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mercoledì 31 ottobre 2018

Corte dei Conti 2018: il ricorrente chiede annullarsi l’impugnato provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico, dell’importo di € 3.233,20 Corte dei Conti Puglia 720/2018



Corte dei Conti 2018: il ricorrente chiede annullarsi l’impugnato provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico, dell’importo di € 3.233,20
Corte dei Conti Puglia 720/2018


PUGLIA
Esito

SENTENZA
Materia

PENSIONI
Anno

2018
Numero

720
Pubblicazione

25/10/2018
Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:720SGPUG
Provvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent 720/2018

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

- in funzione di Giudice Unico delle Pensioni -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 33957 del registro di segreteria, proposto da

P. C. (c.f.: Omissis), nato a Omissis (Omissis) il Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana e domiciliato come da mandato in atti,

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex art. 158, c.g.c.;

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

udite, nella pubblica udienza del 10.10.2018, le parti, come da verbale.

FATTO

Con l’epigrafato ricorso, il ricorrente chiede annullarsi l’impugnato provvedimento di recupero dell’indebito pensionistico, dell’importo di € 3.233,20, recante prot. n. X del X, ed emesso dall’INPDAP in conseguenza della riliquidazione in pejus del trattamento previdenziale definitivo in luogo di quello provvisorio.

All’uopo, deduce il lungo tempo intercorso e la buona fede del percipiente in ordine alla non dovuto erogazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non legittimerebbe la restituzione dell’indebito in questione.

Il Ministero della difesa si è costituito tardivamente, concludendo per il rigetto della domanda, a tal fine deducendo la natura sostanzialmente vincolata e doverosa del recupero.

L’INPS, sebbene ritualmente convenuto, non ha inteso costituirsi.

Autorizzata la presentazione di note difensive alla scorsa udienza del 12.9.2018, in replica alle tardive deduzioni della resistente, all’udienza del 10.10.2018, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi. Il giudizio è stato definito, come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio.

DIRITTO

Pregiudizialmente, in rito, va dichiarata la contumacia dell’INPS.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Punto essenziale della controversia concerne l’accertamento dell’eventuale esistenza dello stato soggettivo di buona fede del percettore-ricorrente idoneo, in base ad oramai consolidati principi di matrice pretoria (da ultimo C. conti, SS.RR., n. 2/2012), a determinare, in presenza dell’errore commesso dalla p.a. nella liquidazione della pensione, cui non abbia in alcun modo concorso il ricorrente, l’irripetibilità delle maggiori somme indebitamente percepite dal pensionato nel periodo intercorrente tra la determinazione provvisoria della pensione e quella definitiva, laddove tale spazio temporale abbia superato quantomeno il triennio.

Nella specie, il suddetto periodo è stato tale (circa un quinquennio) - ossia dal decreto di liquidazione della pensione provvisoria, adottato il 5.12.1996 col n. X, all’emanazione di quello definitivo, assunto col n. X, in data 18.12.2001 - da ingenerare certamente, in base ai suddetti principi, tale stato soggettivo di buona fede rilevante ai fini di cui sopra (cfr., ex plurimis, C. conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 665/2018 e Sez. I App., n. 542/2017). Non emergono, invero, in atti circostanze tali da indurre a ritenere che il ricorrente avesse modo di conoscere, secondo l’ordinaria diligenza, l’ipotetica non debenza di parte delle somme percepite a titolo di pensione provvisoria.

Dalla declaratoria giudiziale di irripetibilità dei maggiori ratei pensionistici, discende la condanna dell’INPS alla restituzione degli importi fin qui prelevati, oltre accessori, nei termini individuati dal recente revirement delle Sezioni Riunite della Corte (sent. n. 33/2017) e, dunque, a decorrere dalla data di contestazione, in via amministrativa dell’impugnato recupero, fino al soddisfo, nella misura del solo maggior importo tra interessi e rivalutazione, stante il noto divieto di cumulo di tali accessori del credito pensionistico (e laburistico) pubblico stabilito dalla normativa di settore (art. 16, l. n. 412/91; art. 22, comma 36, l. n. 724/94; art. 45, comma 6, l. n. 448/1998; art. 2, d.m. n. 352/98; art. 167, comma 3, c.g.c.), come interpretata giurisprudenzialmente (C. conti, SS.RR., nn. 10/QM/2002 e 6/QM/2008).

L’assenza, al momento della comunicazione del recupero (2006), di un orientamento giurisprudenziale univoco circa la materia controversa (definitosi solo con la sentenza delle SS.RR. del 2012), impongono la compensazione delle spese di lite, ex art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018.

IL GIUDICE

F.to (Cons. Aurelio Laino)

Depositata in Segreteria il 25/10/2018

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

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