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domenica 5 agosto 2018

TAR 2018: chiesto annullamento, previa sospensiva-del diniego idoneità agli accertamenti attitudinali con riferimento al concorso per l'ammissione di quattro allievi ufficiali piloti di complemento del corpo di stato maggiore della marina militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni Pubblicato il 01/08/2018 N. 08599/2018 REG.PROV.COLL. N. 07062/2016 REG.RIC.





TAR 2018: chiesto annullamento, previa sospensiva-del diniego idoneità agli accertamenti attitudinali con riferimento al concorso per l'ammissione di quattro allievi ufficiali piloti di complemento del corpo di stato maggiore della marina militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni

Pubblicato il 01/08/2018
N. 08599/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07062/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7062 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Caretti Tagliaferri in Roma, via Bisagno 14;
contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento, previa sospensiva

-del diniego idoneità agli accertamenti attitudinali con riferimento al concorso per l'ammissione di quattro allievi ufficiali piloti di complemento del corpo di stato maggiore della marina militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di 12 anni;

-con i motivi aggiunti: la graduatoria definitiva del concorso per cui è causa.

Nonché di tutti gli atti al medesimo presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, se lesivi, ivi compresi gli atti recanti la valutazione tecnica della commissione e la griglia di ponderazione e valutazione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso di cui in oggetto e ne è stato escluso perché : “"i valori attributi alla valutazione delle prove testologiche, comparati ai valori riportati all'intervista individuale, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale globale di 32/90mi, valore inferiore a quello minimo di 39/90mi richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è determinato, in particolare, dai bassi valori riportati nelle seguenti caratteristiche attitudinali: predisposizione al cambiamento, rapporto con l'autorità, capacità di guida e uso della delega ed autoefficacia. Decreto Interdirigenziale n. 247/1D in data 30 ottobre 2016, del Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale Militare, GU 4 Serie Speciale n. 87 in data 10 novembre 2015, art. 11, comma 1, aree a), b), c) e d)".

Avverso tale determinazione ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale, affidato a due motivi di gravame e con contestuale istanza cautelate anche monocratica.

Con decreto presidenziale n. 3336 del 17 giugno 2016 è stata accolta la chiesta misura cautelare provvisoria ed il ricorrente è stato ammesso alle successive prove concorsuali.

Tale decisione è stata confermata con ordinanza collegiale n. 3929 del 14 luglio 2016 in uno con la sospensione del provvedimento impugnato.

L’amministrazione resistente ha impugnato l’indicata decisione ed ha, contestualmente, pubblicato la graduatoria definitiva del concorso, in cui risultava omesso il ricorrente, che non veniva inserito neppure con riserva.

Il predetto, con successivi motivi aggiunti, partecipati anche ai controinteressati in data 17 ottobre 2016, impugnava anche tale atto ed avanzava una nuova istanza cautelare, anche monocratica.

Il Consiglio Stato, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2016, con ordinanza n. 4560/2016, accoglieva l’istanza cautelare rilevando nei provvedimenti cautelari del Tribunale un errore di fatto di natura revocatoria, atteso che l’inserimento nella graduatoria e, conseguentemente, l’ammissione alla successiva attività addestrativa, non poteva essere adottata senza aver prima scrutinato e positivamente valutato il censurato vizio afferente al giudizio sulla attitudine.

Il Consiglio di Stato provvedeva, poi, nei termini di cui all’art. 55, comma 10 cpa.

L’istanza cautelare, sia monocratica che collegiale, avanzata dal ricorrente con motivi aggiunti, veniva respinta.

Il ricorrente ha, poi prodotto, prima della udienza di merito, una memoria.

Alla udienza del giorno 24 gennaio 2018 il Collegio, attesa la sola costituzione formale della resistente, disponeva, con ordinanza n.2830/18, incombenti istruttori volti ad accertare i componenti la commissione del concorso.

La p.a. provvedeva all’adempimento del disposto incombente nei termini assegnati.

Alla udienza del giorno 30 maggio 2018 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo di gravame, svolto con il ricorso introduttivo del giudizio.

Recita l’art 9, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) :” … I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi “.

Tale cogente previsione normativa è riportata nel decreto di nomina dei membri della commissione del concorso per cui è causa.

Risulta dagli atti di causa che le prove di concorso e, segnatamente la intervista attitudinale ( doc. 3 del foliario di parte) e la sintesi delle risultanze testologiche ( doc. 7 del foliario di parte) sono state scrutinate rispettivamente da Michele Fatone e da Maria Luisa Fiorito, il primo componente supplente, il secondo non indicato tra i membri della commissione, ma, deve ritenersi, chiamata ad integrare la commissione in quanto ufficiale specialista in selezione attitudinale a mente ed ai sensi del comma 4 dell’art. 7 del bando di concorso.

Osserva il Collegio.

Con riferimento al membro supplente, la p.a. non ha prodotto alcuna documentazione per cui la sostituzione di un componente effettivo della commissione possa imputarsi ad un impedimento grave e documentato.

E’ onere della parte resistente provare le ragioni che hanno determinato l’intervento del supplente, non essendo consentito alla predetta commissione sostituire un membro effettivo con un supplente se non previo e documentato grave impedimento del componente effettivo.

La ratio della riportata previsione normativa, peraltro, come detto, riportata nel decreto di nomina dei componenti la commissione, è chiara ed evidente : il legislatore ha voluto impedire, nell’ambito della medesima procedura concorsuale, l’utilizzazione di diversificate commissioni occasionate, non già da fattori contingenti, ma espressione della elezione dello stesso organo, così da non garantire una effettiva par condicio tra i candidati.

In altri termini la norma vuole impedire sinanche il sospetto che la modifica dei componenti la commissione costituisca un favore ovvero un pregiudizio per uno o più candidati.

Solo la superiore esigenza di non pregiudicare l’esito del concorso a causa di oggettivi impedimenti dei componenti effettivi può autorizzare una tale modifica.

Nel caso di specie, invero, non risulta documentalmente provata tale evenienza.

Quanto poi alla possibile integrazione della commissione con un ufficiale specialista in selezione attitudinale a mente ed ai sensi del comma 4 dell’art. 7 del bando di concorso, è necessario, anche in questo caso, osservare che tale nomina deve essere preventivamente assunta in via formale dalla stessa commissione, di talchè l’esperto chiamato a scrutinare le prove attitudinali sia, non solo preventivamente determinato, ma anche utilizzato per tutti i candidati.

Nel caso di specie la p.a. non ha fornito alcuna prova che l’ufficiale specialista ha provveduto allo scrutinio delle prove di tutti i candidati, né lo stesso risulta formalmente nominato.

Tali rilevati vizi inficiano, pertanto la prova attitudinale sostenuta dal ricorrente ed il conseguente giudizio espresso dalla commissione, ragione per cui deve essere annullato il provvedimento

impugnato, con esclusivo riferimento al giudizio attitudinale, che dunque va rinnovato da parte di una commissione in diversa composizione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla l’atto impugnato, con precipuo riferimento al giudizio attitudinale che, dunque, va rinnovato, da parte di una commissione in diversa composizione.

Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che a mente del D.M. n. 55/2014 complessivamente liquida in euro 1.500,00 ( millecinquecento), oltre IVA, CPA e spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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