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domenica 15 luglio 2018

TAR 2018: chiesto “annullamento del decreto del Capo dello Stato con il quale e' stato rigettato il ricorso straordinario avverso la destituzione dal servizio” Pubblicato il 19/05/2018 N. 05574/2018 REG.PROV.COLL. N. 07376/2007 REG.RIC.



TAR 2018: chiesto “annullamento del decreto del Capo dello Stato con il quale e' stato rigettato il ricorso straordinario avverso la destituzione dal servizio”



Pubblicato il 19/05/2018

N. 05574/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07376/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7376 del 2007, proposto da:
xxx xxx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Domenica Gigante, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Fermi, 15;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Capo dello Stato con il quale e' stato rigettato il ricorso straordinario avverso la destituzione dal servizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 7376/2007) il sig. xxx xxx ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2007, notificato in data 25 giugno 2007 che ha respinto il ricorso straordinario da lui proposto avverso il decreto del 2 maggio 2005 del Capo della Polizia di Stato con cui è stata inflitta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della destituzione e disposta la non validità, ai fini di quiescenza e previdenziali, del periodo di sospensione cautelare dal servizio dal 14 dicembre 1994 al 18 dicembre 1999.

Avverso tale provvedimento il sig. xxx ha dedotto le seguenti censure:

a) violazione falsa applicazione dell’articolo 89 della costituzione e dell’articolo 14 del d.p.r. 1199 del 1971 non essendo il decreto presidenziale oggetto d’impugnativa controfirmato dal Ministro dell’interno, con conseguente insanabile invalidità del decreto presidenziale di cui all’epigrafe.

b) Violazione dell’articolo 3 della legge 241 del 1990; eccesso di potere per carenza assoluta e per abnormità della motivazione resa nel parere del Consiglio di Stato in quanto insuscettibile di rendere intelligibile l’iter logico e giuridico ivi espresso.

c) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 4 della legge 205 del 2000 nonché dell’articolo 3 della legge 241 del 1990; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, limitandosi il provvedimento gravato a richiamare l’emissione del parere del 15 febbraio 2006 del Consiglio di Stato, senza offrire alcuna motivazione in ordine alla rigetto della domanda incidentale di sospensione cautelare.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

La prima censura con la quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto del Capo dello Stato che ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento di destituzione dalla Polizia di Stato deve ritenersi privo di pregio, atteso che il decreto oggetto di impugnativa del 30 marzo 2007, depositato in atti, risulta in ogni caso controfirmato dal Ministro competente mediante apposizione in calce ad esso della relativa sigla ossia della sua sottoscrizione in forma abbreviata.

Parimenti, privo di pregio deve considerarsi il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta l’illegittimità derivata a causa della omessa motivazione nel parere reso dal Consiglio di Stato in ordine a specifiche contestazioni introdotte mediante ricorso gerarchico, posto che tale parere definisce in modo esaustivo le ragioni sottese alla reiezione del gravame amministrativo, mediante l’indicazione di adeguati presupposti di fatto e l’esplicazione di un iter logico e giuridico tale da rendere intelligibile al destinatario del provvedimento gravato il percorso motivazionale ad esso presupposto, tanto da farlo ritenere immune dal prospettato difetto di motivazione o abnormità della stessa, anche in relazione al contestato assorbimento della sospensione cautelare, irrilevante a fronte della espressione del parere sul merito delle contestazioni.

Privo di pregio deve considerarsi, infine, l’asserito difetto motivazionale del decreto del Capo dello Stato, il quale deve ritenersi corredato da idonea motivazione per relationem mediante indicazione in premessa degli atti ad esso presupposti.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabio Mattei
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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