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lunedì 2 luglio 2018

TAR 2018: ricorso VS “ giudizio di non idoneità al concorso per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale”




TAR 2018: ricorso VS “ giudizio di non idoneità al concorso per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale”




Pubblicato il 19/05/2018

N. 05568/2018 REG.PROV.COLL.

N. 13311/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13311 del 2017, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

1) del giudizio di non idoneità (prot. n. xxx/2-11 del 19.10.2017), notificato in pari data, formulato dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del bando di concorso per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017);

2) delle Norme Tecniche approvate con determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 45/7-4-1 CC del 28.07.2017, ove e per quanto lesive della posizione giuridico-soggettiva del ricorrente;

3) della graduatoria, Comma “C”, approvata con Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 45/8-5-1 CC del 12.12.2017, ove e per quanto lesiva della posizione giuridico-soggettiva del ricorrente e con la quale agli iniziali 280 posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del bando di concorso per allievi carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, già incrementati a 482 con precedenti decreti, sono aumentati di ulteriori 2 unità, sino a complessive 484 unità;

4) di ogni altro atto o documento presupposto, preparatorio e/o comunque connesso, ivi compreso il Bando di concorso per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017), ove e per quanto lesivo della posizione giuridico-soggettiva del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento e del Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene essenziale, ai fini del decidere, disporre una verificazione finalizzata ad accertare l’effettivo valore di composizione corporea del ricorrente viste le sensibili differenze riscontrabili tra la rilevazione operata in sede concorsuale e quelle ripetutamente effettuate dall’interessato presso strutture sanitarie pubbliche;

Va, pertanto, disposta una verificazione al riguardo, ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di ciò il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione in diversa composizione in relazione agli specifici accertamenti sanitari da eseguire;

Ritenuto di indicare in proposito i seguenti criteri:

- la Commissione, previa acquisizione delle connesse regole tecniche previste dall’Amministrazione intimata, accerterà, con adeguata metodologia, il valore di composizione corporea del ricorrente;

- sia parte ricorrente che l’Amministrazione intimata saranno avvertite dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;

- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;

- la Relazione sulla verificazione compiuta, sarà depositata nella Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente ordinanza;

- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, sarà effettuata alla definizione della fase cautelare del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per il seguito della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 1° agosto 2018.

Manda alla segreteria della Sezione per la comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza alle parti del giudizio e, quanto all’Amministrazione, anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, d.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Rosa Perna
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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