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venerdì 15 maggio 2020

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. (GU n.38 del 15-5-2020)

         MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione  di venti  atleti  da
  assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme  Oro»,  che
  saranno inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e  assistenti  della
  Polizia di Stato. 
(GU n.38 del 15-5-2020)

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni,  che  recita  «Per  particolari  discipline   sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e  massimo  di  eta'
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,  che  ha
disposto la proroga della sospensione dei  termini  nei  procedimenti
amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono  possedere  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto l'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro,  previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni,  che
ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento  non
trovano applicazione alle procedure di reclutamento e  per  l'accesso
ai ruoli del personale militare delle Forze armate,  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare o civile e  del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o di istruttori»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale di cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2019; 
    Attesa pertanto la necessita' di bandire  un  concorso  pubblico,
per titoli, per l'assunzione di venti atleti da assegnare  ai  gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»,  da  inquadrare  nel  ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia  di  Stato -
Fiamme  Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni  sportive  nazionali,  in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi  elencati
all'art. 8 del presente bando. 
    3. I venti posti messi a concorso, per l'accesso  alla  qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di
Stato, sono ripartiti come segue: 
      quattro  atleti,  di  sesso  femminile,  disciplina  ginnastica
artistica, - Federazione Ginnastica d'Italia (Codice GA03); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti ala n. 11 - 14 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU06); 
      due atleti, di sesso maschile, disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti centro n. 12 - 13  -  Federazione  Italiana  Rugby  (Codice
RU08); 
      un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  rugby  a  15  ruolo
estremo n. 15 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU07); 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
seconda linea n. 4 - 5 - Federazione Italiana Rugby (Codice RU03); 
      un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  pattinaggio   su
ghiaccio, specialita' short track, distanze mt. 1000 - mt. 1500 - all
round - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Codice PA01); 
      un  atleta,   di   sesso   femminile,   disciplina   snowboard,
specialita' snowboard cross - Federazione  Italiana  Sport  Invernali
(Codice SA04); 
      due  atleti,  di  sesso   maschile,   disciplina   biathlon   -
Federazione Italiana Sport Invernali (Codice BT01); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata  sportiva,
specialita' combinata -  Federazione  Arrampicata  Sportiva  Italiana
(Codice AR01); 
      due  atleti,  di  sesso  maschile,   disciplina   sci   alpino,
specialita' slalom speciale - slalom gigante - superg -  combinata  -
Federazione Italiana Sport Invernali (Codice SA03); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  scherma,  specialita'
sciabola - Federazione Italiana Scherma (Codice SC03); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  scherma,  specialita'
spada - Federazione Italiana Scherma (Codice SC02); 
      due atleti, di sesso maschile,  disciplina  tuffi,  specialita'
piattaforma 10 mt. - Federazione Italiana Nuoto (Codice TU02); 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra
quelle indicate al precedente comma 3. 
                               Art. 2 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il diciasettesimo anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto il trentacinquesimo anno di eta'; 
      d) possedere le qualita' di  condotta  previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; 
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  e,
inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
elencati all'art. 8 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia da accertare in conformita' alle disposizioni  contenute  nel
decreto ministeriale n. 198/2003,  in  quanto  compatibili  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.  393/2003.
I  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale   si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'. 
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente. 
    2. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente
bando sino al termine della procedura concorsuale,  ad  eccezione  di
quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che  sono  stati
sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanna anche
non definitiva per delitti  non  colposi,  o  che  sono  imputati  in
procedimenti  penali  per  delitti  non  colposi  per  i  quali  sono
sottoposti a misura  cautelare  personale,  o  lo  sono  stati  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della  condotta  e   quelli   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti  di  pubblico  impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera. 
    5. L'Amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine
di verificare la sussistenza  dei  requisiti  indispensabili  per  la
partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 
    7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando esclusivamente la procedura informatica  disponibile  sul
portale all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove
si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). 
    A quest'ultima procedura informatica, il candidato puo'  accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
Comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app«Cie ID»e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID». 
    2. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso deve essere presentata con le modalita'  sopra  indicate  da
uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o
in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. 
    Entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni  decorrente  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami»  - i  genitori  del  candidato  minorenne  devono
sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione all'assunzione (All.1), con
copia fronte/retro dei loro documenti di identita', all'indirizzo PEC
dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it 
    3.   I   candidati    devono    inoltrare    all'indirizzo    PEC
dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it entro il termine perentorio di
trenta  giorni  decorrente  dal  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi   ed   esami»,
l'attestazione  debitamente  compilata  dalla  Federazione   Sportiva
Nazionale interessata (All.2),  controfirmata  per  presa  visione  e
conferma dagli  interessati,  sulla  quale  sono  indicati  i  titoli
sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendono far
valere ai fini della determinazione del punteggio  di  merito.  Nella
citata attestazione la Federazione  deve,  altresi',  indicare  se  i
candidati  siano  attualmente  riconosciuti  «atleta   di   interesse
nazionale». Il mancato  invio  della  suddetta  attestazione  con  le
modalita' ed entro i termini sopraindicati  comportera'  l'esclusione
dalla procedura concorsuale. 
    4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare  la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati. 
                               Art. 4 
 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
 
    1. I candidati, o chi per essi se  minorenni,  devono  dichiarare
nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  personalmente
intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative  al
concorso; 
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) di non aver riportato  condanna  anche  non  definitiva  per
delitti non colposi, o di non essere imputato in procedimenti  penali
per delitti  non  colposi  per  i  quali  sono  sottoposti  a  misura
cautelare personale, o lo sono stati  senza  successivo  annullamento
della misura, ovvero assoluzione o  proscioglimento  o  archiviazione
anche con provvedimenti non definitivi, nonche' di non  essere  stato
destinatario di misure di sicurezza; 
    In caso contrario, il candidato dovra' precisare la data di  ogni
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato,  o  presso
la quale pende il procedimento; 
      h) di non essere stato,  per  motivi  diversi  dall'inidoneita'
psico-fisica, espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di  polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto  dall'impiego  in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro  alle  dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; 
      i)  il  titolo  di  studio  richiesto,  con  la  data  del  suo
conseguimento, l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e  la
votazione conseguita; 
      j) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva specificando, se nato entro il  1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      k) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,
indicati all'art. 5,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994,  ,  nonche'  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98; 
      l) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre; 
      m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      n) l'eventuale possesso  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione,   attestato    di    tecnico    specialista    sportivo,
specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 8. 
    2. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso  il  quale  intende  inviare  e
ricevere le comunicazioni  relative  al  concorso  nonche'  qualsiasi
variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,   successiva   alla
dichiarazione di cui al precedente  comma  5,  lettera  g),  fino  al
termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del
concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione,
unitamente a copia fronte/retro di un valido  documento  d'identita',
in  formato  PDF,  al  seguente  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata: dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it. 
    3.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli
appositi codici di riferimento. 
    4. I titoli di preferenza, gli attestati di  tecnico  specialista
sportivo,  le  abilitazioni  all'esercizio  della   professione,   le
specializzazioni  post-laurea  non  dichiarati  espressamente   nella
domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito. 
    5. L'Amministrazione non e' responsabile qualora i candidati  non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito  da  loro  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito. 
    6. Tramite l'accesso al portale «concorsi  online»,  sezione  «le
mie  domande»,  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso. 
                               Art. 5 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) accertamenti psico-fisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione titoli sportivi e di cultura. 
    2. La  Commissione  esaminatrice  procede  alla  valutazione  dei
titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
Dirigente Superiore e composta  dal  Direttore  dell'Ufficio  per  il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme  Oro»  del  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,  da   un
funzionario della Direzione Centrale per le Risorse  Umane  e  da  un
funzionario del CONI. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  Commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  Commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento. 
                               Art. 7 
 
 
Convocazione  all'accertamento  dell'idoneita'  fisica,  psichica  ed
                            attitudinale 
 
 
    1. Le convocazioni per i previsti  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali saranno comunicate all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC) indicato da  ciascun  candidato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso come previsto all'art, 4, comma 1, lettera
e), del presente bando. Tale comunicazione ha valore di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. 
    2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  In  tale
occasione, gli stessi possono presentare  eventuali  integrazioni  di
titoli sportivi, attestate  dalle  Federazioni  Sportive  competenti,
conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso  tra  la  presentazione
della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 
    3. Gli stessi candidati devono altresi'  presentare  la  seguente
documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando (All.3), sottoscritto dal medico  di  fiducia  di  cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
indicate nel decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198. Il candidato puo' produrre accertamenti  clinici  o  strumentali
inerenti alle  pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1. esame emocromocitometrico con formula; 
        2. esame chimico e microscopico delle urine; 
        3. creatininemia; 
        4. gamma GT; 
        5. glicemia; 
        6. GOT (AST); 
        7. GPT (ALT); 
        8. HbsAg; 
        9. Anti HbsAg; 
        10. Anti Hbc; 
        11. Anti HCV; 
        12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
      d) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    4. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella Polizia di Stato, le  imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
all'art. 3, comma 7-quinquies,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, e nella tabella 1 allegata al  decreto  ministeriale  n.
198/2003, come le alterazioni volontarie dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di
Stato;  costituisce,  inoltre,  causa  di  inidoneita'  l'uso   anche
saltuario   od   occasionale   di   sostanze   psicoattive    (droghe
naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    5. I concorrenti  sono  sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e
psichici a cura di una Commissione composta  da  un  Primo  Dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di  Stato,
con qualifica di medico principale. Le funzioni di  Segretario  della
Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da  un  appartenente
ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    6. La Commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    7. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale sono  ammesse,  d'ufficio,  a  sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio
puo' essere revocato  su  istanza  di  parte  quando  tale  stato  di
temporaneo  impedimento  cessi  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria. 
    8.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da  parte
di una Commissione di selettori  composta  da  un  funzionario  della
Polizia  di  Stato,  appartenente  al  ruolo  degli  psicologi,   con
qualifica non inferiore a Primo Dirigente Tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a  commissario  capo  tecnico  del  ruolo  psicologi  della
carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della  Polizia   di   Stato   o   da   un   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    9. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la Commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    10. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita'  del  candidato.  Si
applicano in proposito le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma
7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
    11. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 8 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive  nazionali
ed  acquisiti  negli  ultimi  dodici  mesi  precedenti  la  data   di
pubblicazione del presente bando, termine  al  quale  vanno  aggiunti
ottantatre' giorni in relazione alla sospensione dei termini  di  cui
all'art. 37 decreto-legge n. 23/2020 e all'art. 103 decreto-legge  n.
18/2020. Tali  titoli  sportivi  devono  corrispondere  a  quelli  di
seguito elencati: 
      a) Campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30. 
      b)  Campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25. 
      c) Vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20. 
      d)  Campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15. 
      e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12. 
      f)  Campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12. 
      g) Campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10. 
      h) Componente la squadra  nazionale  assoluta -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10. 
      i) Componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni   ufficiali -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8. 
      j) Graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10. 
      k) Graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8. 
      l) Partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  «TOP
12»  (gia'  «Eccellenza»)   o   oltre   ventiquattro   presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10. 
      m) Partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La suddetta Commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: 
      a) 
        1. diploma di laurea: punti 2; 
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed  alla  lettera  b)
non sono cumulabili tra loro. 
    3. La valutazione dei  titoli  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso. 
    5. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  8  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
                               Art. 9 
 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso di possedere titoli di preferenza,  dovranno  far  pervenire
all'Ufficio attivita' concorsuali, entro  il  termine  perentorio  di
venti giorni dal superamento dei previsti  accertamenti  psico-fisici
ed attitudinali, la documentazione attestante  il  possesso  di  quei
titoli compatibili, oppure la dichiarazione  sostitutiva  ex  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  come  da  facsimile
(All.4), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicata  al
comma   1   deve   essere    trasmessa    via    PEC    all'indirizzo
dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it con copia fronte/retro  di  un
valido documento d'identita', in formato PDF. 
                               Art. 10 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base  del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
                               Art. 11 
 
 
          Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori 
 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale  della
Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie di  merito  relative
alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi
complessivi attribuiti  ai  candidati  in  sede  di  valutazione  dei
titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale  dei
vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale  del  Personale  del  Ministero  dell'interno  e  di   tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Gli  stessi  provvedimenti  sono
consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
    2. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione. 
    3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per  la  frequenza  del  prescritto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina. 
                               Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,
presso  il  Ministero  dell'interno  -Dipartimento   della   Pubblica
Sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane -   Ufficio
attivita'  concorsuali,  per  le  comprovate  ragioni   di   pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  Pubblica  Sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   Amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP  e
dell'art. 2-ter commi 1 e 3 del decreto legislativo 196/2003. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 
                               Art. 13 
 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
      dipps.333b.20ffoo2020@pecps.interno.it  per  istanze  attinenti
alla  procedura  concorsuale   od   ai   lavori   della   Commissione
esaminatrice; 
      dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it      per
istanze attinenti ai lavori della Commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici; 
      dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it  per  istanze
attinenti  ai  lavori  della   Commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali. 
                               Art. 14 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 15 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
 
      Roma, 13 maggio 2020 
 
                                              Il Capo della Polizia   
                                                Direttore generale    
                                             della pubblica sicurezza 
                                                    Gabrielli         
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
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