GIOVEDÌ 02 GENNAIO 2020 15.47.26
Monopattini: hoverboard, segway e monowheel i 'fratelli' minori =
(AGI) - Roma, 2 gen. - Da ieri i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette. Ma la cosiddetta 'micromobilita' elettrica' comprende anche altri dispositivi, non presi in considerazione dalla legge di Bilancio: per hoverboard, segway e monowheel la cornice normativa dovrebbe restare al momento quella disegnata dal decreto 229 del giugno scorso firmato dall'allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Quel testo dava il via libera alla sperimentazione di questo tipo di mezzi - non previsti dal codice della strada e dunque sino ad allora vietati - stabilendo che monopattini (ora 'stralciati'), hoverboard, segway e monowheel potessero circolare in ambito urbano, previa delibera comunale, su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocita' di 30 km/h. La sperimentazione, che deve essere richiesta dalle singole citta' entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento del Mit, puo' durare minimo un anno e massimo due anni. In particolare, il decreto stabiliva che i monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocita' inferiori a 6 km/h. Nelle aree pedonali possono circolare anche i segway ma sempre entro i 6 km/h. Segway ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e strade con limite di velocita' di 30 km/h, "a velocita' non superiore a 20 km/h". Tutti i mezzi in questione devono essere dotati di regolatore di velocita'. Il decreto specificava anche le caratteristiche tecniche che i veicoli devono possedere per essere ammessi alla sperimentazione. I comuni che intendano avviare la sperimentazione devono prevedere una "campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio". In corrispondenza dell'inizio del centro abitato, i Comuni che avviano la sperimentazione sono tenuti ad installare il segnale sperimentale che indica le zone in cui possono circolare i mezzi oggetto della sperimentazione. I comuni che istituiscono o affidano servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione devono provvedere a definire aree per la sosta dei dispositivi, in particolare nei punti di scambio piu' elevato, per garantire una fruizione piu' funzionale dei dispositivi ed evitare l'intralcio di marciapiedi e aree pedonali con dispositivi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni. Gli stessi Comuni sono tenuti a prevedere, nella istituzione o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo di coperture assicurative. (AGI) Bas 021547 GEN 20 NNNN
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