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lunedì 2 luglio 2018

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81 Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. (18G00096) (GU n.151 del 2-7-2018) Vigente al: 17-7-2018





DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la  riduzione  delle
emissioni  nazionali  di  determinati  inquinanti  atmosferici,   che
modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga  la  direttiva  2001/81/CE.
(18G00096)

(GU n.151 del 2-7-2018)


 Vigente al: 17-7-2018 




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva (UE) 2016/2284  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14  dicembre  2016,  concernente  la  riduzione  delle
emissioni  nazionali  di  determinati  inquinanti  atmosferici,   che
modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017,  e
in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, n. 23;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357, recante attuazione della direttiva  92/43/CEE  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche;
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,  recante
attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  concernente
norme in materia  ambientale,  e  in  particolare  la  Parte  Quinta,
recante norme in materia di tutela dell'aria  e  di  riduzione  delle
emissioni in atmosfera;
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un aria piu' pulita in Europa;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale;
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  del
10 novembre 2017, della  cui  pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  stato  dato  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale n.  288  dell'11  dicembre  2017,  che  adotta  la
strategia energetica nazionale;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 19 aprile 2018;
  Acquisiti i pareri delle  Commissioni  speciali  della  Camera  dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,   istituite   ai   sensi
dell'articolo  22,  comma  2,  del   regolamento   della   Camera   e
dell'articolo 24, del regolamento del Senato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 2018;
  Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ad
interim Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e  delle
finanze;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

  1. Il  presente  decreto  e'  finalizzato  al  miglioramento  della
qualita'  dell'aria,  alla  salvaguardia   della   salute   umana   e
dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione  piu'  efficace  dei
cittadini ai processi decisionali attraverso:
  a) impegni  nazionali  di  riduzione  delle  emissioni  di  origine
antropica di biossido di zolfo, ossidi di  azoto,  composti  organici
volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;
  b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali
di controllo dell'inquinamento atmosferico;
  c)  obblighi  di  monitoraggio  delle  emissioni   delle   sostanze
inquinanti individuate nell'allegato I;
  d)  obblighi  di  monitoraggio  degli   impatti   dell'inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi;
  e) obblighi  di  comunicazione  degli  atti  e  delle  informazioni
connessi agli adempimenti previsti dalle  disposizioni  di  cui  alle
lettere a), b), c) e d);
  f) una piu' efficace informazione rivolta ai cittadini  utilizzando
tutti i sistemi informativi disponibili.
  2. Il presente decreto e' finalizzato a perseguire:
  a) gli obiettivi di  qualita'  dell'aria  e  un  avanzamento  verso
l'obiettivo a  lungo  termine  di  raggiungere  livelli  di  qualita'
dell'aria    in    linea    con    gli    orientamenti     pubblicati
dall'Organizzazione mondiale della sanita';
  b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversita'  e
di ecosistemi, in linea  con  il  Settimo  programma  di  azione  per
l'ambiente;
  c) la sinergia tra le politiche in materia di qualita' dell'aria  e
quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli
impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in  materia  di
clima e di energia.

                               Art. 2

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni:
  a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze  provenienti  da
fonti, puntuali o diffuse, presenti nel territorio  nazionale,  nelle
zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento
atmosferico;
  b)  emissioni  di  origine  antropica:  emissioni  atmosferiche  di
inquinanti associate ad attivita' umane;
  c) precursori dell'ozono: gli ossidi di azoto, i composti  organici
volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio;
  d) obiettivi di qualita'  dell'aria:  i  valori  limite,  i  valori
obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione  previsti
dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
  e) biossido di zolfo o SO2: tutti  i  composti  solforati  espressi
come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido
solforico (H2SO4) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di
idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri di metile;
  f) ossidi di azoto o NOx: l'ossido di azoto ed il biossido di azoto
espressi come biossido di azoto;
  g) composti  organici  volatili  non  metanici  o  COVNM:  tutti  i
composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti
fotochimici per reazione con gli  ossidi  di  azoto  in  presenza  di
radiazioni solari;
  h) particolato fine o PM2,5: particelle con  diametro  aerodinamico
pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm);
  i) particolato carbonioso (black carbon BC): particolato carbonioso
che assorbe la luce;
  l) impegno nazionale  di  riduzione  delle  emissioni:  obbligo  di
ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione  minima
delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa
come percentuale rispetto al  totale  delle  emissioni  dell'anno  di
riferimento, fissato al 2005;
  m) ciclo  di  atterraggio  e  decollo:  il  ciclo  comprendente  lo
scorrimento a terra (taxi-in e  taxi-out),  il  decollo,  la  salita,
l'avvicinamento, l'atterraggio e  tutte  le  altre  operazioni  degli
aeromobili che sono effettuate ad  un'altitudine  inferiore  a  1.000
metri;
  n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in mare e  in
acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi
da pesca, che partono dal territorio di  un  Paese  ed  arrivano  nel
territorio di un altro Paese;
  o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che  non  si
estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a  partire  dalle
quali e' misurata la larghezza del mare territoriale,  istituita  per
la  prevenzione,  la  riduzione  e  il  controllo   dell'inquinamento
provocato dalle navi conformemente alle norme internazionali vigenti;
  p) normativa europea sul  controllo  dell'inquinamento  atmosferico
alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre  le  emissioni
di inquinanti atmosferici  previsti  dal  presente  decreto  mediante
misure di mitigazione alla fonte;
  q) strumenti di settore: piani, programmi  e  protocolli,  comunque
denominati, sistemi di promozione e  di  incentivazione,  relativi  a
settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali
di riduzione, quali  trasporti,  industria,  agricoltura,  energia  e
riscaldamento civile,  o  adottati  nel  quadro  delle  politiche  in
materia di clima e di energia;
  r) Convenzione  LRTAP:  Convenzione  di  Ginevra  sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.

                               Art. 3

           Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

  1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a):
  a) sono ridotte entro il 2020 ed  il  2030  nella  misura  prevista
dall'allegato II.  Il  livello  previsto  per  il  2020  deve  essere
applicato fino al 2029;
  b)  sono  ridotte  nel  2025  a  livelli  da  fissare  secondo  una
traiettoria lineare di riduzione stabilita  tra  i  livelli  definiti
dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il  2030  di
cui alla lettera a). I livelli possono  essere  fissati  secondo  una
traiettoria  non  lineare  di   riduzione,   ove   economicamente   o
tecnicamente piu' efficiente,  purche'  a  partire  dal  2025  questa
converga progressivamente con la traiettoria lineare di  riduzione  e
non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle  emissioni  per
il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa
definizione  sono  individuate  nei  programmi   nazionali   di   cui
all'articolo 4.
  2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del  2025  non  possano
essere ridotte secondo la  traiettoria  stabilita,  le  relazioni  di
inventario  previste  dall'articolo  6  individuano  i  motivi  dello
scostamento  e  le  misure  finalizzate  al  riallineamento  con   la
traiettoria.
  3. Ai fini previsti dal presente articolo  non  si  considerano  le
emissioni degli aeromobili al di fuori del  ciclo  di  atterraggio  e
decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale,
nonche' le emissioni di ossidi di azoto e composti organici  volatili
non metanici prodotte da attivita' di cui  alle  categorie  3B  e  3D
della  nomenclatura  2014  per  la  comunicazione  dei   dati   della
Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero
a lunga distanza, di seguito Convenzione LRTAP.
  4. Nel caso in cui il mancato rispetto di  un  obbligo  di  cui  al
comma  1  sia   l'effetto   dell'applicazione   di   metodologie   di
elaborazione degli  inventari  previsti  dall'articolo  6  aggiornate
sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche,  si  possono
elaborare, in aggiunta agli inventari di  cui  all'articolo  6,  alle
condizioni ed  agli  effetti  previsti  dall'allegato  IV,  Parte  4,
inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a).  Al  fine  di  valutare  il
rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma
1, lettera a), si considerano fissati alla data del  4  maggio  2012.
Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato  IV,
Parte 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la rettifica e' soggetta  alle
ulteriori seguenti condizioni:
  a) i  fattori  di  emissione  molto  diversi  non  devono  derivare
dall'applicazione  o  dall'attuazione,  in  ambito  nazionale,  della
normativa europea sul controllo  dell'inquinamento  atmosferico  alla
fonte;
  b) la Commissione europea deve  essere  informata  in  merito  alla
significativa differenza del fattore di emissione.
  5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di  cui  al
comma 1 non e' rispettato  a  causa  di  un  inverno  eccezionalmente
rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo  stesso  obbligo  si
considera rispettato se la media delle emissioni nazionali  per  tale
anno, quello precedente e quello successivo  non  supera  il  livello
delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso.
  6. In presenza di una  improvvisa  ed  eccezionale  interruzione  o
perdita di capacita' nel sistema di  produzione  o  di  fornitura  di
elettricita' o di calore, ragionevolmente impossibile  da  prevedere,
gli obblighi di cui al comma  1  si  considerano  rispettati  per  un
massimo di tre anni, qualora si dimostri che:
  a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove misure  e
politiche, e' stata compiuta per assicurare il rispetto degli impegni
e continuera' ad essere  compiuta  per  rendere  il  periodo  di  non
conformita' il piu' breve possibile;
  b) l'attuazione di misure  e  politiche  aggiuntive  rispetto  alla
lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe  compromettere  in
modo sostanziale la  sicurezza  energetica  nazionale  o  causare  un
rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa
della popolazione.
  7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e
6, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea,  entro
il  15  febbraio  del  pertinente  anno  di  comunicazione   di   cui
all'articolo 8, comma  2,  precisando  gli  inquinanti  e  i  settori
interessati e, se disponibile, l'effetto  sugli  inventari  nazionali
delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi  entro
nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di
cui all'articolo  6,  comma  1,  l'applicazione  della  procedura  si
considera accettata per l'anno di riferimento.

                               Art. 4

           Elaborazione e adozione dei programmi nazionali
             di controllo dell'inquinamento atmosferico

  1.  Il   programma   nazionale   di   controllo   dell'inquinamento
atmosferico e' lo strumento finalizzato a limitare  le  emissioni  di
origine antropica  per  rispettare  gli  impegni  nazionali  previsti
dall'articolo  3  e  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dall'articolo 1.
  2. Il programma nazionale e' elaborato dal Ministero sulla base del
supporto tecnico dell'Istituito superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile,  di
seguito ENEA.
  3.  Il  primo  programma  nazionale  e'  predisposto  entro  il  30
settembre 2018  ed  e'  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, entro il  28  febbraio  2019,  previo  parere
della Conferenza unificata.
  4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione
del programma nazionale, la consultazione dei  soggetti  responsabili
per  l'attuazione  delle  politiche  e  delle  misure  del  programma
nazionale e  degli  altri  soggetti  aventi  competenze  nei  settori
interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure  di
consultazione del pubblico previste per la valutazione  dei  piani  e
programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, nell'ambito  delle  quali  e'  consultato  anche  il  Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se
del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere  dal  Ministero,
in collaborazione con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.
  5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi:
  a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in
termini di impatto sulla qualita' dell'aria nel territorio  nazionale
e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno, i  dati  e
le metodologie del programma europeo di  sorveglianza  e  valutazione
denominato EMEP;
  b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in  materia
di  qualita'  dell'aria  e  di   contrasto   dell'inquinamento,   con
l'indicazione delle relative priorita' politiche e del  rapporto  tra
tali priorita' e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni
interessate da impegni di riduzione. Il programma  riporta  anche  le
pertinenti funzioni assegnate alle autorita' nazionali,  regionali  e
locali dal vigente ordinamento;
  c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e  le
misure  vigenti,  incluse  quelle  previste  dai  piani  di  qualita'
dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo
grado  di  conformita'  agli  obblighi   nazionali   ed   europei   e
dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non  fossero
modificate;
  d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla lettera
a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di un quadro  di
possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a  quelle  previste
dalla lettera c), selezionabili per le finalita' previste  dal  comma
1;
  e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d), di
specifici insiemi di politiche e misure;
  f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e)  in  termini  di
impatto atteso sulla riduzione  delle  emissioni  e,  ove  possibile,
sulla qualita' dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi,  con
l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile,  delle  relative
incertezze;
  g)  selezione  delle  misure  e  delle  politiche  da   attuare   e
definizione dei tempi per la relativa adozione  e  attuazione  ed  il
relativo riesame;
  h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto  dal
vigente   ordinamento,   dei   soggetti    competenti    responsabili
dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate;
  i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono
state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma riporta le
modalita' con le quali la selezione ha tenuto conto  degli  strumenti
di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore devono
essere adeguati al programma stesso.
  6.  Per  l'istruttoria  del  programma  nazionale  si  applicano  i
seguenti criteri:
  a) il programma considera tutti i settori responsabili di emissioni
interessate dagli impegni nazionali  di  riduzione,  con  particolare
riferimento  a   trasporti,   industria,   agricoltura,   energia   e
riscaldamento civile;
  b) e' assicurata la coerenza tra  le  politiche  e  le  misure  del
programma e gli strumenti di settore;
  c) nella selezione delle misure del programma si  valuta  anche  la
proporzionalita' tra costi ed entita' della riduzione delle emissioni
attesa, garantendo priorita' a quelle  che  assicurano  una  maggiore
proporzionalita';
  d) nella selezione delle misure del programma si considera anche la
finalita' di rispettare  gli  obiettivi  di  qualita'  dell'aria  nel
territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi;
  e) nella selezione delle misure  del  programma  per  la  riduzione
delle emissioni di particolato fine si assicura  priorita'  a  quelle
che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon.
  7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori
previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III,  Parte  1.  Il
programma nazionale contiene inoltre le misure  obbligatorie  di  cui
all'allegato III, Parte 2, e puo' contenere le  misure  opzionali  di
cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente
in termini di riduzione delle emissioni.
  8. Il programma nazionale e' aggiornato almeno  ogni  quattro  anni
dalla data della sua adozione. Si procede comunque  all'aggiornamento
del programma, in relazione alle politiche e alle misure da  attuare,
entro diciotto mesi dalla comunicazione di un  inventario  o  di  una
proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui  risulti  il
mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero
il rischio che questi non siano rispettati.
  9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale
prevista  dal  presente  articolo  si  applica  anche   ai   relativi
aggiornamenti.

                               Art. 5

           Attuazione dei programmi nazionali di controllo
                    dell'inquinamento atmosferico

  1. L'attuazione  efficace,  puntuale  e  coordinata  del  programma
nazionale rappresenta un obiettivo a  cui  si  conforma  l'azione  di
tutte le autorita' competenti  previste  dall'articolo  4,  comma  5,
lettera h).
  2. Al fine di  assicurare  l'attuazione  del  programma  nazionale,
entro trenta giorni dalla data della  sua  adozione,  e'  costituito,
presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  tavolo  di
coordinamento di cui fanno parte i  rappresentanti  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  dei  Ministeri  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  dello  sviluppo  economico,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali  e  della  salute,  nel   numero   massimo   di   tre   per
Amministrazione, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli  enti
locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle  politiche
del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo  di
cinque, ed un rappresentante del SNPA.  Il  tavolo  di  coordinamento
assicura,  attraverso  riunioni  periodiche   ed   altre   forme   di
interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti  e
puo' elaborare  atti  di  indirizzo  per  coordinare  i  tempi  e  le
modalita' di adozione degli atti attuativi del  programma  nazionale.
Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.
155 del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e  degli  atti
oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento.
  3. Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili  per
l'attuazione delle misure e delle politiche del  programma  nazionale
adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle  rispettive
competenze.  A  tali  fini,  le   amministrazioni   statali   possono
promuovere accordi  e  strumenti  di  coordinamento,  anche  su  base
interregionale e di area vasta, con le  amministrazioni  regionali  e
locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione  vigente
nei bilanci delle amministrazioni interessate.
  4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni
in materia di clima, trasporti,  industria,  agricoltura,  energia  e
riscaldamento civile devono essere coerenti  con  l'attuazione  delle
politiche e delle misure del programma nazionale.
  5. I soggetti competenti all'adozione  ed  all'aggiornamento  degli
strumenti di settore provvedono ai  necessari  adeguamenti  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 5, lettera i).
  6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il  31  dicembre  di
ciascun anno, a decorrere dal 2019,  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del programma nazionale  tenuto  conto  dei  dati  forniti
dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della  relazione
di inventario  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c).  La
relazione puo' contenere proposte, anche di natura  legislativa,  per
l'attuazione delle politiche e delle misure del programma.
  7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza  del  pubblico  in
merito alla  procedura  di  attuazione  del  programma  nazionale  il
Ministero, con il supporto  dell'ISPRA,  elabora,  sulla  base  degli
elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e  sulla
base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al  comma  2,  una
ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche
previste dal programma, in cui si indicano  le  autorita'  competenti
per la relativa attuazione, i tempi  previsti  per  l'adozione  degli
atti attuativi e lo stato di avanzamento  e  di  concertazione  degli
atti. Tale ricognizione e' pubblicata sul sito internet del Ministero
e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma  2,
non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso
o indennita' comunque denominato.

                               Art. 6

          Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni

  1. L'ISPRA elabora e aggiorna:
  a) ogni anno, gli  inventari  nazionali  delle  emissioni  per  gli
inquinanti dell'allegato  I,  Tabelle  A  e  B,  nel  rispetto  delle
prescrizioni  di  tale  allegato  e  sulla  base  delle   metodologie
dell'allegato IV;
  b) ogni quattro  anni,  gli  inventari  nazionali  delle  emissioni
geograficamente disaggregati,  nonche'  gli  inventari  delle  grandi
fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I,  Tabella  C,  nel
rispetto delle prescrizioni di  tale  allegato  e  sulla  base  delle
metodologie dell'allegato IV;
  c) una  relazione  di  inventario  che  accompagna  gli  inventari,
predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I,  Tabella
D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi  di  cui
all'articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni
interessati  contengono  anche  le  informazioni  che  dimostrano  la
conformita' alle prescrizioni di tali commi;
  d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici  e
dei livelli delle attivita' produttive responsabili  delle  emissioni
per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella  C.  Le  proiezioni  sono
inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della  data
di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I.
  2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al  comma  1,  lettera
d), elabora e aggiorna ogni due anni le  proiezioni  nazionali  delle
emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto
delle prescrizioni di tale allegato e sulla  base  delle  metodologie
dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un
mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui
all'allegato I, Tabella C.
  3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda  al  riesame  dei
dati  degli  inventari  nazionali  delle  emissioni,   il   Ministero
assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano  svolte  le  attivita'
necessarie alla consultazione con la  Commissione.  L'ISPRA  assicura
l'applicazione delle  correzioni  tecniche  concordate  o  prescritte
dalla Commissione.

                               Art. 7

Monitoraggio   degli   impatti   dell'inquinamento   atmosferico   su
                             ecosistemi

  1.  Il  monitoraggio  degli  impatti   negativi   dell'inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi e' condotto attraverso una rete di  siti
di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie  di  habitat
di  acqua  dolce,  habitat  naturali  e  seminaturali  ed  ecosistemi
forestali.
  2. Il monitoraggio previsto dal comma 1 e' organizzato, sulla  base
di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio  di
impatti sugli ecosistemi, attraverso  forme  di  coordinamento  e  di
integrazione con i programmi di  monitoraggio  previsti  dal  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  e  dalla  Convenzione  LRTAP,
nonche'  da  altre  normative  vigenti  in  materia  di  monitoraggio
ambientale.
  3. I siti  di  monitoraggio  ed  i  criteri  per  l'esecuzione  del
monitoraggio di  cui  al  comma  1,  inclusa  l'individuazione  degli
indicatori e delle frequenze e  le  modalita'  di  rilevazione  e  di
comunicazione dei dati,  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare
entro il 30 giugno 2018, sentite le Regioni interessate ed il SNPA in
caso  di  riferimento  a  siti  appartenenti  a  reti  e  sistemi  di
monitoraggio  regionali.  A  tal  fine,  possono   essere   presi   a
riferimento gli indicatori previsti  dalla  normativa  europea  e  le
metodologie stabilite  nell'ambito  della  Convenzione  LRTAP  e  nei
relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale.

                               Art. 8

                            Comunicazioni

  1. Il Ministero invia alla Commissione europea:
  a) il primo  programma  nazionale  di  controllo  dell'inquinamento
atmosferico, entro il 1° aprile 2019;
  b)  il   programma   nazionale   di   controllo   dell'inquinamento
atmosferico aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 8,  entro  due
mesi da ciascun aggiornamento;
  c) le proiezioni di cui all'articolo 6,  comma  2,  entro  le  date
previste dal calendario di cui all'allegato I;
  d) entro il 1° luglio 2018 e, successivamente,  ogni  quattro  anni
l'ubicazione  dei  siti  di  monitoraggio   e   gli   indicatori   di
monitoraggio utilizzati ai sensi dell'articolo 7;
  e) entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni  i
dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'articolo 7.
  2. L'ISPRA invia  alla  Commissione  europea  gli  inventari  e  le
relazioni  di  cui  all'articolo  6,  entro  le  date  previste   dal
calendario di cui all'allegato I,  assicurando  la  coerenza  con  la
comunicazione  di  informazioni  al  Segretariato  della  convenzione
LRTAP. Di tale invio e' data tempestiva comunicazione al Ministero.
  3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e),  e  dal
comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente.

                               Art. 9

                              Sanzioni

  1.  Alla  violazione   delle   disposizioni   adottate   ai   sensi
dell'articolo  5,  comma  3,  in  attuazione  delle  misure  e  delle
politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni  previste
dalla normativa vigente, fatte salve specifiche  sanzioni  introdotte
con successivi provvedimenti legislativi.

                               Art. 10

                      Informazione del pubblico

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo  5,  comma  7,  il
Ministero ed il SNPA  assicurano,  anche  con  la  pubblicazione  sul
proprio sito internet, una  attiva  e  sistematica  informazione  del
pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19  agosto
2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo
4, ai relativi aggiornamenti ed agli  inventari,  alle  proiezioni  e
alle ulteriori informazioni comunicate alla  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 8.

                               Art. 11

                            Norme finali

  1.  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,   recante
attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai  limiti  nazionali
di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e' abrogato.
  2. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei  limiti
nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del
decreto legislativo n. 171 del 2004.
  3.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
decreto. Alla loro  modifica,  ai  fini  dell'applicazione  di  norme
europee che  modificano  modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di
ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  ai  sensi  dell'articolo  36
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. All'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legislativo  13  agosto
2010, n. 155, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ISPRA
provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il  2021  con
riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario
nazionale disciplinato dal decreto legislativo  di  attuazione  della
direttiva 2016/2284/UE, al fine di  consentire  l'armonizzazione  con
gli inventari delle regioni e delle province autonome.».

                               Art. 12

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti ivi  previsti  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 maggio 2018

                             MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri
                                  e   ad   interim   Ministro   delle
                                  politiche  agricole  alimentari   e
                                  forestali

                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare

                                  Lorenzin, Ministro della salute

                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Orlando, Ministro della giustizia

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

                                                           Allegato I

                                                (articolo 1, comma 1)

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                          Allegato II

                                                (articolo 3, comma 1)

              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                         Allegato III

                                                (articolo 4, comma 7)

Contenuto dei  Programmi  nazionali  di  controllo  dell'inquinamento
                             atmosferico

                               PARTE 1

Contenuto   minimo   dei    programmi    nazionali    di    controllo
                    dell'inquinamento atmosferico

    1. Il primo programma nazionale  di  controllo  dell'inquinamento
atmosferico   deve   contenere,   oltre   agli   elementi    previsti
dall'articolo 4, comma 5:
      a) se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui  i
livelli  delle  emissioni  al  2025  possono  essere  raggiunti  solo
mediante misure che comportano costi non proporzionati;
      b)  se  ne  ricorre  il   caso,   un   rendiconto   in   merito
all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5
e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione;
    2.  Gli  aggiornamenti  del  programma  nazionale  di   controllo
dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre  agli  elementi
previsti dall'articolo 4, comma 5:
      a) una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione  del
programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione
delle concentrazioni delle sostanze;
      b) una descrizione degli  eventuali  cambiamenti  significativi
intervenuti  nello  scenario  politico,  nelle   valutazioni,   nelle
politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione.

                               PARTE 2

      Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo

A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca.
    1. Si deve elaborare un codice nazionale indicativo  delle  buone
pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca,  tenendo
conto del codice quadro  dell'UNECE  del  2014  relativo  alle  buone
pratiche agricole per ridurre le emissioni  di  ammoniaca,  che  deve
riguardare quantomeno i seguenti  aspetti:  a)  gestione  dell'azoto,
tenendo conto del suo intero ciclo; b) strategie di alimentazione del
bestiame; c)  tecniche  di  spandimento  del  letame  che  comportano
emissioni ridotte; d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano
emissioni  ridotte;  e)  sistemi  di  stabulazione   che   comportano
emissioni ridotte;  f)  possibilita'  di  limitare  le  emissioni  di
ammoniaca derivanti dall'impiego dei fertilizzanti minerali.
    2. Puo'  essere  stabilito,  a  livello  nazionale,  un  bilancio
dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite  complessive  di
azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido  di
azoto, l'ammonio, i nitrati e  i  nitriti,  secondo  i  principi  del
documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto.
    3. Deve essere vietato l'utilizzo di fertilizzanti  al  carbonato
di ammonio  e  possono  essere  ridotte  le  emissioni  di  ammoniaca
provenienti dai fertilizzanti inorganici con i  seguenti  metodi:  a)
sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti  a  base
di  nitrato  di  ammonio;  b)  qualora  si  continui  ad   utilizzare
fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi  che  consentono  di
ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo
di  riferimento,  come  descritto  nel  documento   di   orientamento
sull'ammoniaca; c)  promuovendo  la  sostituzione  dei  fertilizzanti
inorganici con quelli organici e, nel caso  in  cui  si  continui  ad
utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli  in  funzione  delle
esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini
di azoto e di fosforo, tenuto conto del  tenore  dei  nutrimenti  del
suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.
    4. Le emissioni  di  ammoniaca  dagli  effluenti  di  allevamento
possono essere ridotte con i  seguenti  metodi:  a)  riduzione  delle
emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e  di  letame  solido
sui seminativi e sui prati con metodi che riducono  le  emissioni  di
almeno il  30%  rispetto  al  metodo  di  riferimento  descritto  nel
documento di orientamento sull'ammoniaca, purche' vi sia il  rispetto
delle seguenti condizioni: 1) spandendo il letame e i liquami solo in
funzione  delle  esigenze  prevedibili  delle  colture  o  dei  prati
interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore
dei nutrimenti del suolo e degli apporti  di  nutrienti  degli  altri
fertilizzanti; 2) non spandendo i liquami  e  il  letame  su  terreni
saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve; 3)  spandendo  i
liquami sui  prati  con  un  sistema  di  tubature  a  traino  o  per
sotterramento a profondita' variabile; 4) incorporando il letame e  i
liquami applicati sui seminativi nel  suolo  entro  quattro  ore  dal
relativo  spandimento;  b)  riduzione  delle  emissioni  dovute  allo
stoccaggio di letame al  di  fuori  degli  edifici  di  stabulazione,
secondo i seguenti metodi:  1)  utilizzando  sistemi  e  tecniche  di
immagazzinamento a basse  emissioni  che  consentono  di  ridurre  le
emissioni di ammoniaca  di  almeno  il  60%  rispetto  al  metodo  di
riferimento descritto nel documento  di  orientamento  sull'ammoniaca
per i depositi di liquame costruiti dopo il 1°  gennaio  2022,  e  di
almeno il 40% per i depositi di liquame preesistenti; 2)  coprendo  i
depositi di letame; 3) assicurando che le aziende dispongano  di  una
sufficiente capacita' di stoccaggio del letame, in modo da  spanderlo
solo nei periodi adatti per la crescita delle colture;  c)  riduzione
delle emissioni prodotte dai locali di  stabulazione  degli  animali,
utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le  emissioni  di
ammoniaca di  almeno  il  20%  rispetto  al  metodo  di  riferimento,
descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; d)  riduzione
delle  emissioni  provenienti  dal  letame,  grazie  a  strategie  di
alimentazione a ridotto contenuto proteico che  hanno  dimostrato  di
ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo
di   riferimento   descritto   nel    documento    di    orientamento
sull'ammoniaca.
B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di  black
  carbon.
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II  del  regolamento
UE n. 1306/2013, puo'  essere  vietata  la  combustione  dei  rifiuti
agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, anche  in
relazione  alle  ipotesi  di  combustione   ammesse   dalla   vigente
normativa.  In  caso  di  divieto,  devono  essere  previste   idonee
procedure di controllo  sul  rispetto  del  divieto.  Le  deroghe  al
divieto devono  limitarsi  ai  programmi  per  la  prevenzione  degli
incendi di incolto,  per  la  lotta  contro  i  parassiti  o  per  la
protezione della biodiversita'.
    2. Puo' essere elaborato un  codice  nazionale  indicativo  delle
buone pratiche agricole per la  corretta  gestione  dei  residui  del
raccolto,  basato  sui  seguenti  principi:  a)  miglioramento  della
struttura dei  suoli  attraverso  l'incorporazione  dei  residui  del
raccolto; b) utilizzo di tecniche perfezionate  per  l'incorporazione
dei residui del  raccolto;  c)  previsione  di  usi  alternativi  dei
residui del raccolto; d) miglioramento  del  tenore  di  nutrienti  e
della struttura dei suoli mediante  l'incorporazione  del  letame  ai
fini di una crescita ottimale dei vegetali  in  modo  da  evitare  la
combustione del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).
C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole.
    Nell'adottare le misure descritte nei paragrafi A e B si assicura
una piena valutazione degli impatti sulle  piccole  e  micro  aziende
agricole. Le piccole e micro aziende agricole possono essere in tutto
o in parte esentate da tali misure,  se  possibile  alla  luce  degli
impegni di riduzione applicabili.

                                                          Allegato IV

                                                (articolo 6, comma 1)
Metodologie  per  elaborazione   e   aggiornamento di   inventari   e
  proiezioni nazionali delle emissioni,  relazioni  di  inventario  e
  inventari nazionali rettificati
    Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali
delle  emissioni,  le  proiezioni  nazionali  delle  emissioni,   gli
inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli
inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali  delle
emissioni rettificati e le relazioni  di  inventario  sono  elaborati
avvalendosi dei  metodi  individuati  nell'ambito  della  convenzione
LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce
inoltre un riferimento la Guida  EMEP/EEA  per  gli  inventari  delle
emissioni  di   inquinanti   atmosferici   (Guida   EMEP/EEA).   Tali
orientamenti  richiedono  di  fornire  anche  informazioni  ulteriori
rispetto a quelle indicate nel presente allegato,  in  particolare  i
dati relativi alle attivita', indispensabili per la valutazione degli
inventari   e   delle   proiezioni   nazionali    delle    emissioni.
L'applicazione degli orientamenti EMEP non  pregiudica,  in  tutti  i
casi, le modalita' previste nel presente allegato e  le  prescrizioni
dell'allegato I relative alla nomenclatura per la  comunicazione  dei
dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione.

                               PARTE 1

              Inventari nazionali delle emissioni annue

    1. Gli inventari  nazionali  delle  emissioni  sono  trasparenti,
coerenti, comparabili, completi e accurati.
    2. Le  emissioni  dalle  principali  categorie  individuate  sono
calcolate in conformita' ai metodi definiti nella Guida  EMEP/AEA  ed
in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di  livello
piu' elevato (piu'  dettagliato).  Possono  essere  utilizzati  altri
metodi  scientificamente  validi  e  compatibili  per  istituire  gli
inventari nazionali delle emissioni qualora  tali  metodi  forniscano
stime piu' precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.
    3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni  sono
calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali
trasmessi a Eurostat.
    4. Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate  e
comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti.
    5. Le emissioni nazionali annue  sono  comunicate  come  espresse
nell'unita' applicabile specificata nel modello NFR della convenzione
LRTAP.

                               PARTE 2

                Proiezioni nazionali delle emissioni

    1. Le proiezioni  nazionali  delle  emissioni  sono  trasparenti,
coerenti,  comparabili,  complete  e  accurate  e   le   informazioni
comunicate comprendono almeno: a)  una  chiara  individuazione  delle
politiche e delle misure adottate  e  previste  che  sono  utilizzate
nelle proiezioni; b) se ne ricorre il caso, i risultati  dell'analisi
di sensibilita' effettuata; c) la descrizione delle metodologie,  dei
modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input  e
output.
    2. Le proiezioni delle emissioni  sono  stimate  e  aggregate  in
relazione ai settori cui appartengono  le  fonti.  La  proiezione  e'
fornita «con misure» (misure adottate) e, se ne ricorre il caso, «con
misure  aggiuntive»  (misure  previste)  per   ogni   inquinante   in
conformita' agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.
    3. Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti
con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con
le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.

                               PARTE 3

                       Relazioni di inventario

    1.  Le  relazioni  di  inventario  devono  essere  elaborate   in
conformita' agli orientamenti EMEP per la comunicazione  dei  dati  e
devono essere comunicate  utilizzando  il  relativo  modello  per  le
relazioni di inventario. Tale relazione deve contenere quantomeno: a)
la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito  a
metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione  e  dati  sulle
attivita', nonche' i motivi della relativa scelta; b) la  descrizione
delle principali  categorie  nazionali  di  fonti  di  emissione;  c)
informazioni su incertezze, garanzia della qualita'  e  verifica;  d)
una descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli
inventari; e) ricalcoli e miglioramenti pianificati; f) se ne ricorre
il caso, informazioni sulle procedure dell'articolo 3, commi 4,  5  e
6; g) se ne ricorre il caso, le informazioni  previste  dall'articolo
3, comma 2; h) una sintesi.

                               PARTE 4

         Rettifica degli inventari delle emissioni nazionali

    1. La proposta di rettifica  di  un  inventario  nazionale  delle
emissioni ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  inviata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, contiene quantomeno i seguenti documenti:
      a) la prova che uno o piu' impegni nazionali di riduzione delle
emissioni non sono rispettati;
      b) la  prova  della  misura  in  cui  la  rettifica  riduce  il
superamento dei livelli e contribuisce  al  rispetto  dell'impegno  o
degli impegni in esame;
      c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni in esame
sarebbero  rispettati  in  base  alle  proiezioni   delle   emissioni
nazionali prima della rettifica;
      d) la prova che la rettifica e' coerente con una o  piu'  delle
seguenti circostanze,  potendosi  fare  riferimento  alle  pertinenti
rettifiche effettuate in precedenza:
        1) in caso di nuove categorie di fonti di emissione:
          1.1  la  prova  che  la  nuova  categoria   di   fonti   di
emissione e' riconosciuta nella  letteratura  scientifica  e/o  nella
Guida EMEP/EEA;
          1.2 la prova che tale categoria di fonti  non  era  inclusa
nel pertinente inventario  nazionale  delle  emissioni  storiche  nel
momento in  cui e'  stato  stabilito  l'impegno  di  riduzione  delle
emissioni;
          1.3 la prova che le  emissioni  provenienti  da  una  nuova
categoria di fonte impediscono di rispettare gli impegni di riduzione
delle emissioni, accompagnata da una  descrizione  dettagliata  della
metodologia, dei dati e dei fattori di emissione su cui si  fonda  la
conclusione;
        2) in caso di fattori  di  emissione  molto  diversi  per  la
determinazione delle emissioni  provenienti  da  categorie  di  fonti
specifiche: 1.1 una descrizione dei fattori  di  emissione  iniziali,
comprendente  una  descrizione  dettagliata  della  base  scientifica
utilizzata per determinare tali fattori di emissione;  1.2  la  prova
che i  fattori  di  emissione  iniziali  sono  stati  utilizzati  per
determinare le riduzioni delle emissioni nel momento  in  cui  queste
sono state stabilite; 1.3 una descrizione dei  fattori  di  emissione
aggiornati,  compresa  una   descrizione   dettagliata   della   base
scientifica utilizzata per determinare il fattore di  emissione;  1.4
un confronto delle stime delle  emissioni  effettuate  utilizzando  i
fattori di emissione iniziali e aggiornati, da  cui  risulti  che  il
cambiamento dei fattori di  emissione  impedisce  di  rispettare  gli
impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni dei
fattori di emissione sono significative;
        3) in caso di metodologie molto diverse per la determinazione
delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una
descrizione della metodologia iniziale utilizzata,  comprendente  una
descrizione  dettagliata  della  base  scientifica   utilizzata   per
determinare i fattori di emissione; 1.2 la prova che  la  metodologia
iniziale e' stata  utilizzata  per  determinare  le  riduzioni  delle
emissioni  nel  momento  in  cui  sono  state  stabilite;   1.3   una
descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, comprendente una
descrizione dettagliata  della  base  scientifica  o  di  riferimento
utilizzata per la sua elaborazione;  1.4  un  confronto  delle  stime
delle emissioni effettuate  utilizzando  le  metodologie  iniziali  e
aggiornate,  da  cui  risulti  che  il  cambiamento  di   metodologia
impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i  criteri  per
decidere se le variazioni della metodologia sono significative.
    2. Le emissioni, a seguito delle rettifiche, sono ricalcolate  al
fine di assicurare, per quanto possibile,  la  coerenza  delle  serie
temporali per ciascun anno in cui le rettifiche sono applicate.

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