PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
669). (20A02356)
(GU n.109 del 28-4-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 680 del 5 aprile 2020,
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 865, 666 e 667 del 22
aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1°
aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020;
Visto l'art. 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», che dispone che i
pagamenti per cassa delle pubbliche amministrazioni, anche locali,
non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;
Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani del
22 e del 23 aprile 2020, con le quali si rappresenta la necessita' di
superare il limite di importo sopra richiamato per i pagamenti per
cassa degli enti locali in favore dei soggetti appartenenti alle
categorie piu' deboli per i quali non e' possibile accreditare le
somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri
strumenti associati a un codice IBAN, al fine di limitare i rischi di
contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti dei
predetti soggetti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti
o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un
conto corrente ed ottenere l'IBAN o altri strumenti similari;
Ravvisata la necessita' di consentire ai suindicati soggetti di
poter riscuotere le somme spettanti per cassa oltre il limite
previsto dall'art. 2, comma 4-ter, lettera b), del richiamato
decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di ridurre ulteriormente
l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Misure in favore della popolazione
1. In relazione alla grave situazione di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 citata in
premessa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4-ter
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i comuni
possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno
circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie piu'
deboli per i quali non e' possibile accreditare le somme loro dovute
in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a
un codice IBAN, e comunque in misura non superiore all'importo di
tremila euro.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
ORDINANZA 24 aprile 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
669). (20A02356)
(GU n.109 del 28-4-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 680 del 5 aprile 2020,
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 865, 666 e 667 del 22
aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1°
aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del
citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020;
Visto l'art. 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», che dispone che i
pagamenti per cassa delle pubbliche amministrazioni, anche locali,
non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;
Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani del
22 e del 23 aprile 2020, con le quali si rappresenta la necessita' di
superare il limite di importo sopra richiamato per i pagamenti per
cassa degli enti locali in favore dei soggetti appartenenti alle
categorie piu' deboli per i quali non e' possibile accreditare le
somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri
strumenti associati a un codice IBAN, al fine di limitare i rischi di
contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti dei
predetti soggetti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti
o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un
conto corrente ed ottenere l'IBAN o altri strumenti similari;
Ravvisata la necessita' di consentire ai suindicati soggetti di
poter riscuotere le somme spettanti per cassa oltre il limite
previsto dall'art. 2, comma 4-ter, lettera b), del richiamato
decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di ridurre ulteriormente
l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Misure in favore della popolazione
1. In relazione alla grave situazione di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 citata in
premessa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4-ter
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i comuni
possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno
circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie piu'
deboli per i quali non e' possibile accreditare le somme loro dovute
in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a
un codice IBAN, e comunque in misura non superiore all'importo di
tremila euro.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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