Translate

martedì 17 luglio 2018

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 aprile 2018 Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualita' 2018. (18A04735) (GU n.163 del 16-7-2018)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2018
Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto per l'annualita' 2018. (18A04735)
(GU n.163 del 16-7-2018)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'
della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e  l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore  delle  piccole  e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  che  destina  al  settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 risorse finanziarie pari  ad
euro 236.181.685;
  Visto, altresi', il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 28 dicembre 2017, recante  «Ripartizione  in  capitoli  delle
Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno  finanziario  2018  e  per  il  triennio  2018-2020»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017)  ed
in particolare la tabella 10 ivi allegata ove figurano  iscritte  nel
capitolo 1337, denominato "Fondo per gli  interventi  in  favore  del
settore dell'autotrasporto" - dello stato di previsione  della  spesa
del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  risorse,  in
termini di competenza e cassa, pari ad euro  236.181.685  per  l'anno
2018;
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n.  153
che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate  al  settore
dell'autotrasporto per  l'annualita'  2018  fra  le  diverse  ipotesi
d'intervento ed in particolare  l'art.  1  comma  1  lettera  d)  che
destina 33.600.000 a favore degli investimenti;
  Visto il verbale della riunione del 28 marzo  2018  che  da'  conto
delle  richieste   delle   principali   associazioni   di   categoria
dell'autotrasporto con riferimento alla ripartizione della somma pari
ad euro 33.600.000 fra le varie tipologie di investimento;
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione Europea;
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
  Ritenuto necessario continuare a dare impulso  al  rinnovamento  ed
alla ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, con particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi logistici  ed  al  riequilibrio
modale avuto riguardo anche alla tutela dell'ambiente;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
gennaio 2016, n. 7, recante  sistema  di  riqualificazione  elettrica
destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante  la  disciplina
delle procedure per l'approvazione dell'installazione di  sistemi  di
riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati  con  motore
termico;
  Ritenuto necessario prevedere anche per l'anno 2018  incentivi  per
l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa  a
gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello
di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per  le
piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici
sull'ambiente;
  Ritenuto di dover  ricomprendere  anche  i  dispositivi  idonei  ad
operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli  per  il
trasporto merci a trazione tradizionale;
  Considerata la necessita' di prevedere anche per l'annualita'  2018
incentivi per il rinnovo del parco veicolare mediante  l'acquisizione
di trattori stradali  rispondenti  alla  normativa  anti-inquinamento
euro VI unitamente alla radiazione, tramite rottamazione dei  veicoli
piu'   obsoleti,   ottimizzando   cosi'   gli   effetti    favorevoli
sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;
  Ritenuto  opportuno,  altresi',   incentivare   l'acquisizione   di
rimorchi  e   semirimorchi   per   trasporto   intermodale,   nonche'
l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale
quali  casse  mobili  e  rimorchi  portacasse,  anche  al   fine   di
ottimizzare la catena logistica;
  Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di
efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le
imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare
oltre le norme dell'Unione europea;
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale;

                              Decreta:

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie relative  all'anno  2018  nel
limite di spesa pari a euro 33.600.000 e la loro ripartizione fra  le
varie  tipologie  d'investimento  fatto  salvo  quanto  dovuto   alla
societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. quale  soggetto  gestore
dell'attivita' istruttoria.
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  ad  incentivi  a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi
attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori  di
cose per conto di terzi, per il rinnovo e  l'adeguamento  tecnologico
del parco veicolare, per l'acquisizione di beni  strumentali  per  il
trasporto intermodale.
  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei
principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  regolamento
generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno  2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli
importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a euro 33.600.000:
    a) 9,6 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5
tonnellate  a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas   naturale
liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric)
nonche' per  l'acquisizione  di  dispositivi  idonei  ad  operare  la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a  motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi  dell'art.  36  del
regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
    b) 9 milioni di euro per radiazione per rottamazione  di  veicoli
pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  11,5
tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica
conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a  pieno  carico
pari o superiore a 11,5  tonnellate,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 10, commi 2 e 3,  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
    c) 14 milioni di euro per acquisizione anche  mediante  locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC  596-5
e  per  il  trasporto  combinato  marittimo  dotati  di  ganci   nave
rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  dispositivi  innovativi
volti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza
energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi  e  semirimorchi  o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto
previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
    d) 1 milione di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di casse mobili e rimorchi o  semirimorchi  porta  casse
cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione  di  differenti  modalita'  di
trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai
sensi di  quanto  previsto  dall'art.  36  del  regolamento  (CE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata
con decreto del direttore della Direzione generale per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per  effetto  delle  istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti.
  6. Ove, a causa  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili  per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il  numero  delle  imprese  ammesse   al   beneficio   non   consenta
l'erogazione degli importi a  ciascuna  spettanti,  con  decreto  del
direttore della Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'  si  procede  alla   riduzione   proporzionale   dei
contributi fra  le  stesse  imprese  collocate  negli  elenchi  degli
ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono
rivelate insufficienti.
  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'
superare euro 750.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili.
  8. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime
tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei
contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  9. I beni di cui al comma 4 non possono essere  alienati  e  devono
rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino  a
tutto il 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo erogato. Non
si  procede  comunque  all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto  degli  incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della  domanda
e la data di pagamento del beneficio.
                               Art. 2

              Importi dei contributi, costi ammissibili
                        e intensita' di aiuto

  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili
esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata  in
vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2019.
  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria:
    a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a  trazione
alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a  3,5
tonnellate e fino  a  7  tonnellate,  veicoli  a  trazione  elettrica
superiori a 7 tonnellate. Il contributo e' determinato in euro  4.000
per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro  10.000  per
ogni veicolo elettrico di massa complessiva a  pieno  carico  pari  o
superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000  per
ogni veicolo elettrico superiore  a  7  tonnellate,  considerando  la
notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
    b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a  trazione
alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG  e  gas  naturale
liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a
7 tonnellate. Il contributo e' determinato in  euro  8.000  per  ogni
veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e  a  metano
CNG di massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o  superiore  a  7
tonnellate fino a 16 tonnellate, ed in euro 20.000 per ogni veicolo a
trazione  alternativa  a  gas  naturale  liquefatto  LNG   ovvero   a
motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore  a
16 tonnellate, considerando la notevole differenza  di  costo  con  i
veicoli ad alimentazione diesel;
    c)  per  l'acquisizione  di  dispositivi  idonei  ad  operare  la
riconversione  di  autoveicoli  di  massa  complessiva  pari  a   3,5
tonnellate  per  il  trasporto  merci  come  veicoli   elettrici   il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per  cento  dei  costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un
tetto massimo pari a 1.000 euro.
  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari  o
superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche
mediante locazione  finanziaria,  di  automezzi  industriali  pesanti
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva  a
pieno carico pari  o  superiore  a  11,5  tonnellate,  conformi  alla
normativa anti inquinamento euro VI.  Il  contributo  e'  determinato
avuto riguardo al sovra costo necessario per la  acquisizione  di  un
veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro  VI  in  sostituzione
del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo  euro  VI  di  massa
complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16  tonnellate,  euro
10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a  pieno  carico
pari o superiore a 16 tonnellate.
  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
    a) le acquisizioni,  anche  mediante  locazione  finanziaria,  di
rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla
normativa IMO, dotati di almeno  un  dispositivo  innovativo  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto;
    b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti  per  autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate
da motore conforme alla fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore
del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con
alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le
unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
    c)  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o   autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da
effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e
internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi
temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non
rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera  precedente,
con unita' frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme  alla
fase V (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.  2016/1628  o  da  unita'
criogeniche autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante
oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato  al
motore del veicolo trainante. Tali unita' dovranno essere funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.
  5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a), b) e  c)  il  contributo
viene determinato come di seguito indicato:
    a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese  nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con
un tetto massimo  di  euro  5.000  per  semirimorchio  o  autoveicolo
specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in  regime
ATP, ovvero  per  ogni  unita'  refrigerante/calorifera  a  superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera  c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili  qualora
sostenute nell'ambito di un programma  di  investimenti  destinato  a
creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento  esistente,
diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;
    b) per le acquisizioni effettuate da imprese  che  non  rientrano
tra le piccole e medie imprese in euro 1.500,  tenuto  conto  che  e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i
veicoli intermodali dotati di  almeno  un  dispositivo  innovativo  e
veicoli  equivalenti  stradali  e  dei  maggiori  costi  dei  veicoli
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a  criteri
avanzati di risparmio energetico e rispetto  ambientale,  ovvero  dei
maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a  superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera  c),
installate su tali veicoli.
  6. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,
lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto  all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in  euro  8.500  per  l'acquisto  di
ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
  7. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e
medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,
nei seguenti casi:
    a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6. A tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle  unita'  di  lavoro
dipendenti (ULA) e il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo
esercizio fiscale;
    b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate
da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  fine  gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
    c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
                               Art. 3

         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti

  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  2  gli
aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,   a   pena   di
inammissibilita',  la  prova  documentale  che   i   beni   acquisiti
possiedono  le  caratteristiche  tecniche  richieste   dal   presente
decreto.
  2. Con decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  per  il
trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita',  da  adottarsi   entro
quindici giorni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono definite le  modalita'  di  dimostrazione  dei
suddetti  requisiti.  Con  il  medesimo  decreto  sono  definite   le
modalita' di presentazione delle  domande,  secondo  quanto  previsto
all'art. 4.
                               Art. 4

                  Destinatari della misura di aiuto

  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle  imprese
che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate
iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano  l'attivita'
di autotrasporto.
  2. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  i  conseguenti
adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.
                               Art. 5

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 aprile 2018

                                                  Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. 1, foglio n. 1530
                                                           Allegato 1


       =======================================================
       |  Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4 lett. a)   |
       +=====================================================+
       |1. Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N.          |
       |1230/2012, masse e dimensioni).                      |
       +-----------------------------------------------------+
       |2. Appendici aerodinamiche posteriori.               |
       +-----------------------------------------------------+
       |3. Dispositivi elettronici gestititi da centraline   |
       |EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione |
       |del carico sugli assali in caso di carchi parziali o |
       |non uniformemente distribuiti.                       |
       +-----------------------------------------------------+
       |4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure    |
       |Tyre Pressure and Temperature Monitoring System      |
       |(TPTMS), oppure Tyre Pressure and Automatic Inflating|
       |Monitoring System.                                   |
       +-----------------------------------------------------+
       |5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo |
       |di aria dell'impianto pneumatico abbinato al sistema |
       |di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro  |
       |del compressore del veicolo trainante con riduzione  |
       |dei consumi di carburante.                           |
       +-----------------------------------------------------+
       |6. Telematica indipendente collegata all'EBS         |
       |(Electronic Braking System) in grado di valutare     |
       |l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi  |
       |(tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le         |
       |percorrenze e ridurre il consumo di carburante.      |
       +-----------------------------------------------------+
       |7. Dispositivi elettronici gestititi da centraline   |
       |EBS (Electronic Braking System) per ausilio in       |
       |sterzata.                                            |
       +-----------------------------------------------------+
       |8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle |
       |pastiglie freno.                                     |
       +-----------------------------------------------------+
       |9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del |
       |tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico |
       |gestito da centraline EBS (Electronic Braking System |
       |) che ad una data velocita' abbassa l'assetto di     |
       |marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di   |
       |penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso|
       |veicolare.                                           |
       +-----------------------------------------------------+
       |10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS|
       |(Electronic Braking System) per il monitoraggio      |
       |dell'inclinazione laterale del rimorchio o           |
       |semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico |
       |e del relativo superamento dei valori limite di      |
       |sicurezza.                                           |
       +-----------------------------------------------------+

Nessun commento: