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domenica 5 agosto 2018

TAR 2018: chiesto annullamento decreto n. 91 (posizione 20/xxx) del 19.03.2012, di rigetto dell'istanza volta a ottenere il beneficio della speciale elargizione previsto dall'art. 1079, co.1, del d.p.r. n. 90/2010 Pubblicato il 01/08/2018 N. 08576/2018 REG.PROV.COLL. N. 04658/2012 REG.RIC.


TAR 2018: chiesto annullamento decreto n. 91 (posizione 20/xxx) del 19.03.2012, di rigetto dell'istanza volta a ottenere il beneficio della speciale elargizione previsto dall'art. 1079, co.1, del d.p.r. n. 90/2010


Pubblicato il 01/08/2018
N. 08576/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04658/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4658 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, domiciliato presso l’indirizzo PEC del difensore come risultante dai pubblici registri, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
decreto n. 91 (posizione 20/xxx) del 19.03.2012, di rigetto dell'istanza volta a ottenere il beneficio della speciale elargizione previsto dall'art. 1079, co.1, del d.p.r. n. 90/2010

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della concessione dei benefici previsti dall' art. 1079, comma 1, D.P.R. n. 90/2010 - relativi a quei soggetti che per specifiche cause hanno contratto determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso - e ha impugnato il decreto n. 91 del 19.03.2012 di rigetto della sua istanza in relazione alla diagnosi di “-OMISSIS-".
Le Amministrazione intimate si sono costituite in giudizio resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 27 giugno 2018, avvertite le parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a, del possibile difetto di giurisdizione, la causa è passata in decisione.
La controversia in esame verte, invero, sulla mancata concessione dei benefici previsti dall'art. 1079, comma 1, D.P.R. n. 90 del 2010 ("Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della L. 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della L. 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della L. 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della L. 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso"), decreto che ha inglobato il precedente D.P.R. n. 37 del 2009, il quale, analogamente a quanto accadeva col D.P.R. n. 243 del 2006, dettava i termini e le modalità per il riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio, per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
Come da giurisprudenza di questa sezione (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 04-04-2018, n. 3730), al giudizio in esame sono pienamente applicabili i principi affermati dalla Cassazione in punto di giurisdizione, che, nel solco di risalenti pronunce (Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927), ha sancito la spettanza al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale ex art. 442 c.p.c., delle controversie relative all'erogazione dei benefici in favore delle vittime del dovere, previsti dalla L. n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 562 - 565, e dal regolamento attuativo, D.P.R. n. 243 del 2006, trattandosi di diritti soggettivi, e non già di interessi legittimi (Cass., SS.UU., n. 23300 e n. 23390 del 2016; da ultimo confermate con sent. n. 15484/2017).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del competente giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta, ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
In ragione della pronuncia in rito, le spese di lite possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore






L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri

Concetta Anastasi















IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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