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mercoledì 31 ottobre 2018

TAR 2018: chiesto annullamento del decreto del Ministero della giustizia del 19 settembre 2016 che ha disposto la sua destituzione dal servizio Pubblicato il 09/08/2018 N. 08934/2018 RExxxPROV.COLL. N. 13581/2016 RExxxRIC.



TAR 2018: chiesto annullamento del decreto del Ministero della giustizia del 19 settembre 2016 che ha disposto la sua destituzione dal servizio

Pubblicato il 09/08/2018

N. 08934/2018 RExxxPROV.COLL.

N. 13581/2016 RExxxRIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13581 del 2016, proposto da:
xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto di irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 9752/2015) il sixxx xxx xxx ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto del Ministero della giustizia del 19 settembre 2016 che ha disposto la sua destituzione dal servizio con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento medesimo, nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare adottati nei suoi riguardi, tra cui il decreto del Ministero della giustizia del 9 febbraio 2016 che ha prorogato l’incarico di presidente del Consiglio centrale di disciplina in favore del dott. xxx xxx xxx sino al 13 agosto 2016 e del decreto ministeriale del 9 marzo 2016 che ha nominato presidente supplente del Collegio centrale di disciplina il Dott. xxx.

Premette di essere stato assunto nei ruoli della Polizia penitenziaria con la qualifica di agente, di essere stato addetto al Centro Amministrativo xxx xxx e di essere stato successivamente distaccato presso la Casa circondariale di xxx, all’esito del superamento del concorso pubblico per titoli a n. 7 posti per l’accesso al Gruppo sportivo xxx xxx xxx il cui bando è stato pubblicato nella xxxU.R.I., 4^ serie speciale n. 92 del 22.11.2011.

Afferma di essersi vincolato alla xxx xxx fin dall’agosto 2011, di aver svolto l'attività calcistica presso di essa ricevendo un ingaggio sino alla sua assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria avvenuta nell’anno 2012, e di aver chiesto in data 7.5 2014 all’Amministrazione intimata di prestare servizio in posizione di distacco presso la Casa circondariale reatina con esonero dallo svolgimento dell’attività di giocatore, considerata l’impossibilità, anche in ragione della sua età (36 anni) di conciliare l’intensa attività agonistica con l’ubicazione della nuova sede e con i suoi impegni familiari.

Riferisce che il Consiglio direttivo dell’xxx in data 3.7.2014 ha esaminato detta istanza di reingresso nelle funzioni operative della Polizia penitenziaria con esito favorevole e di aver chiesto altresì all’Amministrazione di ottenere anche lo svincolo previsto entro il 15.7.2014 dalla Lega xxx per poter decidere liberamente di prendere in considerazione per il futuro qualsiasi altra strada a livello sportivo tecnico di settore giovanile, senza ricevere alcun riscontro.

Afferma che con ordine di servizio n. 8184 del 20.10.2014 è stato disposto il suo trasferimento immediato presso la sede di servizio del Centro Amministrativo xxx con riserva da parte dell’Amministrazione di valutare il suo eventuale distacco presso la sede di xxx.

Afferma, altresì, di aver inviato all’xxx xxx ed al Dipartimento interregionale della Polizia penitenziaria una ulteriore istanza di svincolo per decadenza dal tesseramento senza ricevere anche in tale occasione alcun formale riscontro.

Riferisce di aver comunicato in data 31.8.2015 al Direttore del Centro Amministrativo xxx di svolgere attività di allenatore in seconda/giocatore presso la squadra F.C. xxx iscritta al campionato di serie D per la stagione sportiva 2015-2016, di aver presentato, in data 7.9.2015, nuova istanza di distacco presso la Casa circondariale di xxx motivata da ragioni familiari e che con nota del 14.9.2015 l’xxx ha reso noto il suo tesseramento presso la squadra del xxx per la quale dichiara di aver sottoscritto, il 15.9.2015 un accordo, a titolo gratuito, in qualità di allenatore in seconda con previsione di un impegno di due allenamenti a settimana.

Espone che in data 6.10.2015 il Consiglio direttivo dell’xxx ha preannunciato l’imminente avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare in ragione dell’attività svolta presso la FC xxx (partecipazione alla prima giornata di campionato) il quale è stato formalmente avviato con decreto della Direzione generale del personale e della formazione a seguito dell’adozione del susseguente atto di contestazione degli addebiti per condotte sussumibili nella fattispecie ex art. 6, comma 2, lett. a), b) e c) del decreto legislativo n. 449/1992.

Afferma che in data 20.10.2015 l’Amministrazione ha respinto la sua istanza di distacco presso la Casa circondariale di xxx la quale è stata comunque ulteriormente reiterata per ragioni familiari in data 22.10.2015 e di aver presentato proprie giustificazioni in merito all’atto di contestazione degli addebiti.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, adottato all’esito della fase istruttoria disciplinare il ricorrente è stato destituito dal servizio.

Avverso tale decreto il ricorrente ha dedotto le seguenti censure

1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 449/1992; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, 12, 15 E 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 449/1992; MANCATA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, ABNORMITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, non corrispondendo alla realtà la circostanza rinvenibile nel provvedimento di destituzione secondo cui il ricorrente, esonerato nel 2014 dallo svolgimento dell’attività sportiva e distaccato presso la città di xxx, avrebbe svolto attività sportiva in altra squadra di xxx diversa dall’xxx e per l’intervenuta sottoscrizione di un accordo con la società F.C. xxx xxx nell’anno 2015, circostanza confermata dalla nota del 14.9.2015 con cui il Direttore dell’xxx ha segnalato che il ricorrente era tesserato con una squadra del campionato di xxx di serie D e che aveva giocato nella prima giornata.

Deduce l’infondatezza dell’assunto dell’Amministrazione condizionante l’appartenenza degli atleti al Corpo della Polizia penitenziaria allo svolgimento dell’attività sportiva in modo esclusivo presso la squadra di xxx dell’xxx, essendo l’inquadramento nei ruoli ministeriali intervenuto a seguito del superamento di un concorso pubblico ma non essendo condizionato anche dallo svolgimento permanente dell’attività sportiva presso la società sportiva di pendente dalla struttura dipartimentale penitenziaria.

Lamenta la mancanza di proporzionalità tra la condotta a lui ascritta e la grave sanzione disciplinare della destituzione.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, COMMA 4, 15 E 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 449/1992; ILLEGITTIMITA’ DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA, INCOMPETENZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’E DI TERZIETA’, attesa l’illegittima composizione del Consiglio di disciplina illegittima in ragione della prescritta nomina per due anni non prorogabile.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia che controdeduce l’infondatezza delle doglianze rappresentando come il ricorrente sia stato assunto applicazione di disposizioni normative speciali che consente agli atleti di accedere ai gruppi sportivi delle forze di polizia mediante concorso pubblico per soli titoli, nel caso di specie, indetto per l’accesso all’xxx xxx, con vincolo di destinazione al medesimo gruppo sportivo xxx xxx.

Occorre, ai fini del decidere, rilevare che il provvedimento della destituzione dal servizio è stato adottato all’esito di un articolato procedimento disciplinare azionato nei riguardi del ricorrente per condotte dal medesimo poste in essere, sussumibili nelle fattispecie di cui all’art. 6, comma 2, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 449/1992, ossia “a) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti

con il giuramento”, in seguito a comunicazione del 14.9.2015 del Direttore sportivo dell’xxx xxx con cui si segnalava lo svolgimento da parte del ricorrente dell’attività calcistica presso altra società sportiva militante nel campionato di serie D, nonostante fosse stato assunto nel 2012 presso l’Amministrazione resistente in quanto vincitore di concorso pubblico speciale per l’assunzione di atleti indetto nel 2011, nonché esonerato in data 3.7.2014 dall’attività calcistica presso la xxx xxx e distaccato presso la Casa circondariale di xxx per asserite esigenza personali e familiari a detta del ricorrente medesimo inconciliabili con gli impegni sportivi connessi alla partecipazione al campionato di serie D.

L’attività calcistica prestata presso la società sportiva F.C. xxx xxx avrebbe, dunque, denotato secondo l’Amministrazione ministeriale “una ragguardevole mancanza del senso dell’onore e del senso morale” con “comportamento che mal si coniuga con il doveroso rispetto delle norme che ogni appartenente al Corpo deve sempre dimostrare”, avendo il ricorrente “…tradito la fiducia che l’Amministrazione gli aveva accordato all’atto della immissione in ruolo confidando in una rettitudine morale e professionale che nel concreto è mancata….” tanto da non poter “continuare a prestare servizio nel Corpo”, finanche in ragione della violazione dei doveri generali di fedeltà e di rettitudine.

Orbene, il ricorrente vincitore del concorso pubblico a n. 7 posti per l’accesso al gruppo sportivo dell’xxx xxx, con vincolo di destinazione detto gruppo e preso in forza dal Centro Amministrativo xxx xxx, ha presentato all’Amministrazione ministeriale in data 7 maggio 2014 istanza di esonero dall’attività calcistica presso l’xxx xxx e di distacco presso la Casa circondariale di xxx per ragioni di carattere personale familiare e personale (a xxx risiede la sua famiglia), assentita in data 3 luglio 2014 con deliberazione del Consiglio direttivo dell’xxx xxx.

Risulta, inoltre, aver presentato sempre nell’anno 2014 istanza per poter ottenere entro il 15 luglio 2014 lo svincolo per decadenza dal tesseramento previsto ai sensi dell’art. 32 bis dell’ordinamento della Federazione italiana gioco xxx (N.O.I.F.) “per essere libero di poter prendere in futuro qualsiasi altra strada a livello sportivo tecnico di settore giovanile”, rinnovata l’anno successivo in data 17.6.2015 senza ricevere alcun riscontro dall’Amministrazione ministeriale.

E’ dato rilevare che il ricorrente in data 31 agosto 2015 ha comunicato al Direttore del Centro xxx di svolgere l’attività di allenatore in seconda/calciatore presso la F.C. xxx xxx, partecipante al campionato di serie D per la stagione 2015/2016, ossia in data temporale successiva all’esonero assentito dal Consiglio direttivo della xxx xxx del 3 luglio 2014, che in data 7 settembre 2015 ha rinnovato la richiesta, già inoltrata il 7 maggio 2014, di distacco presso la casa circondariale di xxx corredata da esigenze personali e familiari, avendo il successivo 15 settembre provveduto alla sottoscrizione di un accordo con la F.C xxx xxx, a titolo gratuito, quale allenatore in seconda per due allenamenti settimanali.

Occorre infine osservare che con atto di contestazione degli addebiti notificato in data 19 ottobre 2015 sono stati rivolti al sixxx xxx i succitati rilievi disciplinari e che con nota del 10.11.2015 è stata assentita l’ulteriore sua istanza di trasferimento presso la Casa circondariale di xxx.

Con il primo motivo di ricorso il sixxx xxx, oltre ad una erronea rappresentazione temporale delle condotte disciplinarmente rilevanti a lui ascritte , lamenta sia l’infondatezza dell’assunto dell’Amministrazione condizionante l’appartenenza degli atleti al Corpo della Polizia penitenziaria allo svolgimento dell’attività sportiva in modo esclusivo presso la squadra di xxx dell’xxx, sia la mancanza di proporzionalità tra la succitata condotta e la grave sanzione disciplinare della destituzione.

La doglianza è fondata.

Ed invero, il Collegio ritiene di dover attribuire significativa valenza, riguardo alla complessa ed articolata rappresentazione procedimentale de qua, tanto alla condotta dell’Amministrazione ministeriale conseguente all’istanza di esonero rivolta dall’agente xxx al responsabile della xxx xxx in data 7 maggio 2014, assentita in data 3 luglio 2014 con delibera del Consiglio direttivo dell’xxx, quanto alla mancanza di alcun riscontro alle richieste di svincolo, ex art. 32 bis N.O.I.F., inoltrate dal ricorrente all’Amministrazione nel 2014 e, da ultimo, in data 17.6.2015, proprio al fine di “poter esser libero di poter prendere in futuro qualsiasi altra strada a livello sportivo tecnico di settore giovanile”.

Difatti, l’azione dell’Amministrazione ministeriale non appare, ad avviso del Collegio, connotata da cristallina coerenza in quanto, se da un lato la stessa ha ritenuto di dover assentire alla richiesta di esonero dall’esercizio dell’attività calcistica proposta dal ricorrente, senza però poi pronunciarsi sulle istanze di svincolo rivoltele dal sixxx xxx nel 2014 e nel 2015, motivate proprio dalla dichiarata prospettiva di possibili futuri impegni in ambito tecnico e sportivo, dall’altro ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporne la destituzione dal servizio in ragione del possibile futuro svolgimento da parte di quest’ultimo di una attività sportiva di cui seppur era stata notiziata in occasione della ricezione delle succitate istanze di svincolo.

Nè persuasivo può considerarsi l’assunto dell’Amministrazione nella parte in cui tende a corroborare i presupposti della destituzione dal servizio attraverso il rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 6 del bando di concorso, che condiziona l’assunzione dei vincitori alla loro condizione di svincolati e, dunque, di tesserabili per l’xxx xxx, ed 11 dello Statuto del Gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre secondo cui “gli atleti sono vincolati con il gruppo sportivo per tutta la durata della loro appartenenza al Corpo di Polizia penitenziaria”, ravvisando il Collegio l’insussistenza sia di un vincolo permanente senza soluzione di continuità tra l’Associazione sportiva ministeriale ed il dipendente, seppur assunto attraverso procedure selettive specializzate, ancor più alla luce dell’intervenuta delibera del Consiglio direttivo dell’xxx che in data 3 luglio 2014 ha accolto la domanda di esonero del ricorrente dallo svolgimento dell’attività calcistica, sia di una permanenza nei ruoli condizionata alla persistenza di una vincolo sportivo con l’Associazione calcistica xxx.

Anche l’ulteriore profilo di doglianza con il quale il ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità è suscettibile di positiva definizione e, pertanto, và accolto.

Appare evidente, infatti, come la condotta ascritta dal ricorrente nei termini innanzi descritti, ossia l’aver intrapreso una attività sportiva con altra società militante nello stesso campionato dell’xxx xxx, non possa ritenersi ragionevolmente coincidente o ricompresa nell’alveo delle condotte o atti la cui tipologia risulta espressamente menzionata nelle succitate lettere a) e b) dell’art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 449/1992.

Tale convincimento trae fondamento proprio dalla circostanza, ictu oculi rilevabile nel caso in esame, per la quale la determinazione - rectius scelta - di una così grave sanzione disciplinare, quale appunto quella della destituzione dal servizio, risulta essersi realizzata attraverso un percorso procedimentale non coerente con i principi di razionalità, logicità e proporzionalità che devono permeare costantemente l’azione amministrativa, ancor più nei casi in cui il provvedimento amministrativo comporti la produzione di effetti fortemente pregiudizievoli per il destinatario.

Ed invero, la misura sanzionatoria adottata rispetto alla tipologia di condotta ascritta al ricorrente, soprattutto in ragione della omessa corretta ponderazione di elementi fattuali oggettivi, quali la presentazione all’Amministrazione di istanze di svincolo da parte del ricorrente motivate con la possibile futura prospettiva di intraprendere ulteriori esperienze tecnico sportive, altro non può che configurarsi quale espressione o esercizio di un potere discrezionale manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, poichè caratterizzato dal richiamo a violazioni ascrivibili al ricorrente di quei doveri di fedeltà e rettitudine, alla mancanza del senso dell’onore e della morale e finanche al tradimento “della fiducia che l’Amministrazione gli aveva accordato all’atto dell’immissione in ruolo…”, ed ancor più abnorme in quanto disallineato rispetto al principio di proporzionalità e graduazione che devono caratterizzare l’azione sanzionatoria o afflittiva posta in essere dall’Amministrazione soprattutto in materia di status del dipendente.

Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio rileva che per il principio della graduazione delle sanzioni e tenuto conto delle regole riguardanti la recidiva (per le quali i fatti acquistano una maggiore gravità, in quanto commessi dal dipendente già incorso in una precedente sanzione), l'Amministrazione non può considerare automaticamente giustificata l'estinzione del rapporto di lavoro per il solo fatto che il dipendente abbia commesso per la prima volta una condotta disciplinarmente rilevante, nel caso di specie oggettivamente non connotata da gravità tale da potersi ricomprendere, in ragione dei richiamati principi generali, tra i presupposti previsti per l’adozione di un misura definitiva di espulsione dal servizio, posto che ritenendo diversamente, qualsiasi reato doloso potrebbe essere posto a base di una sanzione disciplinare espulsiva: ciò che, invece, non si può affermare, in considerazione della prassi amministrativa e del principio di proporzionalità, valorizzati dalla pacifica giurisprudenza in sede di vaglio di legittimità delle sanzioni disciplinari, comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa .

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.

Le spese e gli onorari di giudizio devono essere compensati, fra le parti in causa, tenuto conto della specificità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabio Mattei
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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