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mercoledì 31 ottobre 2018

N. 191 ORDINANZA 26 settembre - 26 ottobre 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Espulsione amministrativa - Immediata esecutivita' del decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame o impugnativa dell'interessato. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), art. 13, comma 3. - (GU n.43 del 31-10-2018 )



N. 191 ORDINANZA 26 settembre - 26 ottobre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Espulsione amministrativa -  Immediata  esecutivita'  del
  decreto di espulsione, anche se sottoposto a gravame o  impugnativa
  dell'interessato.
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione giuridica dello straniero), art. 13, comma 3.

(GU n.43 del 31-10-2018 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giovanni  AMOROSO,   Francesco   VIGANO',   Luca
  ANTONINI,
 
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione giuridica dello straniero), promosso dal Giudice  di
pace di Prato, nel procedimento vertente tra J. B. e la Prefettura di
Prato, con ordinanza del 28 aprile  2005,  iscritta  al  n.  171  del
registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2017.
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2018 il  Giudice
relatore Daria de Pretis;
    Ritenuto che il Giudice di pace di Prato, con  ordinanza  del  28
aprile 2005, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   giuridica   dello
straniero), con riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione;
    che tale ordinanza era pervenuta una prima volta alla cancelleria
della Corte costituzionale il 9 maggio 2007 ed era  stata  restituita
dalla Corte stessa per mancanza delle prescritte notifiche;
    che essa e' pervenuta poi una  seconda  volta  alla  Corte  il  6
novembre 2017, a seguito di nuovo invio da parte del  giudice  a  quo
dopo che il fascicolo era stato per errore collocato in archivio;
    che il citato art. 13 si  occupa  dell'espulsione  amministrativa
dello straniero e il primo  periodo  del  suo  comma  3  dispone  che
«[l]'espulsione  e'  disposta  in  ogni  caso  con  decreto  motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato»;
    che il rimettente  riferisce  di  essere  investito  della  causa
promossa da J. B. contro la Prefettura di Prato e ritiene che  l'art.
13, comma 3, «disponendo l'immediata esecutivita'  del  provvedimento
d'espulsione,   nonostante   gravame   o   impugnazione   da    parte
dell'interessato, possa porsi in contrasto con  la  Costituzione,  la
quale, all'art. 2, riconosce, tra i propri "principi fondamentali"  i
diritti inviolabili dell'uomo e, all'art. 24, sancisce in  favore  di
"tutti" il diritto inviolabile di difesa»;
    che il giudice a quo osserva, inoltre, che la questione  riguarda
«una norma rilevante  per  la  decisione  finale,  non  potendo  tale
decisione   rimanere,   in   alcun   modo,   "avulsa"   da   principi
costituzionali quali sono i diritti inviolabili dell'individuo  (art.
2 Cost.), ed il diritto inviolabile alla  difesa,  per  ogni  persona
(art. 24 Cost.)»;
    che le parti del giudizio  a  quo  non  si  sono  costituite  nel
giudizio di legittimita' costituzionale;
    che nel  presente  giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura  generale  dello  Stato,
con atto depositato il 22 dicembre 2017;
    che, secondo la difesa erariale,  l'ordinanza  di  rimessione  e'
stata adottata 12 anni prima del suo invio alla Corte  costituzionale
e nel frattempo la norma censurata e' stata  modificata,  ragion  per
cui  la  questione,  «per  come  sollevata  dal  Giudice  rimettente,
potrebbe difettare della necessaria rilevanza» nel giudizio a quo;
    che l'Avvocatura  eccepisce  poi  la  manifesta  inammissibilita'
della questione poiche' il giudice a quo non avrebbe «fornito  alcuna
spiegazione in merito alla sua rilevanza  nel  giudizio  a  quo»  ne'
avrebbe «offerto una qualche motivazione al riguardo»;
    che  inoltre,  secondo  l'Avvocatura,  mancherebbe  «qualsivoglia
chiarimento circa le ragioni per le  quali  la  disciplina  censurata
inciderebbe sulla concreta possibilita' di celebrare il giudizio  nel
rispetto del diritto di difesa e del principio del giusto processo»;
    che, in  subordine,  secondo  la  difesa  erariale  la  questione
sarebbe  comunque  manifestamente  infondata  in  quanto   la   norma
censurata non violerebbe il diritto di  difesa  di  cui  all'art.  24
Cost.  perche'  la  posizione  difensiva  dell'interessato   andrebbe
«valutata in relazione  alle  condizioni  di  necessita'  ed  urgenza
insite  nel  provvedimento  di  espulsione,   dotato   di   immediata
esecutivita' e destinato  a  rimuovere  una  situazione  di  illegale
presenza dello straniero sul territorio nazionale [...]»;
    che l'Avvocatura richiama ancora la giurisprudenza costituzionale
(in particolare, l'ordinanza n. 358 del 2001)  secondo  la  quale  il
legislatore  puo'  modulare  il  diritto  di  difesa  in  base   alle
caratteristiche del procedimento  prescelto,  purche'  non  ne  venga
intaccato il nucleo essenziale;
    che   l'Avvocatura   rileva   infine   che   il    testo    unico
sull'immigrazione «prevede tutta  una  serie  di  strumenti  volti  a
consentire allo  straniero  di  predisporre  ed  articolare  in  modo
concreto la propria difesa», concludendo  che  gli  stranieri  godono
della piu' ampia tutela giurisdizionale.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Prato  dubita  della
legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
giuridica dello straniero), con riferimento agli artt. 2 e  24  della
Costituzione;
    che il citato art. 13 si  occupa  dell'espulsione  amministrativa
dello straniero e il primo  periodo  del  suo  comma  3  dispone  che
«[l]'espulsione  e'  disposta  in  ogni  caso  con  decreto  motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato»;
    che, secondo il  rimettente,  l'art.  13,  comma  3,  «disponendo
l'immediata esecutivita' del provvedimento  d'espulsione,  nonostante
gravame o impugnazione da parte dell'interessato», potrebbe «porsi in
contrasto con la Costituzione, la quale, all'art. 2, riconosce, tra i
propri "principi fondamentali" i  diritti  inviolabili  dell'uomo  e,
all'art. 24, sancisce in favore di "tutti" il diritto inviolabile  di
difesa»;
    che il giudice a  quo  non  descrive  per  nulla  la  fattispecie
oggetto del suo giudizio, limitandosi a indicare le parti di esso (J.
B. contro la Prefettura di Prato);
    che la carenza di indicazioni sulla fattispecie concreta  oggetto
del giudizio a  quo  e'  considerata  dalla  costante  giurisprudenza
costituzionale causa di manifesta inammissibilita' della questione in
quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza (ex multis,
sentenze n. 102 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 85, n. 64, n. 37 e  n.
7 del 2018);
    che le ordinanze n. 283  e  n.  280  del  2006  hanno  dichiarato
manifestamente inammissibile la stessa questione oggetto del presente
giudizio, facendo valere anche l'omessa descrizione della fattispecie
concreta;
    che, inoltre, l'ordinanza di rimessione si limita a ricordare  il
contenuto  della  disposizione  censurata  e  quello  dei   parametri
invocati,  senza  spendere  alcun  argomento   volto   a   illustrare
l'asserita illegittimita' costituzionale;
    che la carenza o  l'insufficienza  della  motivazione  sulla  non
manifesta  infondatezza  e',  secondo  la   costante   giurisprudenza
costituzionale, causa di manifesta inammissibilita'  della  questione
(ex multis, sentenze n. 160, n. 46, n. 27, n. 15 del 2018  e  n.  161
del 2017; ordinanze n. 85 e n. 65 del 2018);
    che  tale  lacuna  non  puo'  essere   colmata   dalla   menzione
dell'eccezione di incostituzionalita' sollevata  dal  ricorrente,  in
virtu' del principio di autosufficienza dell'ordinanza di  rimessione
(ex multis, ordinanze n. 64 e n. 19 del 2018);
    che esiste anche una terza ragione di manifesta  inammissibilita'
della questione, consistente nel carattere  oscuro  del  petitum  (ex
multis, sentenze n. 175 e n. 143 del 2018, n. 44 e n.  35  del  2017;
ordinanze n. 65 del 2018 e n. 256 del 2017): infatti, in  conseguenza
della stringatezza dell'ordinanza, che non illustra in cosa  consista
precisamente il vizio denunciato, non  e'  chiaro  se  il  rimettente
auspichi un effetto  sospensivo  automatico  dell'impugnazione  o  la
possibilita' di una sospensione disposta dal giudice  su  istanza  di
parte;
    che analoga questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 3,
del d.lgs.  n.  286  del  1998  e'  stata  dichiarata  manifestamente
inammissibile con l'ordinanza n.  170  del  2012  per  il  «carattere
oscuro e contraddittorio della domanda che il  rimettente  rivolge  a
questa Corte»: «infatti, senza una  chiara  distinzione  fra  opzioni
incompatibili, sembra invocata per un  verso  l'efficacia  sospensiva
dell'impugnazione proposta contro il decreto  di  espulsione,  e  per
altro verso viene sollecitato il conferimento al  giudice  di  poteri
cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse
un effetto sospensivo dell'impugnazione»;
    che,  dunque,  anche  per  questa  terza  ragione  la   questione
sollevata  dal  Giudice  di  pace  di  Prato  risulta  manifestamente
inammissibile.
     
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara   manifestamente   inammissibile   la    questione    di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
giuridica dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 2  e
24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato  con  l'ordinanza
in epigrafe.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Daria de PRETIS, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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