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lunedì 2 luglio 2018

TAR 2018: “per la declaratoria di illegittimità..del silenzio serbato sulla domanda, per il transito in altra amministrazione statale (mobilità) ai sensi dell'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 177/2016;”




TAR 2018: “per la declaratoria di illegittimità..del silenzio serbato sulla domanda, per il transito in altra amministrazione statale (mobilità) ai sensi dell'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 177/2016;”


Pubblicato il 25/05/2018

N. 05924/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01599/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2018, proposto da
XXX XXX, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Barrile e Francesco Nardocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenio Barrile in Roma, via E. Gianturco, 6;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio serbato sulla domanda, trasmessa a mezzo raccomandata r/a e tramite PEC tra il 18 ed il 20 gennaio 2017 e reiterata in data 28 luglio 2017, per il transito in altra amministrazione statale (mobilità) ai sensi dell'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 177/2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente, ex forestale, ha adito questo Tar per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio asseritamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza di mobilità, dallo stesso presentata nel gennaio 2017 e reiterata nel successivo mese di luglio.

Premette in fatto di essere stato originariamente assegnato, nell’ambito del procedimento per la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (intrapreso con la legge delega n. 124/2015 e attuato con il d.lgs. n. 117/2016), all’Arma dei Carabinieri.

Non volendo tuttavia venire militarizzato, chiedeva, con l’avvio della mobilità facoltativa, di transitare presso altra amministrazione, optando tra le sedi indicate dal d.P.C.M. 21 novembre 2016, per la Sovrintendenza dei beni archeologici ed artistici di Foggia.

In data 24 dicembre 2016, il ricorrente proponeva però un’istanza di autotutela con cui, oltre a chiedere una ridefinizione dei meccanismi di scelta per l’area II F4, la pubblicazione in G.U. del d.P.C.M. e la rimessione nel termine di 20 gg per esprimere le preferenze, revocava altresì la preferenza espressa per la sede di Foggia, specificando contestualmente di non voler rinunciare alla procedura di mobilità. Purtuttavia, l’Amministrazione lo riteneva tra i rinunciatari alla mobilità.

A seguito della pubblicazione del d.P.C.M. in G.U., avvenuta in data 3 gennaio 2017, il sig. XXX presentava allora una nuova domanda di mobilità, inoltrandola con raccomandata a/r (in data 18 gennaio 2017) e via PEC (in data 20 gennaio 2017), non riuscendo altrimenti ad accedere al portale all’uopo predisposto.

Non avendo però ottenuto alcun successivo riscontro, riteneva allora che l’istanza fosse stata rigettata.

Nel mese di luglio dello stesso anno, il ricorrente apprendeva che alcuni colleghi avevano anch’essi proposto analoghe istanze, cui l’Amministrazione aveva però dato un riscontro, seppur negativo, e si decideva pertanto a rinnovare la propria domanda, evidenziando che analoghe istanze erano state istruite e valutate, sia pure negativamente, e che il TAR Lazio, con alcune ordinanze, aveva sospeso gli effetti di tali provvedimenti.

Sennonché, anche tale rinnovata istanza non otteneva riscontro, determinando il sig. XXX a proporre il presente ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., censurando il silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. n. 241/1990, nonché dell’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 177/2016.

Per resistere al gravame, si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento della Funzione pubblica, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, depositando documenti e apposita memoria difensiva, nella quale hanno insisto per l’inammissibilità e infondatezza del gravame.

Alla camera di consiglio del 18 aprile 2018, dato avviso alle parti della rilevata inammissibilità ex art. 73, co. 3, c.p.a., la causa è infine passata in decisione.

Ai fini della definizione del presente giudizio, è opportuna una breve ricostruzione del quadro giuridico di riferimento.

Come è noto, in base ai princìpi e ai criteri direttivi di cui all’articolo 8 della legge 7 agosto

2015, n. 124, (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), è stato emanato il decreto legislativo n. 177/2016, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha disposto, per quanto qui d’interesse, l’assorbimento della gran parte del personale del Corpo forestale nell’Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nei Vigili del Fuoco e nella Guardia di Finanza.

Contestualmente, il comma 3, dell’art. 12, d.lgs. n. 177/2016, ha demandato ad un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, la determinazione del contingente di personale del Corpo forestale che avrebbe potuto avvalersi della facoltà di transito ad altra amministrazione statale, nonché la definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità.

In attuazione di detta previsione, è stato pertanto adottato il d.P.C.M. del 21 novembre 2016 che, all’art. 6, comma 2, espressamente prevedeva “Le preferenze di assegnazione devono essere espresse entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell'Offerta. Le preferenze espresse oltre il predetto termine sono irricevibili”.

L'Offerta di mobilità veniva pubblicata in data 23 novembre 2016 sul portale accessibile al pubblico «Mobilità.gov» a norma dell’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto, con la conseguenza che dopo il termine del 13 dicembre 2016 non era più possibile la presentazione della domanda di mobilità.

Il ricorrente ha prima presentato la propria richiesta di trasferimento entro il termine sopra indicato, riconoscendo espressamente nel testo del ricorso che tale data fosse anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze e, prima che la procedura di mobilità si concludesse, lo stesso ha poi espressamente revocato le preferenze date in precedenza, “con conseguente totale revoca e inefficacia della procedura di mobilità operata da parte del richiedente e cancellazione dalle liste di mobilità” (v. email del 24 dicembre 2016, all. 4 produzione erariale).

Alla luce del quadro fattuale e giuridico di riferimento sopra riportato, non appare quindi corretto parlare di “inerzia” dell’Amministrazione, atteso che il procedimento di mobilità avviato dalla domanda originariamente presentata dal ricorrente si è definitivamente chiuso con l’accoglimento, da ultimo, della sua esplicita richiesta di revoca, tempestivamente avanzata entro il 31 dicembre 2016 (termine ultimo previsto dal legislatore per completare la procedura di assegnazione).

Le istanze successivamente avanzate dalla parte - a prescindere dalla loro irricevibilità, secondo quanto espressamente previsto dal d.P.C.M. - sono chiaramente intese a sollecitare un intervento in autotutela dell’Amministrazione, affinché questa rideterminasse il termine iniziale per la proposizione delle domanda di mobilità, individuandolo nella pubblicazione in G.U. (e non già nel portale “Mobilità.gov”) del d.P.C.M e di conseguenza ammettesse, nella specie, la proposizione di una nuova domanda di mobilità – istanze nei confronti delle quali non è però configurabile alcun obbligo della P.A. di attivarsi.

La giurisprudenza è infatti consolidata nell’escludere l’esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di provvedimenti inoppugnabili o per i quali si solleciti l’esercizio in autotutela, ritenendo invero che, in dette ipotesi, l’inerzia non possa qualificarsi in termini di silenzio-inadempimento e, simmetricamente, l’azione intrapresa ai sensi dell’art. 117 c.p.a. sia inammissibile per carenza di legittimazione ad agire (cfr. ex multis, Cons. Stato, V, n. 273/2015).

Ne discende pertanto che il ricorso così proposto debba essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo tenuto conto del contenzioso allo stato pendente sulla vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione, che liquida in complessivi 350,00 euro (trecentocinquanta/00), oltre accessori per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Roberto Vitanza, Primo Referendario

Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Paola Patatini
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

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