N. 97 ORDINANZA
(Atto di promovimento) 5 marzo 2018
Ordinanza del 5
marzo 2018 del Tribunale amministrativo regionale per
la Valle d'Aosta sul
ricorso proposto da xxx xxx contro
Ministero della
difesa e altri..
Ordinamento militare
- Revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai
sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015
- Regime
transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo
maggiore e della
promozione al grado di luogotenente.
- Decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare),
combinato disposto degli artt. 2252, comma 1, e
2253-bis, commi
1 e 3, come, rispettivamente, sostituito e
introdotto dalle
lettere i) e m) del comma 1 dell'art. 30 del
decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche).
(GU n.27 del
4-7-2018 )
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
(Sezione Unica)
Ha pronunciato
la presente ordinanza sul ricorso n. 48 del 2017
R.G., proposto da
xxx xxx, rappresentato e difeso
dall'avvocato
Francesco Castiello, da intendersi domiciliato agli
effetti del giudizio
presso la segreteria del Tribunale;
Contro il
Ministero della difesa, in persona del legale
rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
distrettuale dello
Stato di Torino, presso la cui sede in Torino,
corso Stati Uniti n.
45, e' domiciliato ex lege;
La Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Nei confronti
di Luigi
Nastro, xxx Mattia, Pietro de Meo, Raffaele
Esposito, Ugo
Rosati, Luciano Masala, Walter Meloni, Crescenzo Addeo,
Carmine Caforio e
Mauro Di Giovanni;
Per
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del
provvedimento della
Direzione generale per il personale militare del
Ministero della
difesa prot. n. M_D GMIL REG2017 0400789 del 7 luglio
2017, recante
inquadramento come maresciallo maggiore del ricorrente,
della nota prot. n.
M_D GMIL REG2017 0414407 del 14 luglio 2017 e di
ogni altro atto
presupposto, connesso e/o conseguente e, in
particolare, della
circolare del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri n.
900006-3-2017 Str./A1-1 Pers. Mar. del 24 giugno 2017.
Visti il ricorso
e i relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della
difesa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 1° febbraio 2018 il
dott. Davide
Soricelli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel
verbale;
Il ricorrente e'
un militare dell'Arma dei Carabinieri che presta
servizio presso la
stazione dei Carabinieri di Aosta.
Con il ricorso
all'esame egli impugna il provvedimento che lo ha
reinquadrato come
maresciallo maggiore in applicazione della
disposizioni recate
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n.
124, in materia di' riorganizzazione delle
amministrazioni
pubbliche).
In pratica al
ricorrente con il provvedimento impugnato e' stato
attribuito il grado
di maresciallo maggiore mentre nel previgente
ordinamento egli
aveva il grado di maresciallo aiutante sostituto
ufficiale di
pubblica sicurezza (d'ora in poi MASUPS), cioe' il grado
apicale del ruolo
degli ispettori.
In estrema
sintesi con il ricorso il signor xxx contesta -
come oltre sara'
chiarito - la legittimita' costituzionale delle
disposizioni del
decreto legislativo n. 95 del 2017 che hanno
disciplinato, in
attuazione della delega per la revisione dei ruoli
delle forze di
polizia conferita al Governo dall'art. 8, comma 1,
lett. a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, il riordino della
carriera degli
ispettori e il primo inquadramento del personale gia'
appartenente a tale
ruolo.
Il Ministero
della difesa resiste al ricorso. Esso anzitutto
eccepisce
l'incompetenza territoriale del T.A.R. Valle d'Aosta,
sostenendo che la
controversia rientrerebbe nella competenza del
T.A.R. Lazio, sede
di Roma, in forza della previsione dell'art. 13.
comma 4-bis, c.p.a.;
nel merito l'Amministrazione sostiene che la
questione di
legittimita' costituzione cui e' affidato il ricorso
sarebbe
manifestamente infondata e pertanto chiede che il ricorso sia
respinto.
Con ordinanza n.
32 del 7 novembre 2017 e' stata respinta la
istanza di tutela
cautelare e la trattazione del ricorso e' stata
fissata alla udienza
pubblica del 1° febbraio 2018.
Preliminarmente
va respinta l'eccezione di incompetenza
territoriale
sollevata dall'Amministrazione; infatti l'oggetto della
impugnazione
consiste in un tipico atto plurimo cioe' in un atto che
contiene il nuovo
inquadramento di tutti gli ex MASUPS che, come
tale, e' scindibile
in tanti autonomi atti di inquadramento quanti
sono i sottufficiali
reinquadrati; in sostanza non puo' trovare
applicazione la
disposizione dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. che
attrae alla
competenza del T.A.R. Lazio, Roma, l'impugnazione di atti
normativi e
generali, poiche' nel caso all'esame non si tratta di
atto generale -
cioe' di provvedimento che dispone unitariamente e
inscindibilmente nei
confronti di una generalita' di soggetti - ma di
atto plurimo,
cioe' di provvedimento scindibile in tanti
provvedimenti
quanti sono i destinatari; in tal caso trovano
applicazione i
criteri generali di riparto della competenza sicche',
venendo in rilievo
una controversia in rapporto di impiego pubblico,
il criterio di
riparto applicabile e' quello della sede presso cui il
ricorrente presta
servizio.
Poiche' il
signor xxx e' in servizio ad Aosta, dunque, la
competenza
territoriale spetta al T.A.R. Valle d'Aosta.
Cio' premesso
puo' passarsi al merito.
Come gia'
accennato con il ricorso viene dedotta unicamente una
articolata questione
di legittimita' costituzionale relativa alle
norme di riordino e
di primo inquadramento del personale appartenente
al ruolo degli
ispettori.
Al fine di
meglio comprendere la sostanza delle censure proposte
dal ricorrente, e'
opportuno premettere che nell'ordinamento
precedente al
decreto legislativo n. 95 del 2017 il ruolo degli
ispettori dei
Carabinieri comprendeva quattro gradi (cioe' quattro
livelli gerarchici)
e una qualifica (che non costituisce un grado
gerarchico); in
pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di
maresciallo,
maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo
aiutante sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai
MASUPS poteva
inoltre essere conferita la «qualifica» (che - lo si
ripete - non e' un
grado gerarchico) di «luogotenente».
Il nuovo
sistema prevede (si veda l'art. 1291, decreto
legislativo 15 marzo
2010, n. 66, come modificato dall'art. 15 del
decreto legislativo
n. 95 del 2017) i gradi di maresciallo,
maresciallo
ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e
luogotenente; ai
luogotenenti puo' essere attribuita la «qualifica»
di «carica
speciale»; in pratica si e' passati da una carriera
articolata in
quattro gradi e una qualifica ad una carriera
articolata in cinque
gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado
di MASUPS e' stato
soppresso e al suo posto sono stati istituiti i
gradi di
maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema
precedente
luogotenente era infatti una «qualifica» e non un grado).
L'art. 1293 del
decreto legislativo n. 66 citato ha inoltre
previsto nuovi
periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo
capo (ai fini
dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di
maresciallo
maggiore (ai fini dell'avanzamento al grado di
luogotenente),
fissandoli in entrambi i casi in otto anni.
L'art. 2252
decreto legislativo n. 66 - come sostituito dall'art.
30 decreto
legislativo n. 95 - ha in via transitoria stabilito che:
a) i MASUPS in
servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in
ruolo con il grado
di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di
servizio e di grado;
b) i
marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel
quadro di
avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi (in pratica
si tratta di
marescialli capo con anzianita' di grado superiore a
otto anni), in
deroga alle disposizioni sull'avanzamento del
personale del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono
promossi nell'ordine
del proprio ruolo al grado superiore con le
seguenti modalita':
b1) il primo
terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo
posto in ruolo dopo
i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31
dicembre 2016;
b2) il
secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
b3) il
restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
A sua volta
l'art. 2253-bis, pure introdotto dal decreto
legislativo n. 95
prevede:
a) al primo
comma l'automatica attribuzione del grado di
luogotenente agli
ex marescialli aiutanti in possesso della ex
qualifica di
luogotenente alla data del 1° gennaio 2017; a questi
stessi soggetti e'
poi attribuita dal primo comma dell'art. 2253-ter
la qualifica di
«carica speciale» con decorrenza 1° ottobre 2017 in
deroga al periodo
minimo di permanenza, previsto «a regime» in
quattro anni
dall'art. 1325-bis, comma 1, lettera a);
b) al comma 3,
l'attribuzione del grado di luogotenente ai
marescialli aiutanti
iscritti nella graduatoria di merito per il
conferimento della
qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e
non promossi e ai
marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno
un periodo di
permanenza minima nel grado uguale o superiore a otto
anni, previa
inclusione in un'aliquota straordinaria formata al 1°
gennaio 2017 e
valutazione secondo quanto previsto dall'art.
1295-bis, comma 4.
In sostanza
quindi il ricorrente denuncia in fatto che questo
complesso di norme
risulta ingiustamente penalizzante per gli ex
Masups aventi alla
data del 1° gennaio 2017 un'anzianita' nel grado
inferiore a otto
anni, dato che tali soggetti: a) «perdono» la
qualifica apicale
(da essi conseguita a suo tempo previa selezione «a
scelta»); b) sono
«raggiunti» nella qualifica di maresciallo maggiore
dagli ex marescialli
capo con oltre otto anni di anzianita' i quali
si vedono ope legis
riconosciuto il grado di maresciallo maggiore; c)
sono discriminati
rispetto agli ex pari grado aventi anzianita' di
servizio pari o
superiore a otto anni, dato che a questi e'
attribuito il grado
di luogotenente (sia pure a seguito della
selezione prevista
dall'art. 2253, comma 3 citato) e, alle condizioni
previste, anche la
qualifica di carica speciale. Inoltre il nuovo
art. 1004, decreto
legislativo n. 66 riserva ai luogotenenti e non
piu' ai marescialli
aiutanti il diritto a conseguire a domanda, al
momento della
cessazione dal servizio, la nomina a ufficiale di
complemento
dell'Arma; analogamente il nuovo testo dell'art. 1296,
decreto legislativo
n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilita' di
ottenere la
promozione a sottotenente «per meriti eccezionali e
benemerenze
d'istituto» prima prevista a favore dei MASUPS.
Il ricorrente in
particolare denuncia:
a) la
violazione dell'art. 76 C. in quanto sarebbe stato
violato uno dei
criteri della legge di delegazione, cioe' la
necessaria
considerazione, nell'operare il riordino al fine «di
razionalizzazione e
potenziamento dell'efficacia delle funzioni di
polizia», del
«merito e della professionalita'»; l'art. 8, comma 1,
lettera a) della
legge 7 agosto 2015, n. 124 infatti - nel prevedere
la possibilita' di
modificazioni agli ordinamenti del personale delle
Forze di polizia nel
contesto del riordino delle funzioni di polizia
di tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo
della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale
assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia -
poneva tra
principi e criteri direttivi «la revisione della
disciplina in
materia di reclutamento, di stato giuridico e di
progressione in
carriera, tenendo conto del merito e delle
professionalita',
nell'ottica della semplificazione delle relative
procedure,
prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero
istituzione di
ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle
relative dotazioni
organiche, comprese quelle complessive di ciascuna
Forza di polizia, in
ragione delle esigenze di funzionalita' e della
consistenza
effettiva alla data di entrata in vigore della presente
legge»; la tesi
esposta in ricorso e' che il riordino non tiene in
alcun modo in conto
merito e professionalita' essendo in realta'
basato su
automatismi legati essenzialmente all'anzianita' di
servizio;
b) la
violazione del principio di ragionevolezza e degli
articoli 3, 52 e 97
C.; anzitutto viene denunciato che la sottrazione
ai MAUPS della
qualifica apicale violerebbe il principio di
ragionevolezza, di
equita', di affidamento e di proporzionalita' che
trovano la loro
radice negli articoli 3, 97 e 117, comma 1, C.; ai
MASUPS (ovviamente
si parla di quelli con anzianita' inferiore a otto
anni che per
effetto del riordino conseguono la qualifica di
maresciallo
maggiore) in particolare e' stata sottratta la
possibilita' di
ottenere a domanda la nomina a ufficiale di
complemento all'atto
della cessazione del servizio e quella di
ottenere la
promozione a sottotenente per meriti eccezionali e
benemerenze
d'istituto (con danno oltretutto anche per
l'amministrazione
che si vede limitata la possibilita' di premiare
con la promozione il
merito e la professionalita').
Conclusivamente
quindi il ricorrente denuncia
l'incostituzionalita'
delle seguenti disposizioni, ritenendole
rilevanti per la
definizione del giudizio e non manifestamente
infondate:
1) articoli
687, comma 1, lett. d) e 694, comma 1, lett. d)
decreto legislativo
n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli
11, comma 1, lettere
d) e e), decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95 (si tratta di due
disposizioni che attribuiscono ai luogotenenti
il compito di
segretario delle commissioni di concorso per l'accesso
al ruolo degli
ispettori e dei sovrintendenti (prima attribuito a
marescialli
aiutanti);
2) art. 1004
decreto legislativo n. 66 come modificato
dall'art. 14, comma
1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si
tratta della
disposizione che riserva ai luogotenenti la possibilita'
di ottenere a
domanda la nomina a ufficiale di complemento all'atto
della cessazione dal
servizio);
3) articoli
1291 e 1296, decreto legislativo n. 66 come
modificati
dall'art. 15, comma 1, lett. a), n. 1.1), decreto
legislativo 29
maggio 2017, n. 95 (si tratta delle disposizioni che
stabiliscono la
nuova articolazione del ruolo degli ispettori
istituendo i gradi
di maresciallo maggiore e luogotenente e che
disciplinano
l'avanzamento a scelta al grado di luogotenente dei
marescialli
maggiori);
4) art.
2253-bis, commi 1 e 3, introdotti dall'art. 30, comma
1, lett. m), decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (si tratta
delle norme
sull'inquadramento nel grado di luogotenente dei
marescialli aiutanti
luogotenenti e dei marescialli aiutanti con
anzianita' maggiore
a otto anni); va rilevato che nel ricorso c'e'
verosimilmente un
errore, dato che esso fa riferimento ai commi 2 e 3
dell'art. 2253-bis;
tuttavia il riferimento al comma 2 e non al comma
1 e' il frutto di
un refuso dato che il comma 1 disciplina
l'attribuzione ai
marescialli aiutanti luogotenenti del grado di
luogotenente (su cui
il ricorrente ha formulato specifiche doglianze)
mentre il comma 2 si
riferisce ai periti superiori scelti (cioe' a
una qualifica che
non interessa il presente giudizio).
Cio' premesso,
va anzitutto rilevato che ad avviso del Collegio
nella questione
cosi' formulata va distinto il problema della nuova
articolazione - per
cosi' dire a regime - della carriera degli
ispettori dalla
questione delle norme di «primo inquadramento».
Per quanto
concerne infatti la nuova articolazione della carriera
(in pratica la
soppressione da parte del nuovo art. 1291 del grado di
maresciallo aiutante
e la istituzione dei due gradi di maresciallo
maggiore e
luogotenente e la limitazione da parte degli articoli 1004
e 1296 ai
luogotenenti della possibilita' di ottenere la nomina a
ufficiale di
complemento all'atto della cessazione dal servizio e l'
avanzamento a
sottotenente per meriti eccezionali, cui fanno da
pendant le
disposizioni degli articoli 687 e 694 sulla composizione
delle commissioni di
concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori
e dei
sovrintendenti) si rileva che: a) le disposizioni degli
articoli 1004, 1296,
687 e 694 non rilevano nella controversia
all'esame, che si
riferisce a un provvedimento che attribuisce al
ricorrente il grado
di maresciallo maggiore, sicche' la questione di
legittimita'
costituzionale e' inammissibile per irrilevanza; b)
nella controversia
all'esame trova invece applicazione l'art. 1291
dato che il testo
modificato di esso sopprime il grado di maresciallo
aiutante e
istituisce quello di maresciallo maggiore; tuttavia la
relativa questione
di costituzionalita' e', ad avviso del Collegio,
manifestamente
infondata dato che non e' seriamente contestabile che
il legislatore
possa discrezionalmente decidere una nuova
articolazione di
una carriera militare sopprimendo un grado e
istituendone due (in
pratica nella fattispecie il grado di MASUPS e'
stato sostituito
dai gradi di maresciallo maggiore e di
luogotenente); tra
l'altro questa circostanza non lede alcuna reale
aspettativa o
diritto quesito di coloro che siano gia' in servizio
dato che la nuova
articolazione della carriera non incide di per se'
ne' positivamente
ne' negativamente su diritti o aspettative del
personale gia' in
servizio; su tali asseriti diritti o aspettative
incide infatti la
normativa di carattere transitorio che disciplina
l'attribuzione dei
nuovi gradi al personale in servizio ed e' del
resto di cio' che il
ricorrente si duole (come dimostra il rilievo
che se la
normativa transitoria avesse previsto un diverso
trattamento per i
MASUPS con meno di otto anni di anzianita' - per
esempio attribuendo
anche ad essi il grado apicale di luogotenente o
consentendo loro di
ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di
una qualche natura
che li ponesse «sullo stesso piano» dei pari grado
con anzianita'
superiore a otto anni - questo contenzioso non sarebbe
probabilmente
nemmeno sorto).
Occorre quindi
concentrare l'esame sulle disposizioni transitorie
seguenti: a) art.
2252, commi 1 e 2 (introdotto dall'art. 30, comma
1, lett. i), decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95), cioe' le
disposizioni che
prevedono l'attribuzione del grado di maresciallo
maggiore ai MASUPS
in servizio al 1° gennaio 2107 e ai marescialli
capo iscritti nel
quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non
promossi (in ricorso
non e' denunciata l'illegittimita' di queste
disposizioni ma si
tratta di una evidente dimenticanza dato che la
prima e' la
disposizione transitoria «base» relativa ai MASUPS ed e'
sull'applicazione di
questa disposizione che si basa provvedimento
impugnato mentre in
ordine alla seconda si lamenta nel ricorso che
gli ex MASUPS con
anzianita' inferiore a otto anni, oltre alla
perdita del grado
apicale, si vedono «raggiunti» dai marescialli capo
con anzianita'
superiore a otto anni, in precedenza inferiori di
grado; b) art.
2253-bis, commi 1 e 3, cioe' le disposizioni che
disciplinano
l'attribuzione del grado agli ex MASUPS con qualifica di
luogotenente e ai
MASUPS con anzianita' di servizio maggiore di otto
anni.
In pratica si
tratta di valutare se il combinato disposto delle
norme citate -
che implicano, secondo la prospettazione del
ricorrente, per i
MASUPS con anzianita' inferiore a otto anni una
discriminazione
rispetto agli ex pari grado con anzianita' superiore
a otto anni e agli
ex marescialli capo con anzianita' superiore a
otto anni - si
sottragga o meno ai rilievi di incostituzionalita'
sollevati in ricorso
(o meglio se tali rilievi superino la soglia
della non manifesta
infondatezza).
Al riguardo il
Collegio ritiene che non sussista alcuna reale
discriminazione tra
ex MASUPS e marescialli capo che beneficiano
dell'avanzamento
previsto dall'art. 2252, comma 2, citato; come
giustamente rilevato
dall'avvocatura dello Stato, l'avanzamento di
questi soggetti non
e' in alcun modo in grado di provocare uno
«scavalcamento» a
danno degli ex MASUPS con meno di otto anni di
anzianita', dato che
le decorrenze previste per le promozioni sono
tali da collocarli
in posizione successiva a quelle dei pari grado
gia' promossi con
l'aliquota del 31 dicembre 2016. Parimenti non
sussiste una reale
discriminazione tra gli ex MASUPS con memo di otto
anni di anzianita' e
ex MASUPS con piu' di otto anni di anzianita',
dato che la
distinzione di trattamento si basa sulla diversa
anzianita' e, in
particolare, sul possesso da parte dei secondi
dell'anzianita'
occorrente nel «nuovo sistema» per poter aspirare al
conseguimento del
grado di luogotenente (cioe' otto anni); in realta'
il disegno del
legislatore delegato e' chiaro; esso nel disciplinare
il passaggio dal
«vecchio ordinamento» al «nuovo» ordinamento ha per
cosi' dire
meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema
dei gradi
previsti dal precedente basandosi esclusivamente
sull'anzianita' di
servizio e in modo tale da evitare che si
verificassero
«scavalcamenti»; in pratica nell'attribuzione dei nuovi
gradi si e' voluto
realizzare un assetto transitorio che in parte
anticipasse
l'applicazione delle nuove norme (che prevedono una
permanenza minima
nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo
maggiore di otto
armi); cosi' si spiega l'attribuzione ai marescialli
capo con piu' di
otto anni di anzianita' del grado di maresciallo
maggiore e
l'attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS
con piu' di otto
anni di anzianita'.
A questo punto,
tuttavia, si pone il dubbio se la distinzione ai
fini del nuovo
inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla
base dell'anzianita'
posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o
meno conforme ai
criteri della legge di delegazione e, in
particolare, se la
istituzionale preclusione agli ex MASUPS con
anzianita' inferiore
a otto anni dell'ottenimento del (o meglio della
possibilita' di
ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede
transitoria (cosi'
mantenendo il grado apicale gia' raggiunto nel
precedente sistema)
sia coerente con il criterio direttivo che
imponeva di tener
conto di merito e professionalita'; il riferimento
alla sola anzianita'
infatti pare obliterare il merito e da' unico
rilievo alla
professionalita' acquisita (peraltro solo in un certo
limite perche' una
maggiore anzianita' di servizio fa solo presumere
ma certo non
garantisce una maggiore professionalita' in capo al piu'
anziano). In altri
termini l'automatismo legato al mero dato
quantitativo
dell'anzianita' posseduta a una certa data rende non
manifestamente
infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale
del combinato
disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis,
commi 1 e 3, sotto
il profilo del rispetto dei principi e criteri
direttivi della
legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio
non e'
manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del
merito e della
professionalita' avrebbe implicato per l'attribuzione
agli ex MASUPS del
grado di luogotenente e della qualifica di «carica
speciale» un
meccanismo - quale che fosse - che garantisse
astrattamente a
tutti - indipendentemente dall'anzianita' posseduta
(alla quale
comunque, per quanto si e' detto, nell'ambito del
meccanismo
prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire
rilievo, anche se
non esclusivo) - la possibilita' di accedervi
«tenendo conto del
merito e delle professionalita'» cosi' come
stabilito dall'art.
8, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
In conclusione,
essendo rilevante e non manifestamente infondata,
va sollevata la
questione di legittimita' costituzionale del
combinato disposto
degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1
e 3, decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come rispettivamente
introdotti dall'art.
30, comma 1, lett. i) e m), decreto legislativo
29 maggio 2017, n.
95), in relazione all'art. 76 C. e all'art. 8,
comma 1, lettera a)
della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Pertanto il
giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno rimessi
alla Corte
costituzionale affinche' questa si pronunci sulla
questione.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
interlocutoriamente pronunciandosi sul ricorso in
epigrafe cosi'
dispone:
a) Dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la
questione di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
articoli 2252, comma
1, e 2253-bis, commi 1 e 3, decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66
(come rispettivamente introdotti dall'art. 30,
comma 1, lett. i) e
m), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95),
in relazione
all'art. 76 C. e all'art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015,
n. 124;
b) Dispone la
sospensione del presente giudizio e ordina
l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
c) Ordina che
a cura della segreteria del Tribunale la presente
ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente del
Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
dei Deputati e del
Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in
Aosta nella camera di consiglio del giorno 1°
febbraio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Andrea
Migliozzi - Presidente;
Davide
Soricelli - Consigliere, Estensore;
Silvia
Cattaneo - Consigliere.
Il Presidente: Migliozzi
L'estensore: Soricelli
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