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domenica 11 marzo 2018

TAR marzo 2018: Vigili del Fuoco, ricorso contro il giudizio di non idoneità al concorso a 184 posti di Vigile del Fuoco



TAR marzo 2018: Vigili del Fuoco, ricorso contro il giudizio di non idoneità al concorso a 184 posti di Vigile del Fuoco


Pubblicato il 09/03/2018
N. 02703/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03787/2005 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3787 del 2005, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Rossano e Alfredo Caracciolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Rossano in Roma, via Vittorio Veneto, 108;
contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

del giudizio di non idoneità al concorso a 184 posti di Vigile del Fuoco (ricorso pervenuto per regolamento di competenza dal TAR Calabria -Reggio Calabria - r.g. 1358/04 - decisione Cons. Stato, sez. IV, n.1358/05).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso inizialmente proposto innanzi al TAR Calabria, Reggio Calabria, xxx xxx ha impugnato il provvedimento con il quale è stato dichiarato non idoneo al concorso pubblico per esami a 184 posti nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con bando pubblicato sulla G.U. 4^ S.S. n. 24 del 27/3/1998, in quanto, a seguito della visita medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità, -OMISSIS-

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione dell’art. 2, comma 1, lett. U del D.M. n. 228/1993 ed eccesso per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, in quanto il ricorrente -OMISSIS-ma aveva assunto, alcuni giorni prima della visita, per curare una sindrome influenzale, il farmaco “Co-efferalgan”; inoltre le indagini esperite mancavano del dato quantitativo che avrebbe consentito di verificare se era stato superato effettivamente il valore-soglia fissato per determinare il risultato positivo delle analisi;

2. violazione dell’art. 1, comma 1, lett. F del D.M. 228/93, eccesso di potere, in quanto dagli accertamenti medici cui il ricorrente si era sottoposto era emerso che -OMISSIS-nei parametri richiesti per l’idoneità al servizio.

Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 533/2004 il TAR di Reggio Calabria ha accolto l’istanza cautelare, sulla base della documentazione medica prodotta dal ricorrente, e lo ha ammesso con riserva al prosieguo della procedura.

Il TAR Reggio Calabria, inoltre, con ordinanza n. 785/2004, ha ritenuto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’Amministrazione non manifestamente infondata; il ricorrente, con atto dell’11.11.2004, ha aderito a tale eccezione, di tal che il Consiglio di Stato, con decisione n. 1239 del 18 gennaio 2005, ha preso atto dell’adesione del ricorrente all’eccezione dichiarando cessata la materia del contendere sul regolamento di competenza.

Il ricorrente si è quindi costituito con atto dell’11.3.2008 innanzi a questo Tribunale.

Con decreto presidenziale n. 7218/2015 dell’11 ottobre 2015 il ricorso è stato dichiarato perento; in ragione dell’opposizione formulata dalla parte, il decreto presidenziale n. 370/2016 del 2 marzo 2016 ha revocato la perenzione.

In vista della pubblica udienza, il ricorrente ha depositato memoria, rappresentando di prestare servizio dall’11 aprile 2005, e di essere sempre risultato idoneo alle ulteriori verifiche effettuate.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

La documentazione medica prodotta dal ricorrente, infatti, ha evidenziato, da un lato, mediante l’analisi delle formazioni pilifere effettuata dal Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Istituto di Medicina legale dell’Università di Bari, che fino a un mese e mezzo prima del prelievo il ricorrente non aveva assunto-OMISSIS- risultava nei parametri richiesti dal D.M. 228/93, essendo stata positivamente riscontrata la percezione -OMISSIS-, come rilevato presso il laboratorio di neurofisiopatologia audiologica del prof. xxx, direttore di cattedra presso l’Università di Messina e all’esito dell’esame audiometrico eseguito presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

Tali elementi consentono di ravvisare la fondatezza delle censure proposte, incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio di inidoneità, che non ha valutato l’eventualità della riconducibilità a cause contingenti – quali la sindrome influenzale e la correlata assunzione di farmaci - dei risultati -OMISSIS-riscontrata, come comprovato dall’esito positivo dei successivi controlli.

Il ricorso va quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati.

Le peculiarità della vicenda concreta giustificano, comunque, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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