TAR 2018: “per
l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione del
provvedimento prot. XXX/T/-8-2 del 7.2.2006, notificato il 16.2.2006,
con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha
disposto il trasferimento d'autorità dell'App.to Scelto XXX XXX
dalla Caserma di XXX al Nucleo XXX di XXX per incompatibilità
ambientale;”
Pubblicato il
14/04/2018
N. 04112/2018
REG.PROV.COLL.
N. 03016/2006
REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 3016 del 2006, proposto da
XXX XXX,
rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Martusciello, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Silvestri
in Roma, via dei Gracchi, 278;
contro
Ministero della
Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via
dei Portoghesi, 12;
quanto al ricorso
introduttivo,
per l’annullamento
previa sospensione
dell’esecuzione
del provvedimento
prot. XXX/T/-8-2 del 7.2.2006, notificato il 16.2.2006, con il quale
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il
trasferimento d'autorità dell'App.to Scelto XXX XXX dalla Caserma di
XXX al Nucleo XXX di XXX per incompatibilità ambientale;
della proposta di
trasferimento del Comando regione Campania F.N. XXX/6-0/2005-I del
27.1.2006;
della Circolare nr.
349/466 1979 PU del 13.03.2003 del Comando Generale – I Reparto
nella parte in cui dispone la deroga all’obbligo di comunicazione
dell’avvio del procedimento per trasferimento;
nonché di tutti gli
atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi, allo stato
non conosciuti;
quanto ai primi
motivi aggiunti,
per l’annullamento
della nota nr.
XXX/T-8-5 del 22.05.2006 di conferma integrale del contenuto della
determinazione di trasferimento del ricorrente presso il Nucleo XXX
di XXX;
quanto ai secondi
motivi aggiunti,
per l’annullamento,
previa sospensione
dell’esecuzione
del silenzio rifiuto
formatosi sull’istanza di ritrasferimento presso la stazione CC di
XXX, inoltrata gerarchicamente il 10.08.2007 e poi ribadita con atto
notificato il 28.12.2007;
quanto ai terzi
motivi aggiunti,
per l’annullamento
dell’atto prot.
F.N. XXX/Tl0-7/PERS.BAC. datato 02.09.2008, comunicata con nota del
09.09.2008, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha
confermato integralmente il contenuto del provvedimento n.
XXX/TS-/PERS.BAC del 07.02.2006.
Visti il ricorso,
ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 la dott.ssa Rosa
Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig. XXX XXX,
odierno esponente, al tempo dei fatti di causa Appuntato Scelto
dell’Arma dei Carabinieri, con l’atto introduttivo del presente
giudizio domanda l’annullamento del provvedimento nr. XXX/T/-8-2
del 7.2.2006, meglio individuato in epigrafe, con il quale è stato
disposto il suo trasferimento dalla Regione CC Campania, Stazione di
XXX, alla Regione Veneto, presso il Nucleo XXX di XXX.
Rappresenta il
ricorrente che il trasferimento per incompatibilità ambientale di
cui è stato destinatario origina dall’avvenuto smarrimento di un
portafogli che egli aveva preso in consegna presso la Stazione CC di
XXX, mentre era comandato in servizio di ricezione del pubblico;
quando, qualche mese dopo, la legittima proprietaria del portamonete
si recava presso la predetta Stazione per ottenerne la restituzione,
ci si avvedeva dell’avvenuto smarrimento. Come pure confermato dal
ricorrente medesimo, seguivano accertamenti dai quali emergeva che
egli aveva rilasciato copia del verbale di rinvenimento al privato
cittadino che aveva rinvenuto il portamonete, ma non aveva anche
provveduto a verbalizzarne il successivo affidamento al collega che
gli subentrava nel servizio di piantone, né l’avvenuta effettiva
presa in consegna da parte della Stazione CC di XXX, con conseguenti
disguidi in ordine alle attività di ricerca del legittimo
proprietario ai fini della riconsegna, che di fatto non venivano
intraprese.
Rappresenta,
inoltre, l’esponente che nel dicembre 2005 la Procura di Napoli gli
notificava atto di chiusura delle indagini preliminari circa
l’ipotizzato reato di omissione in atti d’ufficio ex art. 328
c.p.
2. Tanto premesso,
l’odierno ricorrente si gravava avverso il disposto trasferimento
d’autorità per incompatibilità ambientale, domandandone
l’annullamento ed articolando i seguenti motivi di ricorso:
1) Eccesso di
potere. Difetto assoluto di motivazione e/o motivazione solo
apparente. Difetto assoluto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Difetto assoluto di istruttoria. Sviamento. Violazione l. 241/1990
art. 3. Violazione art. 7 l. 24.11.1990. Vizio del procedimento.
Violazione artt. 24 e 113 costituzione. Violazione art. 101 della
Costituzione dell'Unione Europea e della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione. Violazione art. 393 Regolam. Gener.
dell'Arma.
Mancherebbero le
condizioni di fatto e di diritto costituenti l’incompatibilità
ambientale su cui è motivato il disposto trasferimento, non essendo
ravvisabili in concreto né tensioni all’interno della caserma né
riverberi negativi all’esterno. La proposta di trasferimento,
richiamata dall’atto impugnato, sarebbe generica e priva di
elementi di accertamento concreti, nonché erronea nella parte in cui
fa riferimento a diverse e non coincidenti versioni dell’accaduto
fornite dal ricorrente. Inoltre, il provvedimento, insufficientemente
motivato, mancherebbe di individuare l’estensione della rilevata
incompatibilità, elemento indefettibile per la legittimità
dell’atto stesso. Emergerebbe, da ultimo, lo sviamento della
finalità del trasferimento, piegato a ragioni meramente punitive.
2) Violazione
dell'art. 395 del Regolamento Generale dell'Arma in relazione al
d.p.r. 545/1986 riguardante i procedimenti disciplinari; alla l.
1168/1961 – Sviamento.
Il disposto
trasferimento occulterebbe, di fatto, una sanzione disciplinare, come
tale illegittima poiché solo la legge stabilisce il tipo di sanzione
disciplinare irrogabile, in relazione alla gravità del fatto, e le
condizioni necessarie per potervi dar corso.
3) Violazione di
legge art. 33 l. 104/1992.
Il trasferimento
violerebbe l’art. 33, legge n. 104/1992, in quanto disposto
nonostante l’Amministrazione fosse a conoscenza della attività di
cura che il ricorrente presta al padre, seppure in mancanza della
formale certificazione dello stato di salute di quest’ultimo.
3. Si costituivano
in giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, spiegando le proprie difese e domandando
il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.
4. All’esito della
Camera di Consiglio del 26 aprile 2006, con Ordinanza n. 2432/2006 la
Sezione respingeva l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni
iuris; tale esito era poi confermato in appello dal Consiglio di
Stato, sez. IV, con Ordinanza del 27 giugno 2006, nr. 3183/2006.
5. Il 1.08.2006
parte ricorrente depositava un primo ricorso per motivi aggiunti per
domandare l’annullamento, previa concessione della tutela
cautelare, della nota prot. n. XXX/T-8-5 del 22.05.2006 con cui il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri confermava integralmente
il contenuto del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso
il Nucleo XXX di XXX.
Rappresentava di
aver inoltrato al Comando Generale dell’Arma, in data 21.04.2006,
comunicazione dell’avvenuto riconoscimento da parte della Asl di
Napoli del grado massimo di infermità previsto dalla legge n.
104/1992 al padre del ricorrente, cui egli presta assistenza,
conseguentemente domandando la revoca o la sospensione del disposto
trasferimento, altresì dichiarando la disponibilità ad un eventuale
impiego presso le diverse ma più vicine sedi di Napoli, Torre del
Greco e Castellamare di Stabia.
Il Sig. XXX deduceva
l’illegittimità dell’atto di conferma del trasferimento in
quanto, poiché l’istanza di revoca o sospensione conteneva
l’indicazione di fatti nuovi e sopravvenuti incidenti sulla
posizione del ricorrente, l’Amministrazione, in luogo della mera
conferma del provvedimento precedente, non avrebbe dovuto esimersi
dal riconsiderarne la posizione, fornendo apposita e diversa
motivazione.
6. Le
Amministrazioni resistenti depositavano memoria spiegando difese
avverso il ricorso per motivi aggiunti ed insistendo per la reiezione
del gravame.
7. Con Ordinanza
collegiale n. 4704 del 30 agosto 2006, la Sezione respingeva la
domanda incidentale di sospensione del provvedimento, rilevandone,
inoltre, la perplessa impugnabilità avuto riguardo al contenuto
meramente confermativo dello stesso; tale esito era confermato dal
giudice di appello con ordinanza della Sez. IV del 12 dicembre 2006,
nr. 6463/2006.
8. Con secondo
ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22.5.2008, il ricorrente
impugnava, chiedendone l’annullamento, il silenzio rifiuto
formatosi sull’istanza di trasferimento a XXX inoltrata
gerarchicamente il 10.08.2007 e poi ribadita con atto notificato il
28.12.2007.
Esponeva il
ricorrente che il Tribunale di Torre Annunziata, all’esito del
giudizio per omissione di atti d’ufficio, con sentenza n. 7000977
del 13.07.2007, lo aveva assolto con formula piena, “perché il
fatto non sussiste”. Rappresentava, inoltre, come la fase
dibattimentale del giudizio avesse consentito di appurare l’assenza
di tensioni all’interno della caserma nonché l’omogeneità della
prassi operativa in uso per la presa in consegna di oggetti smarriti
con quanto compiuto dal ricorrente medesimo, destituendo di
fondamento il giudizio circa l’asserita incompatibilità
ambientale.
Alla luce di tali
nuovi accadimenti, il Sig. XXX avanzava istanza di trasferimento
presso la caserma di XXX in data 10.08.2007; con nota prot. XXX-T10-2
del 18.10.2007 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
indicava in 240 giorni il termine per la definizione del relativo
procedimento, senza tuttavia adottare alcun provvedimento.
Avverso tale inerzia
il ricorrente lamentava, dunque, eccesso di potere e violazione dei
principi costituzionali e comunitari a tutela delle legittime
aspirazioni al bene della vita anelato.
9. Le
Amministrazioni resistenti depositavano memoria per resistere al
gravame e chiederne il rigetto siccome infondato, preliminarmente
eccependone l’inammissibilità per non essersi ancora formato, al
momento della proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti,
l’eccepito silenzio-rifiuto.
10. Con terzo
ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4.12.2008, l’odierno
esponente domandava, quindi, l’annullamento dell’atto di conferma
integrale del disposto trasferimento, prot. F.N. XXX/Tl0-7/PERS.BAC.
del 2.9.2008, nel frattempo intervenuto, riproducendo le censure già
articolate con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, in
ordine alla mancata valutazione delle sopravvenienze di fatto medio
tempore intervenute.
11. L’avvocatura
erariale depositava documentazione e insisteva per l’infondatezza
del secondo ricorso per motivi aggiunti, preliminarmente eccependone
l’inammissibilità per essere il provvedimento impugnato un atto
meramente confermativo della precedente determinazione, in quanto
tale non impugnabile.
12. Alla pubblica
udienza di smaltimento del 2 marzo 2018 la causa è stata trattenuta
in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è in
parte infondato, in parte inammissibile ed in parte improcedibile,
per le ragioni di seguito espresse.
2. Quanto all’atto
introduttivo del presente giudizio, a mezzo del quale il ricorrente
impugna il provvedimento mediante il quale il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri ne ha disposto il trasferimento per
incompatibilità ambientale presso il Nucleo XXX di XXX ed avverso il
quale l’odierno ricorrente ha articolato censure di violazione di
legge ed eccesso di potere, come indicato nella superiore parte in
fatto, osserva il Collegio che dalla documentazione versata in atti e
dalle affermazioni dello stesso ricorrente, risulta possibile
ravvisare l’indicata situazione di “incompatibilità ambientale”
del ricorrente, atteso che, a prescindere dalla sorte della vicenda
penale, la situazione descritta è ragionevolmente idonea a ledere
l'immagine dell'Istituzione condizionando negativamente lo
svolgimento della vita della caserma.
2.1 Alla base del
provvedimento, l’Amministrazione ha posto la motivata proposta di
trasferimento formulata dal Comando regione Carabinieri Campania del
30 gennaio 2006, supportata dalla precedente proposta del Comando
provinciale di Napoli del 7 novembre 2005, in cui, oltre ad essere
riportate le suesposte circostanze di fatto, si è evidenziato come
l’episodio, ormai noto in pubblico, sia stato causa di “sfavorevoli
commenti”, e quanto il comportamento del militare, contrario ai
doveri del suo stato, si sia rivelato idoneo a ledere il prestigio
personale e quello dell’Istituzione.
Ancor più
chiaramente, l’Amministrazione ha evidenziato come il riverbero
pubblico negativo della vicenda abbia determinato l’emersione, in
capo al graduato, di una insanabile vulnerabilità nell’esercizio
delle funzioni connesse al proprio status e all’assolvimento dei
propri compiti istituzionali, così concretizzandosi una situazione
di incompatibilità ambientale e funzionale.
Di tali motivazioni
dava atto anche il provvedimento con cui il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, in data 7 febbraio 2006, disponeva il
trasferimento d’autorità del ricorrente alla Regione CC Veneto,
quale prodiere presso il Nucleo XXX di XXX.
Non condivisibile si
rivela, pertanto, la denunciata insufficiente motivazione ed
eccessiva genericità della proposta di trasferimento, che appare al
contrario sufficientemente circostanziata e non affetta da errori o
travisamenti nella ricostruzione delle condizioni di fatto che hanno
cagionato il sopravvenire di uno stato di incompatibilità del
militare con l’ambiente in cui egli operava.
2.2 Lo stesso è
dirsi per il successivo atto dispositivo del trasferimento il quale,
giova evidenziare, non consegue all’accertamento di fatti illeciti,
civili o penali - accertamento che compete ad altra autorità - ma
alla verifica della fondatezza di un clamore popolare, di per se
stesso lesivo dell’immagine dell’Arma e, dunque, tale da
suggerire l’opportunità di allontanarne il protagonista.
Ed invero, quello
all’odierno esame è un provvedimento amministrativo connotato da
ampia discrezionalità ed adottato per ragioni di opportunità e di
organizzazione del servizio, di fronte alle quali l'interesse del
militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra
assume normalmente la rilevanza di mero fatto, che non necessita di
una particolare motivazione né di particolari garanzie di
partecipazione preventiva, atteso che l'interesse pubblico al
rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è
prevalente su altri eventuali interessi del subordinato (cfr. Tar
Lazio, Roma, sez. I-bis, 14 dicembre 2012, n. 10435).
Nel caso di specie,
poi, posta la non sovrapponibilità dell’accertamento di eventuali
responsabilità penali con le ragioni che legittimamente possono
supportare la determinazione di trasferimento d’autorità, che
costante giurisprudenza ha inquadrato nel genus degli ordini che
l’Amministrazione militare, con la ricordata ampia discrezionalità
che li contraddistingue, può impartire, deve darsi atto di come lo
stesso giudice penale abbia avuto modo di rilevare quanto la condotta
del ricorrente sia stata negligente e non conforme al principio di
buon andamento della P.A., pur non perfezionando la fattispecie di
cui all’art. 328 c.p. per carenza dei necessari requisiti di
urgenza ed indefettibilità dell’atto omesso.
Neppure decisiva si
palesa la censurata mancata perimetrazione dell’area di
incompatibilità, così da garantire al dipendente un trasferimento
che sia il più vicino possibile alla sede di provenienza o che gli
crei i minori disagi.
A tal riguardo,
giova rammentare, come puntualmente la giurisprudenza amministrativa
ha fatto, che i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità
ambientale, già di norma caratterizzati da un’ampia sfera di
valutazione discrezionale riservata all’Amministrazione, se
adottati nei confronti di un dipendente della Polizia di Stato o del
personale militare denotano, in ragione della delicatezza della
funzione da questi svolta, una potestà discrezionale ben maggiore di
quella riconosciuta nei confronti di altri dipendenti pubblici, tale
per cui, come sopra ricordato, l’interesse del militare allo
svolgimento preferenziale del servizio in una sede piuttosto che in
un’altra assume rilevanza di mero fatto, esimendo l’Amministrazione
da una puntuale e specifica motivazione sul punto.
In definitiva,
rilevato come l’impugnato trasferimento sia stato originato da una
vicenda contrassegnata dalla condotta del ricorrente affatto esente
da mende, e rammentato altresì il consolidato orientamento
giurisprudenziale per il quale determinazioni di tal fatta trovano
legittimo fondamento anche quando il bene giuridico tutelato, ossia
il corretto funzionamento dell'ufficio ed il suo prestigio, sia
soltanto messo in pericolo, non essendo anche necessario che esso
debba essere già danneggiato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio
2005 n. 566), deve escludersi che l'utilizzo, in ambito militare,
dell’ordine di trasferimento impartito al fine di rimuovere una
situazione di ritenuta incompatibilità ambientale, possa denotare
sintomi di sviamento, stante il discredito e la percezione di
inaffidabilità che la permanenza in loco del militare avrebbe
determinato sull'Arma.
3. Per tutte le
suesposte ragioni, il ricorso introduttivo del presente gravame è
infondato e deve essere respinto.
4. Quanto al primo
ricorso per motivi aggiunti, a mezzo di esso il ricorrente impugnava
la nota nr. XXX/T-8-5 del 22.05.2006 con la quale il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, a fronte dell’istanza di riesame della
posizione di impiego avanzata il 07.04.2006, comunicava che “si
conferma integralmente il contenuto della determinazione nr.
XXX/T-8-2”, cioè del provvedimento di trasferimento per
incompatibilità ambientale.
Riguardo tale
impugnazione, il Collegio, nel confermare l’orientamento espresso
in sede cautelare, non può che rilevarne l’inammissibilità in
ragione del carattere meramente confermativo dell’atto impugnato,
come tale inidoneo ad assurgere ad oggetto di autonoma impugnazione,
come da consolidato e granitico insegnamento giurisprudenziale.
È appena il caso di
rammentare il pacifico insegnamento per cui è esclusa
l'impugnabilità degli atti meramente confermativi attraverso i quali
l'amministrazione si limita a richiamare una determinazione in
precedenza adottata, senza effettuare una nuova istruttoria ed una
nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto già
considerati, ovvero di altri nuovi, medio tempore acquisiti. In tali
ipotesi deve ritenersi che la non impugnabilità discenda, per un
verso, dal riconoscimento della carenza assoluta di interesse ad
ottenere l'annullamento giurisdizionale, poiché la sua eliminazione
dal mondo giuridico non sarebbe in grado di rimuovere una lesione
comunque imputabile all'atto confermato ove questo non sia stato
impugnato, per altro verso, ove viceversa quest'ultimo sia stato già
impugnato, per l'inutilità di imporre un onere di impugnazione di
atti che vengono in essere con uno scopo meramente riproduttivo di
altri già gravati in sede giurisdizionale e destinati ad essere
travolti dall'annullamento dei primi (Cons. Stato Sez. V, 9 luglio
2015, n. 3462)
Non coglie, dunque,
nel segno la tesi prospettata da parte ricorrente secondo cui
l’intervenuto riconoscimento, in capo al proprio genitore, di un
elevato grado di invalidità ai sensi della legge n. 104/1992,
avrebbe imposto all’Amministrazione di riconsiderare globalmente la
sua posizione, anche in considerazione della diversità e autonomia
del procedimento di riconoscimento dei benefici di cui all’art. 33
della predetta legge, subordinato al riscontro in concreto di
specifici e peculiari requisiti quali quello della esclusività e
continuità dell’opera assistenziale prestata.
Al riguardo, è in
primo luogo da evidenziare come il fatto sopravvenuto non si ponga in
diretta relazione con il disposto trasferimento d’autorità per
incompatibilità ambientale, il quale è, al contrario, misura
prioritaria sia temporalmente che funzionalmente; di conseguenza, ed
in secondo luogo, nessun obbligo di riesame poteva dirsi sussistente
in capo all’amministrazione militare la quale, infatti, ha
meramente confermato la precedente determinazione di trasferimento,
senza rinnovare o integrare il precedente iter di verifica
istruttoria.
5. Il primo ricorso
per motivi aggiunti è, pertanto, inammissibile.
6. Con successivi
secondi motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava il silenzio
rifiuto formatosi sulla nuova istanza e sulla successiva istanza di
ritrasferimento presso la Stazione CC di XXX. Più esattamente, il
ricorrente inoltrava, il 10.08.2007, una prima istanza motivata sulla
base dell’intervenuta sentenza assolutoria a conclusione del
giudizio penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui
all’art. 328 c.p. di omissione in atti di ufficio, ed una seconda
istanza, datata 30.08.2007, per domandare il trasferimento al Comando
Regione CC Campania in ragione delle necessità di cura e assistenza
al padre, ai sensi della legge n. 104/1992.
Con riferimento a
tale seconda istanza, la difesa erariale ha fornito prova documentale
della avvenuta richiesta di integrazione di documentazione
medico-amministrativa formulata dall’Amministrazione in data
31.10.2007, in attesa della quale veniva disposta la sospensione
dell’esame dell’istanza medesima. Risulta, tuttavia, che tale
richiesta non sia mai stata riscontrata dall’interessato e che, di
conseguenza, la relativa istanza sia rimasta sospesa.
Con riferimento
all’istanza di ritrasferimento, inoltrata il 10.08.2007,
l’Amministrazione si è determinata il successivo 9.9.2008
confermando integralmente il provvedimento di trasferimento del
7.2.2006, impugnato con il ricorso introduttivo.
Così stando le
cose, il Collegio non può che rilevare l’improcedibilità del
secondo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di
interesse: infatti, l'emanazione di un provvedimento espresso (sia
positivo che negativo) dopo la proposizione del ricorso
giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione non
può che avere effetti estintivi sulla materia del contendere, in
quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio,
ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di
violazione/elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso entro i termini all'uopo previsti (cfr. ex
multis Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2968).
7. Avverso
l’espressa determinazione dell’Amministrazione di confermare il
disposto trasferimento anche a seguito dell’istanza del 10.8.2007,
il ricorrente si è gravato con il terzo ricorso per motivi aggiunti.
Anche in tal caso,
tuttavia, analogamente a quanto chiarito in relazione alla nota di
mera conferma impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti,
oggetto dell’impugnazione è un atto meramente confermativo, che in
nulla integra o innova i presupposti a base della originaria
determinazione della Amministrazione militare.
Pertanto, il
Collegio, rinviando alle considerazioni svolte circa l’inidoneità
di atti di tal fatta ad essere autonomamente impugnati, poiché per
il loro tramite l'Amministrazione richiama un proprio precedente
provvedimento avvalorandone il contenuto, senza alcun tipo di
attività istruttoria ovvero nuovo apprezzamento di circostanze
conosciute ed acquisite successivamente (Cons. Stato, Sez. VI, 7
febbraio 2018, n. 774), non può che concludere per l’inammissibilità
del terzo ricorso per motivi aggiunti.
8. In conclusione,
il ricorso introduttivo si palesa infondato e va, pertanto,
rigettato; il primo ed il terso ricorso per motivi aggiunti sono
inammissibili poiché aventi ad oggetto atti meramente confermativi,
il secondo ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse.
9. Stante la natura
della controversia, il Collegio ritiene equo disporre l’integrale
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, come
integrato da motivi aggiunti, così provvede:
- lo rigetta quanto
al ricorso introduttivo;
- lo dichiara
inammissibile quanto al primo ricorso per motivi aggiunti;
- lo dichiara
improcedibile quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti;
- lo dichiara
inammissibile quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente
Rosa Perna,
Consigliere, Estensore
Laura Marzano,
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Rosa Perna
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Nessun commento:
Posta un commento