Translate

domenica 5 agosto 2018

TAR 2018: chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa del 15 maggio 2008, notificato in data 20 maggio 2008, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di controllo dello spazio aereo Pubblicato il 03/08/2018 N. 08773/2018 REG.PROV.COLL. N. 07546/2008 REG.RIC.





TAR 2018: chiesto l’annullamento  del provvedimento del Ministero della Difesa del 15 maggio 2008, notificato in data 20 maggio 2008, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di controllo dello spazio aereo

Pubblicato il 03/08/2018
N. 08773/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07546/2008 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7546 del 2008, proposto da
xxx xxx, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Fanigliulo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale della Piramide Cestia n. 31;
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento

del provvedimento del Ministero della Difesa del 15 maggio 2008, notificato in data 20 maggio 2008, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di controllo dello spazio aereo;

di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 20 luglio 2018 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 10 luglio 2008 e depositato il successivo 28 luglio 2008, il ricorrente – in qualità di “ufficiale addetto al Controllo dello Spazio Aereo/Difesa Aerea (CSA/DA)”, “destinato dall’Amministrazione della Difesa presso il Nato Programming Center (NPC) di Glons (Belgio), per il periodo compreso fra il 5 settembre 2002 e il 5 settembre 2005” – impugna il provvedimento con cui, in data 15 maggio 2008, il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza dal predetto presentata il precedente 21 aprile 2008 per chiedere il riconoscimento dell’indennità di controllo dello spazio aereo per tutto il periodo di assegnazione al su indicato “Nato Programming Center”, chiedendone l’annullamento.

A tali fini il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge (in particolare, dell’art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78) e di eccesso di potere sotto i profili della disparità di trattamento e del difetto di motivazione.

Il successivo 26 aprile 2018 il ricorrente ha depositato una memoria per insistere sull’illegittimità del provvedimento impugnato.

Con atto depositato in data 1 giugno 2018 si è costituito il Ministero della Difesa.

Con ordinanza n. 6211 del 5 giugno 2018 la Sezione ha disposto incombenti istruttori.

In date 8 e 15 giugno 2018 l’Amministrazione resistente ha prodotto documenti ed una memoria con cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato primariamente sulla base della comunicazione del Comando Nato Programming Center (NPC) di Glons, prodotta agli atti, atta a dare conto che “at decorrere data 05 settembre 2002 est stato decretato decadimento da abilitazione capo controllore junior – 3^ classe 3° grado” nei confronti del ricorrente.

Il successivo 19 giugno 2018 il ricorrente ha depositato una memoria con cui:

- “in via del tutto preliminare e pregiudiziale”, ha eccepito “la tardività del deposito, da parte dell’Amministrazione, dei documenti e delle memorie” e, dunque, ha chiesto di dichiararne “l’irritualità e l’inammissibilità”;

- ha ribadito la fondatezza dell’azione proposta, adducendo – tra l’altro – l’arbitrarietà e l’illegittimità del provvedimento concernente il <<decadimento dell’abilitazione “capo controllore junior 3^ classe 3° grado di abilitazione” dal 05.09.2002>> per contrasto con la Direttiva (A.M.) CSA – 702 nonché “con il bando e la programmazione di impiego all’estero della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica”.

All’udienza pubblica del 20 luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. In via preliminare, il Collegio ravvisa la necessità di esaminare l’eccezione di tardività e, quindi, di inammissibilità del deposito da parte dell’Amministrazione di “documenti e memorie”, sollevata dal ricorrente.

Tale eccezione è infondata, atteso che:

- come ricordato anche dal ricorrente, l’art. 73, comma 1, c.pr.amm. prevede che “le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi”;

- ciò detto, non si hanno motivi per dubitare che i su indicati termini siano stati rispettati dal Ministero della Difesa, tenuto conto che – a fronte della fissazione dell’udienza pubblica del 20 luglio 2018, disposta con l’ordinanza n. 6211 del 2018, pubblicata in data 5 giugno 2018 – i documenti e la memoria sono stati depositati dalla su indicata Amministrazione rispettivamente in data 8 giugno 2018 e in data 15 giugno 2018 (aggiungendo, peraltro, che i termini di cui all’art. 46, comma 1, del c.pr.amm., del pari richiamato dal ricorrente, operano su un differente piano, ossia sul piano della garanzia del diritto a “contraddire” delle parti intimate, inibendo – sostanzialmente - la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito in epoca antecedente alla maturazione di detti termini).

In sintesi, l’eccezione de qua va respinta.

3. Ciò detto, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Al riguardo, è sufficiente osservare quanto segue:

- secondo il disposto dell’art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, della cui violazione il ricorrente si duole, l’indennità per il “controllo dello spazio aereo” “spetta, in funzione dell’effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV” “agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Aeronautica, dell’Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni”;

- dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione (cfr., in particolare, dall’all. 3 del “foliario”, ossia la comunicazione del Comando Nato Programming Center, resa ai servizi amministrativi del Ministero della Difesa nel rispetto di quanto previsto nelle note del 16 febbraio 2000 e del 2 marzo 2000 nonché nella circolare DGPM/IV/12/019419/Fe del 16.02.2000, di disposizione del decentramento “delle determinazioni di attribuzione dell’indennità per equipaggi fissi di volo”) risulta l’avvenuta decretazione del “decadimento” dall’abilitazione posseduta dal “CAP AARAN SPE xxx xxx presso N.P.C. Glons Info” a decorrere dal 5 settembre 2002, ossia il venire meno di uno dei presupposti richiesti dal su indicato art. 7 per la spettanza dell’indennità in trattazione.

Ciò detto e, comunque, rilevata l’insussistenza di qualsiasi motivo per dubitare della veridicità di quanto riportato nella comunicazione in trattazione, nessuna violazione dell’art. 7 della legge n. 78/83 è riscontrabile.

Per completezza, preme aggiungere che:

- come desumibile dall’atto introduttivo del giudizio e, ancora, confermato dai contenuti della memoria in seguito prodotta, il ricorrente vanta essenzialmente una pretesa economica, ossia la titolarità di un diritto soggettivo di credito nei confronti dell’Amministrazione (tanto da chiedere la condanna di quest’ultima alla corresponsione della somma di € 13.534,56, ritenuta dovuta), e, dunque, risulta evidente che – a tali fini – rilevanza alcuna può rivestire il vizio di eccesso di potere, implicante – come noto – l’esercizio di un’attività “discrezionale” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I bis, 20 aprile 2009, n. 3992; TAR Lazio, Sez. I bis, 10 giugno 2008, n. 5674);

- con la memoria depositata in data 18 giugno 2018, il ricorrente lamenta – in verità – l’arbitrarietà e l’illegittimità del provvedimento “con cui sarebbe stato decretato il decadimento dell’abilitazione” ma non vi è chi non veda come le doglianze in trattazione siano immeritevoli di qualsiasi valutazione, tenuto primariamente conto che esse risultano essere state formulate con un mero scritto difensivo, non ritualmente notificato all’Amministrazione resistente.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7546/2008, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2018 con l’intervento dei Magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Alessandro Tomassetti
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO

Nessun commento: