TAR marzo 2018:
Vigili del Fuoco, ricorso contro il giudizio di non idoneità al
concorso a 184 posti di Vigile del Fuoco
Pubblicato il
09/03/2018
N. 02703/2018
REG.PROV.COLL.
N. 03787/2005
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 3787 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Rossano e Alfredo
Caracciolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio
Rossano in Roma, via Vittorio Veneto, 108;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del giudizio di non
idoneità al concorso a 184 posti di Vigile del Fuoco (ricorso
pervenuto per regolamento di competenza dal TAR Calabria -Reggio
Calabria - r.g. 1358/04 - decisione Cons. Stato, sez. IV, n.1358/05).
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2018 la dott.ssa
Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso
inizialmente proposto innanzi al TAR Calabria, Reggio Calabria, xxx
xxx ha impugnato il provvedimento con il quale è stato dichiarato
non idoneo al concorso pubblico per esami a 184 posti nel Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con bando pubblicato sulla
G.U. 4^ S.S. n. 24 del 27/3/1998, in quanto, a seguito della visita
medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità, -OMISSIS-
A sostegno del
ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione
dell’art. 2, comma 1, lett. U del D.M. n. 228/1993 ed eccesso per
carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, in quanto il
ricorrente -OMISSIS-ma aveva assunto, alcuni giorni prima della
visita, per curare una sindrome influenzale, il farmaco
“Co-efferalgan”; inoltre le indagini esperite mancavano del dato
quantitativo che avrebbe consentito di verificare se era stato
superato effettivamente il valore-soglia fissato per determinare il
risultato positivo delle analisi;
2. violazione
dell’art. 1, comma 1, lett. F del D.M. 228/93, eccesso di potere,
in quanto dagli accertamenti medici cui il ricorrente si era
sottoposto era emerso che -OMISSIS-nei parametri richiesti per
l’idoneità al servizio.
Si è costituito il
Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n.
533/2004 il TAR di Reggio Calabria ha accolto l’istanza cautelare,
sulla base della documentazione medica prodotta dal ricorrente, e lo
ha ammesso con riserva al prosieguo della procedura.
Il TAR Reggio
Calabria, inoltre, con ordinanza n. 785/2004, ha ritenuto l’eccezione
di incompetenza sollevata dall’Amministrazione non manifestamente
infondata; il ricorrente, con atto dell’11.11.2004, ha aderito a
tale eccezione, di tal che il Consiglio di Stato, con decisione n.
1239 del 18 gennaio 2005, ha preso atto dell’adesione del
ricorrente all’eccezione dichiarando cessata la materia del
contendere sul regolamento di competenza.
Il ricorrente si è
quindi costituito con atto dell’11.3.2008 innanzi a questo
Tribunale.
Con decreto
presidenziale n. 7218/2015 dell’11 ottobre 2015 il ricorso è stato
dichiarato perento; in ragione dell’opposizione formulata dalla
parte, il decreto presidenziale n. 370/2016 del 2 marzo 2016 ha
revocato la perenzione.
In vista della
pubblica udienza, il ricorrente ha depositato memoria, rappresentando
di prestare servizio dall’11 aprile 2005, e di essere sempre
risultato idoneo alle ulteriori verifiche effettuate.
Alla pubblica
udienza del 19 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso deve
essere accolto in quanto fondato.
La documentazione
medica prodotta dal ricorrente, infatti, ha evidenziato, da un lato,
mediante l’analisi delle formazioni pilifere effettuata dal
Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Istituto di Medicina
legale dell’Università di Bari, che fino a un mese e mezzo prima
del prelievo il ricorrente non aveva assunto-OMISSIS- risultava nei
parametri richiesti dal D.M. 228/93, essendo stata positivamente
riscontrata la percezione -OMISSIS-, come rilevato presso il
laboratorio di neurofisiopatologia audiologica del prof. xxx,
direttore di cattedra presso l’Università di Messina e all’esito
dell’esame audiometrico eseguito presso gli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria.
Tali elementi
consentono di ravvisare la fondatezza delle censure proposte,
incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio
di inidoneità, che non ha valutato l’eventualità della
riconducibilità a cause contingenti – quali la sindrome
influenzale e la correlata assunzione di farmaci - dei risultati
-OMISSIS-riscontrata, come comprovato dall’esito positivo dei
successivi controlli.
Il ricorso va quindi
accolto, con annullamento degli atti impugnati.
Le peculiarità
della vicenda concreta giustificano, comunque, la compensazione delle
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
compensa le spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il
ricorrente.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta
Anastasi, Presidente
Marco
Poppi, Consigliere
Francesca
Petrucciani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Francesca
Petrucciani Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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