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mercoledì 1 agosto 2018

N. 181 ORDINANZA 4 - 27 luglio 2018 Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Legge elettorale - Procedimento legislativo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da vari soggetti, nella loro "duplice qualita'" sia di elettori che di parlamentari in carica, "nei confronti delle due Camere che compongono il Parlamento nazionale e, ove occorra, del Governo". - Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), e relativo iter di approvazione; legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali), e relativo iter di approvazione. - (GU n.31 del 1-8-2018 )



N. 181 ORDINANZA 4 - 27 luglio 2018

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.

Legge elettorale - Procedimento legislativo - Ricorso  per  conflitto
  di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da  vari  soggetti,
  nella loro "duplice qualita'" sia di elettori che  di  parlamentari
  in carica, "nei  confronti  delle  due  Camere  che  compongono  il
  Parlamento nazionale e, ove occorra, del Governo".
- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni  in  materia  di  elezione
  della Camera dei deputati), e relativo iter di approvazione;  legge
  3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al  sistema  di  elezione  della
  Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  Delega  al
  Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali  e
  plurinominali), e relativo iter di approvazione.


(GU n.31 del 1-8-2018 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',

     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della legge 6 maggio 2015,  n.  52  (Disposizioni  in
materia di elezione della Camera dei deputati), e  relativo  iter  di
approvazione, e della legge 3 novembre 2017,  n.  165  (Modifiche  al
sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi
elettorali  uninominali  e  plurinominali),  e   relativo   iter   di
approvazione, promosso da Felice Carlo Besostri e altri soggetti, sia
cittadini elettori che parlamentari in carica nella XVII legislatura,
con ricorso depositato in cancelleria il 14 dicembre 2017 e  iscritto
al  n.  8  del  registro  conflitti  tra   poteri   2017   (fase   di
ammissibilita').
    Visti gli atti di intervento di Federica Giulia Besostri e altri,
di Michele Durante e altri, di  Maria  Paola  Patuelli  e  altri,  di
Rosario Musmeci e altri, di Adriana Eden Susanna Galgano e altri,  di
Emanuele Petracca e altra, di Paolo Perrini e altri, di Paolo Grgic e
altri e di Luigi De Magistris e altri;
    udito nella camera di consiglio del  4  luglio  2018  il  Giudice
relatore Marta Cartabia.
    Ritenuto che, con ricorso depositato in data  14  dicembre  2017,
dodici cittadini elettori e dieci membri del  Parlamento  della  XVII
legislatura (di cui sette deputati e tre  senatori),  «nella  duplice
qualita' di elettori  e  rappresentanti  della  Nazione»  e  «con  la
plurima variante della loro legittimazione  come  elettore,  soggetto
politico e parlamentare», hanno sollevato conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato «nei confronti delle due Camere che compongono
il Parlamento nazionale e, ove occorra, del Governo»;
    che i ricorrenti chiedono che la  Corte  costituzionale  dichiari
l'avvenuta «menomazione delle loro attribuzioni in quanto  componenti
del Corpo elettorale, organo del popolo sovrano», la cui  espressione
ex art. l, secondo comma, della Costituzione sarebbe stata ostacolata
indebitamente  e,  nel  caso   dei   parlamentari,   «altresi'   come
rappresentanti della Nazione senza vincoli  di  mandato  ex  art.  67
Cost. (e come tali titolari pro quota del potere  di  determinare  la
politica nazionale, nel rispetto del Regolamento di cui  all'articolo
64 Cost., e nella funzione legislativa ex articolo 70 Cost.)»;
    che tale menomazione discenderebbe da tre ordini di circostanze;
    che, in primo luogo, le  attribuzioni  dei  ricorrenti  sarebbero
state menomate dall'approvazione con procedura incostituzionale delle
due ultime  leggi  elettorali  -  la  legge  6  maggio  2015,  n.  52
(Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), e la
legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al  Governo
per  la  determinazione  dei   collegi   elettorali   uninominali   e
plurinominali) - «in particolare per aver richiesto il Governo, e  la
Presidenza delle  Camere  indebitamente  ammesso»,  la  questione  di
fiducia su disegni di legge in materia  elettorale  (tre  volte  alla
Camera dei deputati per quanto riguarda la legge n. 52 del 2015 e tre
volte ancora alla Camera dei deputati e cinque volte al Senato  della
Repubblica per  quanto  riguarda  la  legge  n.  165  del  2017),  in
violazione  dell'art.  72,  quarto  comma,  Cost.,  con   conseguente
indebito ostacolo dell'espressione della sovranita' del popolo di cui
all'art. 1, secondo comma, Cost.;
    che, in secondo luogo, le attribuzioni dei  ricorrenti  sarebbero
state menomate a causa della  compromissione  del  «loro  diritto  di
votare secondo Costituzione»,  perche'  la  legge  n.  165  del  2017
sarebbe «stata adottata, promulgata ed entrata in vigore a meno di un
anno dal termine naturale della  legislatura  iniziata  il  15  marzo
2013», con conseguente violazione del punto II del «Codice  di  buona
condotta in materia elettorale», adottato dalla  Commissione  europea
della democrazia attraverso il diritto (Commissione di  Venezia)  del
Consiglio d'Europa con il parere n. 190/2002;
    che, in terzo luogo, le  attribuzioni  dei  ricorrenti  sarebbero
state  menomate  per  il  fatto  che  entrambe  le  leggi  elettorali
conterrebbero «norme che violano/limitano/comprimono compromettono il
diritto di esprimere un voto eguale,  libero  e  personale  (art.  48
Cost.), di candidarsi in condizioni di eguaglianza (art.  51  Cost.),
per eleggere direttamente la Camera dei Deputati (art. 56 Cost.) e il
Senato della  Repubblica  (art.  58  Cost.)  e  di  partecipare  alle
elezioni grazie al "diritto di associarsi liberamente in partiti  per
concorrere  con  metodo  democratico  a   determinare   la   politica
nazionale" (art. 49 Cost.)»;
    che,  di  conseguenza,   i   ricorrenti   chiedono   alla   Corte
costituzionale di annullare gli «atti  lesivi»  e  «ogni  altro  atto
presupposto,  connesso  o  collegato»,  «riportando   la   situazione
parlamentare a prima del 28 aprile 2015»  e  quindi  determinando  la
reviviscenza della legge 21 dicembre 2005,  n.  270  (Modifiche  alle
norme per l'elezione della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
Repubblica), cosi' come risultante dalla sentenza di questa Corte  n.
1 del 2014, in quanto, con la posizione della questione  di  fiducia,
sarebbero decaduti tutti gli emendamenti proposti che, se esaminati e
approvati,  avrebbero  ricondotto   le   leggi   nei   parametri   di
costituzionalita', in conformita' al «diritto dei cittadini elettori»
gia' accertato dalla sentenza  della  Corte  di  cassazione,  sezione
prima civile, 16 aprile 2014, n. 8878  e  dalle  sentenze  di  questa
Corte n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017;
    che,  quanto  all'ammissibilita'  del  conflitto,  i   ricorrenti
premettono di essersi determinati alla  scelta  dello  strumento  del
conflitto tra poteri dello Stato avverso atto legislativo perche' nel
caso   delle   leggi   elettorali   «l'attivazione   del   meccanismo
incidentale»,  benche'  possibile,  puo'  rivelarsi  «difficoltosa  o
tardiva in concreto», come avrebbe dimostrato la vicenda della  legge
elettorale n.  270  del  2005,  pervenuta  al  giudizio  della  Corte
costituzionale «dopo tre applicazioni e otto anni di vigenza»;
    che,  quanto   al   requisito   soggettivo   del   conflitto,   i
sottoscrittori  del  ricorso  promuovono  conflitto  di  attribuzione
«nella  loro  qualita'  di  cittadini  componenti  dell'organo  Corpo
elettorale, e di difensori nominati dai primi che hanno dato loro  il
relativo  mandato»,  per  affermare  le  ragioni   della   sovranita'
popolare, che sarebbero state conculcate dal Parlamento  mediante  le
illegittime procedure di approvazione delle due leggi  elettorali  e,
insieme, il diritto «dei singoli parlamentari [...] di poter svolgere
il proprio mandato entro una cornice  costituzionale  rispettosa  dei
principi, dei valori delle regole (anche di procedura) fissate  dalla
Costituzione, nonche'  da  singole  norme  che  violano,  limitano  o
comprimono  il  diritto  degli/delle  elet/tori/trici  di  votare  in
conformita' alla Costituzione»;
    che, quanto alla legittimazione dei  ricorrenti  «come  cittadini
elettori»,  il  ricorso  insiste  sulla  qualificazione   del   Corpo
elettorale  quale  potere  dello  Stato-comunita'  ben  distinto  dal
Parlamento,   le   cui   attribuzioni   si   concentrerebbero    «nel
diritto-dovere di "eleggere" la "rappresentanza politica"  attraverso
una "espressione di voto", che sia "personale  ed  eguale,  libero  e
segreto" (art. 48 Cost.), "a suffragio universale e diretto" (art. 56
e 58 Cost.) e idoneo, peraltro, a "concorrere con metodo  democratico
a determinare la politica nazionale" (art. 49 Cost.)» e  che  dunque,
avrebbe «la "funzione pubblica" di  "eleggere  i  rappresentanti  del
Popolo"»;
    che si sarebbe in  presenza  della  tipica  actio  popularis  dei
Romani, e si tratterebbe «di una azione, per  cosi'  dire,  a  double
face: l'elettore, da un lato  agisce  come  titolare  di  un  diritto
fondamentale individuale e d'altro lato, come  "parte"  della  intera
Comunita' degli elettori, cioe' come membro del "Corpo elettorale"»;
    che, secondo i  ricorrenti,  la  situazione  che  discende  dalla
violazione delle regole costituzionali poste a garanzia di una  buona
legge elettorale  sarebbe  particolarissima,  perche'  verrebbero  «a
"coincidere", nello stesso tempo,  "il  vizio  di  costituzionalita'"
della legge elettorale e la "violazione" delle "attribuzioni proprie"
del Corpo elettorale» in quanto, dal momento della entrata in  vigore
della legge elettorale, «il Corpo  elettorale  si  e'  visto  privato
della possibilita' di "incidere"  in  modo  libero  e  diretto  sulla
"nomina" dei propri "rappresentanti", dando luogo a un Parlamento che
sia effettivamente "rappresentativo"»;
    che, quanto alla legittimazione di alcuni  dei  ricorrenti  «come
parlamentari»,  la  giurisprudenza  costituzionale  avrebbe  lasciato
finora   impregiudicata   la   questione   se   siano   configurabili
attribuzioni individuali di potere costituzionale per la  cui  tutela
il singolo  parlamentare  sia  legittimato  a  ricorrere  alla  Corte
costituzionale per conflitto tra poteri  dello  Stato,  e  il  potere
legislativo sarebbe un  potere  diffuso  tra  i  singoli  membri  del
Parlamento, allo stesso modo del potere giudiziario;
    che «la  rilevanza  della  funzione  costituzionale  del  singolo
parlamentare (e di un certo numero di essi)»  sarebbe  assicurata  da
alcune previsioni della Costituzione (artt. 67,  68,  69,  71,  primo
comma, e 72, primo e terzo comma, Cost.)  e  da  numerose  norme  dei
regolamenti parlamentari attributive di diritti e  competenze  (artt.
29, comma 8, 30, commi 1, 2 e 3, 36, comma 2, 41, comma 1, 55,  comma
7, 56, commi 3 e 4, 62, comma 2, 67, 68, 69, 71, comma 1, 72, commi 1
e 3, 77, comma 1, 81, comma 1,  99,  commi  2  e  3,  100,  comma  4,
102-bis, comma 1, 107, comma 2, 113, comma  2,  del  Regolamento  del
Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 e successive  modificazioni,
e artt. 30, comma 3, 44, comma 1, 46, commi 1 e 4, 51, comma  2,  83,
comma 2, 86, comma 5, del Regolamento della Camera  dei  deputati  18
febbraio 1971 e successive modificazioni);
    che, quanto al requisito oggettivo del conflitto,  ricorrerebbero
i  profili  della  attualita'  e  concretezza  della  lesione   della
sovranita' popolare «nelle manifestazioni di volonta' del  Parlamento
(che produssero l'Italicum) coartate dal Governo. L'effetto di totale
costrizione fu ottenuto, in sede di esame dell'Italicum,  respingendo
le molteplici proposte emendative di una  legge  elettorale  unitaria
per le due Camere», e  tale  «reiezione»  sarebbe  stata  «conseguita
adoperando  congiuntamente  il  ricatto   politico   delle   elezioni
anticipate (usurpando con cio' le prerogative  del  Presidente  della
Repubblica, e calpestando il  senso  costituzionale  della  forma  di
governo parlamentare), la questione di fiducia, nonche'  altre  varie
forzature regolamentari,  in  ispregio  delle  procedure  fissate  in
Costituzione per l'approvazione delle leggi»;
    che proprio a causa della coartazione della volonta' parlamentare
il ricorso per conflitto di attribuzione non sarebbe stato  sollevato
dai Presidenti della Camera e del  Senato,  i  quali  anzi  sarebbero
proprio i «legittimati passivi»  del  presente  conflitto,  oltre  al
Governo e alle due Camere;
    che, quanto alla possibilita' di sollevare conflitto  avverso  un
atto  legislativo,  essa  sarebbe  ammessa  da   una   giurisprudenza
costituzionale ventennale;
    che, quanto  al  merito  del  conflitto,  i  ricorrenti  svolgono
innanzitutto   due   ampi   motivi    di    doglianza    riguardanti,
rispettivamente, la «violazione della forma di governo,  che  sottrae
all'indirizzo politico di maggioranza  l'endiadi  "leggi  in  materia
costituzionale  ed  elettorale"»,  e  la  «violazione  del  giudicato
costituzionale reso con  la  sentenza  n.  1  del  2014»,  e  poi  si
concentrano    sull'illegittimita'    costituzionale    di    singole
disposizioni delle due leggi elettorali;
    che, in proposito, i ricorrenti ribadiscono che «vogliono evitare
che il conflitto  di  attribuzione  diventi  uno  strumento  generale
d'impugnazione   diretta   di   norme   di    legge    di    sospetta
costituzionalita'», e affermano che il «ricorso diretto»  alla  Corte
costituzionale da parte del  «popolo  sovrano»  deve  essere  ammesso
soltanto «quando di leggi elettorali  si  tratti,  non  di  qualsiasi
legge che violi la Costituzione»;
    che l'obiettivo perseguito dai ricorrenti sarebbe quello  di  far
si' che le leggi elettorali  tramite  le  quali  il  popolo  esercita
«collettivamente» la sua sovranita' siano conformi a Costituzione;
    che, a  tale  scopo,  i  ricorrenti  elencano  numerosi  vizi  di
costituzionalita' delle due leggi elettorali ricordando che la  Corte
costituzionale dispone anche dello strumento dell'autorimessione  dei
singoli dubbi di  costituzionalita'  relativi  a  entrambe  le  leggi
elettorali investite dal presente conflitto tra poteri;
    che, dunque, «ogni qualvolta nel testo del  ricorso  si  richiede
l'auto-rimessione essa va considerata  quale  richiesta  subordinata,
destinata ad essere attivata soltanto laddove non si ritenga  idoneo,
all'esame di merito dei singoli vizi contenutistici della  legge,  il
riconoscimento  del  popolo  sovrano,  che  si  esprime  come   corpo
elettorale, quale potere dello Stato, comunita' politica»;
    che, qualora fossero dichiarate  incostituzionali  per  vizi  del
procedimento di formazione sia la legge n. 165 del 2017 che la  legge
n. 52 del 2015, rivivrebbe la precedente legge elettorale n. 270  del
2005, della quale i  ricorrenti  espongono  un  ulteriore  motivo  di
incostituzionalita';
    che, nel periodo intercorrente tra il deposito  del  ricorso  per
conflitto di attribuzione tra poteri e la camera di  consiglio,  sono
pervenuti alla Corte costituzionale nove atti di  intervento,  con  i
quali hanno chiesto di intervenire  nel  giudizio  davanti  a  questa
Corte un totale di centotrentacinque «elettori/elettrici», che  negli
stessi atti si denominano «intervenienti/ricorrenti»;
    che gli  interventi,  di  identico  tenore,  sono  spiegati  «per
aderire in toto  alle  domande  dei  ricorrenti  che  hanno  promosso
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica e,  ove  occorra,  del  Governo,  per  la
declaratoria   dell'illegittimita'   della   menomazione   del   loro
potere/diritto di votare in conformita' alla Costituzione»;
    che nell'imminenza della camera di consiglio i  ricorrenti  hanno
depositato un «atto integrativo del ricorso» nel quale  hanno  svolto
ulteriori argomenti in  relazione  sia  alla  ammissibilita'  che  al
merito del conflitto, ritenendo che sia giunto «il tempo del  maggior
attivismo della Corte costituzionale» sulle leggi elettorali, «magari
stimolato anche dall'entita' delle forzature sul  piano  delle  norme
parlamentari e dall'essenzialita' delle norme adottate per la  tenuta
del sistema democratico».
    Considerato  che  in  questa   fase   del   giudizio   la   Corte
costituzionale e' chiamata a verificare, ai sensi dell'art. 37, terzo
e quarto comma, della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale),  in
camera  di  consiglio  e  senza  contraddittorio,  se  sussistono   i
requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione  tra
poteri dello Stato, e a valutare l'esistenza  della  «materia  di  un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza»;
    che  i  molteplici  vizi  dell'atto  introduttivo,   di   seguito
indicati, non  mettono  la  Corte  costituzionale  in  condizione  di
deliberare sul merito del conflitto (per un caso  analogo,  ordinanza
n. 280 del 2017);
    che, sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad  adire  la
Corte con lo strumento del conflitto si fonda sull'esistenza  di  una
sfera di attribuzioni protetta dalla  Costituzione,  delle  quali  si
lamenta la lesione;
    che, di conseguenza, ai fini della ammissibilita' del ricorso per
conflitto  tra  poteri  dello  Stato  non  e'  sufficiente  censurare
l'illegittimita' costituzionale dell'atto impugnato, ma  occorre  che
il  ricorrente  individui  con   chiarezza   la   sfera   di   potere
asseritamente lesa, avendo  cura  di  motivare  la  ridondanza  delle
asserite  violazioni  dei  principi  costituzionali  invocati   sulla
propria sfera di attribuzioni costituzionali, a  difesa  della  quale
questa Corte e' chiamata a pronunciarsi (da ultima, ordinanza n.  280
del 2017);
    che  i  ricorrenti  hanno  sollevato  il  presente  conflitto  di
attribuzioni alcuni come cittadini elettori e  altri  «nella  duplice
qualita' di elettori e rappresentanti della Nazione», «con la plurima
variante della loro legittimazione come elettore, soggetto politico e
parlamentare»;
    che nel lungo testo del  ricorso  e  dell'«atto  integrativo  del
ricorso» stesso, depositato nell'imminenza della camera di consiglio,
sono esposte numerose censure di  legittimita'  costituzionale  delle
leggi elettorali 6 maggio 2015, n. 52  (Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera  dei  deputati)  e  3  novembre  2017,  n.  165
(Modifiche al sistema di elezione della Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione  dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali) aventi a oggetto  sia
asseriti vizi del procedimento di formazione della legge, sia aspetti
di contenuto del sistema elettorale;
    che tali numerose censure sono riferite indistintamente a tutti i
ricorrenti, una parte dei quali, tuttavia, si presenta nella veste di
semplice  cittadino  elettore,  mentre  altri  ricorrono  nella  loro
qualita' di cittadini elettori e, insieme,  di  parlamentari,  alcuni
dei quali deputati e altri senatori;
    che anche sotto  il  profilo  della  legittimazione  passiva,  il
conflitto di attribuzione  si  rivolge  cumulativamente  avverso  una
pluralita' di soggetti, essendo stato sollevato nei  confronti  delle
Camere che hanno approvato le leggi elettorali «e, ove occorra»,  del
Governo che ha posto piu' volte la questione di fiducia e, in qualche
passaggio, anche contro i Presidenti delle  due  Camere  che  l'hanno
ammessa, senza operare distinzioni a seconda dei ricorrenti  e  delle
censure;
    che, di conseguenza, «la prospettazione dei  ricorrenti  e'  resa
incerta dal carattere cumulativo e  congiunto  del  ricorso  e  dalla
circostanza che le censure in esso contenute  sono  presentate  senza
considerazione  della  diversita'  delle  rispettive  qualificazioni»
(ordinanza n. 277 del 2017);
    che, in ogni caso, l'inammissibilita' del  ricorso  emerge  anche
considerando partitamente la distinta posizione dei ricorrenti;
    che, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
il  singolo  cittadino  elettore  non  e'  legittimato  a   sollevare
conflitto di  attribuzione,  «non  essendogli  conferita,  in  quanto
singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante» (ordinanza
n. 277 del 2017);
    che,  inoltre,  il  singolo  parlamentare  non  e'  titolare   di
attribuzioni individuali costituzionalmente  protette  nei  confronti
dell'esecutivo, pur restando «impregiudicata la questione se in altre
situazioni siano configurabili  attribuzioni  individuali  di  potere
costituzionale,  per  la  cui  tutela  il  singolo  parlamentare  sia
legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello
Stato» (ordinanze n. 163 del 2018 e n. 177 del 1998);
    che,  sempre  in  riferimento  al  singolo   parlamentare,   deve
escludersi che un membro di uno dei due  rami  del  Parlamento  possa
lamentare la violazione del procedimento parlamentare svoltosi presso
l'altro ramo (sempre ordinanza n. 277 del 2017), circostanza  che  si
verifica in ordine alle censure rivolte dai  senatori  nei  confronti
del procedimento legislativo relativo alla legge n. 52 del 2015,  nel
quale il voto della questione di  fiducia  si  e'  avuto  nella  sola
Camera dei deputati, e per tutti i parlamentari ricorrenti in  ordine
alle censure  rivolte  nei  confronti  del  procedimento  legislativo
relativo alla legge n. 165 del 2017 svoltosi nella Camera diversa  da
quella di appartenenza;
    che, in ogni caso, le lacune generali del ricorso,  gia'  portate
all'evidenza, non consentono a questa Corte  di  esaminare  ulteriori
profili  attinenti  alla  legittimazione  del  singolo  parlamentare,
sicche',  per  le  complessive  ragioni  illustrate,  il  ricorso  e'
inammissibile, restando assorbito l'esame di ogni altro profilo.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                      Marta CARTABIA, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


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