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mercoledì 31 ottobre 2018
N. 191 ORDINANZA 26 settembre - 26 ottobre 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione amministrativa - Immediata esecutivita' del decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame o impugnativa dell'interessato. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), art. 13, comma 3. - (GU n.43 del 31-10-2018 )
N. 191 ORDINANZA 26 settembre - 26 ottobre 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Straniero - Espulsione amministrativa - Immediata esecutivita' del
decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
dell'interessato.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione giuridica dello straniero), art. 13, comma 3.
-
(GU n.43 del 31-10-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma
3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione giuridica dello straniero), promosso dal Giudice di
pace di Prato, nel procedimento vertente tra J. B. e la Prefettura di
Prato, con ordinanza del 28 aprile 2005, iscritta al n. 171 del
registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2017.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 il Giudice
relatore Daria de Pretis;
Ritenuto che il Giudice di pace di Prato, con ordinanza del 28
aprile 2005, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero), con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione;
che tale ordinanza era pervenuta una prima volta alla cancelleria
della Corte costituzionale il 9 maggio 2007 ed era stata restituita
dalla Corte stessa per mancanza delle prescritte notifiche;
che essa e' pervenuta poi una seconda volta alla Corte il 6
novembre 2017, a seguito di nuovo invio da parte del giudice a quo
dopo che il fascicolo era stato per errore collocato in archivio;
che il citato art. 13 si occupa dell'espulsione amministrativa
dello straniero e il primo periodo del suo comma 3 dispone che
«[l]'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato»;
che il rimettente riferisce di essere investito della causa
promossa da J. B. contro la Prefettura di Prato e ritiene che l'art.
13, comma 3, «disponendo l'immediata esecutivita' del provvedimento
d'espulsione, nonostante gravame o impugnazione da parte
dell'interessato, possa porsi in contrasto con la Costituzione, la
quale, all'art. 2, riconosce, tra i propri "principi fondamentali" i
diritti inviolabili dell'uomo e, all'art. 24, sancisce in favore di
"tutti" il diritto inviolabile di difesa»;
che il giudice a quo osserva, inoltre, che la questione riguarda
«una norma rilevante per la decisione finale, non potendo tale
decisione rimanere, in alcun modo, "avulsa" da principi
costituzionali quali sono i diritti inviolabili dell'individuo (art.
2 Cost.), ed il diritto inviolabile alla difesa, per ogni persona
(art. 24 Cost.)»;
che le parti del giudizio a quo non si sono costituite nel
giudizio di legittimita' costituzionale;
che nel presente giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 22 dicembre 2017;
che, secondo la difesa erariale, l'ordinanza di rimessione e'
stata adottata 12 anni prima del suo invio alla Corte costituzionale
e nel frattempo la norma censurata e' stata modificata, ragion per
cui la questione, «per come sollevata dal Giudice rimettente,
potrebbe difettare della necessaria rilevanza» nel giudizio a quo;
che l'Avvocatura eccepisce poi la manifesta inammissibilita'
della questione poiche' il giudice a quo non avrebbe «fornito alcuna
spiegazione in merito alla sua rilevanza nel giudizio a quo» ne'
avrebbe «offerto una qualche motivazione al riguardo»;
che inoltre, secondo l'Avvocatura, mancherebbe «qualsivoglia
chiarimento circa le ragioni per le quali la disciplina censurata
inciderebbe sulla concreta possibilita' di celebrare il giudizio nel
rispetto del diritto di difesa e del principio del giusto processo»;
che, in subordine, secondo la difesa erariale la questione
sarebbe comunque manifestamente infondata in quanto la norma
censurata non violerebbe il diritto di difesa di cui all'art. 24
Cost. perche' la posizione difensiva dell'interessato andrebbe
«valutata in relazione alle condizioni di necessita' ed urgenza
insite nel provvedimento di espulsione, dotato di immediata
esecutivita' e destinato a rimuovere una situazione di illegale
presenza dello straniero sul territorio nazionale [...]»;
che l'Avvocatura richiama ancora la giurisprudenza costituzionale
(in particolare, l'ordinanza n. 358 del 2001) secondo la quale il
legislatore puo' modulare il diritto di difesa in base alle
caratteristiche del procedimento prescelto, purche' non ne venga
intaccato il nucleo essenziale;
che l'Avvocatura rileva infine che il testo unico
sull'immigrazione «prevede tutta una serie di strumenti volti a
consentire allo straniero di predisporre ed articolare in modo
concreto la propria difesa», concludendo che gli stranieri godono
della piu' ampia tutela giurisdizionale.
Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
giuridica dello straniero), con riferimento agli artt. 2 e 24 della
Costituzione;
che il citato art. 13 si occupa dell'espulsione amministrativa
dello straniero e il primo periodo del suo comma 3 dispone che
«[l]'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato»;
che, secondo il rimettente, l'art. 13, comma 3, «disponendo
l'immediata esecutivita' del provvedimento d'espulsione, nonostante
gravame o impugnazione da parte dell'interessato», potrebbe «porsi in
contrasto con la Costituzione, la quale, all'art. 2, riconosce, tra i
propri "principi fondamentali" i diritti inviolabili dell'uomo e,
all'art. 24, sancisce in favore di "tutti" il diritto inviolabile di
difesa»;
che il giudice a quo non descrive per nulla la fattispecie
oggetto del suo giudizio, limitandosi a indicare le parti di esso (J.
B. contro la Prefettura di Prato);
che la carenza di indicazioni sulla fattispecie concreta oggetto
del giudizio a quo e' considerata dalla costante giurisprudenza
costituzionale causa di manifesta inammissibilita' della questione in
quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza (ex multis,
sentenze n. 102 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 85, n. 64, n. 37 e n.
7 del 2018);
che le ordinanze n. 283 e n. 280 del 2006 hanno dichiarato
manifestamente inammissibile la stessa questione oggetto del presente
giudizio, facendo valere anche l'omessa descrizione della fattispecie
concreta;
che, inoltre, l'ordinanza di rimessione si limita a ricordare il
contenuto della disposizione censurata e quello dei parametri
invocati, senza spendere alcun argomento volto a illustrare
l'asserita illegittimita' costituzionale;
che la carenza o l'insufficienza della motivazione sulla non
manifesta infondatezza e', secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, causa di manifesta inammissibilita' della questione
(ex multis, sentenze n. 160, n. 46, n. 27, n. 15 del 2018 e n. 161
del 2017; ordinanze n. 85 e n. 65 del 2018);
che tale lacuna non puo' essere colmata dalla menzione
dell'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente, in
virtu' del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione
(ex multis, ordinanze n. 64 e n. 19 del 2018);
che esiste anche una terza ragione di manifesta inammissibilita'
della questione, consistente nel carattere oscuro del petitum (ex
multis, sentenze n. 175 e n. 143 del 2018, n. 44 e n. 35 del 2017;
ordinanze n. 65 del 2018 e n. 256 del 2017): infatti, in conseguenza
della stringatezza dell'ordinanza, che non illustra in cosa consista
precisamente il vizio denunciato, non e' chiaro se il rimettente
auspichi un effetto sospensivo automatico dell'impugnazione o la
possibilita' di una sospensione disposta dal giudice su istanza di
parte;
che analoga questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 3,
del d.lgs. n. 286 del 1998 e' stata dichiarata manifestamente
inammissibile con l'ordinanza n. 170 del 2012 per il «carattere
oscuro e contraddittorio della domanda che il rimettente rivolge a
questa Corte»: «infatti, senza una chiara distinzione fra opzioni
incompatibili, sembra invocata per un verso l'efficacia sospensiva
dell'impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per
altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri
cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse
un effetto sospensivo dell'impugnazione»;
che, dunque, anche per questa terza ragione la questione
sollevata dal Giudice di pace di Prato risulta manifestamente
inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
giuridica dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e
24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l'ordinanza
in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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