TAR 2018: chiesto
“annullamento del decreto del Capo dello Stato con il quale e'
stato rigettato il ricorso straordinario avverso la destituzione dal
servizio”
Pubblicato il
19/05/2018
N. 05574/2018
REG.PROV.COLL.
N. 07376/2007
REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 7376 del 2007, proposto da:
xxx xxx, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato
Anna Domenica Gigante, con domicilio eletto presso il suo studio in
Roma, via E. Fermi, 15;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Capo
dello Stato con il quale e' stato rigettato il ricorso straordinario
avverso la destituzione dal servizio
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2018 il dott. Fabio Mattei
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n.
7376/2007) il sig. xxx xxx ha adito questo Tribunale per
l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 30
marzo 2007, notificato in data 25 giugno 2007 che ha respinto il
ricorso straordinario da lui proposto avverso il decreto del 2 maggio
2005 del Capo della Polizia di Stato con cui è stata inflitta nei
suoi confronti la sanzione disciplinare della destituzione e disposta
la non validità, ai fini di quiescenza e previdenziali, del periodo
di sospensione cautelare dal servizio dal 14 dicembre 1994 al 18
dicembre 1999.
Avverso tale
provvedimento il sig. xxx ha dedotto le seguenti censure:
a) violazione falsa
applicazione dell’articolo 89 della costituzione e dell’articolo
14 del d.p.r. 1199 del 1971 non essendo il decreto presidenziale
oggetto d’impugnativa controfirmato dal Ministro dell’interno,
con conseguente insanabile invalidità del decreto presidenziale di
cui all’epigrafe.
b) Violazione
dell’articolo 3 della legge 241 del 1990; eccesso di potere per
carenza assoluta e per abnormità della motivazione resa nel parere
del Consiglio di Stato in quanto insuscettibile di rendere
intelligibile l’iter logico e giuridico ivi espresso.
c) Violazione e
falsa applicazione dell’articolo 3, comma 4 della legge 205 del
2000 nonché dell’articolo 3 della legge 241 del 1990; eccesso di
potere per difetto assoluto di motivazione, limitandosi il
provvedimento gravato a richiamare l’emissione del parere del 15
febbraio 2006 del Consiglio di Stato, senza offrire alcuna
motivazione in ordine alla rigetto della domanda incidentale di
sospensione cautelare.
Si è costituito in
giudizio il Ministero dell’interno che ha chiesto il rigetto del
ricorso per infondatezza delle doglianze.
Il ricorso è
infondato e, pertanto, va respinto.
La prima censura con
la quale il ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto del
Capo dello Stato che ha rigettato il suo ricorso avverso il
provvedimento di destituzione dalla Polizia di Stato deve ritenersi
privo di pregio, atteso che il decreto oggetto di impugnativa del 30
marzo 2007, depositato in atti, risulta in ogni caso controfirmato
dal Ministro competente mediante apposizione in calce ad esso della
relativa sigla ossia della sua sottoscrizione in forma abbreviata.
Parimenti, privo di
pregio deve considerarsi il secondo motivo di ricorso con cui si
lamenta l’illegittimità derivata a causa della omessa motivazione
nel parere reso dal Consiglio di Stato in ordine a specifiche
contestazioni introdotte mediante ricorso gerarchico, posto che tale
parere definisce in modo esaustivo le ragioni sottese alla reiezione
del gravame amministrativo, mediante l’indicazione di adeguati
presupposti di fatto e l’esplicazione di un iter logico e giuridico
tale da rendere intelligibile al destinatario del provvedimento
gravato il percorso motivazionale ad esso presupposto, tanto da farlo
ritenere immune dal prospettato difetto di motivazione o abnormità
della stessa, anche in relazione al contestato assorbimento della
sospensione cautelare, irrilevante a fronte della espressione del
parere sul merito delle contestazioni.
Privo di pregio deve
considerarsi, infine, l’asserito difetto motivazionale del decreto
del Capo dello Stato, il quale deve ritenersi corredato da idonea
motivazione per relationem mediante indicazione in premessa degli
atti ad esso presupposti.
Pertanto, per le
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio
seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna il
ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente
delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi euro
1500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente
Anna Bottiglieri,
Consigliere
Fabio Mattei,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabio Mattei
Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
Nessun commento:
Posta un commento