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lunedì 14 gennaio 2019
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 19 dicembre 2018 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (Delibera n. 514/2018). (19A00180) (GU n.11 del 14-1-2019)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 19 dicembre 2018
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
(Delibera n. 514/2018). (19A00180)
(GU n.11 del 14-1-2019)
IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di
seguito «regolamento» e «RGPD»);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva n. 95/46/CE;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali,
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice), cosi'
come modificato dal predetto decreto legislativo n. 101 del 2018;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante
norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, relativo
all'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per
finalita' statistiche;
Visto il Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifici effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
allegato A.3 al codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
Premesso
L'art. 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 101 del 2018 ha
conferito al garante il compito di verificare, nel termine di novanta
giorni dalla sua entrata in vigore, la conformita' al regolamento
delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona
condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice.
Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole
deontologiche, dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, con decreto del Ministero della
giustizia, saranno successivamente riportate nell'allegato A al
codice.
Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifici effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale cessa di produrre
effetti dalla pubblicazione delle predette regole nella Gazzetta
Ufficiale (art. 20, comma 3, del decreto legislativo 101 del 2018).
Successivamente, il garante potra' promuovere la revisione di tali
regole, secondo la procedura di cui all'art. 2-quater del Codice, in
base alla quale lo schema delle regole deontologiche, nell'osservanza
del principio di rappresentativita', deve essere sottoposto a
consultazione pubblica, per almeno sessanta giorni.
A regime, l'art. 106 del Codice, cosi' come novellato dall'art. 8
dal decreto legislativo n. 101/2018, prevede specificamente che le
regole deontologiche individuino garanzie adeguate per i diritti e le
liberta' dell'interessato e si applicano ai soggetti i soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per
fini statistici o di ricerca scientifica ricompresi nell'ambito del
Sistema statistico nazionale.
Osserva
Nell'ambito del presente provvedimento sono individuate le
disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,
allegato A.3 al Codice, adottato con provvedimento del garante n. 13
del 31 luglio 2002, ritenute non conformi al regolamento e, in
allegato, sono riportate le disposizioni conformi, ridenominate
regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
I soggetti tenuti all'applicazione delle allegate regole osservano,
altresi', il principio di imparzialita' e di non discriminazione nei
confronti di altri utilizzatori, in particolare nell'ambito della
comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi
pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti
pubblici. Cio', fermo restando il rispetto dei principi, delle
garanzie e degli specifici adempimenti richiesti dal regolamento e
dal Codice.
L'osservanza delle disposizioni contenute nelle regole
deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceita' e
correttezza del trattamento dei dati personali e il mancato rispetto
delle stesse comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art.
83, paragrafo 5, del regolamento (artt. 2-quater, comma 4, e 166,
comma 2, del codice).
In via generale, si rappresenta che si e' tenuto conto
dell'esigenza di contemperare il diritto alla liberta' di ricerca
scientifica e statistica nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, in ossequio al principio di proporzionalita' (cons. 4 del
regolamento), verificando la conformita' delle disposizioni del
Codice di deontologia, in particolare, ai principali considerando e
agli articoli dedicati alla ricerca statistica e scientifica (cons.
26, 50, 52, 53, 62, 156, 157, 159, 162, 163, art. 5, comma 1 lett. b)
ed e), art. 9, art. 10, e art. 89 § 1, del regolamento).
L'attivita' istruttoria in ordine alla verifica della conformita'
al regolamento delle disposizioni del Codice di deontologia allegato
A,3 al Codice ha reso, talvolta, necessari degli interventi di
revisione e aggiornamento volti, da un lato, ad assicurare una
maggiore aderenza della norma al regolamento e al Codice e,
dall'altro, a preservare regole che gli operatori del settore hanno,
a suo tempo, condiviso e sulle quali fondano i trattamenti di dati
personali inerenti alle proprie attivita'.
1. Modifiche generali
Preliminarmente, si osserva che si e' reso necessario aggiornare i
riferimenti normativi presenti nel Codice di deontologia e la
semantica utilizzata rispetto al rinnovato quadro normativo europeo e
nazionale di riferimento.
Si e' reso necessario, inoltre, eliminare il preambolo del Codice
di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del decreto
legislativo 101 del 2018, ridenominare solo le disposizioni dello
stesso.
Cionondimeno, i principi e le fonti di diritto sovranazionale ivi
richiamati, sono in ogni caso da ritenersi a fondamento dei
trattamenti di dati personali effettuati per scopi statistici o di
ricerca scientifica nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
2. Disposizioni ritenute incompatibili
Art. 3, «Identificabilita' dell'interessato», e' stato ritenuto
necessario, in primo luogo, sostituire la parola «identificativi» con
la seguente locuzione «che ... identificano» l'unita' statistica, al
comma 1, lett. a), in quanto la definizione di «dati identificativi»
di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del Codice e' stata abrogata
dal decreto legislativo n. 101 del 2018, e non e' piu' prevista dal
regolamento; in secondo luogo, il comma 1, lett. c), e' stato
ritenuto incompatibile nella misura in cui introduceva, per la
valutazione del rischio di identificabilita' degli interessati, dei
parametri predefiniti che non sono in linea con il quadro giuridico
introdotto dal regolamento. Rispetto alle indicazioni fornite dal
considerando 26, che per l'identificabilita' di una persona indica,
in particolare, che si tengano in considerazione «tutti i mezzi» di
cui il titolare puo' ragionevolmente avvalersi, la disposizione in
esame poneva come parametri predefiniti la tipologia di dati
comunicati o diffusi, la proporzione tra i mezzi per
l'identificazione e la lesione o il pericolo di lesione dei diritti
degli interessati, cio' anche alla luce del vantaggio che ne poteva
trarre il titolare. Tale disposizione, quindi, nel fornire ai
titolari delle coordinate per valutare l'identificabilita'
dell'interessato attualmente superate, manifestava anche un approccio
alla definizione e valutazione del rischio piu' circoscritte rispetto
a quella del regolamento in cui tale valutazione deve tener conto
delle nuove tecnologie utilizzate, della natura, dell'oggetto, del
contesto e delle finalita' di ogni tipo di trattamento (cfr. anche
cons., 84, 89, 93 e 95 e artt. 5, § 1, lett. e), 24, 35 e 36 del
regolamento).
L'art. 4, «Criteri per la valutazione del rischio di
identificazione», e' stato mantenuto considerandosi, in via generale,
compatibile con il regolamento, nella misura in cui si limita a
fornire alcuni parametri, orientativi, non esaustivi, per la
valutazione del rischio di identificazione degli interessati. Al fine
di assicurarne un'applicazione conforme al regolamento, si e',
tuttavia, ritenuto necessario modificarlo con l'aggiunta di un
«anche» (al primo comma, tra le parole «tiene conto» e «dei
seguenti»), affinche' sia chiaro che i parametri ivi indicati devono,
comunque, considerarsi meramente esemplificativi e soprattutto non
alternativi rispetto al nuovo quadro giuridico introdotto dal
regolamento sopra descritto.
Parimenti, e' risultato compatibile con il regolamento -salvi i
necessari aggiornamenti ai riferimenti normativi- l'art. 4-bis
,»Trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari, nell'ambito
del programma statistico nazionale» in base a quale, «nel Programma
statistico nazionale sono illustrate le finalita' perseguite e le
garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole deontologiche.
Il Programma indica, altresi', i dati di cui agli artt. 9, § 1, e 10
del regolamento, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e
le modalita' di trattamento. Il Programma e' adottato, con
riferimento ai dati personali, sensibili e giudiziari, sentito il
garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 58,
§ 3 lett. b) del regolamento».
Giova, infatti, evidenziare che tale norma e' stata introdotta nel
Codice di deontologia di cui trattasi con provvedimento del garante
170 del 24 luglio 2014, su sollecitazione dell'Istat, a seguito
dell'abrogazione dell'art. 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n.
322 del 1989 (cfr. art. 8-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125), che
aveva un contenuto sostanzialmente analogo.
Resta fermo che tale disposizione non e', in ogni caso, da sola,
sufficiente a legittimare il trattamento, nell'ambito del Piano
statistico nazionale, delle particolari categorie di dati e dei dati
relativi a condanne penali e reati. La base giuridica e le condizioni
di liceita' per il trattamento di tali dati, nell'ambito del Piano
statistico nazionale, e', infatti, costituita anche, per le categorie
particolari di dati, dall'art. 9 del regolamento e dagli articoli
2-sexies e 107 del codice, e, per i dati relativi a condanne penali e
reati, dall'art. 10 del regolamento e dagli articoli 2-sexies e
2-octies del Codice.
L'art. 5, comma 2, lett. c), e' stato considerato incompatibile
nella parte in cui, tra i presupposti del trattamento delle
particolari categorie di dati da parte di soggetti privati che
partecipano al Sistema statistico nazionale, prevedeva la preventiva
autorizzazione del garante. Cio', in quanto, nel nuovo quadro
normativo, risulta molto circoscritto l'ambito di applicazione
dell'istituto dell'autorizzazione del garante (cfr. art. 36, § 5, del
regolamento, art. 110-bis del Codice e art. 21 del decreto
legislativo n. 101 del 2018).
Sono stati modificati il titolo del capo II da «informativa,
comunicazione e diffusione» in «informazioni agli interessati,
comunicazione e diffusione» e la rubrica dell'art. 6 da «Informativa»
a «Informazioni agli interessati», ai sensi degli artt. 13 e 14 del
regolamento.
L'art. 6 disciplina le ipotesi di impossibilita' di fornire le
informazioni direttamente agli interessati quando i dati sono
raccolti presso terzi. Tale articolo e' stato considerato
incompatibile nella parte in cui, al comma 2, disponeva che il
titolare dovesse preventivamente comunicare al garante le modalita'
individuate per dare pubblicita' all'informativa, il quale avrebbe
potuto prescrivere eventuali misure e accorgimenti. Cio', in quanto,
in conformita' all'art. 14 del regolamento, il coinvolgimento del
garante non e' piu' richiesto.
La disposizione e' risultata, inoltre, incompatibile con il
regolamento nella parte in cui consentiva al titolare di fornire agli
interessati un'informativa differita per la parte riguardante le
specifiche finalita' e modalita' del trattamento, qualora cio'
risultasse necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
dell'indagine (art. 6, comma 3). L'art. 13 del regolamento, infatti,
non prevede alcuna forma di deroga o semplificazione agli obblighi
informativi quando i dati sono raccolti presso gli interessati.
E' stato, altresi', considerato incompatibile il comma 4
dell'articolo in esame, in quanto, nel prevedere la possibilita' che
il titolare possa raccogliere dati personali presso un soggetto
rispondente in nome e per conto di un altro (cd. proxy), non
prevedeva le specifiche circostanze in cui tale modalita' di raccolta
era ammessa (art. 105, comma 3, del codice).
L'art. 7, commi 2, 3 e 4, relativo alla comunicazione di dati
personali a ricercatori di universita' o a istituti o enti di ricerca
a soci di societa' scientifiche, non facenti parte del Sistema
statistico nazionale, e l'art. 8, sulla comunicazione dei dati tra
soggetti del Sistema statistico nazionale, sono stati considerati non
conformi al rinnovato quadro normativo in quanto, ai sensi degli
artt. 6, § 3, del regolamento e 2-ter del codice, si richiede una
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento per
la comunicazione di dati tra soggetti pubblici o tra soggetti che
svolgono compiti di interesse pubblico, quali sono i soggetti del
Sistema statistico nazionale. Cio', tenuto anche conto delle
condizioni individuate nello specifico quadro normativo di settore in
materia accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per
finalita' statistiche, di cui all'art. 5-ter del decreto legislativo
n. 33 del 2013, che, di recente, ha trovato piena applicazione con
l'approvazione da parte del Comstat delle linee guida per l'accesso a
fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale
(Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2018).
E' stato modificato il titolo del capo III da «sicurezza e regole
di condotta» in «disposizioni finali».
All'art. 11, «Conservazione dei dati», e' stato ritenuto necessario
abrogare al comma 1, dalle parole «in tali casi» alle parole
«finalita' perseguite», in quanto tali previsioni individuano
predefiniti e specifici casi di deroga al principio di limitazione
della conservazione di cui all'art. 5, § 1, lett. e), del regolamento
che, pur ammettendo deroghe per i trattamenti effettuati a fini
statistici e di ricerca scientifica, richiede, oltre a una
valutazione del rischio, caso per caso, a cura del titolare (artt. 24
e 35 del regolamento), l'individuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate a tutela dell'interessato. Cio' vale anche per
il comma 2, poiche' anche le garanzie previste dall'art. 6-bis, comma
6, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, devono essere
applicate alla luce delle predette considerazioni.
L'art. 12, «Misure di sicurezza», e' stato ritenuto incompatibile,
in quanto gli aspetti ivi disciplinati sono oggetto ora di specifiche
previsioni del regolamento che, nel rispetto del principio di
responsabilizzazione, richiede anche un diverso approccio alle misure
di sicurezza che devono esser individuate, fin dalla progettazione e
per impostazione predefinita (artt. 24 e 25 del regolamento), in
conformita' all'art. 32 del regolamento. L'articolo, inoltre, forniva
specifiche indicazioni per l'individuazione dei diversi livelli di
accesso (natura dei dati e funzioni dei soggetti coinvolti) ai dati
da parte dei soggetti legittimati che attualmente devono essere
definiti alla luce dei, piu' ampi, criteri di cui all'art. 25, par.
2, del regolamento, in omaggio ai richiamati principi di privacy by
default e by design.
L'art. 13, «Esercizio dei diritti», comma 1, e' stato considerato
incompatibile, in quanto, consentirebbe al titolare la possibilita'
di limitare il diritto di rettifica o integrazione senza individuare
garanzie adeguate, come richiesto, invece, dall'art. 89 del
regolamento.
E' stata, infine, riformulata, la rubrica dell'art. 14, in
«Disposizioni finali», onde evitare ambiguita' rispetto alle regole
deontologiche di cui all'art. 2-quater del codice e con i futuri
codici di condotta, di cui all'art. 40 del regolamento.
3. Regole deontologiche
I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in
materia, sono recepiti nelle «Regole deontologiche per il trattamento
a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del
Sistema statistico nazionale» in ragione di quanto disposto dall'art.
20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 e riportate
nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte
integrante.
Tali «Regole deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti
in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse
ai sensi degli artt. 2-quater e 106 e seguenti del Codice. Pertanto,
si dispone la trasmissione delle suddette «Regole deontologiche»
all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della
giustizia per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per
essere riportato nell'allegato A) al Codice.
Tutto cio' premesso il Garante
Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.
101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni
del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al Codice,
dispone che le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente
provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come
«Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale»
e ne dispone, altresi', la trasmissione all'Ufficio pubblicazione
leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato
nell'allegato A) al Codice.
Roma, 19 dicembre 2018
Il presidente:
Soro
Il relatore:
Califano
Il segretario generale:
Busia
Allegato 1
REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI A FINI STATISTICI O DI
RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE.
Capo I.
Ambito di applicazione e principi generali
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le regole deontologiche si applicano ai trattamenti di dati
personali per scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano
al Sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica,
in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi
trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli
uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, nel regolamento, nel Codice e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nelle presenti regole deontologiche.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole deontologiche si applicano le
definizioni elencate nell'art. 4 del regolamento. Ai fini medesimi,
si intende inoltre per:
a) «trattamento per scopi statistici», qualsiasi trattamento
effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del
programma statistico nazionale o per effettuare informazione
statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di
cui all'art. 1;
b) «risultato statistico», l'informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno
collettivo;
c) «variabile pubblica», il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una
rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti
conoscibili da chiunque;
d) «unita' statistica», l'entita' alla quale sono riferiti o
riferibili i dati trattati.
Art. 3.
Identificabilita' dell'interessato
1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti regole:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con
l'impiego di mezzi ragionevoli, e' possibile stabilire
un'associazione significativamente probabile tra la combinazione
delle modalita' delle variabili relative ad una unita' statistica e i
dati che la identificano;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche; risorse di tempo; archivi nominativi o altre
fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente
ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o
diffusione; archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori
informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie
per collegare informazioni non nominative ad un soggetto
identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilita' di
pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai
sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; conoscenza
delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e
protezione statistica adottate per la produzione dei dati.
Art. 4.
Criteri per la valutazione del rischio di identificazione
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto
anche dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita'
alle quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia
prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia.
Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche
non sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il
risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti
tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano
possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza
nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione
presentino la medesima modalita' di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove cio'
risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive
anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il
rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai
criteri di cui all'art. 3 definisce anche le modalita' di rilascio
dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica.
Art. 4.bis
Trattamento di particolari categorie di dati e di dati relativi a
condanne penali e reati, nell'ambito del Programma statistico
nazionale
Nel Programma statistico nazionale sono illustrate le finalita'
perseguite e le garanzie previste dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni e integrazioni e dalle presenti regole
deontologiche. Il Programma indica altresi' i dati di cui agli artt.
9, par. 1, e 10 del regolamento, le rilevazioni per le quali i dati
sono trattati e le modalita' di trattamento. Il Programma e'
adottato, con riferimento ai dati personali, di cui agli art. 9 e 10
del regolamento, sentito il garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lett. b) regolamento.
Art. 5.
Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par.
1, del regolamento, da parte di soggetti privati
1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o
trattano ulteriormente particolari categorie di dati per scopi
statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto
dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e
specifici, del trattamento delle particolari categorie di dati non
possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea
degli interessati, per garantire la legittimita' del trattamento
medesimo e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento
di dati personali di cui all'art. 13 del regolamento;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati
i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio'
risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente
sproporzionato;
c) il trattamento sia compreso nel programma statistico
nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
delle particolari categorie di dati sia effettuata con particolari
modalita', quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore,
il consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto.
In tal caso, la documentazione delle informazioni rese
all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e'
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
Capo II.
Informazioni agli interessati, comunicazione e diffusione
Art. 6.
Informazioni agli interessati
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 13 del regolamento,
all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali
dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico e'
rappresentata l'eventualita' che essi possono essere trattati per
altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal regolamento e dal codice, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti
presso l'interessato e il conferimento delle informazioni a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 14, par. 5, lett. b)
del regolamento, le informazioni stesse si considerano rese se il
trattamento e' incluso nel programma statistico nazionale o e'
oggetto di pubblicita' con idonee modalita'.
Art. 7.
Comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico
nazionale
1. Ai soggetti che non fanno parte del Sistema statistico
nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni
campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne
permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
Art. 8.
Autorita' di controllo
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni delle
presenti regole, segnalando al garante i casi di inosservanza.
Capo III.
Disposizioni finali
Art. 9.
Raccolta dei dati
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione
nella selezione del preposto alla raccolta dei dati e nella
definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione, in
modo da garantire il rispetto delle presenti regole e la tutela dei
diritti degli interessati.
2. In ogni caso, il personale preposto alla raccolta si attiene
alle disposizioni contenute nelle presenti regole alle istruzioni
ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento
e di cui all'art. 6 delle presenti regole, nonche' ogni altro
chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo
adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano
configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo
espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e
delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della
raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta delle
particolari categorie di dati di cui agli artt. 9, par., 1 e 10 del
regolamento.
Art. 10.
Conservazione dei dati
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono
stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio
di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par.1, lett. e)
del regolamento e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11.
Esercizio dei diritti dell'interessato
1. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il titolare o il responsabile
del trattamento annotano in appositi spazi o registri le modifiche
richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente
immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti
significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici
connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla
variazione se le modifiche richieste contrastano con le
classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in
conformita' alle norme internazionali comunitarie e nazionali.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Coloro che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca
abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi
statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti
disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli
scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da
evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme
al regolamento, al codice, alle presenti regole e alle istruzioni
ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non
possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi
privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata
documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei
dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione
delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli
utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati
personali.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle
disposizioni delle presenti regole, anche quando non siano vincolati
al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I
titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire
la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili del
trattamento e delle persone autorizzate.
3. I comportamenti non conformi alle presenti regole di condotta
devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare
del trattamento.
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