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domenica 5 agosto 2018

TAR 2018: chiesto annullamento “del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell'udienza n. XXX/2015 del 27/10/2015-Posizione nr. XXX/2015-SRA in Roma nelle parti in cui hanno statuito di non riconoscere come dipendenti da causa di servizio le seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica" e "sindrome ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento cronico"; sinusite fronto mascellare cronica", "artrosi cervicale", "discopatia C4-C5", "protrusioni discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve-media incidenza funzionale" e "spondiloartrosi cervice lombare polidiscopatica con interessamento radicolare omodistrettuale",” Pubblicato il 01/06/2018 N. 00935/2018 REG.PROV.COLL. N. 00775/2016 REG.RIC.




TAR 2018: chiesto annullamento “del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell'udienza n. XXX/2015 del 27/10/2015-Posizione nr. XXX/2015-SRA in Roma nelle parti in cui hanno statuito di non riconoscere come dipendenti da causa di servizio le seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica" e "sindrome ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento cronico"; sinusite fronto mascellare cronica", "artrosi cervicale", "discopatia C4-C5", "protrusioni discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve-media incidenza funzionale" e "spondiloartrosi cervice lombare polidiscopatica con interessamento radicolare omodistrettuale",”


Pubblicato il 01/06/2018
N. 00935/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00775/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 775 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lazzari, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Cosimo De Giorgi,7;
contro

Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi sono ope legis domiciliati;
per l'annullamento

del Decreto n. 651/2016 posizione N.XXX/D datato 15 febbraio 2016, notificato in data 3 marzo 2016 emesso dal Comando Generale Arma dei Carabinieri;

del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell'udienza n. XXX/2015 del 27/10/2015-Posizione nr. XXX/2015-SRA in Roma nelle parti in cui hanno statuito di non riconoscere come dipendenti da causa di servizio le seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica" e "sindrome ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento cronico"; sinusite fronto mascellare cronica", "artrosi cervicale", "discopatia C4-C5", "protrusioni discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve-media incidenza funzionale" e "spondiloartrosi cervice lombare polidiscopatica con interessamento radicolare omodistrettuale",

di ogni altro atto ad essi presupposto e/o consequenziale, nonché per la declaratoria del diritto alla concessione di Equo Indennizzo, interessi legali e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale Arma dei Carabinieri e del Comitato di Verifica Per Le Cause di Servizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. M. Lazzari per il ricorrente e avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS-, Appuntato Scelto in servizio permanente effettivo, arruolato nell’Arma dei Carabinieri e da ultimo in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Spongano, attualmente in riforma per motivi sanitari, espone quanto segue:

-con istanza del 25.11.2014, ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento di alcune patologie già dipendenti da fatti di servizio, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità: "Cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica" e "sindrome ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento cronico";

- la riliquidazione dell'equo indennizzo per l'aggravamento delle infermità "sinusite fronto mascellare", "artrosi cervicale", "discopatia C4-C5" e "protrusioni discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve- media incidenza funzionale” già indennizzate con i decreti n. 374/02 del 22.07.2002 e n,648/08 del 06.03.2008, notificati rispettivamente il 06.08.2003 e 02.10.2008;

La Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, con il verbale mod. B n.222/CC del 16.07.2015, ha giudicato le infermità rispettivamente ascrivibili:

- "Cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica", alla Cat. 8''^ della Tab. A.

- "sindrome ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento cronico", alla Cat. 7''^ della Tab. A

- "sinusite fronto mascellare", non aggravata, tuttora alla Tabella B;

- "artrosi cervicale", "discopatia C4-C5" e "protrusioni discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve-media incidenza funzionale", aggravate con la diagnosi di "spondiloartrosi cervice lombare polidiscopatica con interessamento radicolare omodistrettuale", alla Cat. 7^ della Tab.A.

Il Comando Generale, in conformità al parere del C.V.C.S., ha emesso il decreto n.651/16 in data 15.02.2016, notificato il 03.03.2016, con il quale ha:

- respinto la domanda del ricorrente, per quanto concerne le infermità "Cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica" e "sindrome ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento cronico";

- rigettato la domanda di revisione dell'equo indennizzo per le infermità "sinusite fronto mascellare cronica", "artrosi cervicale", "discopatia C4-C5", "protrusioni discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve-media incidenza funzionale" e "spondiloartrosi cervice lombare polidiscopatica con interessamento radicolare omodistrettuale", ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 686/1957 e D.P.R. 461/2001.

Avverso tali provvedimenti è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame deducendo le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di motivazione degli atti amministrativi – violazione dell’obbligo di precisa e puntuale motivazione, prescritto dalla L.24171990 – eccesso di potere per insufficienza della motivazione – manifesta ingiustizia e perplessità- violazione dei principi in materia di dipendenza delle patologie denunciate da causa di servizio – eccesso di potere per insussistenza del presupposto (falsa o erronea rappresentazione) – perplessità.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato eccependo l’infondatezza del ricorso.

La controversia è stata posta in decisione alla pubblica udienza del 17.1.2018.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

I giudizi medico legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità del pubblico dipendente, sono giudizi connotati da discrezionalità tecnica, la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività (Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 novembre 2014, n. 2759).

Inoltre “dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per la Pubblica amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo per la Pubblica amministrazione di motivare le ragioni per le quali non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. d.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, dovendo la Commissione medica ospedaliera solo pronunciare sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chi-OMISSIS- ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi” (Cons. St., sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266).

Da tanto consegue che il provvedimento del Comando generale è sufficientemente motivato con riferimento all'accertamento esperito dal C.V.C.S., al cui organo è attribuito, in via esclusiva, il giudizio di dipendenza, o meno, da causa di servizio delle infermità/lesioni con parere motivato. In conformità a tale accertamento, l'Amministrazione procede in sede di decretazione definitiva.

Nel caso di specie, il parere emesso dal Comitato è frutto di un’attenta istruttoria ed è adeguatamente motivato, soprattutto con riferimento alla rilevata esclusione del nesso eziologico tra il servizio e le infermità patite dal ricorrente, in quanto tra i possibili fattori nocivi derivanti dal servizio, non ne è stato ravvisato alcuno che potesse assurgere a fattore causale diretto o concausale preponderante ed efficiente nel determinismo delle affezioni in esame.

In particolare, il Comitato ha rilevato che l’infermità “sindrome ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento cronico non dipendente da causa di servizio in quanto trattasi di forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell’umore non adeguate alle circostanze e all’ambiente; l’affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni e, quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale, né concausale efficiente e determinate”.

“L’infermità cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto trattasi di cardiopatia conseguente ad ipertensione arteriosa sistemica, caratterizzata da ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro e da disfunzione sistolica e diastolica dello stesso. Su tale patologia nessuna influenza causale o concausale efficiente e determinante può essere attribuita al servizio prestato durante il quale, peraltro, il soggetto in sovrappeso non risulta essere stato sottoposto a stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati ipertensivi”.

Le conclusioni alle quali è giunto il Comitato non denotano un’irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti tale da poter portare ad incidere sulla valutazione medica finale, essendo questi, come detto, i limiti entro i quali il giudice può sindacare un giudizio, quale quello in esame, connotato da discrezionalità tecnica.

Né quanto argomentato dal Comitato può essere superato da quanto dedotto dal ricorrente o da questi allegato.

Se è vero infatti che non può escludersi il nesso eziologico, quanto meno sotto il profilo concausale, tra il servizio prestato e l'insorgenza di una infermità, è peraltro indubbio che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie deve pur sempre essere ancorato a precisi riscontri medico scientifici e a specifici fatti che, evidentemente, non possono coincidere con lo svolgimento ordinario del servizio stesso, per quanto gravoso esso sia risultato (Tar Basilicata, 29 dicembre 2014, n. 911).

È stato infatti condivisibilmente precisato che “per poter affermare la dipendenza da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato è da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio. Deve altresì ribadirsi che un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito militare, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante della detta attività, in particolare per quel che concerne le numerose e complesse attribuzioni istituzionali dell'Arma dei Carabinieri. Tuttavia, la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima è stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio, o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato. L'attività di servizio deve piuttosto assumere connotati eccezionali ed in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto. Ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente” (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 12 dicembre 2016, n. 5806).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto

Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dibello Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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