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lunedì 2 luglio 2018
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81 Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. (18G00096) (GU n.151 del 2-7-2018) Vigente al: 17-7-2018
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che
modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
(18G00096)
(GU n.151 del 2-7-2018)
Vigente al: 17-7-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che
modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e
in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, n. 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante
attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente
norme in materia ambientale, e in particolare la Parte Quinta,
recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
10 novembre 2017, della cui pubblicazione sul sito internet del
Ministero dello sviluppo economico e' stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2017, che adotta la
strategia energetica nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 19 aprile 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, istituite ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del regolamento della Camera e
dell'articolo 24, del regolamento del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad
interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto e' finalizzato al miglioramento della
qualita' dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e
dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione piu' efficace dei
cittadini ai processi decisionali attraverso:
a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine
antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici
volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;
b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali
di controllo dell'inquinamento atmosferico;
c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze
inquinanti individuate nell'allegato I;
d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi;
e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni
connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle
lettere a), b), c) e d);
f) una piu' efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando
tutti i sistemi informativi disponibili.
2. Il presente decreto e' finalizzato a perseguire:
a) gli obiettivi di qualita' dell'aria e un avanzamento verso
l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualita'
dell'aria in linea con gli orientamenti pubblicati
dall'Organizzazione mondiale della sanita';
b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversita' e
di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per
l'ambiente;
c) la sinergia tra le politiche in materia di qualita' dell'aria e
quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli
impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di
clima e di energia.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da
fonti, puntuali o diffuse, presenti nel territorio nazionale, nelle
zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento
atmosferico;
b) emissioni di origine antropica: emissioni atmosferiche di
inquinanti associate ad attivita' umane;
c) precursori dell'ozono: gli ossidi di azoto, i composti organici
volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio;
d) obiettivi di qualita' dell'aria: i valori limite, i valori
obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione previsti
dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
e) biossido di zolfo o SO2: tutti i composti solforati espressi
come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido
solforico (H2SO4) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di
idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri di metile;
f) ossidi di azoto o NOx: l'ossido di azoto ed il biossido di azoto
espressi come biossido di azoto;
g) composti organici volatili non metanici o COVNM: tutti i
composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti
fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di
radiazioni solari;
h) particolato fine o PM2,5: particelle con diametro aerodinamico
pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm);
i) particolato carbonioso (black carbon BC): particolato carbonioso
che assorbe la luce;
l) impegno nazionale di riduzione delle emissioni: obbligo di
ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione minima
delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa
come percentuale rispetto al totale delle emissioni dell'anno di
riferimento, fissato al 2005;
m) ciclo di atterraggio e decollo: il ciclo comprendente lo
scorrimento a terra (taxi-in e taxi-out), il decollo, la salita,
l'avvicinamento, l'atterraggio e tutte le altre operazioni degli
aeromobili che sono effettuate ad un'altitudine inferiore a 1.000
metri;
n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in mare e in
acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi
da pesca, che partono dal territorio di un Paese ed arrivano nel
territorio di un altro Paese;
o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che non si
estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a partire dalle
quali e' misurata la larghezza del mare territoriale, istituita per
la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento
provocato dalle navi conformemente alle norme internazionali vigenti;
p) normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico
alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre le emissioni
di inquinanti atmosferici previsti dal presente decreto mediante
misure di mitigazione alla fonte;
q) strumenti di settore: piani, programmi e protocolli, comunque
denominati, sistemi di promozione e di incentivazione, relativi a
settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali
di riduzione, quali trasporti, industria, agricoltura, energia e
riscaldamento civile, o adottati nel quadro delle politiche in
materia di clima e di energia;
r) Convenzione LRTAP: Convenzione di Ginevra sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.
Art. 3
Impegni nazionali di riduzione delle emissioni
1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a):
a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030 nella misura prevista
dall'allegato II. Il livello previsto per il 2020 deve essere
applicato fino al 2029;
b) sono ridotte nel 2025 a livelli da fissare secondo una
traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i livelli definiti
dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030 di
cui alla lettera a). I livelli possono essere fissati secondo una
traiettoria non lineare di riduzione, ove economicamente o
tecnicamente piu' efficiente, purche' a partire dal 2025 questa
converga progressivamente con la traiettoria lineare di riduzione e
non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle emissioni per
il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa
definizione sono individuate nei programmi nazionali di cui
all'articolo 4.
2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del 2025 non possano
essere ridotte secondo la traiettoria stabilita, le relazioni di
inventario previste dall'articolo 6 individuano i motivi dello
scostamento e le misure finalizzate al riallineamento con la
traiettoria.
3. Ai fini previsti dal presente articolo non si considerano le
emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e
decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale,
nonche' le emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili
non metanici prodotte da attivita' di cui alle categorie 3B e 3D
della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati della
Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero
a lunga distanza, di seguito Convenzione LRTAP.
4. Nel caso in cui il mancato rispetto di un obbligo di cui al
comma 1 sia l'effetto dell'applicazione di metodologie di
elaborazione degli inventari previsti dall'articolo 6 aggiornate
sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, si possono
elaborare, in aggiunta agli inventari di cui all'articolo 6, alle
condizioni ed agli effetti previsti dall'allegato IV, Parte 4,
inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Al fine di valutare il
rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma
1, lettera a), si considerano fissati alla data del 4 maggio 2012.
Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato IV,
Parte 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la rettifica e' soggetta alle
ulteriori seguenti condizioni:
a) i fattori di emissione molto diversi non devono derivare
dall'applicazione o dall'attuazione, in ambito nazionale, della
normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla
fonte;
b) la Commissione europea deve essere informata in merito alla
significativa differenza del fattore di emissione.
5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di cui al
comma 1 non e' rispettato a causa di un inverno eccezionalmente
rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo stesso obbligo si
considera rispettato se la media delle emissioni nazionali per tale
anno, quello precedente e quello successivo non supera il livello
delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso.
6. In presenza di una improvvisa ed eccezionale interruzione o
perdita di capacita' nel sistema di produzione o di fornitura di
elettricita' o di calore, ragionevolmente impossibile da prevedere,
gli obblighi di cui al comma 1 si considerano rispettati per un
massimo di tre anni, qualora si dimostri che:
a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove misure e
politiche, e' stata compiuta per assicurare il rispetto degli impegni
e continuera' ad essere compiuta per rendere il periodo di non
conformita' il piu' breve possibile;
b) l'attuazione di misure e politiche aggiuntive rispetto alla
lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe compromettere in
modo sostanziale la sicurezza energetica nazionale o causare un
rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa
della popolazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e
6, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea, entro
il 15 febbraio del pertinente anno di comunicazione di cui
all'articolo 8, comma 2, precisando gli inquinanti e i settori
interessati e, se disponibile, l'effetto sugli inventari nazionali
delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi entro
nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di
cui all'articolo 6, comma 1, l'applicazione della procedura si
considera accettata per l'anno di riferimento.
Art. 4
Elaborazione e adozione dei programmi nazionali
di controllo dell'inquinamento atmosferico
1. Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico e' lo strumento finalizzato a limitare le emissioni di
origine antropica per rispettare gli impegni nazionali previsti
dall'articolo 3 e concorrere al raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'articolo 1.
2. Il programma nazionale e' elaborato dal Ministero sulla base del
supporto tecnico dell'Istituito superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di
seguito ENEA.
3. Il primo programma nazionale e' predisposto entro il 30
settembre 2018 ed e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2019, previo parere
della Conferenza unificata.
4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione
del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili
per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma
nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori
interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure di
consultazione del pubblico previste per la valutazione dei piani e
programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nell'ambito delle quali e' consultato anche il Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se
del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere dal Ministero,
in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi:
a) valutazione del contributo delle fonti di emissione nazionali in
termini di impatto sulla qualita' dell'aria nel territorio nazionale
e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se opportuno, i dati e
le metodologie del programma europeo di sorveglianza e valutazione
denominato EMEP;
b) ricognizione del quadro strategico nazionale vigente in materia
di qualita' dell'aria e di contrasto dell'inquinamento, con
l'indicazione delle relative priorita' politiche e del rapporto tra
tali priorita' e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni
interessate da impegni di riduzione. Il programma riporta anche le
pertinenti funzioni assegnate alle autorita' nazionali, regionali e
locali dal vigente ordinamento;
c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le politiche e le
misure vigenti, incluse quelle previste dai piani di qualita'
dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo
grado di conformita' agli obblighi nazionali ed europei e
dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non fossero
modificate;
d) individuazione, sulla base della valutazione di cui alla lettera
a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e c), di un quadro di
possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a quelle previste
dalla lettera c), selezionabili per le finalita' previste dal comma
1;
e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera d), di
specifici insiemi di politiche e misure;
f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini di
impatto atteso sulla riduzione delle emissioni e, ove possibile,
sulla qualita' dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi, con
l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile, delle relative
incertezze;
g) selezione delle misure e delle politiche da attuare e
definizione dei tempi per la relativa adozione e attuazione ed il
relativo riesame;
h) individuazione, sulla base del riparto di funzioni previsto dal
vigente ordinamento, dei soggetti competenti responsabili
dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate;
i) valutazione della coerenza tra le politiche e le misure che sono
state selezionate e gli strumenti di settore. Il programma riporta le
modalita' con le quali la selezione ha tenuto conto degli strumenti
di settore ed individua i casi in cui gli strumenti di settore devono
essere adeguati al programma stesso.
6. Per l'istruttoria del programma nazionale si applicano i
seguenti criteri:
a) il programma considera tutti i settori responsabili di emissioni
interessate dagli impegni nazionali di riduzione, con particolare
riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e
riscaldamento civile;
b) e' assicurata la coerenza tra le politiche e le misure del
programma e gli strumenti di settore;
c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche la
proporzionalita' tra costi ed entita' della riduzione delle emissioni
attesa, garantendo priorita' a quelle che assicurano una maggiore
proporzionalita';
d) nella selezione delle misure del programma si considera anche la
finalita' di rispettare gli obiettivi di qualita' dell'aria nel
territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi;
e) nella selezione delle misure del programma per la riduzione
delle emissioni di particolato fine si assicura priorita' a quelle
che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon.
7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori
previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III, Parte 1. Il
programma nazionale contiene inoltre le misure obbligatorie di cui
all'allegato III, Parte 2, e puo' contenere le misure opzionali di
cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente
in termini di riduzione delle emissioni.
8. Il programma nazionale e' aggiornato almeno ogni quattro anni
dalla data della sua adozione. Si procede comunque all'aggiornamento
del programma, in relazione alle politiche e alle misure da attuare,
entro diciotto mesi dalla comunicazione di un inventario o di una
proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui risulti il
mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero
il rischio che questi non siano rispettati.
9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale
prevista dal presente articolo si applica anche ai relativi
aggiornamenti.
Art. 5
Attuazione dei programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico
1. L'attuazione efficace, puntuale e coordinata del programma
nazionale rappresenta un obiettivo a cui si conforma l'azione di
tutte le autorita' competenti previste dall'articolo 4, comma 5,
lettera h).
2. Al fine di assicurare l'attuazione del programma nazionale,
entro trenta giorni dalla data della sua adozione, e' costituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo di
coordinamento di cui fanno parte i rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali e della salute, nel numero massimo di tre per
Amministrazione, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche
del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo di
cinque, ed un rappresentante del SNPA. Il tavolo di coordinamento
assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di
interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e
puo' elaborare atti di indirizzo per coordinare i tempi e le
modalita' di adozione degli atti attuativi del programma nazionale.
Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.
155 del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e degli atti
oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento.
3. Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per
l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale
adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle rispettive
competenze. A tali fini, le amministrazioni statali possono
promuovere accordi e strumenti di coordinamento, anche su base
interregionale e di area vasta, con le amministrazioni regionali e
locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
nei bilanci delle amministrazioni interessate.
4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni
in materia di clima, trasporti, industria, agricoltura, energia e
riscaldamento civile devono essere coerenti con l'attuazione delle
politiche e delle misure del programma nazionale.
5. I soggetti competenti all'adozione ed all'aggiornamento degli
strumenti di settore provvedono ai necessari adeguamenti ai sensi
dell'articolo 4, comma 5, lettera i).
6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, a decorrere dal 2019, una relazione sullo stato di
attuazione del programma nazionale tenuto conto dei dati forniti
dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della relazione
di inventario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). La
relazione puo' contenere proposte, anche di natura legislativa, per
l'attuazione delle politiche e delle misure del programma.
7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico in
merito alla procedura di attuazione del programma nazionale il
Ministero, con il supporto dell'ISPRA, elabora, sulla base degli
elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e sulla
base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al comma 2, una
ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche
previste dal programma, in cui si indicano le autorita' competenti
per la relativa attuazione, i tempi previsti per l'adozione degli
atti attuativi e lo stato di avanzamento e di concertazione degli
atti. Tale ricognizione e' pubblicata sul sito internet del Ministero
e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma 2,
non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso
o indennita' comunque denominato.
Art. 6
Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni
1. L'ISPRA elabora e aggiorna:
a) ogni anno, gli inventari nazionali delle emissioni per gli
inquinanti dell'allegato I, Tabelle A e B, nel rispetto delle
prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie
dell'allegato IV;
b) ogni quattro anni, gli inventari nazionali delle emissioni
geograficamente disaggregati, nonche' gli inventari delle grandi
fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel
rispetto delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle
metodologie dell'allegato IV;
c) una relazione di inventario che accompagna gli inventari,
predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I, Tabella
D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi di cui
all'articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni
interessati contengono anche le informazioni che dimostrano la
conformita' alle prescrizioni di tali commi;
d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi energetici e
dei livelli delle attivita' produttive responsabili delle emissioni
per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C. Le proiezioni sono
inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della data
di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I.
2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al comma 1, lettera
d), elabora e aggiorna ogni due anni le proiezioni nazionali delle
emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto
delle prescrizioni di tale allegato e sulla base delle metodologie
dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un
mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui
all'allegato I, Tabella C.
3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda al riesame dei
dati degli inventari nazionali delle emissioni, il Ministero
assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano svolte le attivita'
necessarie alla consultazione con la Commissione. L'ISPRA assicura
l'applicazione delle correzioni tecniche concordate o prescritte
dalla Commissione.
Art. 7
Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su
ecosistemi
1. Il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento
atmosferico sugli ecosistemi e' condotto attraverso una rete di siti
di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie di habitat
di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi
forestali.
2. Il monitoraggio previsto dal comma 1 e' organizzato, sulla base
di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio di
impatti sugli ecosistemi, attraverso forme di coordinamento e di
integrazione con i programmi di monitoraggio previsti dal decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dalla Convenzione LRTAP,
nonche' da altre normative vigenti in materia di monitoraggio
ambientale.
3. I siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del
monitoraggio di cui al comma 1, inclusa l'individuazione degli
indicatori e delle frequenze e le modalita' di rilevazione e di
comunicazione dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
entro il 30 giugno 2018, sentite le Regioni interessate ed il SNPA in
caso di riferimento a siti appartenenti a reti e sistemi di
monitoraggio regionali. A tal fine, possono essere presi a
riferimento gli indicatori previsti dalla normativa europea e le
metodologie stabilite nell'ambito della Convenzione LRTAP e nei
relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale.
Art. 8
Comunicazioni
1. Il Ministero invia alla Commissione europea:
a) il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico, entro il 1° aprile 2019;
b) il programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, entro due
mesi da ciascun aggiornamento;
c) le proiezioni di cui all'articolo 6, comma 2, entro le date
previste dal calendario di cui all'allegato I;
d) entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro anni
l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di
monitoraggio utilizzati ai sensi dell'articolo 7;
e) entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro anni i
dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'articolo 7.
2. L'ISPRA invia alla Commissione europea gli inventari e le
relazioni di cui all'articolo 6, entro le date previste dal
calendario di cui all'allegato I, assicurando la coerenza con la
comunicazione di informazioni al Segretariato della convenzione
LRTAP. Di tale invio e' data tempestiva comunicazione al Ministero.
3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e), e dal
comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente.
Art. 9
Sanzioni
1. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, in attuazione delle misure e delle
politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni previste
dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte
con successivi provvedimenti legislativi.
Art. 10
Informazione del pubblico
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, il
Ministero ed il SNPA assicurano, anche con la pubblicazione sul
proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del
pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo
4, ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e
alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 8.
Art. 11
Norme finali
1. Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante
attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali
di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e' abrogato.
2. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei limiti
nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del
decreto legislativo n. 171 del 2004.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto. Alla loro modifica, ai fini dell'applicazione di norme
europee che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 36
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 155, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ISPRA
provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con
riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario
nazionale disciplinato dal decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2016/2284/UE, al fine di consentire l'armonizzazione con
gli inventari delle regioni e delle province autonome.».
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
e ad interim Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Lorenzin, Ministro della salute
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I
(articolo 1, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
(articolo 3, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
(articolo 4, comma 7)
Contenuto dei Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento
atmosferico
PARTE 1
Contenuto minimo dei programmi nazionali di controllo
dell'inquinamento atmosferico
1. Il primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico deve contenere, oltre agli elementi previsti
dall'articolo 4, comma 5:
a) se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui i
livelli delle emissioni al 2025 possono essere raggiunti solo
mediante misure che comportano costi non proporzionati;
b) se ne ricorre il caso, un rendiconto in merito
all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5
e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione;
2. Gli aggiornamenti del programma nazionale di controllo
dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre agli elementi
previsti dall'articolo 4, comma 5:
a) una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione del
programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione
delle concentrazioni delle sostanze;
b) una descrizione degli eventuali cambiamenti significativi
intervenuti nello scenario politico, nelle valutazioni, nelle
politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione.
PARTE 2
Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo
A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca.
1. Si deve elaborare un codice nazionale indicativo delle buone
pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo
conto del codice quadro dell'UNECE del 2014 relativo alle buone
pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca, che deve
riguardare quantomeno i seguenti aspetti: a) gestione dell'azoto,
tenendo conto del suo intero ciclo; b) strategie di alimentazione del
bestiame; c) tecniche di spandimento del letame che comportano
emissioni ridotte; d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano
emissioni ridotte; e) sistemi di stabulazione che comportano
emissioni ridotte; f) possibilita' di limitare le emissioni di
ammoniaca derivanti dall'impiego dei fertilizzanti minerali.
2. Puo' essere stabilito, a livello nazionale, un bilancio
dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di
azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di
azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, secondo i principi del
documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto.
3. Deve essere vietato l'utilizzo di fertilizzanti al carbonato
di ammonio e possono essere ridotte le emissioni di ammoniaca
provenienti dai fertilizzanti inorganici con i seguenti metodi: a)
sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base
di nitrato di ammonio; b) qualora si continui ad utilizzare
fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di
ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo
di riferimento, come descritto nel documento di orientamento
sull'ammoniaca; c) promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti
inorganici con quelli organici e, nel caso in cui si continui ad
utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle
esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini
di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore dei nutrimenti del
suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.
4. Le emissioni di ammoniaca dagli effluenti di allevamento
possono essere ridotte con i seguenti metodi: a) riduzione delle
emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e di letame solido
sui seminativi e sui prati con metodi che riducono le emissioni di
almeno il 30% rispetto al metodo di riferimento descritto nel
documento di orientamento sull'ammoniaca, purche' vi sia il rispetto
delle seguenti condizioni: 1) spandendo il letame e i liquami solo in
funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati
interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore
dei nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri
fertilizzanti; 2) non spandendo i liquami e il letame su terreni
saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve; 3) spandendo i
liquami sui prati con un sistema di tubature a traino o per
sotterramento a profondita' variabile; 4) incorporando il letame e i
liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dal
relativo spandimento; b) riduzione delle emissioni dovute allo
stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione,
secondo i seguenti metodi: 1) utilizzando sistemi e tecniche di
immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le
emissioni di ammoniaca di almeno il 60% rispetto al metodo di
riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca
per i depositi di liquame costruiti dopo il 1° gennaio 2022, e di
almeno il 40% per i depositi di liquame preesistenti; 2) coprendo i
depositi di letame; 3) assicurando che le aziende dispongano di una
sufficiente capacita' di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo
solo nei periodi adatti per la crescita delle colture; c) riduzione
delle emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali,
utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di
ammoniaca di almeno il 20% rispetto al metodo di riferimento,
descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; d) riduzione
delle emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di
alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di
ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo
di riferimento descritto nel documento di orientamento
sull'ammoniaca.
B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di black
carbon.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II del regolamento
UE n. 1306/2013, puo' essere vietata la combustione dei rifiuti
agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, anche in
relazione alle ipotesi di combustione ammesse dalla vigente
normativa. In caso di divieto, devono essere previste idonee
procedure di controllo sul rispetto del divieto. Le deroghe al
divieto devono limitarsi ai programmi per la prevenzione degli
incendi di incolto, per la lotta contro i parassiti o per la
protezione della biodiversita'.
2. Puo' essere elaborato un codice nazionale indicativo delle
buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui del
raccolto, basato sui seguenti principi: a) miglioramento della
struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui del
raccolto; b) utilizzo di tecniche perfezionate per l'incorporazione
dei residui del raccolto; c) previsione di usi alternativi dei
residui del raccolto; d) miglioramento del tenore di nutrienti e
della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai
fini di una crescita ottimale dei vegetali in modo da evitare la
combustione del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).
C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole.
Nell'adottare le misure descritte nei paragrafi A e B si assicura
una piena valutazione degli impatti sulle piccole e micro aziende
agricole. Le piccole e micro aziende agricole possono essere in tutto
o in parte esentate da tali misure, se possibile alla luce degli
impegni di riduzione applicabili.
Allegato IV
(articolo 6, comma 1)
Metodologie per elaborazione e aggiornamento di inventari e
proiezioni nazionali delle emissioni, relazioni di inventario e
inventari nazionali rettificati
Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali
delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli
inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli
inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali delle
emissioni rettificati e le relazioni di inventario sono elaborati
avvalendosi dei metodi individuati nell'ambito della convenzione
LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce
inoltre un riferimento la Guida EMEP/EEA per gli inventari delle
emissioni di inquinanti atmosferici (Guida EMEP/EEA). Tali
orientamenti richiedono di fornire anche informazioni ulteriori
rispetto a quelle indicate nel presente allegato, in particolare i
dati relativi alle attivita', indispensabili per la valutazione degli
inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni.
L'applicazione degli orientamenti EMEP non pregiudica, in tutti i
casi, le modalita' previste nel presente allegato e le prescrizioni
dell'allegato I relative alla nomenclatura per la comunicazione dei
dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione.
PARTE 1
Inventari nazionali delle emissioni annue
1. Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti,
coerenti, comparabili, completi e accurati.
2. Le emissioni dalle principali categorie individuate sono
calcolate in conformita' ai metodi definiti nella Guida EMEP/AEA ed
in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello
piu' elevato (piu' dettagliato). Possono essere utilizzati altri
metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli
inventari nazionali delle emissioni qualora tali metodi forniscano
stime piu' precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.
3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni sono
calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali
trasmessi a Eurostat.
4. Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate e
comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti.
5. Le emissioni nazionali annue sono comunicate come espresse
nell'unita' applicabile specificata nel modello NFR della convenzione
LRTAP.
PARTE 2
Proiezioni nazionali delle emissioni
1. Le proiezioni nazionali delle emissioni sono trasparenti,
coerenti, comparabili, complete e accurate e le informazioni
comunicate comprendono almeno: a) una chiara individuazione delle
politiche e delle misure adottate e previste che sono utilizzate
nelle proiezioni; b) se ne ricorre il caso, i risultati dell'analisi
di sensibilita' effettuata; c) la descrizione delle metodologie, dei
modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e
output.
2. Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in
relazione ai settori cui appartengono le fonti. La proiezione e'
fornita «con misure» (misure adottate) e, se ne ricorre il caso, «con
misure aggiuntive» (misure previste) per ogni inquinante in
conformita' agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.
3. Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti
con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con
le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.
PARTE 3
Relazioni di inventario
1. Le relazioni di inventario devono essere elaborate in
conformita' agli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati e
devono essere comunicate utilizzando il relativo modello per le
relazioni di inventario. Tale relazione deve contenere quantomeno: a)
la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito a
metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle
attivita', nonche' i motivi della relativa scelta; b) la descrizione
delle principali categorie nazionali di fonti di emissione; c)
informazioni su incertezze, garanzia della qualita' e verifica; d)
una descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli
inventari; e) ricalcoli e miglioramenti pianificati; f) se ne ricorre
il caso, informazioni sulle procedure dell'articolo 3, commi 4, 5 e
6; g) se ne ricorre il caso, le informazioni previste dall'articolo
3, comma 2; h) una sintesi.
PARTE 4
Rettifica degli inventari delle emissioni nazionali
1. La proposta di rettifica di un inventario nazionale delle
emissioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, inviata ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, contiene quantomeno i seguenti documenti:
a) la prova che uno o piu' impegni nazionali di riduzione delle
emissioni non sono rispettati;
b) la prova della misura in cui la rettifica riduce il
superamento dei livelli e contribuisce al rispetto dell'impegno o
degli impegni in esame;
c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni in esame
sarebbero rispettati in base alle proiezioni delle emissioni
nazionali prima della rettifica;
d) la prova che la rettifica e' coerente con una o piu' delle
seguenti circostanze, potendosi fare riferimento alle pertinenti
rettifiche effettuate in precedenza:
1) in caso di nuove categorie di fonti di emissione:
1.1 la prova che la nuova categoria di fonti di
emissione e' riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella
Guida EMEP/EEA;
1.2 la prova che tale categoria di fonti non era inclusa
nel pertinente inventario nazionale delle emissioni storiche nel
momento in cui e' stato stabilito l'impegno di riduzione delle
emissioni;
1.3 la prova che le emissioni provenienti da una nuova
categoria di fonte impediscono di rispettare gli impegni di riduzione
delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della
metodologia, dei dati e dei fattori di emissione su cui si fonda la
conclusione;
2) in caso di fattori di emissione molto diversi per la
determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti
specifiche: 1.1 una descrizione dei fattori di emissione iniziali,
comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica
utilizzata per determinare tali fattori di emissione; 1.2 la prova
che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per
determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui queste
sono state stabilite; 1.3 una descrizione dei fattori di emissione
aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base
scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione; 1.4
un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i
fattori di emissione iniziali e aggiornati, da cui risulti che il
cambiamento dei fattori di emissione impedisce di rispettare gli
impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni dei
fattori di emissione sono significative;
3) in caso di metodologie molto diverse per la determinazione
delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una
descrizione della metodologia iniziale utilizzata, comprendente una
descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per
determinare i fattori di emissione; 1.2 la prova che la metodologia
iniziale e' stata utilizzata per determinare le riduzioni delle
emissioni nel momento in cui sono state stabilite; 1.3 una
descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, comprendente una
descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento
utilizzata per la sua elaborazione; 1.4 un confronto delle stime
delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e
aggiornate, da cui risulti che il cambiamento di metodologia
impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i criteri per
decidere se le variazioni della metodologia sono significative.
2. Le emissioni, a seguito delle rettifiche, sono ricalcolate al
fine di assicurare, per quanto possibile, la coerenza delle serie
temporali per ciascun anno in cui le rettifiche sono applicate.
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