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lunedì 2 luglio 2018

TAR 2018: “trasposizione nel profilo specifico” di Ufficiale (Ruolo dei Commissari)..riservato ai dipendenti della città inquadrati nel profilo specifico di Sottoufficiale/Specialista di Vigilanza (Ruolo degli Ispettori) “



TAR 2018: “trasposizione nel profilo specifico” di Ufficiale (Ruolo dei Commissari)..riservato ai dipendenti della città inquadrati nel profilo specifico di Sottoufficiale/Specialista di Vigilanza (Ruolo degli Ispettori) “



Pubblicato il 29/05/2018

N. 00668/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00349/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
XXXXX rappresentati e difesi dagli avvocati Sara Franchino, Giorgio Strambi, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Torino, via Cibrario 6;

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariamichaela Li Volti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Civica, in Torino, via Corte D'Appello 16;

nei confronti

XXX rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Ambrosio, Carlo Angeletti, Luigi M. Angeletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Renato Ambrosio in Torino, via Bertola 2;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

dell' avviso della Città di Torino prot. n. 1092 del 20 gennaio 2017, nonché degli atti presupposti, connessi, successivi e/o consequenziali e così della relativa procedura per l'individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D – Tramite modifica di profilo specifico ai sensi dell'accordo sindacale del 19 maggio 2006, riservata ai dipendenti della Città di Torino inquadrati nel profilo specifico di Sottoufficiale/Specialista di Vigilanza (Ruolo degli Ispettori);

con motivi aggiunti del 12\10\2017 :

della determina dirigenziale del Comune di Torino del 30 giugno 2017, n. 1081 di “trasposizione nel profilo specifico” di Ufficiale (Ruolo dei Commissari) dei primi 50 candidati utilmente classificati nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 138 del 20 aprile 2017

dei nuovi contratti sottoscritti dai primi 50 candidati utilmente classificati nella graduatoria definitiva.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e dei controinteressati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono dipendenti della Città di Torino, inquadrati come vigili urbani, nella categoria C.

Impugnano con il ricorso principale l’avviso della Città di Torino prot. n. 1092 del 20 gennaio 2017 per l’individuazione di n. 50 Ufficiali (Ruolo dei Commissari) – Cat. D – tramite modifica di profilo specifico ai sensi dell’accordo sindacale del 19 maggio 2006, riservato ai dipendenti della città inquadrati nel profilo specifico di Sottoufficiale/Specialista di Vigilanza (Ruolo degli Ispettori), unitamente agli atti presupposti.

Con motivi aggiunti del 12.10.2017 hanno poi gravato la determinazione dirigenziale del Comune di Torino 30 giugno 2017, n. 1081 di trasposizione nel profilo specifico di Ufficiale (Ruolo dei Commissari) cat. D (a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro) dei primi 50 candidati utilmente classificati nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 138 del 20 aprile 2017 (mecc. n. 41689/048), nonché i connessi singoli contratti individuali di lavoro sottoscritti a partire dal 10 luglio 2017 firmati dai primi 50 classificati nella suddetta graduatoria.

Il procedimento è stato avviato con la pubblicazione del bando, in attuazione agli accordi approvati in sede di contrattazione collettiva; è quindi seguita la determinazione dirigenziale 81/2017 di nomina della commissione presieduta dal dirigente del Corpo di polizia.

Si tratta di una selezione aperta ai dipendenti nella categoria D con profilo specifico di Sottoufficiale /Specialista di vigilanza (Profilo di riferimento Direttivo) indipendentemente dal titolo di studio. Infatti per la partecipazione vengono esclusivamente richiesti: “Idoneità incondizionata al servizio esterno; - Rapporto di lavoro a tempo pieno (requisito da possedere alla data di modifica del profilo); - Disponibilità incondizionata al trasferimento in altri reparti in relazione alle esigenze organizzative. – Non aver subito una sanzione disciplinare con provvedimento superiore a rimprovero scritto negli ultimi 2 anni”.

I ricorrenti affermano la loro legittimazione al ricorso, in quanto tutti appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani e inquadrati nella categoria C, inquadramento che preclude l’accesso alla procedura selettiva, essendo privi del ruolo di Ispettori.

Sostengono altresì la giurisdizione del giudice amministrativo, nonostante il bando si chiuda con l’asserzione che “la procedura non può in alcun modo essere assimilata a procedura concorsuale in quanto procedura volta esclusivamente alla modifica del profilo specifico ricoperto”, perché diversamente da quanto previsto dal richiamato accordo sindacale del 19 maggio 2006, la selezione de qua comporta l’accesso ad un profilo non equivalente ma superiore, tale per cui si esula dall’ambito di applicazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001. Infatti la posizione di Commissario è di grado superiore a quella degli Ispettori e gerarchicamente sovraordinata; le mansioni sono qualitativamente differenti da quelle dei Sottoufficiali - Ispettori, anche perché – come ammesso nel bando gravato – i Commissari sono destinati a ricoprire funzioni direttive.

Dopo essersi soffermati sul profilo della legittimazione e della giurisdizione, (punto 1), i ricorrenti contestano il corretto esercizio del potere di organizzazione, attraverso le seguenti censure (la cui numerazione parte con il n.2):

2) violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 51 e 97, nonché degli artt. 1, 35, 52 d. lgs. 165/2001, degli artt. 17, 24 e 29 d. lgs. 150/2009, nonché dei C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali 31.03.1999 e 14.09.2000, del C.I.A. 3.04.2000, dell’accordo sindacale col Comune di Torino del 19.05.2006: la scelta organizzativa dell’Amministrazione di procedere alla semplice selezione interna alla categoria D per la modifica del profilo specifico, è illegittima, poiché con detta selezione si attribuiscono posizioni gerarchicamente sovraordinate con l’assegnazione di mansioni qualitativamente diverse e superiori nonché il passaggio dal ruolo degli Ispettori a quello degli Ufficiali. Nella sostanza non si effettua una modifica del profilo specifico all’interno della stessa categoria, ma una progressione verticale delle carriere senza ricorrere al concorso. Nell’avviso di selezione non viene indicato alcun motivo che possa essere utilmente invocato per giustificare la scelta di procedere a promozioni di personale ad un grado superiore in un ruolo obiettivamente sopraelevato, in assenza di una procedura concorsuale.

Il bando risulta illegittimo anche per violazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. ‘legge Brunetta’) finalizzato alla “valorizzazione del merito” ed ai “metodi di incentivazione della produttività e concorsualità nelle progressioni di carriera”;

3) violazione del C.C.N.L. 31 marzo 1999 nonché dell’art. 52 d. lgs. 165/2001 come modificato ex d. lgs. 150/2009 ed eccesso di potere per mancata previsione del possesso del diploma di laurea: l’All. A al CCNL del comparto regioni e autonomie locali richiede come requisito per la cat. D “elevate conoscenze specialistiche”, acquisibili attraverso la laurea breve o il diploma di laurea. Nel caso in esame per l’accesso alla selezione non si richiede il possesso del diploma di laurea;

4) violazione dell’art. 12 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58: l’avviata procedura di selezione consente il passaggio ad una qualifica professionale superiore (con trasmigrazione dal Ruolo degli Ispettori a quello dei Commissari) in assenza dell’attività di formazione prescritta dalla normativa regionale di settore;

5) eccesso di potere per travisamento, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. nonché dell’art. 1 d.lgs. 165/2001: la procedura in esame risente dell’erronea attribuzione dei livelli funzionali attribuiti in applicazione al nuovo sistema di classificazione professionale, con il passaggio dalle qualifiche funzionali (vecchi livelli) alle categorie professionali, intervenuta con i Contratti collettivi nazionali dei lavoratori del comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 e del 14 settembre 2000. Nel Corpo di Polizia Municipale di Torino gli Ispettori, anche in assenza dei dovuti requisiti (l’espletazione di attività di coordinamento), sono stati inserite nella fascia D, pur svolgendo mansioni del tutto paragonabili a quelle degli operatori della categoria C. Questo ingiustificato squilibrio viene aggravato dalla selezione in esame, che pone un’ulteriore discriminazione a danno degli operatori della polizia di fascia C ai quali si preclude l’aspettativa alla crescita professionale;

6) violazione dei principi generali del d.lgs. 165/2001 ed eccesso di potere: la motivazione indicata nella necessità di avere ufficiali per garantire i servizi, non è reale, poiché nella pianta organica è già presente un numero di commissari sufficiente alle esigenze del servizio;

7) violazione di legge ed eccesso di potere per contrasto dei doveri di imparzialità e trasparenza della selezione nonché per il contrasto con il principio meritocratico: i criteri di attribuzione dei punteggi fissati dal bando gravato non permettono un trasparente apprezzamento delle qualità dei candidati. In particolare appaiono sottostimati i requisiti di formazione che attribuiscono nel massimo 10 punti per i titoli di studio, così come la valutazione meritocratica del dirigente di riferimento sull’attività svolta (con un massimo di 15 punti);

8) violazione di legge per difetto del dovere di adeguata pubblicità in relazione agli artt. 51 e 97 Cost. nonché 35 d.lgs. 165/2001, in quanto non è stata data una adeguata pubblicità, essendo il bando pubblicato solo su “intracom” tra il 23 gennaio 2017 e il 20 febbraio 2017.

Si è costituita in giudizio la Città di Torino, eccependo in via preliminare:

- la tardività del ricorso in quanto l’avviso di selezione richiama l’accordo del 19.5.2006 e l’accordo n. 7 del 13.12.2016, non impugnati tempestivamente;

- il difetto di interesse, per carenza del requisito dell’attualità, in quanto viene impugnato il bando, censurando la scelta organizzativa di procedere a selezione interna alla categoria D, ma contestualmente i ricorrenti rilevano la conseguenza negativa che deriva dalla procedura, a conclusione della quale vi sarebbe un numero di ufficiali nell’organico, sproporzionato rispetto ai vigili con funzioni direttive. Si tratterebbe di due interessi contrastanti, poiché si rivendica la più ampia partecipazione ad un concorso, dal cui esito deriverebbero conseguenze negative sull’organico;

- il difetto di giurisdizione del G.A., trattandosi di un passaggio di profilo specifico nell’ambito di appartenenti allo stesso profilo di riferimento.

Si sono altresì costituiti in giudizio i controinteressati, sollevando eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Con motivi aggiunti del giorno 8.6.2017 i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria finale e tutti gli atti della selezione, avviata nell’aprile del 2017.

Con ordinanza n. 707 del 7.6.2017 il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari, in quanto

“- il bando è stato impugnato tempestivamente e deve considerarsi unico atto lesivo, atteso che gli altri atti, di concertazione, sono atti presupposti, senza alcuna efficacia esterna;

- i ricorrenti sono titolari di un interesse attuale e diretto all’annullamento del bando e alla rinnovazione della selezione, non in contrasto con la prospettazione negativa sull’organico che può derivare dalla selezione indetta, ed in particolare alla posizione da loro ricoperta;

- il ricorso rientra nella giurisdizione del giudice adito, poiché si configura come una selezione verticale, assimilabile ad un concorso a procedura concorsuale, che l'art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo. Solo con l’impugnazione di detto bando i ricorrenti possono tutelare il loro interesse alla riedizione del potere amministrativo, con l’indizione di una procedura di selezione concorsuale, a cui possono partecipare”: E’ stata quindi disposta l’integrazione del contraddittorio, di tutti i controinteressati (sopravvenuti) inseriti nella graduatoria, i quali avrebbero potuto subire un pregiudizio a causa dell’accoglimento del ricorso.

Con i successivi motivi aggiunti presentati il 12.10.2017, sono invece stati gravati la determina dirigenziale del Comune di Torino del 30 giugno 2017, n. 1081 di “trasposizione nel profilo specifico” di Ufficiale (Ruolo dei Commissari) dei primi 50 candidati utilmente classificati nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 138 del 20 aprile 2017 e i nuovi contratti sottoscritti dai primi 50 candidati utilmente classificati nella graduatoria definitiva.

Con decreto presidenziale n. 274 del 18.10.2017 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata e non ancora costituiti in giudizio.

Le parti hanno depositato memorie ex art 73 c.p.a.

All’udienza del 21 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) Il Collegio, a seguito di un maggior approfondito esame, ritiene che il ricorso esuli dalla giurisdizione del Giudice adito, rientrando, nell’ambito della giurisdizione del G.O., quale Giudice del Lavoro.

Nel sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego, delineato dall'art. 63 del d.lg. 165/2001, l'incardinamento della giurisdizione presso il giudice amministrativo presuppone che la controversia riguardi la fase concorsuale di instaurazione del rapporto di lavoro, mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia che trovi causa nel rapporto di lavoro.

In materia sono oggi consolidati i seguenti principi:

- l’art. 63, comma quarto, del d.lgs. n. 165 del 2001 (secondo il quale “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…”) va interpretato nel senso che il riferimento all’assunzione va inteso in senso non strettamente letterale, ma come comprendente le prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore;

- il concorso è in ogni caso rivolto all’assunzione allorché sia pubblico, cioè aperto agli esterni, ed è indifferente che vi partecipino anche lavoratori già dipendenti pubblici; ma è ugualmente rivolto all’assunzione, ove sia riservato agli interni, quante volte risulti finalizzato ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro;

- nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario rientrano le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, in quanto attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro;

- in presenza di progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, necessariamente ci si trova al di fuori dell’ambito delle attività amministrative autoritative e la procedura è retta dal diritto privato (L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1 bis, nel testo attuale), con conseguente giurisdizione del giudice ordinario;

- sussiste giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area (o categoria), sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (TAR Lazio n. 3007/2017; conformi ex pluris Cons. Stato n. 1520/2014; Cass. S.U. n. 9844/2011, Cass. S.U. n. 12764/2010; Cass. S.U. n. 8424/2010).

2) Nel caso in esame, gli elementi che portano a declinare la giurisdizione attengono ai seguenti profili.

Il bando prevede un passaggio all’interno della stessa categoria D1, ancorchè per profilo professionale differente (da sottoufficiale con grado di ispettore a Commissario), ma che si configura come un’ipotesi di progressione orizzontale, a partecipazione riservata al personale della stessa categoria funzionale.

Il passaggio è riconosciuto dall’art. 4 comma 1 ultima parte del CCNL 31/03/1999 che “permette espressamente che la selezione riservata al personale di profili della stessa categoria D sia “analoga” a quella per la progressione verticale” (in tal senso anche Consiglio di Stato sez. V n. 3308/2010).

Il “risultato” della selezione è la trasposizione dei vincitori dal profilo specifico di sottoufficiale al diverso profilo specifico di Commissario, nell’ambito del medesimo profilo di riferimento e cioè quello direttivo secondo l’accordo stipulato tra il Comune di Torino e le Organizzazioni sindacali aventi ad oggetti “profili, trasposizioni e dotazione organica” del 19/05/2006.

E’ indubbio quindi che la selezione non implica né può essere paragonata ad una progressione verticale a categoria funzionale superiore (quale si realizza con il passaggio ad esempio da B a C e/o da C a D), prevista dalla prima parte del medesimo comma 1 dell’art. 4 cit., per cui sarebbe stato necessario indire un concorso pubblico con accesso dall’esterno con necessario titolo di laurea, nel rispetto anche dell’art. 4 comma 3 lettera a del Regolamento assunzioni.

I controinteressati a seguito del superamento della selezione hanno mantenuto invariata la posizione economica precedentemente posseduta nel profilo di sottoufficiale.

Pertanto non può affermarsi la giurisdizione amministrativa neppure sostenendo che la selezione comporta un passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate, né dal punto di vista delle mansioni, né retributivo.

Non si ravvisano quindi elementi per ritenere che vi sia una novazione oggettiva del rapporto, che presuppone necessariamente un “aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, circostanza che in questo caso non può essere identificata nella sola possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario, con maggior complessità di mansioni e responsabilità: solo in caso di atto finalizzato all'assunzione in una categoria superiore vi è quella novazione oggettiva del rapporto che costituisce l'indice che distingue le progressioni verticali (attribuite al giudice amministrativo) da quelle orizzontali (attribuite al giudice ordinario)” (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6510 del 7/10/2004).

Infatti, la novazione oggettiva presupporrebbe, nell’ambito del rapporto di lavoro, che vi sia una modifica dell’inquadramento funzionale (elemento escluso dal fatto che si rimane nella stessa categoria), ovvero una sostituzione delle mansioni, circostanza assente, perché con il nuovo inquadramento, l'accorpamento di profili con medesima tipologia di prestazioni pur espletata in ambiti e contesti lavorativi diversi non determina variazioni di mansioni.

3) Né la giurisdizione amministrativa può essere recuperata, come afferma la difesa di parte ricorrente, in forza della posizione di interesse legittimo ricoperta dai ricorrenti, alla riedizione del potere dell’Amministrazione con modalità conformi ai principi costituzionali, garantendo in tal modo anche a loro di poter accedere alla selezione, rispettando i criteri di accesso propri del concorso.

Invero, il discrimine fra la cognizione del giudice ordinario e di quello amministrativo nella materia de qua non dipende dall’aspettativa vantata dai ricorrenti, ma dalla tipologia di concorso, se cioè rivolto all’assunzione o a permettere un passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, ovvero si tratta di procedure di avanzamento interno alla stessa "categoria", rientranti nell'attività di gestione del rapporto di lavoro in quanto incidenti sulla prestazione richiesta a parità di categoria di inquadramento.

La stessa articolazione dei motivi rafforza l’affermazione che si tratti di una selezione che comporta una progressione orizzontale, in quanto ciò che viene contestato non è l’atto di macroorganizzazione, ma la scelta del datore di lavoro di introdurre una progressione, all’interno della medesima categoria, con esclusione di accesso per la categoria inferiore.

4) Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro), con la precisazione che, ai sensi dell’art.11 secondo comma del c.p.a., gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima rimangono salvi, ove il giudizio sia riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione.

La particolarità e la novità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario (Tribunale del Lavoro).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Roberta Ravasio, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Silvana Bini
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO



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