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domenica 15 luglio 2018

TAR 2018: “ per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di corresponsione dei benefici previsti dal dpr n. 243/06 proposta dalla ricorrente.” Pubblicato il 16/01/2017 N. 00655/2017 REG.PROV.COLL. N. 01562/2013 REG.RIC.




TAR 2018: “ per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di corresponsione dei benefici previsti dal dpr n. 243/06 proposta dalla ricorrente.”


Pubblicato il 16/01/2017

N. 00655/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01562/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ciconte C.F. CCNNCL75M14C352V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo, 212;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della richiesta di corresponsione dei benefici previsti dal dpr n. 243/06 proposta dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 novembre 2016 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame la ricorrente, nella qualità di vedeva ed erede del Capitano di 2^ classe -OMISSIS-, impugna il decreto n. 144 del 20.11.2012 con cui il Ministero della Difesa – sulla base del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 17.4.2012 confermato, in sede di revisione, in data 30.10.2012 - ha respinto la domanda di concessione dei benefici previsti dal DPR 243/2006 presentata in data 18.6.2002 per l’infermità – “-OMISSIS-” con conseguenze exitus dovuto ad arresto cardiocircolatorio – asseritamente contratta dal marito a causa dell’esposizione ad amianto durante il servizio prestato a bordo di navi della Marina Militare per circa un quinquennio (in vari periodi nell’arco temporale dal 1974 al 1992).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Violazione dell’art. 6 DPR 243/2006. Violazione dell’art. 97 Cost. e violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.

All’udienza pubblica del 16.11.2016 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo di censura dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La legge 23.12.2005, n. 266, all’art. 1 co. 564 equipara alle vittime del dovere, ai fini della corresponsione dei relativi benefici – che spettano anche al personale militare come sancito dall’art. 1904 del d.vo n. 66/2010 - “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Queste ultime, come chiarito dall’art. 1, lett. c), del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 246 (Regolamento emanato in applicazione dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) – ripreso dall’art. 1079 del DPR 90/2010 - sono “le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. L’articolo 6, comma terzo, del precitato D.P.R. n. 246/2006 specifica poi che “Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”.

La giurisprudenza in materia ha chiarito che le "particolari condizioni ambientali" in questione consistono in “tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto (ma, è da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali l'esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.), la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell'imbarco su unità navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione all'amianto presente su tali unità, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni” (Cons. Stato, Sez. III, parere, I giugno 2010 n. 1693). Sicchè “ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l'infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attività di servizio a bordo delle unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto” (Cons. Stato, Sez. III, cit.; nonché T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 31 luglio 2015 n. 2595).

In applicazione di tali coordinate ermeneutiche è stato ritenuto immotivato l’atto di diniego del beneficio di cui al D.P.R. 7 luglio 2006 n. 246, fondato sull’apodittica e generica affermazione dell’insussistenza delle “circostanze straordinarie” o particolari “fatti di servizio” e si riferisce “a maggiori disagi o fatiche”, non essendo a tal fine sufficiente richiamo alle condizioni previste, in modo generico ed astratto, dalla norma, risultando invece necessario “approfondire gli aspetti specifici della vicenda (….) riguardanti le “particolari condizioni ambientali od operative”, ovvero quelle “condizioni comunque implicanti… fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi…, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;condizioni che, senza difficoltà, possono essere individuate nello svolgimento dell’attività di motorista navale su navi nelle cui strutture e attrezzature è presente l’asbesto” (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 199/2016). In tale prospettiva è stata evidenziata la necessità, per l’autorità competente, di fare riferimento alle “fondamentali caratteristiche della patogenesi nei mesoteliomi da amianto”, tenendo conto dei tempi di esposizione all'amianto nell'ambiente lavorativo, del periodo di latenza nell'espressione anatomo-clinica della malattia, nonché del tempo intercorso tra la diagnosi e l'exitus (vedi, TAR Campania, Sez. VII, n. 868/2016 in un caso di Sottoufficiale che aveva prestato servizio come meccanico navale in imbarcazioni vetuste caratterizzatesi come “ambienti di lavoro caratterizzati da una forte concentrazione di amianto, rischio generico” e che “l'espletamento delle proprie mansioni che prevedevano la manutenzione e riparazione - c.d. rischio specifico - a maneggiare i c.d. "materassi cotti di amianto" che coibentavano le tubature e i collettori superiori ed inferiori, nonché, per le particolari qualità ignifughe, guanti e "tute d'amianto", sia per utilizzo personale che per aiutare i colleghi di lavoro ad indossarle, in quanto molto pesanti”).

Invece, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata la considerazione delle condizioni specifiche del caso concreto, in quanto l’atto di diniego impugnato si limita genericamente ad escludere il nesso causale sulla base della considerazione che la patologia da cui era affetto il Militare “non risulta causata dall’espletamento di una missione autorizzata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente e da circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto - e che si pongano quale causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione”.

In sostanza, il Comitato di verifica per le cause di servizio si è limitato unicamente ariprodurre testualmente le definizioni e le previsioni della normativa in materia che era tenuto ad applicare, senza indicare, come avrebbe dovuto, nel contenuto del provvedimento, le ragioni per cui la norma non era ritenuta applicabile nel caso di specie, limitandosi a sancire in maniera del tutto assiomatica l’insussistenza delle condizioni per la sua applicazione nello specifico e concreto caso in esame, senza indicare alcuna circostanza atta a supportare tale conclusione.

In altri termini, il provvedimento impugnato si limita a ribadire quanto già stabilito in maniera generale ed astratta dalla legge, senza tuttavia effettuare quel confronto tra la fattispecie normativa e la fattispecie concreta, senza fare alcun riferimento ai risultati dell’istruttoria in merito alla sussistenza o meno delle "particolari condizioni", intese secondo i criteri richiamati, specificamente evidenziati nella relazione della ricorrente, in merito all’esposizione all’amianto – asseritamente presente in varie parti della nave, nella vernice di coibentazione, nei pacchi postali, nella coibentazione di tubi e condotte passanti sui tetti delle cuccette, che, logorate dal tempo, rilasciavano fibre nell’aria, contaminando gli ambienti grazie alla diffusione degli impianti di condizionamento etc. (come rappresentato dal Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari –SM Marina nella delibera n. 20 del 25.11.1999 e considerato nella nota n. 1275 del 2.6.2000 dello Stato Maggiore della Marina) – e del nesso causale con lo sviluppo di specifiche patologie polmonari (costituisce ormai fatto notorio l’effetto carcinogenico dell’amianto nell’insorgenza del mesotelioma pleurico).

Quest’ultimo è stato frettolosamente escluso sulla sola base della considerazione che trattasi di “neoplasia a sede primitiva sconosciuta”, senza fare alcun riferimento agli elementi desumibili dalla documentazione medica prodotta (vedi risultati RX torace riportati nella cartella clinica 17 B del 1993, nella quale si ipotizza la possibile origine polmonare, vedi consulenza oncologia riportata nel diario clinico), in particolare dei risultati dell’analisi istopatologia ed immunoistochimica (vedi referto 4.2.1993 “-OMISSIS-”; nonché referto del 22.1.1993 “-OMISSIS-”), dei risultati della diagnostica per immagini, della distribuzione delle metastasi (che contribuisce anch’essa, per la localizzazione delle ripetizioni, a chiarire da dove possa essere partito il tumore, che, nel caso di specie si è manifestato con -OMISSIS-), oltre che del tempo di insorgenza della malattia (che è anch’esso caratteristico di alcuni tumori, quali il mesotelioma).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte appare evidente che il provvedimento impugnato appare inficiato dalla lamentata carenza di motivazione e da difetto di istruttoria, sicchè, il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento degli atti impugnati. In esecuzione della sentenza l’Amministrazione è tenuta a ripronunciarsi sull’istanza in esame, riavviando l’istruttoria procedimentale, rivalutando la documentazione medica e di servizio del ricorrente, ripronunciandosi sul nesso causale con un provvedimento che esprima in modo chiaro ed adeguato le ragioni per cui questo possa o meno essere ritenuto sussistente nello specifico caso in esame.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in esame nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di €. 2.000 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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