Corte dei Conti
2018: chiede di poter beneficiare del “diritto alla maggiorazione
della pensione in ragione dell'applicazione dell'art. 3, comma 7, D.
Lgs. 165/1997, indipendentemente dall'avere raggiunto i limiti di
età”
Corte dei Conti
Abruzzo 107/2018
ABRUZZO
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
107
Pubblicazione
04/09/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:107SGABR
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente
Sent. 107/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione
giurisdizionale per la regione Abruzzo
in composizione monocratica nella
persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle
pensioni ai sensi dell’art. 151 del codice della giustizia
contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
in esito all’udienza
pubblica del 15 maggio 2018
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data
30.03.2018 al n. 19830 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
proposto dal signor M.
M. (Omissis), difeso dagli Avv.ti Maurizio Di Nardo (DNR
MRZ 78B18 G141Y) e Maurizio Mililli (MLL MRZ 72B18 G141X) del Foro
di Chieti
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) quale successore ex
lege dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Aquilone (QLN
PLA 64T06 A462U), Carmine Barone (BRN CMN 67H29 G141M) e Armando
Gambino (GMB RND 67B03 G482U) della propria Avvocatura.
FATTO
1. Con l’atto
introduttivo del giudizio, per quanto qui precipuamente interessa,
il ricorrente riferisce di essere ex Brigadiere capo appartenente
alla Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto per riforma
in data 24/06/2014 ed attualmente titolare di pensione erogata
dall’INPS.
Egli chiede di poter beneficiare del
“diritto alla maggiorazione della pensione in ragione
dell'applicazione dell'art. 3, comma 7, D. Lgs. 165/1997,
indipendentemente dall'avere raggiunto i limiti di età”, secondo
il principio di diritto riconosciuto in alcuni precedenti
giurisprudenziali (Sez. Abruzzo, sent. 27 del 7 marzo 2017; Sez.
Molise, sent. 53 del 6 ottobre 2017 ed altri).
Rassegna, pertanto, le conclusioni
seguenti:
“l) accertare e dichiarare il
diritto del ricorrente alla maggiorazione della pensione in ragione
dell'applicazione dell'art. 3 comma 7 del D. LGS 165/1997;
2) accertare e dichiarare altresì
il diritto alla rideterminazione / ricalcolo della pensione n.
17179514 a far data dal 24/06/20l4, con applicazione del beneficio
compensativo di cui al comma 7 dell'art. 3 del D. Lgs .165/1997
nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte oltre a
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, fino all'
effettivo soddisfo;
3) condannare l'INPS alla
corresponsione della pensione come sopra adeguata e al pagamento
della differenza delle precedenti rate non adeguate, oltre ad
interessi e rivalutazione come per legge;
in ogni caso, con vittoria di
spese, diritti ed onorari di causa”.
2. Si è costituito l’INPS
con memoria del 4 maggio 2018, eccependo che:
-
la disposizione invocata dal ricorrente, espressamente richiamata
dall'art. 1865 C.O.M. ed applicabile al personale escluso
dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'art. 992 C.O.M., deve
trovare coordinamento con le altre disposizioni del medesimo codice,
tra cui appunto quella dell'attribuzione della pensione di
privilegio;
-
orbene, l'accesso all'istituto dell'ausiliaria (che comporta non
solo l'applicazione della relativa indennità per il periodo, ma
anche il ricalcolo, al termine del periodo medesimo, del trattamento
pensionistico tenendo conto, appunto, della suddetta indennità)
avviene unicamente a seguito di cessazione dal servizio per
raggiunti limiti d'età o a domanda nei casi di cui all'art. 909/4
C.O.M.;
-
dunque la disposizione di cui si invoca l'applicazione, laddove fa
riferimento al personale che per carenza dei requisiti psico-fisici
non può accedere all'istituto dell'ausiliaria, non può che far
riferimento al personale che al raggiungimento dei limiti d'età non
sia in possesso di tali requisiti, tant'è che essa si applica non
solo ai fini dell'accesso, ma anche della permanenza in ausiliaria”;
-
il ricorrente già percepisce la pensione privilegiata in ragione
del proprio collocamento a riposo per infermità sicché concedere
anche il beneficio per cui è causa significherebbe cumulare o
duplicare impropriamente i due privilegi;
-
sotto altro profilo, l’interpretazione dell’amministrazione
rende coerente il trattamento previsto per le forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, richiedendo per entrambe (e non solo
per le prime) il raggiungimento del limite di età;
-
ciò è confermato anche dalle recenti modifiche all’art. 1865 del
codice dell’ordinamento militare, apportate con il decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (art. 10, comma 1, lett. AA), come
chiarito nella prassi ministeriale (nota M-D-GMIL-REG2017-0587280
del 27.10.2017; nota M-D-GPREV-0038348 del 11.03.2014);
-
in via subordinata, ai fini del computo del beneficio va tenuto
conto del regime “misto” o “contributivo” di liquidazione
della pensione e dovrebbe comunque dichiararsi il divieto di cumulo
ex art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412.
L’INPS ha quindi rassegnato le
consequenziali conclusioni, anche ai fini delle statuizioni sulle
spese.
3. All’udienza pubblica
del 15 maggio 2018 sono intervenuti come da verbale l’Avv. Vania
Tella (su delega dell’Avv. Maurizio Di Nardo) per il ricorrente e
l’Avv. Ilaria Di Cola (su delega dell’Avv. Armando Gambino) per
l’INPS. L’Avv. Tella ha depositato copia di ulteriore
giurisprudenza a favorevole al ricorrente, mentre l’Avv. Di Cola
ha richiamato la sentenza della Sez. Lombardia n. 99/2018,
favorevole all’amministrazione.
In esito all’udienza, la causa è
stata decisa dando lettura del solo dispositivo, con riserva di
deposito delle motivazioni nei successivi sessanta giorni ex art.
167 del codice della giustizia contabile.
DIRITTO
I. Il ricorso non può
essere accolto, in quanto infondato.
La pretesa del ricorrente si basa,
infatti, su un equivoco interpretativo nella lettura del citato
articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
II. Invero, la
disposizione in parola ha stabilito che “Per il personale di
cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti
di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale
militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per
accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui
trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il
montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento
di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di
servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per
il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il
personale delle Forze armate il predetto incremento opera in
alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione
dell'interessato”.
E’ appena il caso di ricordare che
il personale di cui all’articolo 1 è il “personale militare
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, nonché” il “personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco”.
Ai fini della corretta interpretazione
della norma, non può prescindersi dalla considerazione del contesto
in cui essa è collocata, cioè a dire quello dell’armonizzazione
del trattamento pensionistico del personale militare delle Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In quest’ottica di armonizzazione
dei trattamenti, il comma 7, in esame, ha previsto sostanzialmente
tre interventi:
I) l’introduzione di una misura
compensativa per il personale “escluso dall’applicazione
dell’istituto dell’ausiliaria”, cioè per il personale per il
quale l’ausiliaria non è affatto prevista (vedasi le forze di
polizia ad ordinamento civile per le quali, a differenza di quelle
ad ordinamento militare, non è appunto contemplata l’ausiliaria);
II) l’estensione della stessa misura
compensativa per quel personale che, pur potendo in teoria essere
collocato in ausiliaria, di fatto non poteva accedere o permanere in
quello status per inidoneità psico-fisica;
III) l’introduzione dell’opzione
alternativa per il personale militare che, a domanda, preferisse
beneficiare della stessa misura compensativa prevista per il
personale escluso dall’ausiliaria, anziché essere collocato
nell’ausiliaria stessa.
Tenendo a mente la natura perequativa
dell’intervento, si noti che sia per il personale escluso
dall’ausiliaria (ad es. Polizia di Stato e Vigili del Fuoco), sia
per quello che dell’ausiliaria potrebbe fruire (ad es. Guardia di
Finanza e Carabinieri), il beneficio compensativo sopra indicato sub
I) e sub III) è stato previsto solo in favore di coloro i quali
abbiano raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità previsti
dai rispettivi ordinamenti.
Semplificando, ad esempio: la Polizia
di Stato e i Vigili del Fuoco, giunti ai limiti di età previsti dal
proprio ordinamento, non hanno la possibilità di essere collocati
in ausiliaria e quindi ricevono un incremento contributivo a
compensazione dell’assenza di questa possibilità, prevista invece
per i militari; i militari, per i quali l’ausiliaria è invece
prevista, una volta raggiunto il requisito per l’accesso
all’ausiliaria stessa hanno la possibilità di optare, in
alternativa ad essa, per lo stesso incremento contributivo, al pari
di quanto previsto per il personale ad ordinamento “civile”.
Ciò che rileva è che, tanto per gli
uni (in via principale), quanto per gli altri (in via opzionale), è
comunque richiesto il raggiungimento dei requisiti di anzianità
previsti per la cessazione dal servizio: o l’ausiliaria o, in
luogo di essa, l’incremento contributivo.
In quest’ottica di coerenza deve
essere correttamente inquadrato anche il beneficio dinanzi indicato
sub II), cioè la concessione della stessa misura compensativa anche
in favore di coloro i quali, pur avendo già raggiunto la soglia
dell’ausiliaria (o che già vi si trovano), non hanno
concretamente la possibilità di accedervi (o di permanervi
ulteriormente) per mancanza dell’idoneità psico-fisica.
Significativo appare, in tal senso, il
riferimento testuale al possesso dei requisiti “per accedere”
all’ausiliaria: non può ignorarsi, in proposito, che proprio
all’atto dell’accesso all’ausiliaria il militare viene
sottoposto ad una apposita visita medica di idoneità e che detto
stato di idoneità deve permanere per tutta la durata
dell’ausiliaria stessa.
In quest’ottica, la misura
legislativa in discussione completa il quadro di armonizzazione
e perequazione di
trattamenti delle diverse forze di polizia, prevedendo in estrema
sintesi che, tanto per gli uni, quanto per gli altri, una volta
raggiunti i limiti per il collocamento a riposo, chi ne ha la
possibilità ha diritto di optare per lo svolgimento dell’ausiliaria
oppure per un incremento contributivo grosso modo equipollente
oppure, per chi non ha (di fatto o di diritto) questa possibilità
di opzione (perché non idoneo all’accesso o alla permanenza in
ausiliaria o perché inquadrato in una forza di polizia ad
ordinamento civile per la quale non è prevista l’ausiliaria), è
possibile comunque beneficiare dell’incremento contributivo.
E’ così introdotta la possibilità
di “monetizzare” il periodo di ausiliaria in favore di quanti
siano giunti ai limiti di età a tal fine previsti e in sostituzione
dell’ausiliaria stessa (in tema, cfr. C. cost., ord. 387/02).
Tirando le fila del ragionamento: a)
ragioni di armonizzazione tra personale ad ordinamento civile (senza
ausiliaria) e militare (con ausiliaria) hanno reso necessario
prevedere anche in favore dei primi, una volta raggiunti i limiti di
età, un incremento contributivo compensativo dell’impossibilità
di essere collocati in ausiliaria; b) a questo punto, posto che i
primi potevano beneficiare dell’incremento contributivo
compensativo pur senza svolgere l’ausiliaria, solo al
raggiungimento dei limiti di età, si è reso necessario concedere
lo stesso beneficio anche in favore dei militari i quali, pur
raggiungendo il limite di età, non potessero però di fatto
svolgere (o completare) il periodo di ausiliaria perché giudicati
inidonei alla visita medica di accesso (o successivamente); c) le
stesse ragioni di armonizzazione, una volta previsto che le forze di
polizia ad ordinamento civile e i militari non idonei potessero
beneficiare dell’incremento contributivo solo per effetto del
raggiungimento dei limiti di età, hanno imposto logicamente di
prevedere anche per i militari idonei all’ausiliaria la
possibilità di optare per l’incremento contributivo in luogo
dell’ausiliaria stessa, come avverrebbe se fossero ad ordinamento
civile o giudicati non idonei.
Una diversa lettura, pur accolta in
alcune pronunce giurisprudenziali che danno una lettura estensiva
della lettera della disposizione, finirebbe per creare una
irragionevole disparità di trattamento tra il personale delle forze
di polizia ad ordinamento civile (per le quali il beneficio
compensativo sarebbe previsto, testualmente, solo al raggiungimento
dei limiti di età) e il personale militare (per il quale il
beneficio compensativo sarebbe invece previsto, immotivatamente,
anche in caso di prematura cessazione dal servizio per riforma per
motivi di salute).
L’interpretazione
dell’amministrazione, qui accolta, ha trovato conferma anche nelle
recenti modifiche all’art. 1865 codice dell’ordinamento
militare, apportate con l’art. 10, comma 1, lett. aa) del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 94, contribuendo ad eliminare nel
codice un’imprecisione legislativa e con essa la fonte testuale
dell’equivoco. Ed infatti, nella rubrica dell’art. 1865 le
parole «escluso dall'ausiliaria» sono state sostituite
con «alternativo all'istituto dell'ausiliaria» mentre nel corpo
dell’articolo sono state soppresse le parole «escluso
dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992,».
Sicché è oggi reso palese che la
norma non riguarda il personale “escluso dall’ausiliaria” (che
non è quello militare), bensì il “trattamento di quiescenza (…)
alternativo all’istituto dell’ausiliaria” (cioè il
trattamento di coloro che, giunti all’ausiliaria, optino per il
beneficio contributivo alternativo, oppure siano giudicati inidonei
in esito alla visita medica di “accesso”; lo stesso è a dirsi
per coloro i quali abbiano già fatto accesso all’ausiliaria ma
non abbiano potuto permanervi per sopravvenuta inidoneità).
In termini analoghi, merita richiamare
alcune recentissime sentenze della Corte dei conti (cfr. Lombardia,
sent. 99 dell’11 maggio 2018; Emilia-Romagna, sent. 132 del 9
luglio 2018; Puglia, sent. 573 del 17 luglio 2018), alle cui
motivazioni può farsi rinvio, in quanto pienamente condivise e
fatte proprie da questo Giudice, anche in punto di richiamo degli
articoli 992, 995 e 996 del codice dell’ordinamento militare.
III. La novità della
questione, tuttora risolta in maniera non univoca dalla
giurisprudenza, induce a disporre la compensazione delle spese di
lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva
RESPINGE
il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, va disposta, per il caso di
diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità
e dei dati identificativi del ricorrente, ravvisando questo Giudice
l’opportunità di tutelare d’ufficio la relativa riservatezza,
in relazione ai contenuti della controversia e alla presenza, nel
testo del provvedimento, di dati idonei a rivelarne lo stato di
salute.
Così deciso in L'Aquila, il 15 maggio
2018.
Il Giudice
(f.to Gerardo de
Marco)
Depositata in Segreteria il 04/09/2018
Il Direttore della
Segreteria
(f.to Dott.ssa
Antonella Lanzi)
* * *
In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
L'Aquila, 04/09/2018
Il Direttore della
Segreteria
(f.to Dott.ssa
Antonella Lanzi)
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