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domenica 15 luglio 2018

TAR 2018: “per l'annullamento del decreto n. XXX del 3 novembre 2008 nella parte in cui è respinta la richiesta di equo indennizzo relativa all’infermità “esiti intervento chirurgico -OMISSIS-” ritenuta non dipendente da causa di servizio” Pubblicato il 26/04/2018 N. 04645/2018 REG.PROV.COLL. N. 03498/2009 REG.RIC.




TAR 2018: “per l'annullamento del decreto n. XXX del 3 novembre 2008 nella parte in cui è respinta la richiesta di equo indennizzo relativa all’infermità “esiti intervento chirurgico -OMISSIS-” ritenuta non dipendente da causa di servizio”



Pubblicato il 26/04/2018

N. 04645/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03498/2009 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3498 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via L. Capuana, 207;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento del decreto n. XXX del 3 novembre 2008 nella parte in cui è respinta la richiesta di equo indennizzo relativa all’infermità “esiti intervento chirurgico -OMISSIS-” ritenuta non dipendente da causa di servizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2018 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato, di aver chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti intervento chirurgico -OMISSIS-” all’uopo rappresentando la gravosità del servizio svolto nei compiti di istituto. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo in ordine all’accertamento della richiesta dipendenza ritenendo trattarsi di “-OMISSIS-” quindi escludendo qualsivoglia nesso causale o concausale efficiente e determinante con il servizio. Il decreto ministeriale dunque adottato sulla scorta del citato parere è stato impugnato con il ricorso in esame a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione del DPR n. 915 del 1978 e degli artt. 64 e 67 del DPR n. 1092 del 1973 nonché eccesso di potere sotto svariati profili.

Non si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione.

Si controverte in merito alla legittimità del provvedimento del Ministero dell’interno meglio indicato in epigrafe, che, sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha escluso la dipendenza da causa di servizio per la patologia innanzi indicata.

Afferma in sostanza il ricorrente che tale patologia è stata causata dall’attività gravosa espletata nell’ambito del proprio servizio.

Va necessariamente premesso, al fine di delimitare correttamente il campo oggetto dell’odierna disamina, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il giudizio medico legale espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, “salvi i poteri di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza, l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività” (ex multis, C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341; C. Stato, VI, 1° dicembre 2009, n. 7516; 31 marzo 2009, n. 1889).

Ne consegue che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al Comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto Comitato (C. Stato, IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n. 6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della carenza della motivazione ovvero del difetto d’istruttoria.

Ancora, stavolta con riferimento all’accertamento svolto dalla Commissione medica ospedaliera, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è granitica nell’osservare che sussiste un netto riparto di competenze tra la Commissione stessa, alla quale compete esclusivamente la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento della sussistenza o meno di una infermità, e il Comitato di verifica per le cause di servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo medico legale in merito al legame causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta sulla persona del richiedente (tra altre, Tar Lecce, Puglia, 11 aprile 2014, n. 939).

In altre parole, il Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 11, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve fare riferimento all'accertamento eseguito dalla Commissione medica, ma ciò esclusivamente con riguardo alla diagnosi, essendo, per il resto, l'unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (in tema, Tar Calabria, Catanzaro, I, 25 luglio 2015, n. 1265; 23 febbraio 2015, n. 303).

Ne consegue che l’accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio.

Il giudizio del Comitato svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C. Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; VI, 24 febbraio 2011, n. 1149; IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008, n. 5398).

E’ stato anche rilevato come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento (artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico dipendente, nonché l’inconfigurabilità, in tema di causa di servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).

Tanto osservato, si rileva che il Comitato di verifica ha motivato il diniego di dipendenza dell’infermità di cui si discute da causa di servizio ritenendo trattarsi, nel caso di specie, di “-OMISSIS-” quindi escludendo qualsivoglia nesso causale o concausale efficiente e determinante con il servizio.

Nel delineato contesto fattuale, e in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, il predetto parere, nonché il decreto del Ministero dell’interno che allo stesso si è integralmente conformato, riproducendone integralmente il contenuto, risultano immuni dalle dedotte censure di carenza di motivazione e di istruttoria.

In particolare, il giudizio del Comitato di verifica si profila indenne dalle denunziate mende, trattandosi di conclusioni fondate su argomentazioni assistite da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di esperienza propria della disciplina tecnica applicata.

Ne consegue che anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a seguito della presentazione da parte del ricorrente dell’istanza per il riconoscimento della infermità in parola come dipendente da causa di servizio si profila scevro di vizi invalidanti, nella parte in cui richiama per relationem il parere del Comitato di verifica.

Neanche può dirsi che il procedimento evidenzi una carente valutazione dei fatti come attestati dal ricorrente nella propria istanza.

Si è infatti visto, nel riportare le conclusioni del Comitato di verifica sulla esclusione della dipendenza della causa di servizio della patologia per cui è causa, come esse abbiano preso in considerazione gli elementi acquisiti al procedimento, e, specificamente, il servizio prestato dal ricorrente, sul quale si è fondata l’istanza dal medesimo presentata, il quale è stato apprezzato specificamente come scevro da eventi idonei a favorire l’insorgenza dell’infermità.

Inoltre, lo stesso parere del Comitato di verifica dà atto del previo esame e valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e di tutti i precedenti di servizio derivanti dagli atti.

Né, sul punto, possono valorizzarsi le contrarie considerazioni svolte dal ricorrente, che si profilano inidonee a sovvertire quanto acclarato dal Comitato di verifica.

Consolidata giurisprudenza, infatti, ritiene, per un verso, che nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941; Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119; II, 30 marzo 1989, n. 461), tenuto naturalmente conto delle connotazioni specifiche della stessa, e, per altro verso, che il giudizio che riconduce le infermità a fattori endogeni dell’interessato rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, e, come tale, è sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà (C. Stato, VI, 18 aprile 2007, n. 1769), vizi nella specie non emergenti.

E nessun elemento emergente dal ricorso, nel quale il ricorrente si limita a descrivere situazioni connaturali alla specifica tipologia del servizio prestato, induce a ritenere che nel corso dello stesso si sia verificato un evento traumatico specifico suscettibile di determinare l’insorgenza della patologia, che, laddove esistente, era onere del ricorrente dedurre.

Il giudizio gravato risulta, per tutto quanto sopra, esente dalle censure dedotte.

Alle rassegnate conclusioni consegue la reiezione del gravame.

Il Collegio ravvisa giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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