TAR 2018: ricorso VS “ giudizio di non idoneità al concorso per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in ferma quadriennale”
Pubblicato il
19/05/2018
N. 05568/2018
REG.PROV.COLL.
N. 13311/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero
di registro generale 13311 del 2017, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Lorenzo, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Viglione
in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento,
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non
costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
1) del giudizio di
non idoneità (prot. n. xxx/2-11 del 19.10.2017), notificato in pari
data, formulato dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del
bando di concorso per il reclutamento di 1.598 allievi carabinieri in
ferma quadriennale (pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 25
del 31 marzo 2017);
2) delle Norme
Tecniche approvate con determinazione del Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, prot. n. 45/7-4-1 CC del 28.07.2017, ove e per
quanto lesive della posizione giuridico-soggettiva del ricorrente;
3) della
graduatoria, Comma “C”, approvata con Decreto del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri, prot. n. 45/8-5-1 CC del
12.12.2017, ove e per quanto lesiva della posizione
giuridico-soggettiva del ricorrente e con la quale agli iniziali 280
posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del bando di
concorso per allievi carabinieri in ferma quadriennale riservati, ai
sensi degli articoli 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del
2010, ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di
età, già incrementati a 482 con precedenti decreti, sono aumentati
di ulteriori 2 unità, sino a complessive 484 unità;
4) di ogni altro
atto o documento presupposto, preparatorio e/o comunque connesso, ivi
compreso il Bando di concorso per il reclutamento di 1.598 allievi
carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie
speciale n. 25 del 31 marzo 2017), ove e per quanto lesivo della
posizione giuridico-soggettiva del ricorrente.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti tutti gli atti
della causa;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento e del Ministero
della Difesa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa Rosa Perna
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio ritiene
essenziale, ai fini del decidere, disporre una verificazione
finalizzata ad accertare l’effettivo valore di composizione
corporea del ricorrente viste le sensibili differenze riscontrabili
tra la rilevazione operata in sede concorsuale e quelle ripetutamente
effettuate dall’interessato presso strutture sanitarie pubbliche;
Va, pertanto,
disposta una verificazione al riguardo, ai sensi degli artt. 19, 20 e
66 del codice del processo amministrativo, incaricando di ciò il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento con sede in Roma, che provvederà a mezzo di
una Commissione in diversa composizione in relazione agli specifici
accertamenti sanitari da eseguire;
Ritenuto di indicare
in proposito i seguenti criteri:
- la Commissione,
previa acquisizione delle connesse regole tecniche previste
dall’Amministrazione intimata, accerterà, con adeguata
metodologia, il valore di composizione corporea del ricorrente;
- sia parte
ricorrente che l’Amministrazione intimata saranno avvertite
dell’operazione di verificazione almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti
potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di
fiducia;
- la Relazione sulla
verificazione compiuta, sarà depositata nella Segreteria di questa
Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla
notificazione se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione
delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà
fornire in proposito relativa documentazione, sarà effettuata alla
definizione della fase cautelare del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone
incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia per il
seguito della trattazione cautelare alla camera di consiglio del 1°
agosto 2018.
Manda alla
segreteria della Sezione per la comunicazione in forma amministrativa
della presente ordinanza alle parti del giudizio e, quanto
all’Amministrazione, anche presso la sede reale.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8, d.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Antonella Mangia,
Presidente FF
Rosa Perna,
Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza,
Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Rosa Perna
Antonella Mangia
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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