DELIBERA 13 giugno 2018
Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi
1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e
successive modificazioni e integrazioni. (18A04771)
(GU n.164 del 17-7-2018)
Capo I
Disposizioni generali
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
come modificato dal decreto legislativo 24 maggio 2017, n. 74;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in
particolare, l'art. 211, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti
dall'art. 52-ter, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Visto l'art. 123, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Visto l'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l'art 129, comma 3, disp. att. c.p.p.;
Ritenuta la necessita' di adottare un regolamento ai sensi
dell'art. 211, comma 1-quater del 18 aprile 2016, n. 50;
Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il
24 gennaio 2018;
Tenuto conto del parere del Consiglio di Stato n. 00445/2018 del 4
aprile 2018
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Autorita'», l'Autorita' Nazionale Anticorruzione;
c) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
e) «ufficio», l'ufficio competente in merito ai procedimenti
concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
f) «dirigente», il Dirigente dell'ufficio;
g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1,
lettera o), del codice;
h) «ricorso diretto», il ricorso di cui all'art. 211, comma
1-bis, del codice;
i) «ricorso previo parere motivato», il ricorso di cui all'art.
211, comma 1-ter, del codice.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio della
legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, commi 1-bis e
1-ter, del codice.
Capo II
Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis
(Ricorso diretto)
Art. 3
Fattispecie legittimanti il ricorso
1. L'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice, si
esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante
impatto.
2. Si intendono di rilevante impatto contratti:
a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di
operatori;
b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di
carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad
interventi disposti a seguito di calamita' naturali, di interventi di
realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o
sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;
d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare
impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio,
la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15
milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o
superiore a 25 milioni di euro.
3. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre,
per gli atti soggetti a pubblicita' legale o notiziale, dalla data di
pubblicazione; per gli altri atti, dall'acquisizione della notizia,
da parte dell'Autorita', dell'emanazione dell'atto.
Art. 4
Atti impugnabili
1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorita'
impugna i seguenti atti:
a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali
bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici
istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di
programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati
dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che
stabiliscono modalita' partecipative alle procedure di gara e
condizioni contrattuali;
b) provvedimenti quali delibere a contrarre, ammissioni ed
esclusioni dell'operatore economico dalla gara, aggiudicazioni,
validazioni e approvazioni della progettazione, nomine del RUP,
nomine della commissione giudicatrice, atti afferenti a rinnovo
tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione prezzi e
dell'adeguamento dei prezzi, autorizzazioni del Responsabile del
procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di
lavori, servizi o forniture supplementari.
Art. 5
Proposizione del ricorso
1. Il ricorso e' proposto previa delibera del Consiglio, su
proposta dell'Ufficio competente, nei termini di legge. La delibera
contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti
il ricorso. In casi di urgenza il ricorso e' proposto previa
decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio.
2. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza
contenuti nella notizia, l'Ufficio competente puo' chiedere ulteriori
informazioni all'amministrazione che ha adottato l'atto. Tale
richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.
Capo III
Legittimazione all'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-ter
(Ricorso previo parere motivato)
Art. 6
Fattispecie legittimanti
1. Le gravi violazioni delle norme in materia di contratti
pubblici, che legittimano l'Autorita' ad emettere un parere motivato
e, in caso di esito negativo, a ricorrere al giudice amministrativo,
sono tassativamente individuate nel comma 2.
2. Sono considerate gravi le seguenti violazioni:
a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione
di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente
della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di
gara presso l'Autorita', laddove tale pubblicazione sia prescritta
dal codice;
b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e
ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia
determinato l'omissione di bando o avviso ovvero l'irregolare
utilizzo dell'avviso di pre-informazione di cui all'art. 59, comma 5
e all'art. 70 del codice;
c) atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di
lavori, servizi, forniture;
d) modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una
nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del codice;
e) mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi
previsti dall'art. 80 e dall'art. 83, comma 1, del codice;
f) contratto affidato in presenza di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'UE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
g) mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all'art.
108, comma 2 del codice;
h) bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica
che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della
partecipazione e, piu' in generale, della concorrenza.
Art. 7
Atti impugnabili
1. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo l'Autorita'
impugna i seguenti atti:
a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali
bandi, avvisi, sistemi di qualificazione degli operatori economici
istituiti dagli enti aggiudicatori nei settori speciali, atti di
programmazione, capitolati speciali di appalto, bandi-tipo adottati
dalle stazioni appaltanti, atti d'indirizzo e direttive che
stabiliscono modalita' partecipative alle procedure di gara e
condizioni contrattuali;
b) provvedimenti relativi a procedure disciplinate dal Codice,
quali delibere a contrarre, ammissioni ed esclusioni dell'operatore
economico dalla gara, aggiudicazioni, validazioni e approvazioni
della progettazione, nomine del RUP, nomine della commissione
giudicatrice, atti afferenti a rinnovo tacito, provvedimenti
applicativi della clausola revisione prezzi e dell'adeguamento dei
prezzi, autorizzazioni del Responsabile del procedimento e/o
approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di lavori, servizi
o forniture supplementari.
Art. 8
Procedimento per l'emissione del parere motivato
1. Entro 60 giorni dall'acquisizione della notizia, il Consiglio
dell'Autorita', su proposta dell'Ufficio competente, emette un parere
motivato, nel quale sono segnalate le violazioni riscontrate e
indicati i rimedi da adottare per eliminarle. In caso di urgenza il
parere motivato e' emesso dal Presidente, salva ratifica del
Consiglio.
2. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre,
per gli atti soggetti a pubblicita' legale o notiziale, dalla data di
pubblicazione, per gli altri atti dall'acquisizione della notizia, da
parte dell'Autorita', dell'emanazione dell'atto.
3. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza
contenuti nella notizia, l'Ufficio competente puo' chiedere ulteriori
informazioni e documenti alla stazione appaltante o a soggetti terzi.
Tale richiesta non sospende i termini di cui al comma 1.
Art. 9
Rapporti con la stazione appaltante
1. Il parere e' trasmesso alla stazione appaltante, con contestuale
assegnazione del termine, non superiore a sessanta giorni, entro il
quale la stazione appaltante e' invitata a conformarsi alle
prescrizioni in esso contenute.
2. Entro il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante
informa l'Autorita' in ordine alle azioni che ha intrapreso a seguito
del parere.
Art. 10
Proposizione del ricorso
1. L'ufficio competente, preso atto delle azioni intraprese dalla
stazione appaltante ovvero della mancata conformazione della medesima
al parere, rimette al Consiglio dell'Autorita' la decisione sulla
proposizione del ricorso avverso l'atto che si assume illegittimo.
2. Il ricorso, previa deliberazione del Consiglio dell'Autorita',
e' proposto entro 30 giorni dalla ricezione della risposta della
stazione appaltante, ovvero, in caso di mancata risposta, dallo
scadere del termine di cui all'art. 9, comma 1. In caso di urgenza il
ricorso e' proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica
del Consiglio.
Capo IV
Disposizioni comuni, finali e transitorie
Art. 11
Acquisizione della notizia
1. La notizia deve contenere elementi di fatto e di diritto tali da
consentire all'Autorita' di individuare i vizi dell'atto e di
valutare la sussistenza del requisito del rilevante impatto ovvero
della grave violazione.
2. L'Autorita' acquisisce la notizia della violazione
nell'esercizio della propria attivita' istituzionale, ordinariamente
d'ufficio.
3. L'Autorita' valuta con priorita' le segnalazioni di violazione
trasmesse dai soggetti sotto indicati:
a) autorita' giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1,
comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle
disp. att. c.p.p.;
c) Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5,
lettera a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
d) ogni altra amministrazione o autorita' pubblica, ivi compresa
quella giudiziaria ordinaria e contabile.
4. L'Autorita' puo' valutare eventuali segnalazioni di violazione
da parte di terzi in considerazione delle risorse disponibili,
tenendo conto in via prioritaria della gravita' delle violazioni e
della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.
5. Lo spirare dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio o
per l'emissione del parere motivato non pregiudica l'esercizio degli
altri poteri istituzionali dell'Autorita'.
Art. 12
Rapporti con altri procedimenti dell'Autorita'
1. L'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 6 del presente
Regolamento determina la sospensione dei procedimenti di vigilanza
nonche' dei procedimenti di precontenzioso preordinati all'emissione
di pareri non vincolanti in corso presso gli Uffici dell'Autorita',
aventi il medesimo oggetto.
2. L'effetto sospensivo decorre dalla notifica del ricorso nei casi
di cui all'art. 3 e dall'emanazione del parere motivato nei casi di
cui all'art. 6 e si protrae per tutta la durata del processo.
3. In caso di precontenzioso preordinato all'emissione di parere
vincolante, non si da' luogo all'esercizio dei poteri di cui agli
articoli 3 e 6 del presente Regolamento.
Art. 13
Pubblicita'
1. Sono pubblicate sul sito dell'Autorita', il giorno stesso della
loro adozione, le delibere del Consiglio con le quali viene disposto:
il ricorso diretto di cui all'art. 5, comma 1; il parere motivato di
cui all'art. 9, comma 1; il ricorso in caso di mancato adeguamento da
parte della stazione appaltante di cui all'art. 11, comma 2.
Art. 14
Norme transitorie
1. L'ufficio competente avvia i procedimenti di cui ai capi II e
III sulla base delle notizie acquisite dall'Autorita' alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, utili ai fini
dell'adozione degli atti di cui all'art. 3 e all'art. 6.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Approvato dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 13 giugno
2018 con delibera n. 572.
Il Presidente: Cantone
Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 6 luglio
2018.
Il segretario: Esposito
Nessun commento:
Posta un commento