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mercoledì 29 aprile 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 24 aprile 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 669). (20A02356) (GU n.109 del 28-4-2020)

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 aprile 2020

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
669). (20A02356)

(GU n.109 del 28-4-2020)



                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 680 del 5  aprile  2020,
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 865, 666 e  667  del  22
aprile 2020, recanti: «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione
civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5  marzo  2020,  n.  13,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali»;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo  2020,  1°
aprile e 10  aprile  2020,  concernenti  disposizioni  attuative  del
citato decreto-legge n. 6 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020;
  Visto l'art. 2, comma  4-ter,  lettera  b),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori  misure  urgenti  per  la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»,  che  dispone  che  i
pagamenti per cassa delle pubbliche  amministrazioni,  anche  locali,
non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;
  Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani  del
22 e del 23 aprile 2020, con le quali si rappresenta la necessita' di
superare il limite di importo sopra richiamato per  i  pagamenti  per
cassa degli enti locali in  favore  dei  soggetti  appartenenti  alle
categorie piu' deboli per i quali non  e'  possibile  accreditare  le
somme loro dovute in quanto non possiedono  conti  correnti  o  altri
strumenti associati a un codice IBAN, al fine di limitare i rischi di
contagio da COVID-19,  riducendo  il  numero  degli  spostamenti  dei
predetti soggetti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti
o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire  un
conto corrente ed ottenere l'IBAN o altri strumenti similari;
  Ravvisata la necessita' di consentire  ai  suindicati  soggetti  di
poter riscuotere  le  somme  spettanti  per  cassa  oltre  il  limite
previsto  dall'art.  2,  comma  4-ter,  lettera  b),  del  richiamato
decreto-legge n. 138 del  2011,  al  fine  di  ridurre  ulteriormente
l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19;
  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1


                 Misure in favore della popolazione

  1. In relazione alla grave situazione  di  emergenza  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020  citata  in
premessa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma  4-ter
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  settembre  2011,  n.  148,  i  comuni
possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o  assegno
circolare in favore dei soggetti  appartenenti  alle  categorie  piu'
deboli per i quali non e' possibile accreditare le somme loro  dovute
in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a
un codice IBAN, e comunque in misura  non  superiore  all'importo  di
tremila euro.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 24 aprile 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli

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