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domenica 15 luglio 2018

TAR 2018: “per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento prot. XXX/T/-8-2 del 7.2.2006, notificato il 16.2.2006, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento d'autorità dell'App.to Scelto XXX XXX dalla Caserma di XXX al Nucleo XXX di XXX per incompatibilità ambientale;” Pubblicato il 14/04/2018 N. 04112/2018 REG.PROV.COLL. N. 03016/2006 REG.RIC.




TAR 2018: “per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento prot. XXX/T/-8-2 del 7.2.2006, notificato il 16.2.2006, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento d'autorità dell'App.to Scelto XXX XXX dalla Caserma di XXX al Nucleo XXX di XXX per incompatibilità ambientale;”

Pubblicato il 14/04/2018

N. 04112/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03016/2006 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3016 del 2006, proposto da
XXX XXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Silvestri in Roma, via dei Gracchi, 278;

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

quanto al ricorso introduttivo,

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

del provvedimento prot. XXX/T/-8-2 del 7.2.2006, notificato il 16.2.2006, con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento d'autorità dell'App.to Scelto XXX XXX dalla Caserma di XXX al Nucleo XXX di XXX per incompatibilità ambientale;

della proposta di trasferimento del Comando regione Campania F.N. XXX/6-0/2005-I del 27.1.2006;

della Circolare nr. 349/466 1979 PU del 13.03.2003 del Comando Generale – I Reparto nella parte in cui dispone la deroga all’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento per trasferimento;

nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi, allo stato non conosciuti;

quanto ai primi motivi aggiunti,

per l’annullamento

della nota nr. XXX/T-8-5 del 22.05.2006 di conferma integrale del contenuto della determinazione di trasferimento del ricorrente presso il Nucleo XXX di XXX;

quanto ai secondi motivi aggiunti,

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di ritrasferimento presso la stazione CC di XXX, inoltrata gerarchicamente il 10.08.2007 e poi ribadita con atto notificato il 28.12.2007;

quanto ai terzi motivi aggiunti,

per l’annullamento

dell’atto prot. F.N. XXX/Tl0-7/PERS.BAC. datato 02.09.2008, comunicata con nota del 09.09.2008, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha confermato integralmente il contenuto del provvedimento n. XXX/TS-/PERS.BAC del 07.02.2006.

Visti il ricorso, ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Sig. XXX XXX, odierno esponente, al tempo dei fatti di causa Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, con l’atto introduttivo del presente giudizio domanda l’annullamento del provvedimento nr. XXX/T/-8-2 del 7.2.2006, meglio individuato in epigrafe, con il quale è stato disposto il suo trasferimento dalla Regione CC Campania, Stazione di XXX, alla Regione Veneto, presso il Nucleo XXX di XXX.

Rappresenta il ricorrente che il trasferimento per incompatibilità ambientale di cui è stato destinatario origina dall’avvenuto smarrimento di un portafogli che egli aveva preso in consegna presso la Stazione CC di XXX, mentre era comandato in servizio di ricezione del pubblico; quando, qualche mese dopo, la legittima proprietaria del portamonete si recava presso la predetta Stazione per ottenerne la restituzione, ci si avvedeva dell’avvenuto smarrimento. Come pure confermato dal ricorrente medesimo, seguivano accertamenti dai quali emergeva che egli aveva rilasciato copia del verbale di rinvenimento al privato cittadino che aveva rinvenuto il portamonete, ma non aveva anche provveduto a verbalizzarne il successivo affidamento al collega che gli subentrava nel servizio di piantone, né l’avvenuta effettiva presa in consegna da parte della Stazione CC di XXX, con conseguenti disguidi in ordine alle attività di ricerca del legittimo proprietario ai fini della riconsegna, che di fatto non venivano intraprese.

Rappresenta, inoltre, l’esponente che nel dicembre 2005 la Procura di Napoli gli notificava atto di chiusura delle indagini preliminari circa l’ipotizzato reato di omissione in atti d’ufficio ex art. 328 c.p.

2. Tanto premesso, l’odierno ricorrente si gravava avverso il disposto trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, domandandone l’annullamento ed articolando i seguenti motivi di ricorso:

1) Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione e/o motivazione solo apparente. Difetto assoluto dei presupposti e travisamento dei fatti. Difetto assoluto di istruttoria. Sviamento. Violazione l. 241/1990 art. 3. Violazione art. 7 l. 24.11.1990. Vizio del procedimento. Violazione artt. 24 e 113 costituzione. Violazione art. 101 della Costituzione dell'Unione Europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Violazione art. 393 Regolam. Gener. dell'Arma.

Mancherebbero le condizioni di fatto e di diritto costituenti l’incompatibilità ambientale su cui è motivato il disposto trasferimento, non essendo ravvisabili in concreto né tensioni all’interno della caserma né riverberi negativi all’esterno. La proposta di trasferimento, richiamata dall’atto impugnato, sarebbe generica e priva di elementi di accertamento concreti, nonché erronea nella parte in cui fa riferimento a diverse e non coincidenti versioni dell’accaduto fornite dal ricorrente. Inoltre, il provvedimento, insufficientemente motivato, mancherebbe di individuare l’estensione della rilevata incompatibilità, elemento indefettibile per la legittimità dell’atto stesso. Emergerebbe, da ultimo, lo sviamento della finalità del trasferimento, piegato a ragioni meramente punitive.

2) Violazione dell'art. 395 del Regolamento Generale dell'Arma in relazione al d.p.r. 545/1986 riguardante i procedimenti disciplinari; alla l. 1168/1961 – Sviamento.

Il disposto trasferimento occulterebbe, di fatto, una sanzione disciplinare, come tale illegittima poiché solo la legge stabilisce il tipo di sanzione disciplinare irrogabile, in relazione alla gravità del fatto, e le condizioni necessarie per potervi dar corso.

3) Violazione di legge art. 33 l. 104/1992.

Il trasferimento violerebbe l’art. 33, legge n. 104/1992, in quanto disposto nonostante l’Amministrazione fosse a conoscenza della attività di cura che il ricorrente presta al padre, seppure in mancanza della formale certificazione dello stato di salute di quest’ultimo.

3. Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, spiegando le proprie difese e domandando il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.

4. All’esito della Camera di Consiglio del 26 aprile 2006, con Ordinanza n. 2432/2006 la Sezione respingeva l’istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris; tale esito era poi confermato in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, con Ordinanza del 27 giugno 2006, nr. 3183/2006.

5. Il 1.08.2006 parte ricorrente depositava un primo ricorso per motivi aggiunti per domandare l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, della nota prot. n. XXX/T-8-5 del 22.05.2006 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri confermava integralmente il contenuto del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso il Nucleo XXX di XXX.

Rappresentava di aver inoltrato al Comando Generale dell’Arma, in data 21.04.2006, comunicazione dell’avvenuto riconoscimento da parte della Asl di Napoli del grado massimo di infermità previsto dalla legge n. 104/1992 al padre del ricorrente, cui egli presta assistenza, conseguentemente domandando la revoca o la sospensione del disposto trasferimento, altresì dichiarando la disponibilità ad un eventuale impiego presso le diverse ma più vicine sedi di Napoli, Torre del Greco e Castellamare di Stabia.

Il Sig. XXX deduceva l’illegittimità dell’atto di conferma del trasferimento in quanto, poiché l’istanza di revoca o sospensione conteneva l’indicazione di fatti nuovi e sopravvenuti incidenti sulla posizione del ricorrente, l’Amministrazione, in luogo della mera conferma del provvedimento precedente, non avrebbe dovuto esimersi dal riconsiderarne la posizione, fornendo apposita e diversa motivazione.

6. Le Amministrazioni resistenti depositavano memoria spiegando difese avverso il ricorso per motivi aggiunti ed insistendo per la reiezione del gravame.

7. Con Ordinanza collegiale n. 4704 del 30 agosto 2006, la Sezione respingeva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento, rilevandone, inoltre, la perplessa impugnabilità avuto riguardo al contenuto meramente confermativo dello stesso; tale esito era confermato dal giudice di appello con ordinanza della Sez. IV del 12 dicembre 2006, nr. 6463/2006.

8. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22.5.2008, il ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di trasferimento a XXX inoltrata gerarchicamente il 10.08.2007 e poi ribadita con atto notificato il 28.12.2007.

Esponeva il ricorrente che il Tribunale di Torre Annunziata, all’esito del giudizio per omissione di atti d’ufficio, con sentenza n. 7000977 del 13.07.2007, lo aveva assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. Rappresentava, inoltre, come la fase dibattimentale del giudizio avesse consentito di appurare l’assenza di tensioni all’interno della caserma nonché l’omogeneità della prassi operativa in uso per la presa in consegna di oggetti smarriti con quanto compiuto dal ricorrente medesimo, destituendo di fondamento il giudizio circa l’asserita incompatibilità ambientale.

Alla luce di tali nuovi accadimenti, il Sig. XXX avanzava istanza di trasferimento presso la caserma di XXX in data 10.08.2007; con nota prot. XXX-T10-2 del 18.10.2007 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri indicava in 240 giorni il termine per la definizione del relativo procedimento, senza tuttavia adottare alcun provvedimento.

Avverso tale inerzia il ricorrente lamentava, dunque, eccesso di potere e violazione dei principi costituzionali e comunitari a tutela delle legittime aspirazioni al bene della vita anelato.

9. Le Amministrazioni resistenti depositavano memoria per resistere al gravame e chiederne il rigetto siccome infondato, preliminarmente eccependone l’inammissibilità per non essersi ancora formato, al momento della proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti, l’eccepito silenzio-rifiuto.

10. Con terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 4.12.2008, l’odierno esponente domandava, quindi, l’annullamento dell’atto di conferma integrale del disposto trasferimento, prot. F.N. XXX/Tl0-7/PERS.BAC. del 2.9.2008, nel frattempo intervenuto, riproducendo le censure già articolate con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti, in ordine alla mancata valutazione delle sopravvenienze di fatto medio tempore intervenute.

11. L’avvocatura erariale depositava documentazione e insisteva per l’infondatezza del secondo ricorso per motivi aggiunti, preliminarmente eccependone l’inammissibilità per essere il provvedimento impugnato un atto meramente confermativo della precedente determinazione, in quanto tale non impugnabile.

12. Alla pubblica udienza di smaltimento del 2 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il gravame è in parte infondato, in parte inammissibile ed in parte improcedibile, per le ragioni di seguito espresse.

2. Quanto all’atto introduttivo del presente giudizio, a mezzo del quale il ricorrente impugna il provvedimento mediante il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ne ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale presso il Nucleo XXX di XXX ed avverso il quale l’odierno ricorrente ha articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere, come indicato nella superiore parte in fatto, osserva il Collegio che dalla documentazione versata in atti e dalle affermazioni dello stesso ricorrente, risulta possibile ravvisare l’indicata situazione di “incompatibilità ambientale” del ricorrente, atteso che, a prescindere dalla sorte della vicenda penale, la situazione descritta è ragionevolmente idonea a ledere l'immagine dell'Istituzione condizionando negativamente lo svolgimento della vita della caserma.

2.1 Alla base del provvedimento, l’Amministrazione ha posto la motivata proposta di trasferimento formulata dal Comando regione Carabinieri Campania del 30 gennaio 2006, supportata dalla precedente proposta del Comando provinciale di Napoli del 7 novembre 2005, in cui, oltre ad essere riportate le suesposte circostanze di fatto, si è evidenziato come l’episodio, ormai noto in pubblico, sia stato causa di “sfavorevoli commenti”, e quanto il comportamento del militare, contrario ai doveri del suo stato, si sia rivelato idoneo a ledere il prestigio personale e quello dell’Istituzione.

Ancor più chiaramente, l’Amministrazione ha evidenziato come il riverbero pubblico negativo della vicenda abbia determinato l’emersione, in capo al graduato, di una insanabile vulnerabilità nell’esercizio delle funzioni connesse al proprio status e all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, così concretizzandosi una situazione di incompatibilità ambientale e funzionale.

Di tali motivazioni dava atto anche il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in data 7 febbraio 2006, disponeva il trasferimento d’autorità del ricorrente alla Regione CC Veneto, quale prodiere presso il Nucleo XXX di XXX.

Non condivisibile si rivela, pertanto, la denunciata insufficiente motivazione ed eccessiva genericità della proposta di trasferimento, che appare al contrario sufficientemente circostanziata e non affetta da errori o travisamenti nella ricostruzione delle condizioni di fatto che hanno cagionato il sopravvenire di uno stato di incompatibilità del militare con l’ambiente in cui egli operava.

2.2 Lo stesso è dirsi per il successivo atto dispositivo del trasferimento il quale, giova evidenziare, non consegue all’accertamento di fatti illeciti, civili o penali - accertamento che compete ad altra autorità - ma alla verifica della fondatezza di un clamore popolare, di per se stesso lesivo dell’immagine dell’Arma e, dunque, tale da suggerire l’opportunità di allontanarne il protagonista.

Ed invero, quello all’odierno esame è un provvedimento amministrativo connotato da ampia discrezionalità ed adottato per ragioni di opportunità e di organizzazione del servizio, di fronte alle quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume normalmente la rilevanza di mero fatto, che non necessita di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 14 dicembre 2012, n. 10435).

Nel caso di specie, poi, posta la non sovrapponibilità dell’accertamento di eventuali responsabilità penali con le ragioni che legittimamente possono supportare la determinazione di trasferimento d’autorità, che costante giurisprudenza ha inquadrato nel genus degli ordini che l’Amministrazione militare, con la ricordata ampia discrezionalità che li contraddistingue, può impartire, deve darsi atto di come lo stesso giudice penale abbia avuto modo di rilevare quanto la condotta del ricorrente sia stata negligente e non conforme al principio di buon andamento della P.A., pur non perfezionando la fattispecie di cui all’art. 328 c.p. per carenza dei necessari requisiti di urgenza ed indefettibilità dell’atto omesso.

Neppure decisiva si palesa la censurata mancata perimetrazione dell’area di incompatibilità, così da garantire al dipendente un trasferimento che sia il più vicino possibile alla sede di provenienza o che gli crei i minori disagi.

A tal riguardo, giova rammentare, come puntualmente la giurisprudenza amministrativa ha fatto, che i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale, già di norma caratterizzati da un’ampia sfera di valutazione discrezionale riservata all’Amministrazione, se adottati nei confronti di un dipendente della Polizia di Stato o del personale militare denotano, in ragione della delicatezza della funzione da questi svolta, una potestà discrezionale ben maggiore di quella riconosciuta nei confronti di altri dipendenti pubblici, tale per cui, come sopra ricordato, l’interesse del militare allo svolgimento preferenziale del servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume rilevanza di mero fatto, esimendo l’Amministrazione da una puntuale e specifica motivazione sul punto.

In definitiva, rilevato come l’impugnato trasferimento sia stato originato da una vicenda contrassegnata dalla condotta del ricorrente affatto esente da mende, e rammentato altresì il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale determinazioni di tal fatta trovano legittimo fondamento anche quando il bene giuridico tutelato, ossia il corretto funzionamento dell'ufficio ed il suo prestigio, sia soltanto messo in pericolo, non essendo anche necessario che esso debba essere già danneggiato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2005 n. 566), deve escludersi che l'utilizzo, in ambito militare, dell’ordine di trasferimento impartito al fine di rimuovere una situazione di ritenuta incompatibilità ambientale, possa denotare sintomi di sviamento, stante il discredito e la percezione di inaffidabilità che la permanenza in loco del militare avrebbe determinato sull'Arma.

3. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso introduttivo del presente gravame è infondato e deve essere respinto.

4. Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, a mezzo di esso il ricorrente impugnava la nota nr. XXX/T-8-5 del 22.05.2006 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a fronte dell’istanza di riesame della posizione di impiego avanzata il 07.04.2006, comunicava che “si conferma integralmente il contenuto della determinazione nr. XXX/T-8-2”, cioè del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Riguardo tale impugnazione, il Collegio, nel confermare l’orientamento espresso in sede cautelare, non può che rilevarne l’inammissibilità in ragione del carattere meramente confermativo dell’atto impugnato, come tale inidoneo ad assurgere ad oggetto di autonoma impugnazione, come da consolidato e granitico insegnamento giurisprudenziale.

È appena il caso di rammentare il pacifico insegnamento per cui è esclusa l'impugnabilità degli atti meramente confermativi attraverso i quali l'amministrazione si limita a richiamare una determinazione in precedenza adottata, senza effettuare una nuova istruttoria ed una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto già considerati, ovvero di altri nuovi, medio tempore acquisiti. In tali ipotesi deve ritenersi che la non impugnabilità discenda, per un verso, dal riconoscimento della carenza assoluta di interesse ad ottenere l'annullamento giurisdizionale, poiché la sua eliminazione dal mondo giuridico non sarebbe in grado di rimuovere una lesione comunque imputabile all'atto confermato ove questo non sia stato impugnato, per altro verso, ove viceversa quest'ultimo sia stato già impugnato, per l'inutilità di imporre un onere di impugnazione di atti che vengono in essere con uno scopo meramente riproduttivo di altri già gravati in sede giurisdizionale e destinati ad essere travolti dall'annullamento dei primi (Cons. Stato Sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462)

Non coglie, dunque, nel segno la tesi prospettata da parte ricorrente secondo cui l’intervenuto riconoscimento, in capo al proprio genitore, di un elevato grado di invalidità ai sensi della legge n. 104/1992, avrebbe imposto all’Amministrazione di riconsiderare globalmente la sua posizione, anche in considerazione della diversità e autonomia del procedimento di riconoscimento dei benefici di cui all’art. 33 della predetta legge, subordinato al riscontro in concreto di specifici e peculiari requisiti quali quello della esclusività e continuità dell’opera assistenziale prestata.

Al riguardo, è in primo luogo da evidenziare come il fatto sopravvenuto non si ponga in diretta relazione con il disposto trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, il quale è, al contrario, misura prioritaria sia temporalmente che funzionalmente; di conseguenza, ed in secondo luogo, nessun obbligo di riesame poteva dirsi sussistente in capo all’amministrazione militare la quale, infatti, ha meramente confermato la precedente determinazione di trasferimento, senza rinnovare o integrare il precedente iter di verifica istruttoria.

5. Il primo ricorso per motivi aggiunti è, pertanto, inammissibile.

6. Con successivi secondi motivi aggiunti, parte ricorrente impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulla nuova istanza e sulla successiva istanza di ritrasferimento presso la Stazione CC di XXX. Più esattamente, il ricorrente inoltrava, il 10.08.2007, una prima istanza motivata sulla base dell’intervenuta sentenza assolutoria a conclusione del giudizio penale che lo aveva visto imputato per il reato di cui all’art. 328 c.p. di omissione in atti di ufficio, ed una seconda istanza, datata 30.08.2007, per domandare il trasferimento al Comando Regione CC Campania in ragione delle necessità di cura e assistenza al padre, ai sensi della legge n. 104/1992.

Con riferimento a tale seconda istanza, la difesa erariale ha fornito prova documentale della avvenuta richiesta di integrazione di documentazione medico-amministrativa formulata dall’Amministrazione in data 31.10.2007, in attesa della quale veniva disposta la sospensione dell’esame dell’istanza medesima. Risulta, tuttavia, che tale richiesta non sia mai stata riscontrata dall’interessato e che, di conseguenza, la relativa istanza sia rimasta sospesa.

Con riferimento all’istanza di ritrasferimento, inoltrata il 10.08.2007, l’Amministrazione si è determinata il successivo 9.9.2008 confermando integralmente il provvedimento di trasferimento del 7.2.2006, impugnato con il ricorso introduttivo.

Così stando le cose, il Collegio non può che rilevare l’improcedibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse: infatti, l'emanazione di un provvedimento espresso (sia positivo che negativo) dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione non può che avere effetti estintivi sulla materia del contendere, in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione/elusione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini all'uopo previsti (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2968).

7. Avverso l’espressa determinazione dell’Amministrazione di confermare il disposto trasferimento anche a seguito dell’istanza del 10.8.2007, il ricorrente si è gravato con il terzo ricorso per motivi aggiunti.

Anche in tal caso, tuttavia, analogamente a quanto chiarito in relazione alla nota di mera conferma impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, oggetto dell’impugnazione è un atto meramente confermativo, che in nulla integra o innova i presupposti a base della originaria determinazione della Amministrazione militare.

Pertanto, il Collegio, rinviando alle considerazioni svolte circa l’inidoneità di atti di tal fatta ad essere autonomamente impugnati, poiché per il loro tramite l'Amministrazione richiama un proprio precedente provvedimento avvalorandone il contenuto, senza alcun tipo di attività istruttoria ovvero nuovo apprezzamento di circostanze conosciute ed acquisite successivamente (Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 774), non può che concludere per l’inammissibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti.

8. In conclusione, il ricorso introduttivo si palesa infondato e va, pertanto, rigettato; il primo ed il terso ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili poiché aventi ad oggetto atti meramente confermativi, il secondo ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

9. Stante la natura della controversia, il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, come integrato da motivi aggiunti, così provvede:

- lo rigetta quanto al ricorso introduttivo;

- lo dichiara inammissibile quanto al primo ricorso per motivi aggiunti;

- lo dichiara improcedibile quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti;

- lo dichiara inammissibile quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Rosa Perna
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

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