Translate

mercoledì 31 ottobre 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 settembre 2018 Contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee. (18A06952) (GU n.254 del 31-10-2018)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 18 settembre 2018
Contenuto del testo e le caratteristiche  grafiche  delle  avvertenze
relative ai rischi connessi  al  gioco  d'azzardo  da  riportare  sui
tagliandi delle lotterie istantanee. (18A06952)
(GU n.254 del 31-10-2018)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana;
  Visto l'art.  7  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
che detta disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco,
misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per  l'attivita'
sportiva non agonistica;
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e  in  particolare  l'art.  1,  comma  133,  che
dispone il trasferimento al Ministero della salute  dell'Osservatorio
di cui all'art. 7, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  158  del
2012;
  Visto il decreto interministeriale del Ministro della salute e  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  24  giugno  2015,  che
istituisce presso il Ministero della  salute  l'Osservatorio  per  il
contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e  il  fenomeno  della
dipendenza grave;
  Visto il  Capo  III  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  con
il quale sono state introdotte ulteriori misure  per  contrastare  il
fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA);
  Visto, in particolare, l'art. 9-bis che, al comma 1, dispone che  i
tagliandi delle lotterie  istantanee  devono  contenere  messaggi  in
lingua italiana, stampati su entrambi  i  lati  in  modo  da  coprire
almeno il 20  per  cento  della  corrispondente  superficie,  recanti
avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo;
  Considerato che il comma 2 del richiamato  art.  9-bis  recita  che
«con decreto del Ministro della salute,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto  della
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,
di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre
2014,  n.  190,  sono  stabiliti  il  contenuto  del   testo   e   le
caratteristiche grafiche delle  avvertenze  di  cui  al  comma  1.  I
tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi  i  lati  e  con
dimensioni adeguate e,  comunque,  tali  da  assicurarne  l'immediata
visibilita', la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute"»;
  Considerato che l'art. 24, comma 20,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111 stabilisce che «e' vietato consentire la  partecipazione
ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto»;
  Considerato  che  il  comma  1-bis  dell'art.  9   del   menzionato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dispone che «nelle leggi e negli
altri  atti  normativi  nonche'  negli  atti  e  nelle  comunicazioni
comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi
o scommesse con vincite di denaro sono definiti  "disturbi  da  gioco
d'azzardo" (DGA)»;
  Considerato  che  il  comma  5  del  richiamato  art.   9-bis   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 lascia fermo quanto previsto,  in
materia di avvertenze sui rischi  derivanti  dal  disturbo  da  gioco
d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189;
  Considerato, in  particolare,  che  il  comma  5  dell'art.  7  del
decreto-legge n. 158 del 2012 prevede che formule di avvertimento sul
rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite  in  denaro
devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi;
  Ritenuto opportuno inserire nei tagliandi delle lotterie istantanee
indicazioni sul telefono verde nazionale attivo per i disturbi legati
al gioco d'azzardo;
  Sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del  gioco
d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave nella  seduta  del  13
settembre 2018;

                              Decreta:

                               Art. 1


                   Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce  il  contenuto  del  testo  e  le
caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi
al  gioco  d'azzardo  da  riportare  sui  tagliandi  delle   lotterie
istantanee.
                               Art. 2


                Contenuto del testo delle avvertenze

  1. I tagliandi cartacei devono riportare  nell'area  dedicata,  sul
fronte, la dicitura principale «Questo gioco nuoce alla salute» e  la
dicitura «puo'  causare  dipendenza  patologica»  e,  sul  retro,  la
dicitura principale «Questo gioco nuoce alla salute»  e  le  diciture
«il gioco d'azzardo e' vietato ai minori  di  18  anni»  e  «telefono
verde  nazionale  800  55  8822  per  i  disturbi  legati  al   gioco
d'azzardo».
  2. Per le lotterie telematiche il messaggio deve  essere  visibile,
fino  all'attivazione  del  gioco,  in  un'area  dedicata  che  viene
automaticamente visualizzata attraverso una apposita finestra «popup»
sull'interfaccia grafica. Tale finestra deve riprodurre  la  dicitura
principale «Questo  gioco  nuoce  alla  salute»,  la  dicitura  «puo'
causare  dipendenza  patologica»  e  la  dicitura   «telefono   verde
nazionale 800 55 8822 per i disturbi legati al gioco d'azzardo».
                               Art. 3


              Caratteristiche grafiche delle avvertenze

  1. Le avvertenze di cui  all'art.  2  sono  riportate,  secondo  le
indicazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, sul fronte dei
tagliandi cartacei, in nero su fondo bianco e, sul retro dei medesimi
tagliandi, in bianco su fondo nero; per i  biglietti  delle  lotterie
telematiche le medesime avvertenze sono riportate in  nero  su  fondo
bianco.
  2. In conformita' a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 9-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le avvertenze  sono  riprodotte  su
un'area pari ad almeno il 20 per cento della  superficie  di  ciascun
lato del tagliando.
  3. Per riprodurre le avvertenze di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto, si  utilizza  il  grassetto  condensato  Neue  Frutiger  con
caratteri di dimensioni uniformi.
  4. La dimensione minima dei caratteri della dicitura principale  e'
pari a 6 pt e la dimensione minima delle altre diciture e' pari  a  5
pt; lo spazio tra le righe e' maggiore di 2 pt della  dimensione  dei
caratteri.
  5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  4  del  presente
articolo, la dimensione dei  caratteri  delle  diciture  deve  essere
adeguata  in  relazione  alla  superficie  dell'area  dedicata   alle
avvertenze,  in  modo  tale  da  garantirne  la  massima  visibilita'
possibile.
                               Art. 4


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo.

    Roma, 18 settembre 2018

                                                  Il Ministro: Grillo


              Parte di provvedimento in formato grafico

Nessun commento: