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domenica 14 ottobre 2018

Consiglio di Stato 2018: ricorso contro il diniego attribuzione indennità di trasferimento. Pubblicato il 28/09/2018 N. 05574/2018REG.PROV.COLL. N. 01232/2013 REG.RIC






Consiglio di Stato 2018: ricorso contro il diniego attribuzione indennità di trasferimento.



Pubblicato il 28/09/2018

N. 05574/2018REG.PROV.COLL.


N. 01232/2013 REG.RIC.


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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato


in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2013, proposto da

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro


xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Gambardella in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44;

xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Ruggieri, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Gambardella in Roma, Lungotevere dei Mellini, 34, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Gambardella in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44;

per la riforma


della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I BIS, n. 9400/2012, resa tra le parti, concernente diniego attribuzione indennità di trasferimento.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio di xxx xxx e di xxx xxx e di xxx xxx e di xxx xxx;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello stato Russo, Esposito;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO


Gli odierni appellati, tutti appartenenti alle Forze dell’ordine, sono stati assegnati a prestare servizio presso la Sezione di polizia giudiziaria di varie Procure.


Gli stessi hanno impugnato avanti al TAR Lazio il diniego dell’Amministrazione di corrispondere loro l’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 100 del 1987.


Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale ha accolto il ricorso, affermando che il trasferimento alle sezioni di P.G. deve configurarsi come disposto d’ufficio, indipendentemente dalla disponibilità previamente manifestata dal personale interessato.


La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente Amministrazione che ne ha chiesto l’integrale riforma.


Si sono costituiti gli appellati, che domandano il rigetto dell’avverso gravame.


Gli stessi hanno depositato memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.


All’udienza del 27 settembre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.


L’appello è fondato e va pertanto accolto, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Sezione cui il Collegio intende dare continuità ( cfr. ex multis IV Sez. n. 127 del 2015 e n. 949 del 2018; cfr. altresì III Sez. n. 1210 del 2017).


Fondato è il primo motivo col quale l’Amministrazione sostiene che l’assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria costituisce l’atto conclusivo di un procedimento di stampo concorsuale, al quale il personale partecipa di propria iniziativa.


Infatti la procedura per le assegnazioni alle sezioni di P.G. è disciplinata dall’art. 8 delle norme di attuazione del c.p.p. di cui al D. L.vo n. 271 del 1989, il quale prevede appunto la presentazione da parte degli interessati di una apposita domanda, ove siano indicate le sedi di preferenza.


La procedura ad iniziativa di parte delineata dalle disposizioni di riferimento evidenzia dunque il connotato volontario che è alla base del trasferimento e fa conseguentemente venire meno la possibilità di affermarne il carattere autoritativo.


Solo nel caso in cui le domande non siano presentate nel numero stabilito ( il triplo delle vacanze) l’assegnazione è disposta d’autorità.


Quanto osservato è sufficiente all’accoglimento dell’appello.


Per completezza si osserva poi che in materia è da tempo entrata in vigore la disposizione di cui all’art. 3, comma 74, della l. 350 del 2003, ai sensi della quale “l'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede”.


Il TAR ha ritenuto che tale disposizione non avesse portata retroattiva, in quanto la portata retroattiva delle norme di interpretazione autentica trova un limite nell’affidamento ingenerato dalla disposizione oggetto di interpretazione da parte del legislatore, dovendosi escludere l’applicazione di essa a fatti e situazioni anteriori all’entrata in vigore allorché la soluzione ermeneutica risulti imprevedibile rispetto alla prassi affermatasi.


Tali conclusioni non possono essere condivise.


Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Sezione ( ad es. IV Sez. n. 3743 del 2012 e n. 4501 del 2012) la disposizione dell’art. 3, comma 74, della l. n. 350 del 2003, in quanto effettivamente interpretativa, ha portata naturaliter retroattiva e non presenta profili di contrasto con la Costituzione, posto che il tenore letterale della norma interpretata (l’art. 8, comma 1, delle norme di attuazione del c.p.p., che menzionava espressamente la “domanda” dell’interessato) recava, fra i possibili significati, anche quello poi indicato dalla norma di interpretazione autentica.


Di converso, il carattere potenzialmente equivoco e, comunque, controverso della norma interpretata era ex se inidoneo a dare base ad un qualunque affidamento qualificato dei consociati.


L’appello dell’Amministrazione, pertanto, deve essere accolto e, in integrale riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso introduttivo.


Le oscillazioni giurisprudenziali registrabili all’epoca di introduzione del giudizio consigliano la compensazione di spese e onorari tra le parti.







P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo.


Spese del grado compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:


Antonino Anastasi, Presidente, Estensore


Leonardo Spagnoletti, Consigliere


Nicola D'Angelo, Consigliere


Giovanni Sabbato, Consigliere


Silvia Martino, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO

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