Corte dei Conti
2018: il ricorrente chiede annullarsi l’impugnato provvedimento di
recupero dell’indebito pensionistico, dell’importo di €
3.233,20
Corte dei Conti
Puglia 720/2018
PUGLIA
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
720
Pubblicazione
25/10/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:720SGPUG
Provvedimenti
collegati
Nessun provvedimento
collegato presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sent 720/2018
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
- in funzione di
Giudice Unico delle Pensioni -
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto
al n. 33957 del registro di segreteria, proposto da
P. C. (c.f.:
Omissis), nato a Omissis (Omissis) il Omissis, rappresentato e difeso
dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana e domiciliato come da
mandato in atti,
contro
Ministero della
Difesa, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex art. 158,
c.g.c.;
INPS, in persona del
legale rapp.te p.t., non costituito.
Esaminati gli atti e
i documenti di causa;
udite, nella
pubblica udienza del 10.10.2018, le parti, come da verbale.
FATTO
Con l’epigrafato
ricorso, il ricorrente chiede annullarsi l’impugnato provvedimento
di recupero dell’indebito pensionistico, dell’importo di €
3.233,20, recante prot. n. X del X, ed emesso dall’INPDAP in
conseguenza della riliquidazione in pejus del trattamento
previdenziale definitivo in luogo di quello provvisorio.
All’uopo, deduce
il lungo tempo intercorso e la buona fede del percipiente in ordine
alla non dovuto erogazione che, per pacifica giurisprudenza di questa
Corte, non legittimerebbe la restituzione dell’indebito in
questione.
Il Ministero della
difesa si è costituito tardivamente, concludendo per il rigetto
della domanda, a tal fine deducendo la natura sostanzialmente
vincolata e doverosa del recupero.
L’INPS, sebbene
ritualmente convenuto, non ha inteso costituirsi.
Autorizzata la
presentazione di note difensive alla scorsa udienza del 12.9.2018, in
replica alle tardive deduzioni della resistente, all’udienza del
10.10.2018, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti
difensivi. Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto
all’esito della camera di consiglio.
DIRITTO
Pregiudizialmente,
in rito, va dichiarata la contumacia dell’INPS.
Nel merito, il
ricorso è fondato.
Punto essenziale
della controversia concerne l’accertamento dell’eventuale
esistenza dello stato soggettivo di buona fede del
percettore-ricorrente idoneo, in base ad oramai consolidati principi
di matrice pretoria (da ultimo C. conti, SS.RR., n. 2/2012), a
determinare, in presenza dell’errore commesso dalla p.a. nella
liquidazione della pensione, cui non abbia in alcun modo concorso il
ricorrente, l’irripetibilità delle maggiori somme indebitamente
percepite dal pensionato nel periodo intercorrente tra la
determinazione provvisoria della pensione e quella definitiva,
laddove tale spazio temporale abbia superato quantomeno il triennio.
Nella specie, il
suddetto periodo è stato tale (circa un quinquennio) - ossia dal
decreto di liquidazione della pensione provvisoria, adottato il
5.12.1996 col n. X, all’emanazione di quello definitivo, assunto
col n. X, in data 18.12.2001 - da ingenerare certamente, in base ai
suddetti principi, tale stato soggettivo di buona fede rilevante ai
fini di cui sopra (cfr., ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia,
n. 665/2018 e Sez. I App., n. 542/2017). Non emergono, invero, in
atti circostanze tali da indurre a ritenere che il ricorrente avesse
modo di conoscere, secondo l’ordinaria diligenza, l’ipotetica non
debenza di parte delle somme percepite a titolo di pensione
provvisoria.
Dalla declaratoria
giudiziale di irripetibilità dei maggiori ratei pensionistici,
discende la condanna dell’INPS alla restituzione degli importi fin
qui prelevati, oltre accessori, nei termini individuati dal recente
revirement delle Sezioni Riunite della Corte (sent. n. 33/2017) e,
dunque, a decorrere dalla data di contestazione, in via
amministrativa dell’impugnato recupero, fino al soddisfo, nella
misura del solo maggior importo tra interessi e rivalutazione, stante
il noto divieto di cumulo di tali accessori del credito pensionistico
(e laburistico) pubblico stabilito dalla normativa di settore (art.
16, l. n. 412/91; art. 22, comma 36, l. n. 724/94; art. 45, comma 6,
l. n. 448/1998; art. 2, d.m. n. 352/98; art. 167, comma 3, c.g.c.),
come interpretata giurisprudenzialmente (C. conti, SS.RR., nn.
10/QM/2002 e 6/QM/2008).
L’assenza, al
momento della comunicazione del recupero (2006), di un orientamento
giurisprudenziale univoco circa la materia controversa (definitosi
solo con la sentenza delle SS.RR. del 2012), impongono la
compensazione delle spese di lite, ex art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie il ricorso
nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in
Bari, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018.
IL GIUDICE
F.to (Cons. Aurelio Laino)
Depositata in
Segreteria il 25/10/2018
Il Funzionario di
Cancelleria
F.to (dott. Pasquale
ARBORE)
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