MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 luglio 2018
Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti di cui al
decreto 20 aprile 2018. (18A04736)
(GU n.163 del 16-7-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che destina al settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 risorse finanziarie pari ad
euro 236.181.685;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n. 153
(registrato dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2018) che, sulla
base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore
dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 fra le diverse ipotesi
d'intervento ed in particolare l'art. 1 comma 1 lettera d) che
destina 33.600.000 a favore degli investimenti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 aprile 2018, n. 221 recante modalita' di ripartizione ed
erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli
investimenti delle imprese di autotrasporto (registrato dalla Corte
dei conti in data 28 maggio 2018);
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto
ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la
disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti
ai benefici, della sussistenza dei requisiti tecnici di
ammissibilita' dei beni acquisiti, nonche' delle modalita' di
presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi e le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria;
Considerato che l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto ministeriale
prevede quale condizione di ammissibilita' del contributo che gli
investimenti siano avviati in data successiva all'entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 221/2018 e che siano ultimati entro il 15
aprile 2019;
Visto il decreto n. 39753 con cui il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha
disposto le relative variazioni di bilancio per l'annualita' 2018 a
favore del capitolo n. 7309/1 per euro 33.600.000;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione
elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d.
«retrofit»);
Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita'
della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli
effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.
17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli
investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;
Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in
materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
Visto, inoltre, l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014
recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per la
loro individuazione sotto il profilo finanziario e dei lavoratori
addetti (ULA);
Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative ed
attuative della misura d'incentivazione prevista dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, giusta
quanto dispone l'art. 3 dello stesso decreto in ordine alla gestione
dell'attivita' istruttoria, alle modalita' di presentazione delle
domande di ammissione ai benefici, nonche' alle modalita' di
dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
Art. 2
Termini, modalita' di compilazione
e di presentazione delle domande
1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma
4, lettere a), b), c), d) del decreto ministeriale n. 221/2018,
possono proporre domanda esclusivamente in via telematica,
utilizzando l'applicazione del portale dell'automobilista, le imprese
di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro
elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande
devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti
elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o
numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.
2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una
cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. A tal
fine rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di
iscrizione al R.E.N. ovvero all'Albo degli autotrasportatori;
all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni,
dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il proprio
numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa
aggregata richiedente i contributi.
3. Fermo rimanendo che la data a partire dalla quale gli
investimenti possono essere avviati deve essere posteriore alla data
di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta
Ufficiale, le domande per accedere ai contributi devono essere
presentate a partire dalla data che sara' resa nota sul sito web del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata
all'autotrasporto nella pagina:
«http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-
ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti» ed entro il
termine perentorio del 15 aprile 2019 esclusivamente in via
telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale
dell'impresa, o da un procuratore speciale del consorzio o della
cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno
pubblicate nella medesima pagina del sito web del Ministero.
4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3,
l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non
rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che l'impresa non
e' sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di
liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per
essere qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto
disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014
5. Gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente
alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui
al successivo art. 3, la conformita' delle caratteristiche tecniche
dei beni acquisiti con quanto previsto dal decreto ministeriale n.
221/2018 e dal presente decreto nonche' allegare obbligatoriamente, a
pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso
sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data
anteriore al giorno di pubblicazione del decreto ministeriale n.
221/2018. Scaduto il termine per la presentazione telematica della
domanda il sistema non consentira' in nessun caso ulteriori
trasmissioni di documentazione.
6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalita'
telematica di cui al precedente comma non verranno prese in
considerazione.
Art. 3
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere
di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al
successivo art. 4, il contratto di acquisizione avente data non
anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.
221/2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche'
prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione
della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per
le acquisizioni relative a semirimorchi, anche il prezzo pagato per i
dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale
n. 221/2018.
2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si
chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a
pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione
amministrativa).
3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La
prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita
alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore
della suddetta societa'. La mancanza anche di uno solo di tali
documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.
4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei
contributi e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima
immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di
pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine del
15 aprile 2019. In nessun caso saranno prese in considerazione le
acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ne' di veicoli
immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in
Italia a chilometri zero.
Art. 4
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica - art. 1,
comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a
7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali
pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore
a 7 tonnellate nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad
operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a
motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti
al beneficio hanno l'onere di produrre:
a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che
l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva
all'entrata in vigore del presente decreto;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta
intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti
n. 221/2018;
c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la
riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione
termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 2, comma 2, lettera
c) del decreto ministeriale n. 221/2018, prova documentale
dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche'
della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n.
219.
2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e
termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre alla prova
dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del
costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traporti
n. 221/2018 nonche' l'attestazione che certifichi che il veicolo e'
munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di
energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a
bordo del veicolo.
Art. 5
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 1, comma 4,
lettera b) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere
di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti
requisiti tecnici e condizioni:
a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero
di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;
b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di
immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia.
2. Ai fini dell'ammissione al contributo, la rottamazione e
l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente
da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo compreso fra la
data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella
Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2019.
Art. 6
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e
semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - art.
1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n.
221
1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui
all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018, gli aspiranti ai
benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la
prova documentale come di seguito specificato:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente), ai fini della dimostrazione che
l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in
vigore del presente decreto;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza del veicolo alla
normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato
ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa
IMO per il trasporto combinato marittimo;
c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei
dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 e la relativa spesa
sostenuta;
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di
un programma di investimenti destinato a creare un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o
trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo
procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro
addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo
esercizio fiscale.
Art. 7
Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici
superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e
sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4,
lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221
1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per
il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o
multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unita'
frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto
precedente, con unita' alimentate da motore conforme alla fase V del
regolamento UE n. 2016/1628:
a) In caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi
certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 221/2018 per le unita' frigorifere/calorifere;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 221/2018;
c) In caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il
trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o
multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate,
attestazione del costruttore che le nuove unita' frigorifere sono
alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore
del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
Art. 8
Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse -
art. 1, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 20 aprile
2018, n. 221
1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio
portacasse, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a
pena di inammissibilita', la seguente documentazione:
a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018, da cui,
fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili
ed un semirimorchio per ogni gruppo;
b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e'
avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente
decreto;
c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa
la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza
alla normativa internazionale in materia;
d) relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il
numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la
presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente
protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini
della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia,
ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 221/2018.
Art. 9
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di
cui all'art. 2, comma 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 221/2018 gli aspiranti al beneficio, ove ne
abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere
in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi
e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero
delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato
conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che
consentano l'attribuzione della qualita' di PMI in capo all'impresa
richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (UE) n.
651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.
3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le
acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese
gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione
della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete
redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisce
requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione
per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuto.
Art. 10
Attivita' istruttoria
1. L'Amministrazione per l'espletamento dell'attivita' istruttoria
si avvale, mediante apposita convenzione, della societa' R.A.M.
Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A. che provvede, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo
all'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e
della documentazione prodotta a comprova degli investimenti
effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora
sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le
domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione
all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di
ammissione, ovvero in caso contrario notifica all'impresa
l'esclusione con provvedimento motivato.
2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la
validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da
Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino
lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni
agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a
quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non
abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto
soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della
documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di
integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della
documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena
di esclusione dal beneficio.
4. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n.
221/2018, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal
beneficio con provvedimento motivato.
Art. 11
Cumulabilita' degli aiuti di Stato
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in
caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) n. 1407 della commissione del 18 dicembre 2013
(«de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale
cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti
ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'Amministrazione potra' avvalersi del registro nazionale
sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 12
Verifiche e controlli
1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di
procedere con tutti gli accertamenti in data successiva
all'erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela,
con l'annullamento della concessione del contributo, e disporre in
ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche
effettuate, emergano gravi irregolarita' in relazione alle
dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente ovvero nel caso di
violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 221/2018.
2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art.
1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 221/2018, l'Amministrazione, avvalendosi del C.E.D. del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale, provvede all'inserimento di appositi ostativi
informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in
violazione del vincolo di inalienabilita'.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 5 luglio 2018
Il direttore generale: Parente
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