TAR 2018: “per
l'annullamento del decreto n. XXX del 3 novembre 2008 nella parte in
cui è respinta la richiesta di equo indennizzo relativa
all’infermità “esiti intervento chirurgico -OMISSIS-” ritenuta
non dipendente da causa di servizio”
Pubblicato il
26/04/2018
N. 04645/2018
REG.PROV.COLL.
N. 03498/2009
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 3498 del 2009, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio
eletto presso il suo studio in Roma, via L. Capuana, 207;
contro
Ministero
dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. XXX del 3 novembre 2008 nella parte in cui è respinta
la richiesta di equo indennizzo relativa all’infermità “esiti
intervento chirurgico -OMISSIS-” ritenuta non dipendente da causa
di servizio
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2018 il dott. Salvatore
Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno
ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato, di aver
chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità “esiti intervento chirurgico -OMISSIS-”
all’uopo rappresentando la gravosità del servizio svolto nei
compiti di istituto. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio
esprimeva parere negativo in ordine all’accertamento della
richiesta dipendenza ritenendo trattarsi di “-OMISSIS-” quindi
escludendo qualsivoglia nesso causale o concausale efficiente e
determinante con il servizio. Il decreto ministeriale dunque adottato
sulla scorta del citato parere è stato impugnato con il ricorso in
esame a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione
del DPR n. 915 del 1978 e degli artt. 64 e 67 del DPR n. 1092 del
1973 nonché eccesso di potere sotto svariati profili.
Non si è costituita
in giudizio l’intimata Amministrazione.
Si controverte in
merito alla legittimità del provvedimento del Ministero dell’interno
meglio indicato in epigrafe, che, sulla base del parere del Comitato
di verifica per le cause di servizio, ha escluso la dipendenza da
causa di servizio per la patologia innanzi indicata.
Afferma in sostanza
il ricorrente che tale patologia è stata causata dall’attività
gravosa espletata nell’ambito del proprio servizio.
Va necessariamente
premesso, al fine di delimitare correttamente il campo oggetto
dell’odierna disamina, che, secondo il costante orientamento della
giurisprudenza amministrativa, il giudizio medico legale espresso dal
Comitato di verifica per le cause di servizio circa la dipendenza di
infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni
scientifiche e su dati di esperienza di carattere
tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al
sindacato di legittimità del giudice amministrativo, “salvi i
poteri di questi di valutarne ab externo l’irragionevolezza,
l’incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività”
(ex multis, C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341; C. Stato, VI, 1° dicembre
2009, n. 7516; 31 marzo 2009, n. 1889).
Ne consegue che il
giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione
riservata al Comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto
meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto
Comitato (C. Stato, IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n.
6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della carenza
della motivazione ovvero del difetto d’istruttoria.
Ancora, stavolta con
riferimento all’accertamento svolto dalla Commissione medica
ospedaliera, si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è
granitica nell’osservare che sussiste un netto riparto di
competenze tra la Commissione stessa, alla quale compete
esclusivamente la formulazione della diagnosi, ossia l'accertamento
della sussistenza o meno di una infermità, e il Comitato di verifica
per le cause di servizio, che giudica alla luce di cognizioni di tipo
medico legale in merito al legame causale tra un certo tipo di lavoro
e una data patologia insorta sulla persona del richiedente (tra
altre, Tar Lecce, Puglia, 11 aprile 2014, n. 939).
In altre parole, il
Comitato di verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 11,
D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, deve fare riferimento all'accertamento
eseguito dalla Commissione medica, ma ciò esclusivamente con
riguardo alla diagnosi, essendo, per il resto, l'unico organo
competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o
meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata (in
tema, Tar Calabria, Catanzaro, I, 25 luglio 2015, n. 1265; 23
febbraio 2015, n. 303).
Ne consegue che
l’accertamento della C.M.O. nulla comporta in termini di
riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di
servizio.
Il giudizio del
Comitato svolge invero funzione di sintesi e di composizione dei
diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento,
attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte
dalle commissioni mediche intervenute nel procedimento, sicché non è
configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le
valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri
organi, dato che l'ordinamento affida a un solo organo, il Comitato
di verifica, la competenza a esprimere un giudizio conclusivo anche
sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti (C.
Stato, IV, 18 settembre 2012, n. 4950; VI, 24 febbraio 2011, n. 1149;
IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Tar Lazio, Roma, I-bis, 3 giugno 2008,
n. 5398).
E’ stato anche
rilevato come il Comitato di verifica per le cause di servizio sia
l'organo tecnico munito di speciale competenza tecnica, di variegata
composizione professionale, a cui è affidato dal vigente ordinamento
(artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461) il giudizio
imparziale e oggettivo sul piano medico legale circa il carattere
professionale della patologia denunciata ai fini dell'ottenimento
dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata dal pubblico
dipendente, nonché l’inconfigurabilità, in tema di causa di
servizio, di contraddizione tra il giudizio della C.M.O. e quello del
Comitato (C. Stato, III, 6 agosto 2015, n. 3878).
Tanto osservato, si
rileva che il Comitato di verifica ha motivato il diniego di
dipendenza dell’infermità di cui si discute da causa di servizio
ritenendo trattarsi, nel caso di specie, di “-OMISSIS-” quindi
escludendo qualsivoglia nesso causale o concausale efficiente e
determinante con il servizio.
Nel delineato
contesto fattuale, e in applicazione delle coordinate ermeneutiche di
cui sopra, il predetto parere, nonché il decreto del Ministero
dell’interno che allo stesso si è integralmente conformato,
riproducendone integralmente il contenuto, risultano immuni dalle
dedotte censure di carenza di motivazione e di istruttoria.
In particolare, il
giudizio del Comitato di verifica si profila indenne dalle denunziate
mende, trattandosi di conclusioni fondate su argomentazioni assistite
da chiarezza e logicità, raggiunte sulla base di un percorso
argomentativo ampiamente suffragato da nozioni scientifiche e dati di
esperienza propria della disciplina tecnica applicata.
Ne consegue che
anche il provvedimento conclusivo del procedimento avviatosi a
seguito della presentazione da parte del ricorrente dell’istanza
per il riconoscimento della infermità in parola come dipendente da
causa di servizio si profila scevro di vizi invalidanti, nella parte
in cui richiama per relationem il parere del Comitato di verifica.
Neanche può dirsi
che il procedimento evidenzi una carente valutazione dei fatti come
attestati dal ricorrente nella propria istanza.
Si è infatti visto,
nel riportare le conclusioni del Comitato di verifica sulla
esclusione della dipendenza della causa di servizio della patologia
per cui è causa, come esse abbiano preso in considerazione gli
elementi acquisiti al procedimento, e, specificamente, il servizio
prestato dal ricorrente, sul quale si è fondata l’istanza dal
medesimo presentata, il quale è stato apprezzato specificamente come
scevro da eventi idonei a favorire l’insorgenza dell’infermità.
Inoltre, lo stesso
parere del Comitato di verifica dà atto del previo esame e
valutazione di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del
servizio da parte del dipendente e di tutti i precedenti di servizio
derivanti dagli atti.
Né, sul punto,
possono valorizzarsi le contrarie considerazioni svolte dal
ricorrente, che si profilano inidonee a sovvertire quanto acclarato
dal Comitato di verifica.
Consolidata
giurisprudenza, infatti, ritiene, per un verso, che nella nozione di
concausa efficiente e determinante della genesi o dell'aggravamento
di una infermità possono farsi rientrare solo fatti ed eventi
concreti e individuati in modo specifico, e non anche circostanze e
condizioni generali e connaturate ai disagi propri di qualsiasi
attività lavorativa (Tar Puglia, Lecce, I, 7 maggio 2003, n. 2941;
Tar Lazio, Roma, III, 30 novembre 1991, n. 2119; II, 30 marzo 1989,
n. 461), tenuto naturalmente conto delle connotazioni specifiche
della stessa, e, per altro verso, che il giudizio che riconduce le
infermità a fattori endogeni dell’interessato rientra nella
discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, e, come tale, è
sindacabile solo per illogicità e contraddittorietà (C. Stato, VI,
18 aprile 2007, n. 1769), vizi nella specie non emergenti.
E nessun elemento
emergente dal ricorso, nel quale il ricorrente si limita a descrivere
situazioni connaturali alla specifica tipologia del servizio
prestato, induce a ritenere che nel corso dello stesso si sia
verificato un evento traumatico specifico suscettibile di determinare
l’insorgenza della patologia, che, laddove esistente, era onere del
ricorrente dedurre.
Il giudizio gravato
risulta, per tutto quanto sopra, esente dalle censure dedotte.
Alle rassegnate
conclusioni consegue la reiezione del gravame.
Il Collegio ravvisa
giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese
di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente, Estensore
Anna Bottiglieri,
Consigliere
Fabio Mattei,
Consigliere
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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