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lunedì 14 gennaio 2019

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 19 dicembre 2018 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica. (Delibera n. 515/2018). (19A00181) (GU n.11 del 14-1-2019)

 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 19 dicembre 2018

Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o  di  ricerca
scientifica. (Delibera n. 515/2018). (19A00181)

(GU n.11 del 14-1-2019)


                             IL GARANTE
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati)   (di   seguito
«Regolamento» e «RGPD»);
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»;
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  (di  seguito  Codice),
cosi' come modificato dal predetto decreto  legislativo  n.  101  del
2018;
  Visto  il  Codice  di  deontologia  e  di  buona  condotta  per   i
trattamenti di  dati  personali  a  scopi  statistici  e  scientifici
allegato A.4 al Codice;
  Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni,  relativo  all'accesso  per
fini  scientifici  ai  dati   elementari   raccolti   per   finalita'
statistiche;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000;
  Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

                              Premesso

  L'art. 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo  101  del  2018  ha
conferito al garante il compito di  verificare,  nel  termine  di  90
giorni dalla sua entrata in vigore,  la  conformita'  al  regolamento
delle disposizioni  contenute  nei  codici  di  deontologia  e  buona
condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice.
  Le   disposizioni   ritenute   compatibili,   ridenominate   regole
deontologiche, dovranno essere pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e,  con  decreto  del  Ministero   della
giustizia,  saranno  successivamente  riportate  nell'allegato  A  al
Codice.
  Il Codice di deontologia e di buona condotta per i  trattamenti  di
dati personali per scopi statistici e scientifici,  allegato  A.4  al
Codice, cessa di produrre effetti dalla pubblicazione delle  predette
regole nella Gazzetta  Ufficiale  (art.  20,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 101 del 2018).
  Resta fermo che successivamente, il Garante  potra'  promuovere  la
revisione di tali  regole,  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.
2-quater del Codice, in  base  alla  quale  lo  schema  delle  regole
deontologiche, nell'osservanza del principio  di  rappresentativita',
deve essere sottoposto a consultazione pubblica, per almeno  sessanta
giorni.

                               Osserva

  Nell'ambito  del  presente  provvedimento   sono   individuate   le
disposizioni del Codice di deontologia e  di  buona  condotta  per  i
trattamenti di dati personali per  scopi  statistici  e  scientifici,
allegato A4 al Codice, adottato con provvedimento del  garante  n.  2
del 16 giugno 2004,  Gazzetta  Ufficiale  14  agosto  2004,  n.  190,
ritenute non conformi al Regolamento e, in allegato sono riportate le
disposizioni  conformi,   ridenominate   regole   deontologiche   per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica.
  Le regole si applicano ai trattamenti di dati personali  effettuati
fini statistici, al di fuori del Sistema statistico nazionale,  o  di
ricerca scientifica, fermo restando il rispetto dei principi e  degli
specifici adempimenti richiesti dal Regolamento e dal Codice.
  Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche
costituisce condizione essenziale per la liceita' e  correttezza  del
trattamento dei dati personali e il  mancato  rispetto  delle  stesse
comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 83,  paragrafo
5 del Regolamento (articoli 2-quater, comma 4, e 166,  comma  2,  del
Codice).
  A regime, l'art. 106 del Codice, cosi' come novellato  dall'art.  8
dal decreto legislativo n. 101/2018, prevede  specificamente  che  le
regole deontologiche individuino garanzie adeguate per i diritti e le
liberta' dell'interessato e  si  applicano  ai  soggetti  i  soggetti
pubblici e privati,  ivi  comprese  le  societa'  scientifiche  e  le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei  dati  per
fini statistici o di ricerca scientifica ricompresi  nell'ambito  del
Sistema statistico nazionale.
  In  via  generale,  si  rappresenta  che   si   e'   tenuto   conto
dell'esigenza di contemperare il diritto alla liberta' di ricerca con
altri diritti fondamentali dell'individuo, in ossequio  al  principio
di  proporzionalita'  (cons.  4  del  Regolamento),  verificando   la
conformita'  delle  disposizioni  del  Codice  di   deontologia,   in
particolare, ai considerando e agli articoli  dedicati  alla  ricerca
statistica e scientifica (cons. 26, 50, 52, 53, 62,  156,  157,  159,
162, 163, art. 5, comma 1 lettera b) ed e), art. 9, art. 10,  e  art.
89 § 1, del Regolamento).
1. Modifiche generali.
  Preliminarmente, si osserva che si e' reso necessario aggiornare  i
riferimenti  normativi  presenti  nel  Codice  di  deontologia  e  la
semantica utilizzata rispetto al rinnovato quadro normativo europeo e
nazionale di riferimento.
  Si e' reso necessario, inoltre, eliminare il preambolo  del  Codice
di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del  decreto
legislativo n. 101 del 2018, ridenominare solo le disposizioni  dello
stesso.
  Cionondimeno, i principi e le fonti di diritto  sovranazionale  ivi
richiamati, sono,  in  ogni  caso,  da  ritenersi  a  fondamento  dei
trattamenti  di  dati  personali  effettuati  a   fini   di   ricerca
scientifica o statistici (cons. 159 e 162 del Regolamento).
2. Disposizioni ritenute incompatibili.
  All'art. 1, comma 1, lettera c), e' stata eliminata la  definizione
di «dato identificativo indiretto», in  quanto  tale  definizione  e'
stata ritenuta  incompatibile  con  il  Regolamento.  Il  legislatore
nazionale, infatti, nell'adeguare il Codice al  Regolamento,  con  il
decreto legislativo n. 101 del 2018, ha abrogato l'art. 4,  comma  1,
lettera c),  del  Codice,  che  conteneva  la  definizione  di  «dati
identificativi», da intendersi come i «dati personali che  permettono
l'identificazione diretta dell'interessato».
  Resta,  invece  valida  la  definizione  di  «istituto  o  ente  di
ricerca», di cui alla lettera e), dell'articolo in  esame,  che  deve
esser interpretata alla luce del nuovo quadro normativo di settore di
cui all'art. 5-ter del  decreto  legislativo  33  del  2013,  che  ha
demandato  al  Comstat  l'individuazione,  sentito  il  garante,  dei
criteri per il riconoscimento degli enti di ricerca e delle strutture
di ricerca di istituzioni pubbliche e private,  avuto  riguardo  agli
scopi    istituzionali    perseguiti,    all'attivita'    svolta    e
all'organizzazione interna in  relazione  all'attivita'  di  ricerca,
nonche' alle misure adottate per garantire  la  sicurezza  dei  dati.
Tali criteri sono stati di recente individuati nelle linee guida  per
l'accesso  a  fini  scientifici  ai  dati  elementari   del   Sistema
statistico nazionale (Gazzetta  Ufficiale  n.  287  dell'11  dicembre
2018).
  L'art. 4, «Identificabilita' dell'interessato», e'  stato  ritenuto
necessario, in primo luogo, sostituire la parola «identificativi», al
comma 1,  lettera  a),  con  la  seguente  locuzione  «dati  che  ...
identificano» l'unita' statistica in quanto la definizione  di  «dati
identificativi» di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del Codice e'
stata abrogata dal decreto legislativo n. 101 del 2018, e non e' piu'
prevista dal Regolamento; in secondo luogo, il comma 1,  lettera  c),
e' stato ritenuto incompatibile nella misura in cui introduceva,  per
la valutazione del rischio di  identificabilita'  degli  interessati,
dei parametri predefiniti  che  non  sono  in  linea  con  il  quadro
giuridico  introdotto  dal  Regolamento.  Rispetto  alle  indicazioni
fornite dal considerando  26,  che  per  l'identificabilita'  di  una
persona indica, in particolare,  che  si  tengano  in  considerazione
«tutti i mezzi» di cui il titolare puo' ragionevolmente avvalersi, la
disposizione in esame poneva come parametri predefiniti la  tipologia
di dati  comunicati  o  diffusi,  la  proporzione  tra  i  mezzi  per
l'identificazione e la lesione o il pericolo di lesione  dei  diritti
degli interessati, cio' anche alla luce del vantaggio che  ne  poteva
trarre  il  titolare.  Tale  disposizione,  quindi,  nel  fornire  ai
titolari   delle   coordinate   per   valutare    l'identificabilita'
dell'interessato attualmente superate, manifestava anche un approccio
alla definizione e valutazione del rischio piu' circoscritte rispetto
a quella del Regolamento in cui tale  valutazione  deve  tener  conto
delle nuove tecnologie utilizzate, della  natura,  dell'oggetto,  del
contesto e delle finalita' di ogni tipo di trattamento,  (cfr.  anche
cons. 84, 89, 93 e 95 e articoli 5, § 1, lettera e), 24, 35 e 36  del
Regolamento).
  L'art.  5,   «Criteri   per   la   valutazione   del   rischio   di
identificazione», e' stato mantenuto considerandosi, in via generale,
compatibile con il Regolamento, nella  misura  in  cui  si  limita  a
fornire  alcuni  parametri,  orientativi,  non  esaustivi,   per   la
valutazione del rischio di identificazione degli interessati. Al fine
di  assicurarne  un'applicazione  conforme  al  Regolamento,  si  e',
tuttavia,  ritenuto  necessario  modificarlo  con  l'aggiunta  di  un
«anche»  (al  primo  comma,  tra  le  parole  «tiene  conto»  e  «dei
seguenti»), affinche' sia chiaro che i parametri ivi indicati devono,
comunque, considerarsi meramente esemplificativi e, soprattutto,  non
alternativi  rispetto  al  nuovo  quadro  giuridico  introdotto   dal
Regolamento sopra descritto.
  Sono stati modificati  il  titolo  del  Capo  II  da  «Informativa,
comunicazione  e  diffusione»  in  «Informazioni  agli   interessati,
comunicazione e diffusione» e la rubrica dell'art. 6 da «Informativa»
a  «Informazioni  agli   interessati»,   per   omogeneita'   con   il
Regolamento.
  L'art. 6, «Informazioni agli interessati», il comma 2 e'  risultato
incompatibile con il Regolamento nella parte in cui prevedeva  alcune
deroghe all'obbligo di informativa  in  caso  di  raccolta  dei  dati
presso  gli  interessati.  In  particolare,  tale  comma   e'   stato
eliminato, che consentiva di fornire un'informativa differita, per la
parte  riguardante  le   specifiche   finalita'   e   modalita'   del
trattamento, qualora cio' risultasse necessario per il raggiungimento
dell'obiettivo  dell'indagine.  Cio',  in  quanto   l'art.   13   del
Regolamento non prevede alcuna forma di deroga o semplificazione agli
obblighi  informativi  quando  i  dati  sono  raccolti   presso   gli
interessati.
  L'art. 6, comma 3, che consente ad un  soggetto  di  rispondere  in
nome e per conto di un altro, e' stato considerato compatibile con il
Regolamento e  con  l'art.  105,  comma  3,  del  Codice,  in  quanto
definisce le specifiche circostanze in cui tale modalita' di raccolta
e' possibile. Sul punto, tuttavia, deve precisarsi che, il  principio
di  responsabilizzazione  impone,  in  ogni  caso,  al  titolare  del
trattamento di porre in essere specifiche misure per  verificare,  ed
essere in grado di dimostrare, che il rispondente sia  effettivamente
legittimato a fornire i dati di un terzo.
  E' stato altresi' ritenuto incompatibile l'art.  6,  comma  4,  che
individuava  alcuni  casi   di   deroga   all'obbligo   di   fornire,
informazioni agli interessati quando  i  dati  sono  raccolti  presso
terzi,  disponendo  che   il   titolare   dovesse   dare   preventiva
informazione  al  garante  delle  modalita'  prescelte,  tra   quelle
indicate a titolo esemplificativo dalla norma.  Parimenti,  e'  stato
considerato incompatibile il comma 5 dell'articolo  in  esame,  nella
parte in cui, qualora il titolare avesse ritenuto di  non  utilizzare
le forme di pubblicita'  indicate  al  comma  4,  poteva  individuare
idonee forme di pubblicita' da comunicare preventivamente al garante,
che poteva prescrivere eventuali misure e accorgimenti. L'art. 14,  §
5,  lettera  b),  del  Regolamento  ora  prevede,  infatti,  che   le
informazioni in caso di raccolta di dati presso terzi possano  essere
omesse  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  di  tali  informazioni
risultasse impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato. Con
particolare riferimento ai trattamenti a fini di ricerca  scientifica
o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie  di  cui
all'art. 89,  §  1,  non  vi  e',  inoltre,  l'obbligo  di  informare
l'interessato nella misura in cui cio' rischi di rendere  impossibile
o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalita' di tale
trattamento. In tali casi, il  titolare  del  trattamento  e'  tenuto
comunque ad adottare misure appropriate per tutelare  i  diritti,  le
liberta' e i legittimi  interessi  dell'interessato,  anche  rendendo
pubbliche le informazioni.
  L'art. 7 «Consenso» e' stato eliminato  perche'  le  condizioni  di
liceita' del trattamento, ed in  particolare  le  condizioni  per  il
consenso, sono disciplinate nel Regolamento (articoli 6 e 7).
  L'art. 8 «Comunicazione e diffusione dei dati» e' stato considerato
incompatibile in quanto i presupposti di liceita' di tali  operazioni
di trattamento sono adesso individuate nel Regolamento (articoli 6, 9
e 10) e nel Codice (articoli 2-ter, 2-sexies, 2-septies e 2-octies).
  L'articolo in esame e' stato,  inoltre,  considerato  incompatibile
nella parte in  cui,  al  comma  4,  ultimo  alinea,  e  al  comma  5
disciplinava il trasferimento di dati personali  verso  paesi  terzi,
adesso normato agli articoli 44 e seguenti del Regolamento.
  E' stata modificata la rubrica dell'art. 9 da «Trattamento di  dati
sensibili o giudiziari» in «Trattamento di categorie  particolari  di
dati personali e di dati relativi a condanni penali e reati».
  Fermi restando i presupposti di liceita' del trattamento  dei  dati
indicati  nella  rubrica  dell'articolo  in  esame,  nel  Regolamento
(articoli 6, e 9 e  10)  e  nel  Codice  (articoli  2-ter,  2-sexies,
2-septies e 2-octies), l'art. 9, commi 2 e 3,  e'  stato  considerato
incompatibile con il Regolamento nella misura in cui tali  previsioni
individuano  predefiniti  e  specifici  casi  di   applicazione   del
principio di minimizzazione di cui all'art. 5, § 1, lettera  c),  del
Regolamento che pur tendo conto della  specificita'  dei  trattamenti
effettuati a fini statistici  e  di  ricerca  scientifica,  richiede,
oltre a una valutazione  del  rischio,  caso  per  caso  a  cura  del
titolare,  l'individuazione  di  misure  tecniche   e   organizzative
adeguate  a  tutela  dell'interessato   (articoli   24   e   35   del
Regolamento).
  L'art. 9, commi 4, lettera c), 5 e 6, e' stato, invece, considerato
incompatibile  laddove  individuava  condizioni   di   liceita'   del
trattamento per i dati sensibili o giudiziari differenti  rispetto  a
quelle previste ora dal Regolamento e dal Codice.
  L'art. 10 «Dati genetici» e'  stato  considerato  incompatibile  in
quanto  il  trattamento  di  tali  dati  deve  essere  effettuato  in
conformita' all'art.  9  del  Regolamento,  all'art.  2-sexies,  alle
prescrizioni individuate dal  garante  ai  sensi  dell'art.  21,  del
decreto legislativo 101 del 2018 e alle specifiche misure di garanzia
che l'Autorita' e' chiamata ad adottare ai sensi dell'art.  2-septies
del Codice.
  L'art.  11  «Disposizioni  particolari  per  la   ricerca   medica,
biomedica ed epidemiologica» e' stato modificato al comma 4  al  solo
fine di  confermare  le  tutele  assicurate  in  tale  contesto  agli
interessati, cosi' come  individuate  dal  richiamo,  effettuato  per
relationem, all'art. 84 del Codice, ora abrogato. Restano  ferme,  in
ogni caso, le misure di garanzia che saranno individuate dal garante,
ai sensi dell'art. 2-septies, comma 4, lettera c).
  L'art. 11, comma 5, e' stato, invece, considerato incompatibile, in
quanto le circostanze in cui non e' necessario acquisire il  consenso
dell'interessato   sono   state   individuate    nel    provvedimento
prescrittivo adottato dal garante ai sensi dell'art. 21  del  decreto
legislativo 101  del  2018  mentre  le  condizioni  di  liceita'  del
trattamento per le finalita' in esame sono previste dall'art. 110 del
Codice.
  E' stato modificato il titolo del Capo III da «Sicurezza  e  regole
di condotta» in «Disposizioni finali».
  L'art. 14 «Conservazione dei dati» e'  stato  aggiornato  al  primo
comma con il rinvio al principio di limitazione  della  conservazione
di cui all'art.  5,  §  1,  lettera  e)  del  Regolamento.  Le  parti
successive  sono   state   eliminate   in   quanto   sono   risultate
incompatibili con tale  principio  che  unitamente  al  principio  di
responsabilizzazione , impone al titolare  una  nuova  prospettiva  e
nuovi  adempimenti  per  la  valutazione  del  rischio,  al  fine  di
individuare,  di  volta  in  volta,  adeguate  misure,   tecniche   e
organizzative, a garanzia degli interessati (articoli  24  e  35  del
Regolamento).
  L'art. 15 «Misure di sicurezza» e' stato ritenuto incompatibile, in
quanto gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati sono oggetto  ora
di specifiche  previsioni  del  Regolamento  che,  nel  rispetto  del
principio  di  responsabilizzazione,  richiede   anche   un   diverso
approccio alle misure di sicurezza che devono esser individuate,  fin
dalla progettazione e per impostazione predefinita (articoli 24 e  25
del Regolamento), in conformita' all'art. 32 del Regolamento.
  L'art. 16 «Esercizio dei diritti dell'interessato», al comma 1,  e'
stato considerato incompatibile, in quanto consentirebbe al  titolare
la possibilita' di limitare il diritto di  rettifica  o  integrazione
senza  individuare  garanzie  adeguate,   come   richiesto,   invece,
dall'art. 89 del Regolamento. Il comma 2, e'  stato  riformulato  per
renderlo conforme al Regolamento.
  E'  stata,  infine,  aggiornata,  la  rubrica  dell'art.   17,   in
«Disposizioni finali», onde evitare ambiguita' rispetto  alle  regole
deontologiche di cui all'art. 2-quater del  Codice  e  con  i  futuri
codici di condotta, di cui all'art. 40 del Regolamento.
3. Regole deontologiche.
  I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in
materia, sono recepiti nelle «Regole deontologiche per il trattamento
a fini statistici  o  di  ricerca»  in  ragione  di  quanto  disposto
dall'art.  20,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  101/2018  e
riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e  che  ne  forma
parte integrante.
  Tali «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti
in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento  delle  stesse
ai sensi degli  articoli  2-quater  e  106  e  seguenti  del  Codice.
Pertanto,  si  dispone  la  trasmissione   delle   suddette   «Regole
deontologiche»  all'Ufficio  pubblicazione  leggi   e   decreti   del
Ministero  della  giustizia  per  la  relativa  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  al  Ministero
della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

                   Tutto cio' premesso il garante

  Ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni
del codice di deontologia e di buona condotta per  i  trattamenti  di
dati  personali  per  scopi  statistici  e  di  ricerca  scientifica,
allegato  A.4  al  Codice,  dispone  che   le   medesime,   riportate
nell'allegato 1 al  presente  provvedimento  e  che  ne  forma  parte
integrante,  siano  pubblicate   come   «Regole   deontologiche   per
trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica» e ne dispone,
altresi', la trasmissione all'Ufficio pubblicazione leggi  e  decreti
del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  nonche'  al  Ministero  della
giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.
    Roma, 19 dicembre 2018

                            Il presidente
                                Soro

                       Il segretario generale
                                Busia

                             Il relatore
                           Bianchi Clerici


                                                           Allegato 1

                REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI
             A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA

                               Capo I
             Ambito di applicazione e principi generali

                               Art. 1.

                             Definizioni

    1. Ai fini delle presenti  regole  si  applicano  le  definizioni
elencate nell'art. 4 del Regolamento con le seguenti integrazioni:
      a)  «risultato  statistico»,  l'informazione  ottenuta  con  il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno
collettivo;
      b) «unita' statistica», l'entita' alla quale  sono  riferiti  o
riferibili i dati trattati;
      c) «variabile pubblica», il  carattere  o  la  combinazione  di
caratteri,  di  tipo  qualitativo  o  quantitativo,  oggetto  di  una
rilevazione  statistica  che  faccia  riferimento   ad   informazioni
presenti in pubblici  registri,  elenchi,  atti,  documenti  o  fonti
conoscibili da chiunque;
      d) «istituto o  ente  di  ricerca»,  un  organismo  pubblico  o
privato per  il  quale  la  finalita'  di  statistica  o  di  ricerca
scientifica risulta dagli scopi dell'istituzione e la  cui  attivita'
scientifica e' documentabile;
      e) «societa' scientifica», un'associazione  che  raccoglie  gli
studiosi  di  un  ambito  disciplinare,  ivi  comprese  le   relative
associazioni professionali.
    2.  Salvo  quando  diversamente  specificato,  il  riferimento  a
trattamenti per scopi statistici si  intende  comprensivo  anche  dei
trattamenti per scopi scientifici.

                               Art. 2.

                       Ambito di applicazione

    1. Le presenti regole deontologiche si applicano all'insieme  dei
trattamenti   effettuati   per   scopi   statistici   e   scientifici
-conformemente agli  standard  metodologici  del  pertinente  settore
disciplinare-,  di  cui  sono  titolari  universita',  altri  enti  o
istituti di ricerca e societa' scientifiche, nonche' ricercatori  che
operano nell'ambito di dette universita', enti, istituti di ricerca e
soci di dette societa' scientifiche.
    2.  Le  presenti  regole  deontologiche  non  si   applicano   ai
trattamenti per scopi statistici e scientifici connessi con attivita'
di tutela della salute svolte da esercenti professioni  sanitarie  od
organismi sanitari, ovvero con attivita' comparabili  in  termini  di
significativa ricaduta personalizzata sull'interessato,  che  restano
regolati dalle pertinenti disposizioni.

                               Art. 3.

                     Presupposti dei trattamenti

    1. La ricerca e' effettuata sulla base  di  un  progetto  redatto
conformemente  agli  standard  metodologici  del  pertinente  settore
disciplinare, anche al fine di documentare  che  il  trattamento  sia
effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici.
    2. Il progetto di ricerca di cui al comma 1, inoltre:
      a) specifica le misure da  adottare  nel  trattamento  di  dati
personali, al fine di garantire il  rispetto  delle  presenti  regole
deontologiche, nonche' della normativa in materia di  protezione  dei
dati personali;
      b) individua gli eventuali responsabili del trattamento
      c) contiene una dichiarazione di  impegno  a  conformarsi  alle
presenti   regole   deontologiche.   Un'analoga   dichiarazione    e'
sottoscritta anche dai soggetti -ricercatori, responsabili e  persone
autorizzate al trattamento- che fossero coinvolti nel prosieguo della
ricerca, e conservata conformemente a quanto previsto al comma 3.
    3. Il titolare deposita il progetto presso l'universita'  o  ente
di ricerca o societa' scientifica cui afferisce, la quale ne cura  la
conservazione, in  forma  riservata  (essendo  la  consultazione  del
progetto possibile ai soli fini dell'applicazione della normativa  in
materia  di  dati  personali),  per  cinque  anni  dalla  conclusione
programmata della ricerca.
    4. Nel trattamento di  dati  relativi  alla  salute,  i  soggetti
coinvolti osservano le regole di riservatezza e di sicurezza cui sono
tenuti  gli  esercenti  le  professioni   sanitarie   o   regole   di
riservatezza e sicurezza comparabili.

                               Art. 4.

                 Identificabilita' dell'interessato

    1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti regole:
      a)  un  interessato  si  ritiene  identificabile  quando,   con
l'impiego   di   mezzi   ragionevoli,    e'    possibile    stabilire
un'associazione  significativamente  probabile  tra  la  combinazione
delle modalita' delle variabili relative ad una unita' statistica e i
dati che la identificano;
      b) i mezzi ragionevolmente  utilizzabili  per  identificare  un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
        risorse economiche;
        risorse di tempo;
        archivi nominativi o altre fonti di  informazione  contenenti
dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili
oggetto di comunicazione o diffusione;
        archivi,  anche  non  nominativi,  che  forniscano  ulteriori
informazioni oltre quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
        risorse hardware e software per  effettuare  le  elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad  un  soggetto
identificato, tenendo anche conto  delle  effettive  possibilita'  di
pervenire in modo illecito alla sua identificazione  in  rapporto  ai
sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;
        conoscenza  delle  procedure   di   estrazione   campionaria,
imputazione, correzione  e  protezione  statistica  adottate  per  la
produzione dei dati.

                               Art. 5.

      Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

    1.  Ai  fini  della  comunicazione  e  diffusione  di   risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto
anche dei seguenti criteri:
      a) si considerano dati aggregati le combinazioni  di  modalita'
alle quali e' associata una frequenza  non  inferiore  a  una  soglia
prestabilita, ovvero un'intensita'  data  dalla  sintesi  dei  valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia.
Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
      b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni;
      c) i risultati statistici relativi a sole  variabili  pubbliche
non sono soggette alla regola della soglia;
      d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora  il
risultato statistico non consenta  ragionevolmente  l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione  e  alla
natura delle variabili associate;
      e) i risultati statistici relativi  a  una  stessa  popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano  possibili  collegamenti
tra loro  o  con  altre  fonti  note  di  informazione,  che  rendano
possibili eventuali identificazioni;
      f) si presume adeguatamente tutelata la riservatezza  nel  caso
in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione  presentano  la
medesima modalita' di una variabile.

                               Capo II
      Informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione

                               Art. 6.

                    Informazioni agli interessati

    1. Nella raccolta di dati per uno scopo  statistico,  nell'ambito
delle  informazioni  di  cui  all'art.  13  RGPD   del   decreto   e'
rappresentata all'interessato l'eventualita'  che  i  dati  personali
possono essere conservati e trattati per  altri  scopi  statistici  o
scientifici, per quanto  noto  adeguatamente  specificati  anche  con
riguardo alle categorie di soggetti ai quali i dati  potranno  essere
comunicati.
    2.  Quando,  con   riferimento   a   parametri   scientificamente
attendibili, gli obiettivi dell'indagine, la natura  dei  dati  e  le
circostanze della raccolta sono tali da consentire ad un soggetto  di
rispondere in nome e per conto di un  altro  in  quanto  familiare  o
convivente, l'informativa all'interessato puo'  essere  data  per  il
tramite del soggetto rispondente, purche' il trattamento non riguardi
categorie particolari  di  dati  personali  o  personali  relativi  a
condanne penali e reati di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10
del regolamento (UE) n. 2016/679.
    3.  Quando  i  dati  sono  raccolti  presso  terzi,   ovvero   il
trattamento effettuato per scopi statistici  o  scientifici  riguarda
dati raccolti per altri scopi, e l'informativa  comporta  uno  sforzo
sproporzionato rispetto  al  diritto  tutelato,  il  titolare  adotta
idonee forme di pubblicita', ad esempio, con le seguenti modalita':
      per  trattamenti  riguardanti  insiemi  numerosi  di   soggetti
distribuiti sull'intero territorio nazionale, inserzione su almeno un
quotidiano  di  larga  diffusione   nazionale   o   annuncio   presso
un'emittente radiotelevisiva a diffusione nazionale;
      per  trattamenti  riguardanti  insiemi  numerosi  di   soggetti
distribuiti su un'area regionale (o provinciale),  inserzione  su  un
quotidiano di larga diffusione regionale (o provinciale)  o  annuncio
presso  un'emittente  radiotelevisiva  a  diffusione   regionale   (o
provinciale);
      per trattamenti riguardanti insiemi di specifiche categorie  di
soggetti, identificate da  particolari  caratteristiche  demografiche
e/o da particolari condizioni formative o occupazionali  o  analoghe,
inserzione in strumenti  informativi  di  cui  gli  interessati  sono
normalmente destinatari.

                               Art. 7.

Principi applicabili al trattamento delle  particolari  categorie  di
  dati di cui all'art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali  e
  reati di cui all'art. 10 del Regolamento.

    1. Le particolari categorie di dati di cui all'art. 9, §  1  e  i
dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10,  trattati
per scopi statistici e scientifici devono essere di regola  in  forma
anonima.
    2. I soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  possono  trattare
categorie particolari  di  dati  personali  per  scopi  statistici  e
scientifici quando:
      a) l'interessato ha espresso liberamente  il  proprio  consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
      b) il consenso e' manifestato per iscritto. Quando la  raccolta
delle categorie particolari  di  dati  personali  e'  effettuata  con
modalita' -quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore  o
simili- che rendono particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo
per iscritto, il consenso, purche' esplicito, puo' essere documentato
per iscritto. In tal caso, la  documentazione  dell'informativa  resa
all'interessato  e  dell'acquisizione  del   relativo   consenso   e'
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

                               Art. 8.

           Disposizioni particolari per la ricerca medica,
                     biomedica ed epidemiologica

    1. La ricerca medica, biomedica ed epidemiologica  e'  sottoposta
all'applicazione delle presenti regole del nei limiti di cui all'art.
2, comma 2.
    2. La ricerca di cui al comma 1  si  svolge  nel  rispetto  degli
orientamenti e delle disposizioni  internazionali  e  comunitarie  in
materia,  quali  la  Convenzione  sui  diritti  dell'uomo   e   sulla
biomedicina del 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n.
145, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(97)5 adottata il  13
febbraio 1997  relativa  alla  protezione  dei  dati  sanitari  e  la
dichiarazione  di  Helsinki  dell'Associazione  medica  mondiale  sui
principi per la ricerca che coinvolge soggetti umani.
    3.  Nella  ricerca  di  cui  al  comma  1,  le  informazioni  sul
trattamento di dati personali mettono in  grado  gli  interessati  di
distinguere le attivita' di ricerca da quelle di tutela della salute.
    4. Nel manifestare il proprio consenso ad  un'indagine  medica  o
epidemiologica, l'interessato e' richiesto  di  dichiarare  se  vuole
conoscere o meno eventuali  scoperte  inattese  che  emergano  a  suo
carico durante la ricerca. In caso positivo, i dati personali  idonei
a  rivelare  lo  stato   di   salute   possono   essere   resi   noti
all'interessato -o, in caso di impossibilita' fisica, incapacita'  di
agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, a  chi
ne esercita  legalmente  la  rappresentanza,  ovvero  a  un  prossimo
congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente  ovvero
a un fiduciario ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n.
219 o, in loro assenza, al responsabile della  struttura  presso  cui
dimora l'interessato-, da parte di esercenti le professioni sanitarie
ed organismi sanitari, solo per il tramite  di  un  medico  designato
dall'interessato o dal titolare, fatta eccezione per i dati personali
forniti in precedenza  dal  medesimo  interessato.  Il  titolare,  il
responsabile o le persone designate possono autorizzare per  iscritto
esercenti  le  professioni  sanitarie   diversi   dai   medici,   che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti  con
i pazienti e  sono  deputati  a  trattare  dati  personali  idonei  a
rivelare  lo  stato  di  salute,  a  rendere  noti  i  medesimi  dati
all'interessato  o  ai  predetti  soggetti.  L'atto  di  designazione
individua appropriate modalita' e cautele rapportate al contesto  nel
quale e' effettuato il trattamento di dati. Quando, il  consenso  non
puo'  essere  richiesto,  tali  eventi   sono   comunque   comunicati
all'interessato  nel  rispetto  di  quanto  sopra  qualora  rivestano
un'importanza rilevante per la tutela della salute dello stesso.

                               Art. 9.

                       Attivita' di controllo

    1. Le universita', gli altri istituti o  enti  di  ricerca  e  le
societa'  scientifiche  conservano  la  documentazione  relativa   ai
progetti di  ricerca  presentati  e  agli  impegni  sottoscritti  dai
ricercatori. ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, delle presenti regole
deontologiche.
    2. Gli enti di cui al comma 1:
      a) assicurano la diffusione e il rispetto delle presenti regole
deontologiche  fra  tutti  coloro  che,  all'interno  o   all'esterno
dell'organizzazione,  sono   in   qualunque   forma   coinvolti   nel
trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito delle ricerche,
anche adottando opportune misure sulla  base  dei  propri  statuti  e
regolamenti;
      b)  segnalano   al   garante   le   violazioni   delle   regole
deontologiche di cui vengono a conoscenza.

                              Capo III
                         Disposizioni finali

                              Art. 10.

                          Raccolta dei dati

    1. I soggetti di cui  all'art.  2,  comma  1,  pongono  specifica
attenzione nella selezione del personale preposto alla  raccolta  dei
dati e nella definizione dell'organizzazione  e  delle  modalita'  di
rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle  presenti  regole
deontologiche e la tutela dei diritti degli interessati.
    2.  Il  personale  preposto  alla  raccolta   si   attiene   alle
disposizioni contenute rispetto nelle presenti regole deontologiche e
alle istruzioni ricevute. In particolare:
      a) rende nota la propria identita', la propria  funzione  e  le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
      b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del  regolamento
ed all'art. 6 del presente Codice nonche' ogni altro chiarimento  che
consenta  all'interessato  di   rispondere   in   modo   adeguato   e
consapevole, evitando comportamenti  che  possano  configurarsi  come
artifici ed indebite pressioni;
      c) non svolge contestualmente  presso  gli  stessi  interessati
attivita'  di  rilevazione  di  dati  personali  per  conto  di  piu'
titolari, salvo espressa autorizzazione;
      d) provvede tempestivamente  alla  correzione  degli  errori  e
delle  inesattezze  delle  informazioni  acquisite  nel  corso  della
raccolta;
      e) assicura una  particolare  diligenza  nella  raccolta  delle
particolari categorie di dati di cui agli articoli 9, § 1, e dei dati
di cui all'art. 10 Regolamento.

                              Art. 11.

                       Conservazione dei dati

    1.  I  dati  personali  possono  essere  conservati   per   scopi
statistici o scientifici anche oltre il  periodo  necessario  per  il
raggiungimento  degli  scopi  per  i  quali  sono  stati  raccolti  o
successivamente trattati, in conformita' all'art. 5, § 1  lettera  e)
del Regolamento.

                              Art. 12.

               Esercizio dei diritti dell'interessato

    1. Qualora, in caso di esercizio dei diritti di cui agli art.  15
e seguenti del Regolamento, sono necessarie  modifiche  ai  dati  che
riguardano l'interessato, il titolare  del  trattamento  provvede  ad
annotare, in  appositi  spazi  o  registri,  le  modifiche  richieste
dall'interessato,  senza  variare  i  dati  originariamente   immessi
nell'archivio.

                              Art. 13.

                         Disposizioni finali

    1. I responsabili e le persone autorizzate  del  trattamento  che
per motivi di lavoro e ricerca, abbiano  legittimo  accesso  ai  dati
personali trattati per scopi statistici e scientifici, conformano  il
proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
      a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per  gli
scopi definiti nel progetto di ricerca di cui all'art. 3;
      b) i  dati  personali  devono  essere  conservati  in  modo  da
evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme
alla legge e alle istruzioni ricevute;
      c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui  si  venga  a   conoscenza   in   occasione   dello   svolgimento
dell'attivita' statistica o di  attivita'  ad  essa  strumentali  non
possono essere  diffusi,  ne'  altrimenti  utilizzati  per  interessi
privati, propri o altrui;
      d) il lavoro svolto e' oggetto di adeguata documentazione;
      e) le conoscenze professionali in  materia  di  protezione  dei
dati  personali  sono  adeguate  costantemente  all'evoluzione  delle
metodologie e delle tecniche;
      f) la comunicazione e la diffusione  dei  risultati  statistici
sono favorite, in relazione alle esigenze conoscitive della comunita'
scientifica e dell'opinione pubblica, nel rispetto  della  disciplina
sulla protezione dei dati personali;
      g)  i  comportamenti  non   conformi   alle   presenti   regole
deontologiche  sono  immediatamente  segnalati  al  titolare   o   al
responsabile trattamento.

                              Art. 14.

                             Adeguamento

    1.   La   corrispondenza   delle   disposizioni   delle    regole
deontologiche alla  normativa,  anche  di  carattere  internazionale,
introdotta in materia di protezione dei  dati  personali  trattati  a
fini di statistica e di ricerca scientifica e' verificata  nel  tempo
anche su segnalazione dei soggetti che le  applicano.  Cio'  ai  fini
dell'introduzione nelle regole medesime delle modifiche necessarie al
fine  del  coordinamento  con  dette  fonti,  ovvero,  qualora   tali
modifiche incidano in maniera  apprezzabile  sulla  disciplina  delle
presenti regole, e ai fini dell'adozione delle nuove regole ai  sensi
dell'art. 2-quater del Codice.

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