Consiglio di Stato
2018: ricorso contro il diniego attribuzione indennità di
trasferimento.
Pubblicato il
28/09/2018
N.
05574/2018REG.PROV.COLL.
N. 01232/2013
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Consiglio di
Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 1232 del 2013, proposto da
Ministero della
Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
xxx xxx,
rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Esposito, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio Francesco Gambardella in Roma, Lungotevere
dei Mellini n.44;
xxx xxx, xxx xxx,
xxx xxx, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Ruggieri,
con domicilio eletto presso lo studio Francesco Gambardella in Roma,
Lungotevere dei Mellini, 34, rappresentati e difesi dall'avvocato
Elisabetta Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco
Gambardella in Roma, Lungotevere dei Mellini n.44;
per la riforma
della sentenza del
T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I BIS, n. 9400/2012, resa tra le
parti, concernente diniego attribuzione indennità di trasferimento.
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di xxx xxx e di xxx xxx e di xxx xxx e di
xxx xxx;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2018 il Cons. Antonino
Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello stato Russo,
Esposito;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni
appellati, tutti appartenenti alle Forze dell’ordine, sono stati
assegnati a prestare servizio presso la Sezione di polizia
giudiziaria di varie Procure.
Gli stessi hanno
impugnato avanti al TAR Lazio il diniego dell’Amministrazione di
corrispondere loro l’indennità di trasferimento prevista dalla
legge n. 100 del 1987.
Con la sentenza in
epigrafe indicata l’adito Tribunale ha accolto il ricorso,
affermando che il trasferimento alle sezioni di P.G. deve
configurarsi come disposto d’ufficio, indipendentemente dalla
disponibilità previamente manifestata dal personale interessato.
La sentenza è stata
impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente
Amministrazione che ne ha chiesto l’integrale riforma.
Si sono costituiti
gli appellati, che domandano il rigetto dell’avverso gravame.
Gli stessi hanno
depositato memoria, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.
All’udienza del 27
settembre 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è
fondato e va pertanto accolto, alla luce della ormai consolidata
giurisprudenza della Sezione cui il Collegio intende dare continuità
( cfr. ex multis IV Sez. n. 127 del 2015 e n. 949 del 2018; cfr.
altresì III Sez. n. 1210 del 2017).
Fondato è il primo
motivo col quale l’Amministrazione sostiene che l’assegnazione
alle sezioni di polizia giudiziaria costituisce l’atto conclusivo
di un procedimento di stampo concorsuale, al quale il personale
partecipa di propria iniziativa.
Infatti la procedura
per le assegnazioni alle sezioni di P.G. è disciplinata dall’art.
8 delle norme di attuazione del c.p.p. di cui al D. L.vo n. 271 del
1989, il quale prevede appunto la presentazione da parte degli
interessati di una apposita domanda, ove siano indicate le sedi di
preferenza.
La procedura ad
iniziativa di parte delineata dalle disposizioni di riferimento
evidenzia dunque il connotato volontario che è alla base del
trasferimento e fa conseguentemente venire meno la possibilità di
affermarne il carattere autoritativo.
Solo nel caso in cui
le domande non siano presentate nel numero stabilito ( il triplo
delle vacanze) l’assegnazione è disposta d’autorità.
Quanto osservato è
sufficiente all’accoglimento dell’appello.
Per completezza si
osserva poi che in materia è da tempo entrata in vigore la
disposizione di cui all’art. 3, comma 74, della l. 350 del 2003, ai
sensi della quale “l'articolo 8 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso
che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini
dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede”.
Il TAR ha ritenuto
che tale disposizione non avesse portata retroattiva, in quanto la
portata retroattiva delle norme di interpretazione autentica trova un
limite nell’affidamento ingenerato dalla disposizione oggetto di
interpretazione da parte del legislatore, dovendosi escludere
l’applicazione di essa a fatti e situazioni anteriori all’entrata
in vigore allorché la soluzione ermeneutica risulti imprevedibile
rispetto alla prassi affermatasi.
Tali conclusioni non
possono essere condivise.
Infatti, come
chiarito dalla giurisprudenza della Sezione ( ad es. IV Sez. n. 3743
del 2012 e n. 4501 del 2012) la disposizione dell’art. 3, comma 74,
della l. n. 350 del 2003, in quanto effettivamente interpretativa, ha
portata naturaliter retroattiva e non presenta profili di contrasto
con la Costituzione, posto che il tenore letterale della norma
interpretata (l’art. 8, comma 1, delle norme di attuazione del
c.p.p., che menzionava espressamente la “domanda”
dell’interessato) recava, fra i possibili significati, anche quello
poi indicato dalla norma di interpretazione autentica.
Di converso, il
carattere potenzialmente equivoco e, comunque, controverso della
norma interpretata era ex se inidoneo a dare base ad un qualunque
affidamento qualificato dei consociati.
L’appello
dell’Amministrazione, pertanto, deve essere accolto e, in integrale
riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso introduttivo.
Le oscillazioni
giurisprudenziali registrabili all’epoca di introduzione del
giudizio consigliano la compensazione di spese e onorari tra le
parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie,
riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso
introduttivo.
Spese del grado
compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2018 con
l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi,
Presidente, Estensore
Leonardo
Spagnoletti, Consigliere
Nicola D'Angelo,
Consigliere
Giovanni Sabbato,
Consigliere
Silvia Martino,
Consigliere
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO
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