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giovedì 4 ottobre 2018

Corte dei Conti 2018: chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il cd. “sistema retributivo” sino al 31 dicembre 2011 anziché fino al 31 dicembre 1995 e conseguente riliquidazione. Corte dei Conti Toscana 236/2018





Corte dei Conti 2018: chiesto il riconoscimento del diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il cd. “sistema retributivo” sino al 31 dicembre 2011 anziché fino al 31 dicembre 1995 e conseguente riliquidazione.
Corte dei Conti Toscana 236/2018


TOSCANA

Esito

SENTENZA

Materia

PENSIONI

Anno

2018

Numero

236

Pubblicazione

03/10/2018

Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:236SGTOS
Disattiva riferimenti normativi e giurisprudenziali

Provvedimenti collegati

Nessun provvedimento collegato presente
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SENTENZA
N. 236/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 61027/PC del registro di Segreteria, proposto dal sig. xxx xxx, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Chessa, Eleonora Barbini pec avveleonorabarbini@puntopec.it e Chiara Chessa pec chiara.chessa@pcert.it e presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Firenze, alla via Lanza n. 64 contro l’INPS – sede Provinciale di Arezzo, per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il cd. “sistema retributivo” sino al 31 dicembre 2011 anziché fino al 31 dicembre 1995 e conseguente riliquidazione.
Nella pubblica udienza del 18 settembre 2018 sono comparsi l’avv. Chiara Chessa per la parte ricorrente e l’avv. Massimiliano Gorgoni per l’INPS.
Visti gli atti e documenti di causa;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Sezione il sig. xxx xxx, arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza in data 1 ottobre 1981 e già Maresciallo Aiutante presso l’Ente Reparto Tecnico Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza con sede in Firenze, cessava dal servizio per riforma, visto l’accertamento della Commissione Medica di La Spezia che lo dichiarava “permanentemente non idoneo al S.M. in modo assoluto a decorrere dal 18 novembre 2014”.
Il sig. xxx, con decorrenza 19 novembre 2014 diveniva titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità (n. I7049654), liquidata con sistema misto erogata dall’ INPS di Arezzo.
In sede di verifica del proprio foglio matricola e con riferimento al decreto di pensionamento n. AR012015822177 la parte ricorrente rilevava alcuni errori ed in specie un errore nel computo degli anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995 con effetti sul coefficiente di rendimento del trattamento di quiescenza in quota retributiva. Considerando il servizio in zona di confine, effettuato presso la Tenenza di Gaggiolo dal 13 agosto 1982 al 3 ottobre 1984, l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, in virtù delle maggiorazioni previste per legge, era pari a 17 anni e 11 mesi anziché a 16 anni e 11 mesi come erroneamente riportato nel PA04 e nella determina di pensione.
L’Amministrazione di appartenenza (Guardia di Finanza) rideterminava l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 in anni 17, mesi 11 e giorni 22, arrotondata in 18 anni, ed il ricorrente, diversamente da quanto affermato dall’INPS- la quale non arrotondava il servizio utile - deduceva di aver diritto ad un trattamento di quiescenza calcolato e liquidato interamente con sistema retributivo per le anzianità acquisite sino al 31 dicembre 2011 e con metodo contributivo pro rata in quota C per le anzianità a partire dall’1 gennaio 2012.
Deduceva, la parte ricorrente, la illegittimità dell’attività amministrativa in quanto assunta in violazione di quanto previsto dall’ art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 (determinativo del sistema retributivo applicabile), art. 59, comma 1, let. b) l. n. 449/1997 (relativa al cd. arrotondamento), e di orientamenti interpretativi dell’INPDAP (circolare 16 marzo 1998 n. 14 -G.U. n. 73 del 28 marzo 1998), e conseguente obbligo per l’INPS di procedere all’ arrotondamento – come affermato da alcuni orientamenti giurisprudenziali - a 18 anni di anzianità contributiva e applicazione al trattamento pensionistico del ricorrente del sistema di calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011.
Concludeva, la parte ricorrente, per la declaratoria del ricalcolo del proprio trattamento di quiescenza, con il sistema retributivo e non fino al 31 dicembre 1995 ma sino al 31 dicembre 2011, avendo conseguito l’anzianità contributiva di 18 anni prescritta dall’ art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 , mentre le anzianità contributive erano maturate dall’1 gennaio 2012 sino al 18 novembre 2014 erano da rideterminare con metodo contributivo pro rata come statuito dalla l. 214/2011 (cd. riforma Fornero).
Con memoria del 31 luglio 2018 l’INPS si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza del ricorso fondato su una erronea interpretazione dell’ art. 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335 , dell’ art. 59, comma 1, lett. b) della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dell’ art. 3 della legge 8 agosto 1991 n. 274 , nonché della circolare esplicativa n. 21 del 29 marzo 1996 emanata dall’INPDAP in occasione dell’emanazione della riforma Dini e da alcuni orientamenti giurisprudenziali.
Concludeva l’INPS per il rigetto del ricorso e, in subordine, per la incumulabilità degli interessi con la rivalutazione monetaria.
In data 10 settembre 2018 la parte ricorrente depositava memoria difensiva con cui argomentava ulteriormente per l’accoglimento del ricorso, ritenendo operativa, nella specie, l’ art. 3 della legge n. 274 /1991 anche sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali assunti in materia, essendo state introdotte unicamente con la legge 214/2011 (art. 24, comma 3) le nuove modalità di arrotondamento ai fini della maturazione del diritto alla pensione (messaggi INPS n. 2974 del 30 aprile 2015 e n. 3305 del 14 maggio 2015).
Nella odierna udienza di discussione le parti insistevano su quanto dedotto con gli atti defensionali e la parte ricorrente depositava ulteriori decisioni avvaloranti le richieste formulate; quindi la causa veniva introitata per la decisione.
Il ricorso appare infondato giuridicamente e va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
La questione controversa e decisiva, ai fini della soluzione del presente giudizio, attiene all’applicabilità, in via analogica, al trattamento pensionistico del convenuto, della disposizione di cui all’ art. 3, comma 1, della l. 8 agosto 1991 n, 274 , relativa al cd. arrotondamento che prevede quanto segue: “per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lett.a) dell’articolo 3 della legge 26 luglio 1964 n. 965 , il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.
La norma richiamata invocata dal ricorrente che ne chiede l’applicazione al fine del computo del trattamento pensionistico, ed ha ad oggetto le pensioni degli iscritti alle (non più esistenti) casse pensioni degli Istituti di previdenza è stato oggetto di decisione da parte della giurisprudenza di questa Corte (Sezione giurisdizionale Regione Sardegna n. 93/2014, Sezione giurisdizionale Regione Veneto n. 33/2018 e Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 16/2018).
Le citate decisioni, favorevoli ad un accoglimento della applicabilità del cd. arrotondamento di cui all’ art. 3 della l.n. 274/1991 , - anche ribadito dall’INDPAP nella circolare del 1998 su richiamata – si fondano sull’argomentazione che, non essendo stato esteso dal legislatore ai dipendenti pubblici il criterio di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, il cui periodo di base a tali fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, ed in assenza di norma disciplinante direttamente la fattispecie, sarebbe ammissibile il ricorso all’analogia con applicazione di una norma prevista per un regime previdenziale (previsto per gli iscritti alle ex casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma in ogni caso più assimilabile a quello per gli iscritti all’ assicurazione generale obbligatoria.
Tale interpretazione, come, peraltro affermato da alcune altre decisioni di questa Corte (Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 69/2018 e 54/2018) non è condivisibile in forza dei principi dettati in tema di interpretazioni delle leggi.
Il ricorso all’analogia diviene operativo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, delle preleggi, ove l’interprete non sia riuscito a risolvere il caso su cui deve pronunciarsi, né applicando una norma che lo contempli direttamente, né applicando una norma che, pur non contemplandolo direttamente, possa essere interpretata estensivamente fino ad abbracciarlo. In questi casi l’ interprete deve procedere applicando per analogia le disposizioni che regolino casi simili o materie analoghe e, qualora il caso rimanga dubbio, applicando i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, e quindi applicare in un caso non regolato una noma non scritta desunta da una norma scritta dettata per regolare un caso diverso ma avente identità di finalità (identità di ratio).Il procedimento analogico non è giustificabile né per le “leggi penali” (per le sole norme incriminatrici) né per “quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi” (art. 14 disp. prel.), per non ampliare le deroghe privilegiando l’ordinamento la disciplina normale e non quella eccezionale.
In realtà nella specie non appare presente alcuna lacuna normativa
Il disposto normativo previsto dall’art. 1, commi 12 e 13 della l. n. 335/1995 prevede che per i lavoratori iscritti alle forma di previdenza di cui al comma 6 del medesimo articolo, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota a) calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data e dalla quota b) di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolato secondo il sistema contributivo. Unicamente per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, il successivo comma 13 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
Il dettato normativo appare chiaro prevedendo per l’applicazione del sistema retributivo puro un’anzianità contributiva di “almeno diciotto anni”, non essendovi, a fronte di periodo contributivo certo e determinato, alcun varco interpretativo per applicare una norma prevista in altro ambito (determinazione del trattamento di quiescenza di cui all’ articolo 3, primo comma lett. a) l. 26 luglio 1965 n. 965 ) che consente di calcolare il complessivo servizio utile arrotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni.
L’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’analogia legis a maggior ragione sussiste in riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, essendo evidente il tenore letterale della norma, “almeno 18 anni” e non apparendo, nel contesto normativo operativo richiamare principi generali dell’ ordinamento dello Stato o di derivazione comunitaria .
I principi che governano l’analogia su richiamata, escludono anche l’applicazione dell’ art. 3 l. 274/1991 , in quanto tale regola, estenderebbe una norma che costituisce eccezione alla norma generale prevista dall’art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335/1995 , in violazione del richiamato art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile .
E, peraltro, l’ art. 59, comma primo lett. b) della legge 27 dicembre 1997 n. 49 ha escluso, con decorrenza 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, “confermando una regola generale che, nel computo dell’anzianità contributiva, non ammette se non il dato letterale”: in termini Sezione giurisdizionale Regione Lombardia n. 54/2018, né le circolari interpretative – anche dell’INPS o dell’INPDAP - possono vincolare l’attività interpretativa del giudice, essendo le stesse un atto interno alla Pubblica Amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante per il giudice: cfr., ex plurimis, Cass.  237/2009 e T.A.R. Toscana Sez. I 887/2015.
Ne deriva che, non avendo il ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva pari ad anni 18, bensì pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 22, appare applicabile la norma di cui all’ art. 1, comma 13, legge 8 agosto 1995 n. 335 .
Il ricorso, pertanto, va rigettato perché privo di giuridico fondamento.
La peculiarità della questione e la sussistenza di un non univoco orientamento giurisprudenziale giustifica la compensazione delle spese.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. xxx xxx contro l’INPS, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2018 successiva all’udienza del 18 settembre 2018.
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’ art. 167 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con successivo deposito in segreteria.
                                                                     Il Giudice Unico
                                                              F.to cons. Angelo Bax

Depositata in Segreteria il 03/10/2018
                                                         Il Direttore di Segreteria
                                                          F.to Paola Altini


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