
dell’Amministrazione resistente della residua metà, che si liquida
in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2017 con
l'intervento dei magistrati:
Carmine
Volpe, Presidente
Francesca
Petrucciani, Consigliere, Estensore
Roberto
Vitanza, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Francesca
Petrucciani Carmine Volpe
IL SEGRETARIO
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