TAR 2018: chiesto
annullamento, previa sospensiva-del diniego idoneità agli
accertamenti attitudinali con riferimento al concorso per
l'ammissione di quattro allievi ufficiali piloti di complemento del
corpo di stato maggiore della marina militare a un corso di
pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni
Pubblicato il
01/08/2018
N. 08599/2018
REG.PROV.COLL.
N. 07062/2016
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 7062 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
-OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo
Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale
Caretti Tagliaferri in Roma, via Bisagno 14;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non
costituiti in giudizio.
per l'annullamento,
previa sospensiva
-del diniego
idoneità agli accertamenti attitudinali con riferimento al concorso
per l'ammissione di quattro allievi ufficiali piloti di complemento
del corpo di stato maggiore della marina militare a un corso di
pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni;
-con i motivi
aggiunti: la graduatoria definitiva del concorso per cui è causa.
Nonché di tutti gli
atti al medesimo presupposti, consequenziali e/o comunque connessi,
se lesivi, ivi compresi gli atti recanti la valutazione tecnica della
commissione e la griglia di ponderazione e valutazione.
Visti il ricorso, i
motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto
Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha
partecipato al concorso di cui in oggetto e ne è stato escluso
perché : “"i valori attributi alla valutazione delle prove
testologiche, comparati ai valori riportati all'intervista
individuale, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale
globale di 32/90mi, valore inferiore a quello minimo di 39/90mi
richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è
determinato, in particolare, dai bassi valori riportati nelle
seguenti caratteristiche attitudinali: predisposizione al
cambiamento, rapporto con l'autorità, capacità di guida e uso della
delega ed autoefficacia. Decreto Interdirigenziale n. 247/1D in data
30 ottobre 2016, del Ministero della Difesa, Direzione generale per
il Personale Militare, GU 4 Serie Speciale n. 87 in data 10 novembre
2015, art. 11, comma 1, aree a), b), c) e d)".
Avverso tale
determinazione ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale,
affidato a due motivi di gravame e con contestuale istanza cautelate
anche monocratica.
Con decreto
presidenziale n. 3336 del 17 giugno 2016 è stata accolta la chiesta
misura cautelare provvisoria ed il ricorrente è stato ammesso alle
successive prove concorsuali.
Tale decisione è
stata confermata con ordinanza collegiale n. 3929 del 14 luglio 2016
in uno con la sospensione del provvedimento impugnato.
L’amministrazione
resistente ha impugnato l’indicata decisione ed ha,
contestualmente, pubblicato la graduatoria definitiva del concorso,
in cui risultava omesso il ricorrente, che non veniva inserito
neppure con riserva.
Il predetto, con
successivi motivi aggiunti, partecipati anche ai controinteressati in
data 17 ottobre 2016, impugnava anche tale atto ed avanzava una nuova
istanza cautelare, anche monocratica.
Il Consiglio Stato,
all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2016, con
ordinanza n. 4560/2016, accoglieva l’istanza cautelare rilevando
nei provvedimenti cautelari del Tribunale un errore di fatto di
natura revocatoria, atteso che l’inserimento nella graduatoria e,
conseguentemente, l’ammissione alla successiva attività
addestrativa, non poteva essere adottata senza aver prima scrutinato
e positivamente valutato il censurato vizio afferente al giudizio
sulla attitudine.
Il Consiglio di
Stato provvedeva, poi, nei termini di cui all’art. 55, comma 10
cpa.
L’istanza
cautelare, sia monocratica che collegiale, avanzata dal ricorrente
con motivi aggiunti, veniva respinta.
Il ricorrente ha,
poi prodotto, prima della udienza di merito, una memoria.
Alla udienza del
giorno 24 gennaio 2018 il Collegio, attesa la sola costituzione
formale della resistente, disponeva, con ordinanza n.2830/18,
incombenti istruttori volti ad accertare i componenti la commissione
del concorso.
La p.a. provvedeva
all’adempimento del disposto incombente nei termini assegnati.
Alla udienza del
giorno 30 maggio 2018 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è
fondato con riferimento al secondo motivo di gravame, svolto con il
ricorso introduttivo del giudizio.
Recita l’art 9,
comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi) :” … I supplenti intervengono alle sedute della
commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli
effettivi “.
Tale cogente
previsione normativa è riportata nel decreto di nomina dei membri
della commissione del concorso per cui è causa.
Risulta dagli atti
di causa che le prove di concorso e, segnatamente la intervista
attitudinale ( doc. 3 del foliario di parte) e la sintesi delle
risultanze testologiche ( doc. 7 del foliario di parte) sono state
scrutinate rispettivamente da Michele Fatone e da Maria Luisa
Fiorito, il primo componente supplente, il secondo non indicato tra i
membri della commissione, ma, deve ritenersi, chiamata ad integrare
la commissione in quanto ufficiale specialista in selezione
attitudinale a mente ed ai sensi del comma 4 dell’art. 7 del bando
di concorso.
Osserva il Collegio.
Con riferimento al
membro supplente, la p.a. non ha prodotto alcuna documentazione per
cui la sostituzione di un componente effettivo della commissione
possa imputarsi ad un impedimento grave e documentato.
E’ onere della
parte resistente provare le ragioni che hanno determinato
l’intervento del supplente, non essendo consentito alla predetta
commissione sostituire un membro effettivo con un supplente se non
previo e documentato grave impedimento del componente effettivo.
La ratio della
riportata previsione normativa, peraltro, come detto, riportata nel
decreto di nomina dei componenti la commissione, è chiara ed
evidente : il legislatore ha voluto impedire, nell’ambito della
medesima procedura concorsuale, l’utilizzazione di diversificate
commissioni occasionate, non già da fattori contingenti, ma
espressione della elezione dello stesso organo, così da non
garantire una effettiva par condicio tra i candidati.
In altri termini la
norma vuole impedire sinanche il sospetto che la modifica dei
componenti la commissione costituisca un favore ovvero un pregiudizio
per uno o più candidati.
Solo la superiore
esigenza di non pregiudicare l’esito del concorso a causa di
oggettivi impedimenti dei componenti effettivi può autorizzare una
tale modifica.
Nel caso di specie,
invero, non risulta documentalmente provata tale evenienza.
Quanto poi alla
possibile integrazione della commissione con un ufficiale specialista
in selezione attitudinale a mente ed ai sensi del comma 4 dell’art.
7 del bando di concorso, è necessario, anche in questo caso,
osservare che tale nomina deve essere preventivamente assunta in via
formale dalla stessa commissione, di talchè l’esperto chiamato a
scrutinare le prove attitudinali sia, non solo preventivamente
determinato, ma anche utilizzato per tutti i candidati.
Nel caso di specie
la p.a. non ha fornito alcuna prova che l’ufficiale specialista ha
provveduto allo scrutinio delle prove di tutti i candidati, né lo
stesso risulta formalmente nominato.
Tali rilevati vizi
inficiano, pertanto la prova attitudinale sostenuta dal ricorrente ed
il conseguente giudizio espresso dalla commissione, ragione per cui
deve essere annullato il provvedimento
impugnato, con
esclusivo riferimento al giudizio attitudinale, che dunque va
rinnovato da parte di una commissione in diversa composizione.
Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato, con
precipuo riferimento al giudizio attitudinale che, dunque, va
rinnovato, da parte di una commissione in diversa composizione.
Condanna la parte
resistente al pagamento delle spese di lite che a mente del D.M. n.
55/2014 complessivamente liquida in euro 1.500,00 (
millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta
Anastasi, Presidente
Antonella
Mangia, Consigliere
Roberto
Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Roberto
Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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