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martedì 17 luglio 2018

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 13 giugno 2018 Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni. (18A04771) (GU n.164 del 17-7-2018)

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 13 giugno 2018
Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211,  commi
1-bis e 1-ter,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.50  e
successive modificazioni e integrazioni. (18A04771)
(GU n.164 del 17-7-2018)
Capo I
Disposizioni generali


                L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,
come modificato dal decreto legislativo 24 maggio 2017, n. 74;
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23  agosto  1988,
n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e,   in
particolare, l'art. 211, commi 1-bis, 1-ter  e  1-quater,  introdotti
dall'art. 52-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  Visto l'art. 123, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  19
aprile 2017, n. 56;
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
  Visto l'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  Visto l'art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.;
  Ritenuta  la  necessita'  di  adottare  un  regolamento  ai   sensi
dell'art. 211, comma 1-quater del 18 aprile 2016, n. 50;
  Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il
24 gennaio 2018;
  Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 00445/2018 del  4
aprile 2018

                                Emana
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
    a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    b) «Autorita'», l'Autorita' Nazionale Anticorruzione;
    c) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
    d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
    e) «ufficio», l'ufficio  competente  in  merito  ai  procedimenti
concernenti  l'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  sui   contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
    f) «dirigente», il Dirigente dell'ufficio;
    g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del codice;
    h) «ricorso diretto», il  ricorso  di  cui  all'art.  211,  comma
1-bis, del codice;
    i) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di  cui  all'art.
211, comma 1-ter, del codice.
                               Art. 2

                               Oggetto

  1.   Il   presente   Regolamento   disciplina   l'esercizio   della
legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211,  commi  1-bis  e
1-ter, del codice.
Capo II
Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis
(Ricorso diretto)

                               Art. 3

                 Fattispecie legittimanti il ricorso

  1. L'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice,  si
esercita nei confronti di atti  relativi  a  contratti  di  rilevante
impatto.
  2. Si intendono di rilevante impatto contratti:
    a) che riguardino,  anche  potenzialmente,  un  ampio  numero  di
operatori;
    b) relativi ad  interventi  in  occasione  di  grandi  eventi  di
carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico,  ad
interventi disposti a seguito di calamita' naturali, di interventi di
realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
    c) riconducibili a fattispecie criminose,  situazioni  anomale  o
sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;
    d) relativi ad opere,  servizi  o  forniture  aventi  particolare
impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio,
la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
    e) aventi ad oggetto lavori di importo  pari  o  superiore  a  15
milioni di euro ovvero  servizi  e/o  forniture  di  importo  pari  o
superiore a 25 milioni di euro.
  3. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre,
per gli atti soggetti a pubblicita' legale o notiziale, dalla data di
pubblicazione; per gli altri atti, dall'acquisizione  della  notizia,
da parte dell'Autorita', dell'emanazione dell'atto.
                               Art. 4

                          Atti impugnabili

  1. Nell'esercizio dei poteri di cui al  presente  capo  l'Autorita'
impugna i seguenti atti:
    a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali
bandi, avvisi, sistemi di qualificazione  degli  operatori  economici
istituiti dagli enti aggiudicatori  nei  settori  speciali,  atti  di
programmazione, capitolati speciali di appalto,  bandi-tipo  adottati
dalle  stazioni  appaltanti,  atti  d'indirizzo   e   direttive   che
stabiliscono  modalita'  partecipative  alle  procedure  di  gara   e
condizioni contrattuali;
    b)  provvedimenti  quali  delibere  a  contrarre,  ammissioni  ed
esclusioni  dell'operatore  economico  dalla  gara,   aggiudicazioni,
validazioni e  approvazioni  della  progettazione,  nomine  del  RUP,
nomine della  commissione  giudicatrice,  atti  afferenti  a  rinnovo
tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione  prezzi  e
dell'adeguamento dei  prezzi,  autorizzazioni  del  Responsabile  del
procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di
lavori, servizi o forniture supplementari.
                               Art. 5

                      Proposizione del ricorso

  1. Il  ricorso  e'  proposto  previa  delibera  del  Consiglio,  su
proposta dell'Ufficio competente, nei termini di legge.  La  delibera
contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti
il ricorso.  In  casi  di  urgenza  il  ricorso  e'  proposto  previa
decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.
  2. Ai fini della  rapida  verifica  degli  elementi  di  conoscenza
contenuti nella notizia, l'Ufficio competente puo' chiedere ulteriori
informazioni  all'amministrazione  che  ha  adottato   l'atto.   Tale
richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.
Capo III
Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-ter
(Ricorso previo parere motivato)

                               Art. 6

                      Fattispecie legittimanti

  1.  Le  gravi  violazioni  delle  norme  in  materia  di  contratti
pubblici, che legittimano l'Autorita' ad emettere un parere  motivato
e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice  amministrativo,
sono tassativamente individuate nel comma 2.
  2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:
    a) affidamento di contratti pubblici senza  previa  pubblicazione
di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di  committente
della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei  bandi  di
gara presso l'Autorita', laddove tale  pubblicazione  sia  prescritta
dal codice;
    b) affidamento mediante procedura  diversa  da  quella  aperta  e
ristretta  fuori  dai  casi  consentiti,  e   quando   questo   abbia
determinato  l'omissione  di  bando  o  avviso  ovvero   l'irregolare
utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 59, comma  5
e all'art. 70 del codice;
    c) atto afferente a rinnovo  tacito  dei  contratti  pubblici  di
lavori, servizi, forniture;
    d) modifica sostanziale del contratto che avrebbe  richiesto  una
nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice;
    e) mancata o illegittima esclusione di un  concorrente  nei  casi
previsti dall'art. 80 e dall'art. 83, comma 1, del codice;
    f) contratto affidato in presenza di una grave  violazione  degli
obblighi derivanti dai trattati, come  riconosciuto  dalla  Corte  di
giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
    g) mancata risoluzione del contratto nei  casi  di  cui  all'art.
108, comma 2 del codice;
    h) bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica
che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive  della
partecipazione e, piu' in generale, della concorrenza.
                               Art. 7

                          Atti impugnabili

  1. Nell'esercizio dei poteri di cui al  presente  capo  l'Autorita'
impugna i seguenti atti:
    a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali
bandi, avvisi, sistemi di qualificazione  degli  operatori  economici
istituiti dagli enti aggiudicatori  nei  settori  speciali,  atti  di
programmazione, capitolati speciali di appalto,  bandi-tipo  adottati
dalle  stazioni  appaltanti,  atti  d'indirizzo   e   direttive   che
stabiliscono  modalita'  partecipative  alle  procedure  di  gara   e
condizioni contrattuali;
    b) provvedimenti relativi a procedure  disciplinate  dal  Codice,
quali delibere a contrarre, ammissioni ed  esclusioni  dell'operatore
economico dalla  gara,  aggiudicazioni,  validazioni  e  approvazioni
della  progettazione,  nomine  del  RUP,  nomine  della   commissione
giudicatrice,  atti  afferenti  a   rinnovo   tacito,   provvedimenti
applicativi della clausola revisione prezzi  e  dell'adeguamento  dei
prezzi,  autorizzazioni  del  Responsabile   del   procedimento   e/o
approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori,  servizi
o forniture supplementari.
                               Art. 8

          Procedimento per l'emissione del parere motivato

  1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della  notizia,  il  Consiglio
dell'Autorita', su proposta dell'Ufficio competente, emette un parere
motivato, nel  quale  sono  segnalate  le  violazioni  riscontrate  e
indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di  urgenza  il
parere  motivato  e'  emesso  dal  Presidente,  salva  ratifica   del
Consiglio.
  2. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre,
per gli atti soggetti a pubblicita' legale o notiziale, dalla data di
pubblicazione, per gli altri atti dall'acquisizione della notizia, da
parte dell'Autorita', dell'emanazione dell'atto.
  3. Ai fini della  rapida  verifica  degli  elementi  di  conoscenza
contenuti nella notizia, l'Ufficio competente puo' chiedere ulteriori
informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti terzi.
Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.
                               Art. 9

                 Rapporti con la stazione appaltante

  1. Il parere e' trasmesso alla stazione appaltante, con contestuale
assegnazione del termine, non superiore a sessanta giorni,  entro  il
quale  la  stazione  appaltante  e'  invitata  a   conformarsi   alle
prescrizioni in esso contenute.
  2. Entro il termine di cui  al  comma  1,  la  stazione  appaltante
informa l'Autorita' in ordine alle azioni che ha intrapreso a seguito
del parere.
                               Art. 10

                      Proposizione del ricorso

  1. L'ufficio competente, preso atto delle azioni  intraprese  dalla
stazione appaltante ovvero della mancata conformazione della medesima
al parere, rimette al Consiglio  dell'Autorita'  la  decisione  sulla
proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo.
  2. Il ricorso, previa deliberazione del  Consiglio  dell'Autorita',
e' proposto entro 30 giorni  dalla  ricezione  della  risposta  della
stazione appaltante, ovvero,  in  caso  di  mancata  risposta,  dallo
scadere del termine di cui all'art. 9, comma 1. In caso di urgenza il
ricorso e' proposto previa decisione del Presidente,  salva  ratifica
del Consiglio.
Capo IV
Disposizioni comuni, finali e transitorie

                               Art. 11

                     Acquisizione della notizia

  1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da
consentire  all'Autorita'  di  individuare  i  vizi  dell'atto  e  di
valutare la sussistenza del requisito del  rilevante  impatto  ovvero
della grave violazione.
  2.   L'Autorita'   acquisisce   la   notizia    della    violazione
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale,  ordinariamente
d'ufficio.
  3. L'Autorita' valuta con priorita' le segnalazioni  di  violazione
trasmesse dai soggetti sotto indicati:
    a) autorita' giudiziaria amministrativa, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
    b) pubblico ministero, ai sensi dell'art.  129,  comma  3,  delle
disp. att. c.p.p.;
    c) Avvocatura dello  Stato,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,
lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
    d) ogni altra amministrazione o autorita' pubblica, ivi  compresa
quella giudiziaria ordinaria e contabile.
  4. L'Autorita' puo' valutare eventuali segnalazioni  di  violazione
da parte  di  terzi  in  considerazione  delle  risorse  disponibili,
tenendo conto in via prioritaria della gravita'  delle  violazioni  e
della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.
  5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o
per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio  degli
altri poteri istituzionali dell'Autorita'.
                               Art. 12

           Rapporti con altri procedimenti dell'Autorita'

  1. L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6  del  presente
Regolamento determina la sospensione dei  procedimenti  di  vigilanza
nonche' dei procedimenti di precontenzioso preordinati  all'emissione
di pareri non vincolanti in corso presso gli  Uffici  dell'Autorita',
aventi il medesimo oggetto.
  2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi
di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei  casi  di
cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo.
  3. In caso di precontenzioso preordinato  all'emissione  di  parere
vincolante, non si da' luogo all'esercizio dei  poteri  di  cui  agli
articoli 3 e 6 del presente Regolamento.
                               Art. 13

                             Pubblicita'

  1. Sono pubblicate sul sito dell'Autorita', il giorno stesso  della
loro adozione, le delibere del Consiglio con le quali viene disposto:
il ricorso diretto di cui all'art. 5, comma 1; il parere motivato  di
cui all'art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da
parte della stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 2.
                               Art. 14

                          Norme transitorie

  1. L'ufficio competente avvia i procedimenti di cui ai  capi  II  e
III sulla base delle notizie acquisite dall'Autorita'  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente   Regolamento,   utili   ai   fini
dell'adozione degli atti di cui all'art. 3 e all'art. 6.
                               Art. 15

                          Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo  la
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Approvato dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 13  giugno
2018 con delibera n. 572.

                                               Il Presidente: Cantone

  Depositata presso la Segreteria del  Consiglio  in  data  6  luglio
2018.

                                              Il segretario: Esposito

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