TAR 2018: “ per
l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di
corresponsione dei benefici previsti dal dpr n. 243/06 proposta dalla
ricorrente.”
Pubblicato il
16/01/2017
N. 00655/2017
REG.PROV.COLL.
N. 01562/2013
REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 1562 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-,
rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ciconte C.F.
CCNNCL75M14C352V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
via Cola di Rienzo, 212;
contro
Ministero della
Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di
rigetto della richiesta di corresponsione dei benefici previsti dal
dpr n. 243/06 proposta dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del 16 novembre 2016 la dott.ssa Floriana
Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Con il ricorso in
esame la ricorrente, nella qualità di vedeva ed erede del Capitano
di 2^ classe -OMISSIS-, impugna il decreto n. 144 del 20.11.2012 con
cui il Ministero della Difesa – sulla base del parere espresso dal
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 17.4.2012
confermato, in sede di revisione, in data 30.10.2012 - ha respinto la
domanda di concessione dei benefici previsti dal DPR 243/2006
presentata in data 18.6.2002 per l’infermità – “-OMISSIS-”
con conseguenze exitus dovuto ad arresto cardiocircolatorio –
asseritamente contratta dal marito a causa dell’esposizione ad
amianto durante il servizio prestato a bordo di navi della Marina
Militare per circa un quinquennio (in vari periodi nell’arco
temporale dal 1974 al 1992).
Il ricorso è
affidato ai seguenti motivi: Violazione dell’art. 6 DPR 243/2006.
Violazione dell’art. 97 Cost. e violazione del principio di buon
andamento. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia
manifeste, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.
Si è costituita in
giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.
All’udienza
pubblica del 16.11.2016 la causa è trattenuta in decisione.
Il ricorso risulta
fondato sotto l’assorbente profilo di censura dell’eccesso di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La legge 23.12.2005,
n. 266, all’art. 1 co. 564 equipara alle vittime del dovere, ai
fini della corresponsione dei relativi benefici – che spettano
anche al personale militare come sancito dall’art. 1904 del d.vo n.
66/2010 - “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a
seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori
dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di
servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Queste ultime, come chiarito dall’art. 1, lett. c), del D.P.R. 7
luglio 2006 n. 246 (Regolamento emanato in applicazione dell’art.
1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) – ripreso
dall’art. 1079 del DPR 90/2010 - sono “le condizioni comunque
implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze
straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a
maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di
svolgimento dei compiti di istituto”. L’articolo 6, comma terzo,
del precitato D.P.R. n. 246/2006 specifica poi che “Le infermità
si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari
condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le
straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa
efficiente e determinante”.
La giurisprudenza in
materia ha chiarito che le "particolari condizioni ambientali"
in questione consistono in “tutti i fatti che abbiano esposto il
soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in
rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di
istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto (ma, è
da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche
quali l'esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.),
la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa
circostanza dell'imbarco su unità navali o del servizio in strutture
o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto presente su
tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano
così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha
innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al
servizio in altre, ordinarie condizioni” (Cons. Stato, Sez. III,
parere, I giugno 2010 n. 1693). Sicchè “ai fini del riconoscimento
della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario
e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in
occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di
servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in
infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente
amianto” (Cons. Stato, Sez. III, cit.; nonché T.A.R. Puglia,
Lecce, Sez. II, 31 luglio 2015 n. 2595).
In applicazione di
tali coordinate ermeneutiche è stato ritenuto immotivato l’atto di
diniego del beneficio di cui al D.P.R. 7 luglio 2006 n. 246, fondato
sull’apodittica e generica affermazione dell’insussistenza delle
“circostanze straordinarie” o particolari “fatti di servizio”
e si riferisce “a maggiori disagi o fatiche”, non essendo a tal
fine sufficiente richiamo alle condizioni previste, in modo generico
ed astratto, dalla norma, risultando invece necessario “approfondire
gli aspetti specifici della vicenda (….) riguardanti le
“particolari condizioni ambientali od operative”, ovvero quelle
“condizioni comunque implicanti… fatti di servizio che hanno
esposto il dipendente a maggiori rischi…, in rapporto alle
ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di
istituto”;condizioni che, senza difficoltà, possono essere
individuate nello svolgimento dell’attività di motorista navale su
navi nelle cui strutture e attrezzature è presente l’asbesto”
(TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 199/2016). In tale prospettiva è
stata evidenziata la necessità, per l’autorità competente, di
fare riferimento alle “fondamentali caratteristiche della
patogenesi nei mesoteliomi da amianto”, tenendo conto dei tempi di
esposizione all'amianto nell'ambiente lavorativo, del periodo di
latenza nell'espressione anatomo-clinica della malattia, nonché del
tempo intercorso tra la diagnosi e l'exitus (vedi, TAR Campania, Sez.
VII, n. 868/2016 in un caso di Sottoufficiale che aveva prestato
servizio come meccanico navale in imbarcazioni vetuste
caratterizzatesi come “ambienti di lavoro caratterizzati da una
forte concentrazione di amianto, rischio generico” e che
“l'espletamento delle proprie mansioni che prevedevano la
manutenzione e riparazione - c.d. rischio specifico - a maneggiare i
c.d. "materassi cotti di amianto" che coibentavano le
tubature e i collettori superiori ed inferiori, nonché, per le
particolari qualità ignifughe, guanti e "tute d'amianto",
sia per utilizzo personale che per aiutare i colleghi di lavoro ad
indossarle, in quanto molto pesanti”).
Invece, nella
fattispecie in esame, è del tutto mancata la considerazione delle
condizioni specifiche del caso concreto, in quanto l’atto di
diniego impugnato si limita genericamente ad escludere il nesso
causale sulla base della considerazione che la patologia da cui era
affetto il Militare “non risulta causata dall’espletamento di una
missione autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente
sopra ordinata al dipendente e da circostanze straordinarie e fatti
di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o
fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei
compiti di istituto - e che si pongano quale causa ovvero la concausa
efficiente e determinante dell’infermità in questione”.
In sostanza, il
Comitato di verifica per le cause di servizio si è limitato
unicamente ariprodurre testualmente le definizioni e le previsioni
della normativa in materia che era tenuto ad applicare, senza
indicare, come avrebbe dovuto, nel contenuto del provvedimento, le
ragioni per cui la norma non era ritenuta applicabile nel caso di
specie, limitandosi a sancire in maniera del tutto assiomatica
l’insussistenza delle condizioni per la sua applicazione nello
specifico e concreto caso in esame, senza indicare alcuna circostanza
atta a supportare tale conclusione.
In altri termini, il
provvedimento impugnato si limita a ribadire quanto già stabilito in
maniera generale ed astratta dalla legge, senza tuttavia effettuare
quel confronto tra la fattispecie normativa e la fattispecie
concreta, senza fare alcun riferimento ai risultati dell’istruttoria
in merito alla sussistenza o meno delle "particolari
condizioni", intese secondo i criteri richiamati, specificamente
evidenziati nella relazione della ricorrente, in merito
all’esposizione all’amianto – asseritamente presente in varie
parti della nave, nella vernice di coibentazione, nei pacchi postali,
nella coibentazione di tubi e condotte passanti sui tetti delle
cuccette, che, logorate dal tempo, rilasciavano fibre nell’aria,
contaminando gli ambienti grazie alla diffusione degli impianti di
condizionamento etc. (come rappresentato dal Consiglio Centrale di
Rappresentanza dei Militari –SM Marina nella delibera n. 20 del
25.11.1999 e considerato nella nota n. 1275 del 2.6.2000 dello Stato
Maggiore della Marina) – e del nesso causale con lo sviluppo di
specifiche patologie polmonari (costituisce ormai fatto notorio
l’effetto carcinogenico dell’amianto nell’insorgenza del
mesotelioma pleurico).
Quest’ultimo è
stato frettolosamente escluso sulla sola base della considerazione
che trattasi di “neoplasia a sede primitiva sconosciuta”, senza
fare alcun riferimento agli elementi desumibili dalla documentazione
medica prodotta (vedi risultati RX torace riportati nella cartella
clinica 17 B del 1993, nella quale si ipotizza la possibile origine
polmonare, vedi consulenza oncologia riportata nel diario clinico),
in particolare dei risultati dell’analisi istopatologia ed
immunoistochimica (vedi referto 4.2.1993 “-OMISSIS-”; nonché
referto del 22.1.1993 “-OMISSIS-”), dei risultati della
diagnostica per immagini, della distribuzione delle metastasi (che
contribuisce anch’essa, per la localizzazione delle ripetizioni, a
chiarire da dove possa essere partito il tumore, che, nel caso di
specie si è manifestato con -OMISSIS-), oltre che del tempo di
insorgenza della malattia (che è anch’esso caratteristico di
alcuni tumori, quali il mesotelioma).
Alla luce delle
considerazioni sopra esposte appare evidente che il provvedimento
impugnato appare inficiato dalla lamentata carenza di motivazione e
da difetto di istruttoria, sicchè, il ricorso va accolto, assorbita
ogni altra censura, con conseguente annullamento degli atti
impugnati. In esecuzione della sentenza l’Amministrazione è tenuta
a ripronunciarsi sull’istanza in esame, riavviando l’istruttoria
procedimentale, rivalutando la documentazione medica e di servizio
del ricorrente, ripronunciandosi sul nesso causale con un
provvedimento che esprima in modo chiaro ed adeguato le ragioni per
cui questo possa o meno essere ritenuto sussistente nello specifico
caso in esame.
Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il
ricorso in esame nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per
l’effetto, annulla gli atti impugnati; fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna la
resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate
nella misura di €. 2.000 (duemila/00).
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del 16 novembre 2016 con l'intervento dei
magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente
Floriana Rizzetto,
Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza,
Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
Nessun commento:
Posta un commento