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mercoledì 5 dicembre 2018

N. 218 SENTENZA 10 ottobre - 29 novembre 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Tutela dei minori stranieri non accompagnati - Indennita' dei tutori volontari iscritti nell'apposito elenco. - Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), artt. 11 e 21. (GU n.48 del 5-12-2018 )

N. 218 SENTENZA 10 ottobre - 29 novembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide - Tutela dei minori stranieri non accompagnati  -
  Indennita' dei tutori volontari iscritti nell'apposito elenco.
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia  di  misure  di
  protezione dei minori stranieri non accompagnati), artt. 11 e 21.
(GU n.48 del 5-12-2018 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Nicolo' ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
 
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  11  e  21
della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia  di  misure
di protezione dei minori stranieri non  accompagnati),  promossi  dal
Giudice tutelare  del  Tribunale  ordinario  di  Benevento,  con  tre
ordinanze del 19 ottobre 2017, iscritte rispettivamente ai numeri  da
6 a 8  del  registro  ordinanze  2018  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  5,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2018.
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.
    udito nella camera di consiglio del 10 ottobre  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con tre ordinanze di identico tenore del 19 ottobre  2017  il
Giudice  tutelare  del  Tribunale  ordinario  di  Benevento   solleva
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 11  e  21  della
legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni  in  materia  di  misure  di
protezione dei minori stranieri  non  accompagnati),  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono alcun
onere a carico dello Stato per la tutela  dei  minori  stranieri  non
accompagnati, cosi' escludendo «di fatto» che, per i tutori di questi
soggetti, possa trovare applicazione l'art. 379, secondo  comma,  del
codice civile.
    Il giudice a quo riferisce di dover decidere sulla  richiesta  di
liquidazione di un'equa indennita' avanzata dai tutori di tre  minori
stranieri non accompagnati e privi di beni per far fronte alle  spese
e agli oneri derivanti dalla tutela.
    Il rimettente esclude  di  poter  aderire  alla  richiesta  degli
interessati di porre l'indennita' a  carico  dei  responsabili  delle
strutture  di  accoglienza  che  hanno  accolto  i  minori;  sebbene,
infatti, i responsabili abbiano agito per la nomina dei tutori, su di
loro non gravava alcun onere,  spettando,  invece,  all'autorita'  di
pubblica sicurezza l'obbligo di informare gli organi competenti della
presenza del minore sul territorio dello Stato.
    Il giudice a quo rileva che l'art. 11 della legge n. 47 del  2017
ha istituito un elenco di «tutori volontari» dei minori stranieri non
accompagnati e il successivo art.  21  ha  previsto  che  le  risorse
pubbliche possono essere utilizzate solo per il gratuito patrocinio a
spese  dello  Stato,  quando  i  minori  stranieri   necessitino   di
assistenza legale.
    Il   sistema   cosi'   delineato   determinerebbe,   secondo   la
prospettazione  del   Tribunale   rimettente,   una   disparita'   di
trattamento, in contrasto con l'art.  3  Cost.,  rispetto  ai  tutori
delle persone incapaci italiane, alle quali lo  Stato  riconoscerebbe
una pensione di invalidita', che consentirebbe di coprire le spese di
tutela; d'altronde, prosegue il giudice  a  quo,  la  gravosita'  dei
compiti  dei  tutori  dei  minori  stranieri  non  accompagnati,  che
svolgono numerose attivita' e sostengono delle spese anche  solo  per
raggiungere le strutture, dislocate sul territorio, presso  cui  sono
collocati i minori, e l'impossibilita' di porre l'indennita' ex  art.
379 cod. civ. a carico dello Stato, comporterebbero  il  pericolo  di
non avere alcun tutore disponibile ad assumere l'incarico.
    Per superare l'impossibilita'  «di  fatto»  di  accordare  l'equa
indennita' di cui all'art. 379 cod. civ. il giudice a quo  chiede  la
declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 11 e 21  della  legge
n. 47 del 2017, nella parte in cui non prevedono alcun onere a carico
dello Stato per la tutela dei minori stranieri non accompagnati.
    2.- In tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo, in via preliminare, che, per  effetto  dell'art.  2
del decreto  legislativo  22  dicembre  2017,  n.  220  (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme  relative
all'accoglienza dei  richiedenti  protezione  internazionale  nonche'
della direttiva 2013/32/UE  recante  procedure  comuni  ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale), successivo alle ordinanze di  rimessione,  e'  stato
modificato l'art. 11  della  legge  n.  47  del  2017  il  quale  ora
richiama, per la disciplina  dei  tutori  dei  minori  stranieri  non
accompagnati, le disposizioni del Libro I,  Titolo  X,  Capo  I,  del
codice  civile.  Tuttavia,  anche   nella   vigenza   dell'originaria
disposizione, che richiamava erroneamente il titolo IX, non vi  erano
dubbi sull'applicazione della  disciplina  della  tutela  dei  minori
italiani anche ai tutori dei minori stranieri non accompagnati.
    3.- La difesa dell'interveniente deduce l'inammissibilita'  delle
questioni per difetto di motivazione  sulla  rilevanza  e  sulla  non
manifesta infondatezza, sia relativamente all'art. 11 della legge  n.
47 del 2017, poiche' il giudice non avrebbe chiarito il  collegamento
esistente tra la norma censurata, i tutori nominati  nell'ambito  dei
procedimenti sottoposti al suo esame (rispetto ai quali  non  sarebbe
stato  neppure  specificato  se  i  nominativi  siano  stati   tratti
dall'elenco dei tutori volontari) e l'indennita' di cui all'art. 379,
secondo comma, cod. civ., sia relativamente all'art. 21  della  legge
n. 47 del  2017,  poiche'  l'ordinanza  non  avrebbe  esplicitato  le
ragioni di conflitto rispetto al parametro costituzionale evocato.
    4.- Nel merito l'Avvocatura deduce l'infondatezza delle questioni
poiche', anche prima delle  innovazioni  legislative  introdotte  dal
d.lgs.  n.  220  del  2017,  al  tutore  del  minore  straniero   non
accompagnato erano applicabili tutte le  disposizioni  del  Libro  I,
Titolo X, Capo I, cod. civ. e, quindi, anche l'art. 379 cod. civ., la
cui operativita' non sarebbe stata preclusa dall'istituzione,  presso
il tribunale dei minorenni, di un albo dei tutori volontari,  formati
e selezionati dai garanti regionali  e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza.
    In ogni caso, l'Avvocatura  dello  Stato  precisa  che  l'ufficio
tutelare e' sempre gratuito e che al tutore puo' essere  riconosciuta
un'indennita' soltanto per l'attivita' legata all'amministrazione del
patrimonio del minore (e non anche alla cura della sua  persona),  il
cui onere grava sul patrimonio stesso.
    Tale regola avrebbe carattere generale  e  sarebbe  valevole  per
ogni  tutela,  non  solo  per  quella  dei   minori   stranieri   non
accompagnati, cosi' da escludere la disparita' di trattamento evocata
dal rimettente,  rispetto  alla  quale  l'assenza  di  reddito  degli
stranieri non avrebbe alcuna rilevanza.

                       Considerato in diritto

    1.- Con tre ordinanze di identico contenuto, il Giudice  tutelare
del  Tribunale  ordinario  di  Benevento  dubita  della  legittimita'
costituzionale degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017,  n.  47
(Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri
non  accompagnati),  che,  in  materia  di   minori   stranieri   non
accompagnati, prevedono la nomina di  un  rappresentante  del  minore
tratto da un elenco di tutori volontari senza  che  gli  oneri  della
tutela possano essere posti a carico dello  Stato,  cosi'  escludendo
«di fatto» l'applicabilita' dell'art. 379, secondo comma, del  codice
civile, non avendo tali minori beni o denaro a disposizione.
    Secondo il giudice  rimettente  il  sistema  cosi'  delineato  si
porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per  disparita'
di trattamento rispetto ai tutori delle  persone  incapaci  italiane,
alle quali spetta una pensione di invalidita', su  cui  puo'  gravare
l'equa indennita' di cui all'art. 379 cod. civ.
    2.- In considerazione dell'identita'  delle  norme  denunciate  e
delle censure proposte, i giudizi devono essere  riuniti  per  essere
decisi con un'unica pronuncia.
    3.- L'art. 11 della legge n. 47 del 2017 ha subito  una  modifica
ad  opera  del  decreto  legislativo  22  dicembre   2017,   n.   220
(Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme   relative   all'accoglienza   dei    richiedenti    protezione
internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE  recante  procedure
comuni ai fini del riconoscimento e  della  revoca  dello  status  di
protezione internazionale), che ha sostituito il  richiamo  normativo
al Titolo IX, Libro  I,  cod.  civ.,  relativo  alla  responsabilita'
genitoriale e ai diritti e doveri del figlio, con  il  richiamo  alle
disposizioni del Titolo X, riguardante appunto la tutela del  minore,
stabilendosi cosi' che la relativa disciplina  si  applica  anche  ai
minori stranieri non accompagnati.
    3.1.- La modifica normativa intervenuta non ha inciso in  maniera
sostanziale    sulla    disciplina    oggetto    di    censura     di
incostituzionalita',  essendosi  limitata  a  sostituire  un  erroneo
richiamo normativo.
    Pertanto, la restituzione degli atti al giudice a  quo,  per  una
nuova valutazione sulla rilevanza, sarebbe superflua e  in  contrasto
con  il  principio  di  effettivita'  della  tutela  giurisdizionale,
comportando un inutile allungamento dei tempi dei  giudizi  a  quibus
(sentenza n. 186 del 2013; nello stesso senso, sentenze  n.  125  del
2018, n. 33 del 2018, n. 253 del 2017, n. 86 del 2017 e  n.  203  del
2016).
    4.-  In  merito  alle  eccezioni  di  inammissibilita'  sollevate
dall'Avvocatura generale dello Stato per difetto di motivazione sulla
rilevanza  e  sulla   non   manifesta   infondatezza   -   incentrate
sull'assunto che il giudice a quo, quanto all'art. 11 della legge  n.
47 del 2017, non avrebbe chiarito il collegamento  esistente  tra  la
norma censurata,  i  tutori  nominati  nell'ambito  dei  procedimenti
sottoposti al suo esame e l'indennita' di cui all'art.  379,  secondo
comma, cod. civ., e, quanto all'art. 21  della  medesima  legge,  non
avrebbe esplicitato le ragioni di  conflitto  rispetto  al  parametro
costituzionale evocato - esse non sono fondate, poiche' il rimettente
ha invocato una pronuncia additiva che ponga a carico dello Stato  le
spese per la tutela dei minori stranieri non accompagnati per  sanare
la supposta  disparita'  di  trattamento  rispetto  ai  tutori  delle
persone incapaci di nazionalita' italiana.
    5.- Nel merito, le questioni non sono fondate.
    Il Tribunale rimettente ritiene  che  le  norme  censurate  siano
costituzionalmente illegittime, perche' determinano una disparita' di
trattamento dei tutori dei minori stranieri non accompagnati,  a  cui
non e' assicurata l'equa indennita' di cui all'art. 379 cod. civ.  in
ragione della situazione di nullatenenza degli assistiti, rispetto ai
tutori degli italiani, a cui l'indennita'  sarebbe  assicurata  dalla
pensione di invalidita' di cui fruiscono gli incapaci  affidati  alle
loro cure.
    La dedotta disparita' di  trattamento  non  esiste,  muovendo  il
rimettente da un presupposto interpretativo erroneo.
    Nell'ordinamento italiano l'ufficio tutelare e' sempre  gratuito,
a prescindere dalla nazionalita' del  soggetto  a  favore  del  quale
viene prestato, e l'equa indennita' e' assegnata dal giudice tutelare
solo nei casi in cui vi sono oneri derivanti dall'amministrazione  di
un patrimonio, in considerazione delle relative  difficolta',  mentre
non spetta per le cure dedicate alla persona dell'incapace.
    All'ufficio del tutore, infatti, non corrisponde un impiego o una
prestazione professionale, integrando il suo  adempimento  un  dovere
sociale di alto valore morale; l'equa  indennita'  che,  come  si  e'
detto, si riferisce ai casi di gestione di  un  patrimonio,  «non  ha
natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e  le  spese  non
facilmente documentabili da  cui  e'  gravato  il  tutore  a  cagione
dell'attivita' di amministrazione del patrimonio  del  pupillo,  alla
quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza  possibilita'
di nominare sostituti, i  "coadiuvanti"  previsti  nell'ultima  parte
della norma in esame non essendo sostituti nel senso dell'art.  1717,
secondo comma, cod. civ., bensi'  semplici  ausiliari  dell'obbligato
nel senso dell'art. 1228;  [...]  invece,  l'obbligo  di  cura  della
persona  non  comporta  oneri  e  spese  quantificabili,   sia   pure
forfettariamente, in denaro, e d'altra parte  il  contenuto  di  tale
obbligo non implica la prestazione personale di servizi propri di  un
lavoratore domestico o di un infermiere, ben potendo il tutore, se il
patrimonio lo consente, farsi autorizzare dal giudice ad assumere una
o piu' persone di  servizio  oppure  a  collocare  l'incapace  in  un
istituto idoneo ad assisterlo, o altrimenti a  chiedere  il  soccorso
delle istituzioni pubbliche di assistenza»  (ordinanza  n.  1073  del
1988).
    Ne  deriva,  pertanto,  che  il  presupposto  dell'indennita'  e'
costituito dall'esistenza di un patrimonio del minore  (e  non  nella
mera pensione  d'invalidita')  e  il  suo  riconoscimento  e'  legato
all'attivita' di gestione di esso, in assenza della quale al  tutore,
anche se di persona incapace di  nazionalita'  italiana,  non  verra'
riconosciuto alcunche', neppure per la  rifusione  delle  spese  vive
sostenute.
    Infine,  la  pronuncia  additiva  richiesta  dal   Tribunale   di
Benevento sarebbe in contraddizione  con  la  ratio  specifica  delle
norme censurate, laddove richiedono un requisito ulteriore,  rispetto
a quelli previsti dal codice civile, per la  nomina  dei  tutori  dei
minori stranieri non accompagnati, che devono  essere  tratti  da  un
elenco di tutori volontari.
    L'elemento della volontarieta' si integra, dunque, con il  valore
sociale dell'adempimento dell'ufficio, a cui la legge n. 47 del  2017
ha inteso dare specifico  risalto,  escludendo  la  necessita'  della
corresponsione dell'indennita', anche sotto forma di rimborso  spese:
la gratuita' e' connaturata al volontariato, che implica  un  impegno
anche materiale di colui che lo presta.  Pertanto,  le  ordinanze  di
rimessione  muovono  da  un  presupposto  interpretativo  errato  che
comporta il rigetto delle questioni sollevate.
     
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 11 e 21 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in
materia  di  misure  di   protezione   dei   minori   stranieri   non
accompagnati),   sollevate,   in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione,  dal  Giudice  tutelare  del  Tribunale  ordinario   di
Benevento, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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