TAR 2018: chiesto
annullamento “del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di
Servizio espresso nell'udienza n. XXX/2015 del 27/10/2015-Posizione
nr. XXX/2015-SRA in Roma nelle parti in cui hanno statuito di non
riconoscere come dipendenti da causa di servizio le seguenti
patologie: “Cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome
cardiaca ipercinetica" e "sindrome ansioso-depressiva con
spunti interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento
cronico"; sinusite fronto mascellare cronica", "artrosi
cervicale", "discopatia C4-C5", "protrusioni
discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve-media incidenza funzionale"
e "spondiloartrosi cervice lombare polidiscopatica con
interessamento radicolare omodistrettuale",”
Pubblicato il
01/06/2018
N. 00935/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00775/2016
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione
Seconda
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 775 del 2016, proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lazzari, con domicilio
eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Cosimo
De Giorgi,7;
contro
Ministero della
Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comitato di Verifica
Per Le Cause di Servizio, in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi sono ope
legis domiciliati;
per l'annullamento
del Decreto n.
651/2016 posizione N.XXX/D datato 15 febbraio 2016, notificato in
data 3 marzo 2016 emesso dal Comando Generale Arma dei Carabinieri;
del Parere del
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell'udienza
n. XXX/2015 del 27/10/2015-Posizione nr. XXX/2015-SRA in Roma nelle
parti in cui hanno statuito di non riconoscere come dipendenti da
causa di servizio le seguenti patologie: “Cardiopatia ipertensiva
sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica" e "sindrome
ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento
psicofarmacologico ad andamento cronico"; sinusite fronto
mascellare cronica", "artrosi cervicale", "discopatia
C4-C5", "protrusioni discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a
lieve-media incidenza funzionale" e "spondiloartrosi
cervice lombare polidiscopatica con interessamento radicolare
omodistrettuale",
di ogni altro atto
ad essi presupposto e/o consequenziale, nonché per la declaratoria
del diritto alla concessione di Equo Indennizzo, interessi legali e
rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando
Generale Arma dei Carabinieri e del Comitato di Verifica Per Le Cause
di Servizio;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Carlo
Dibello e uditi per le parti i difensori avv. M. Lazzari per il
ricorrente e avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-,
Appuntato Scelto in servizio permanente effettivo, arruolato
nell’Arma dei Carabinieri e da ultimo in servizio presso la
Stazione dei Carabinieri di Spongano, attualmente in riforma per
motivi sanitari, espone quanto segue:
-con istanza del
25.11.2014, ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento di
alcune patologie già dipendenti da fatti di servizio, il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione
dell'equo indennizzo per le infermità: "Cardiopatia ipertensiva
sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica" e "sindrome
ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento
psicofarmacologico ad andamento cronico";
- la riliquidazione
dell'equo indennizzo per l'aggravamento delle infermità "sinusite
fronto mascellare", "artrosi cervicale", "discopatia
C4-C5" e "protrusioni discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve-
media incidenza funzionale” già indennizzate con i decreti n.
374/02 del 22.07.2002 e n,648/08 del 06.03.2008, notificati
rispettivamente il 06.08.2003 e 02.10.2008;
La Commissione
Medica Ospedaliera di Taranto, con il verbale mod. B n.222/CC del
16.07.2015, ha giudicato le infermità rispettivamente ascrivibili:
- "Cardiopatia
ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca ipercinetica",
alla Cat. 8''^ della Tab. A.
- "sindrome
ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento
psicofarmacologico ad andamento cronico", alla Cat. 7''^ della
Tab. A
- "sinusite
fronto mascellare", non aggravata, tuttora alla Tabella B;
- "artrosi
cervicale", "discopatia C4-C5" e "protrusioni
discale L3-L4, L4-L5, L5-S1 a lieve-media incidenza funzionale",
aggravate con la diagnosi di "spondiloartrosi cervice lombare
polidiscopatica con interessamento radicolare omodistrettuale",
alla Cat. 7^ della Tab.A.
Il Comando Generale,
in conformità al parere del C.V.C.S., ha emesso il decreto n.651/16
in data 15.02.2016, notificato il 03.03.2016, con il quale ha:
- respinto la
domanda del ricorrente, per quanto concerne le infermità
"Cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca
ipercinetica" e "sindrome ansioso-depressiva con spunti
interpretativi in trattamento psicofarmacologico ad andamento
cronico";
- rigettato la
domanda di revisione dell'equo indennizzo per le infermità "sinusite
fronto mascellare cronica", "artrosi cervicale",
"discopatia C4-C5", "protrusioni discale L3-L4, L4-L5,
L5-S1 a lieve-media incidenza funzionale" e "spondiloartrosi
cervice lombare polidiscopatica con interessamento radicolare
omodistrettuale", ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 686/1957 e
D.P.R. 461/2001.
Avverso tali
provvedimenti è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame
deducendo le seguenti censure:
Violazione e falsa
applicazione dei principi in materia di motivazione degli atti
amministrativi – violazione dell’obbligo di precisa e puntuale
motivazione, prescritto dalla L.24171990 – eccesso di potere per
insufficienza della motivazione – manifesta ingiustizia e
perplessità- violazione dei principi in materia di dipendenza delle
patologie denunciate da causa di servizio – eccesso di potere per
insussistenza del presupposto (falsa o erronea rappresentazione) –
perplessità.
Si è costituita in
giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato eccependo
l’infondatezza del ricorso.
La controversia è
stata posta in decisione alla pubblica udienza del 17.1.2018.
Il ricorso è
infondato e deve essere respinto.
I giudizi medico
legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini
dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una
infermità del pubblico dipendente, sono giudizi connotati da
discrezionalità tecnica, la cui violazione è sottratta al sindacato
del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab
externo l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale
carenza di esaustività (Tar Puglia, Lecce, sez. II, 13 novembre
2014, n. 2759).
Inoltre “dalla
data di entrata in vigore del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 il
parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante
per la Pubblica amministrazione, diversamente da quello in precedenza
reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece
era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo per
la Pubblica amministrazione di motivare le ragioni per le quali non
recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera atteso che,
con la nuova disciplina introdotta dal cit. d.P.R. n. 461 del 2001,
la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata
sostanzialmente riformata, dovendo la Commissione medica ospedaliera
solo pronunciare sull'esistenza dell'infermità, mentre è il
Comitato di verifica che è chi-OMISSIS- ad esprimere un parere sulla
dipendenza da cause di servizio, al quale l'Amministrazione è tenuta
a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere,
motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è
poi tenuta comunque ad adeguarsi” (Cons. St., sez. IV, 11 settembre
2017, n. 4266).
Da tanto consegue
che il provvedimento del Comando generale è sufficientemente
motivato con riferimento all'accertamento esperito dal C.V.C.S., al
cui organo è attribuito, in via esclusiva, il giudizio di
dipendenza, o meno, da causa di servizio delle infermità/lesioni con
parere motivato. In conformità a tale accertamento,
l'Amministrazione procede in sede di decretazione definitiva.
Nel caso di specie,
il parere emesso dal Comitato è frutto di un’attenta istruttoria
ed è adeguatamente motivato, soprattutto con riferimento alla
rilevata esclusione del nesso eziologico tra il servizio e le
infermità patite dal ricorrente, in quanto tra i possibili fattori
nocivi derivanti dal servizio, non ne è stato ravvisato alcuno che
potesse assurgere a fattore causale diretto o concausale
preponderante ed efficiente nel determinismo delle affezioni in
esame.
In particolare, il
Comitato ha rilevato che l’infermità “sindrome
ansioso-depressiva con spunti interpretativi in trattamento
psicofarmacologico ad andamento cronico non dipendente da causa di
servizio in quanto trattasi di forma di nevrosi, costituita da
alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell’umore
non adeguate alle circostanze e all’ambiente; l’affezione
pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni e,
quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver
assunto alcun ruolo causale, né concausale efficiente e
determinate”.
“L’infermità
cardiopatia ipertensiva sintomatica per sindrome cardiaca
ipercinetica non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in
quanto trattasi di cardiopatia conseguente ad ipertensione arteriosa
sistemica, caratterizzata da ipertrofia delle pareti del ventricolo
sinistro e da disfunzione sistolica e diastolica dello stesso. Su
tale patologia nessuna influenza causale o concausale efficiente e
determinante può essere attribuita al servizio prestato durante il
quale, peraltro, il soggetto in sovrappeso non risulta essere stato
sottoposto a stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni
emotive e conseguente insorgenza di stati ipertensivi”.
Le conclusioni alle
quali è giunto il Comitato non denotano un’irragionevolezza
manifesta o un palese travisamento dei fatti tale da poter portare ad
incidere sulla valutazione medica finale, essendo questi, come detto,
i limiti entro i quali il giudice può sindacare un giudizio, quale
quello in esame, connotato da discrezionalità tecnica.
Né quanto
argomentato dal Comitato può essere superato da quanto dedotto dal
ricorrente o da questi allegato.
Se è vero infatti
che non può escludersi il nesso eziologico, quanto meno sotto il
profilo concausale, tra il servizio prestato e l'insorgenza di una
infermità, è peraltro indubbio che il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle patologie deve pur sempre
essere ancorato a precisi riscontri medico scientifici e a specifici
fatti che, evidentemente, non possono coincidere con lo svolgimento
ordinario del servizio stesso, per quanto gravoso esso sia risultato
(Tar Basilicata, 29 dicembre 2014, n. 911).
È stato infatti
condivisibilmente precisato che “per poter affermare la dipendenza
da causa di servizio di un'infermità occorre fornire la prova che il
sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia,
la menomazione della integrità psico-fisica dell'interessato è da
porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di
servizio. Deve altresì ribadirsi che un certo coefficiente di stress
e di disagio della condizione lavorativa non possono che ritenersi
necessariamente immanenti al disimpegno di mansioni in ambito
militare, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante della
detta attività, in particolare per quel che concerne le numerose e
complesse attribuzioni istituzionali dell'Arma dei Carabinieri.
Tuttavia, la prova della dipendenza da causa di servizio di
un'infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore
scientifico, che l'infermità medesima è stata prodotta in maniera
determinante ed efficiente dall'attività di servizio, o che
l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente
non si fosse trovato adibito al servizio prestato. L'attività di
servizio deve piuttosto assumere connotati eccezionali ed in un certo
senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente
parte dell'esistenza del soggetto. Ciò vuol dire che solo i fatti di
servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e
possono essere decifrati alla stregua di cause o concause
determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal
ricorrente” (Tar Campania, Napoli, sez. VI, 12 dicembre 2016, n.
5806).
In conclusione, il
ricorso deve essere respinto
Sussistono nondimeno
giustificati motivi (fra cui la peculiarità della questione) per
disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in
Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di
Santo, Presidente
Ettore
Manca, Consigliere
Carlo
Dibello, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Carlo
Dibello Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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