MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 aprile 2020
Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di
vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non
occorre il preavviso di cui all'articolo 93. (20A02607)
(GU n.124 del 15-5-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, che tra l'altro riordina e armonizza il disposto delle leggi n.
1086/1971 e n. 64/1974;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato con
la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), del predetto
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Visto l'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 14 giugno
2019, n. 55;
Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha introdotto
modifiche all'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380;
Viste le «Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista
strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' delle
varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il
preavviso di cui all'art. 93» predisposte dalla Presidenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata Stato-regioni nella
seduta del 12 marzo 2020, come da atto rep. n. 28/CU del 12 marzo
2020;
Decreta:
Art. 1
Approvazione
E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle «Linee
guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli
interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' delle varianti di
carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'art. 93», previste dall'art. 94-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156.
Art. 2
Ambito di applicazione
Come previsto dall'art. 94-bis, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo l'entrata in vigore delle linee guida di cui
all'art. 1, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento
alle stesse, in relazione agli interventi di cui al citato art.
94-bis, comma 1.
Art. 3
Entrata in vigore
Le linee guida di cui all'art. 1, entrano in vigore il giorno dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2020
Il Ministro: De Micheli
Allegato
Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' delle varianti di
carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di
cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, approvate con decreto ministeriale 30 aprile 2020.
Premesse.
Come e' noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 6 giugno 2001, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia» nasceva
dall'esigenza di riordinare - senza introdurre innovazioni
significative - la complessa normativa edilizia, caratterizzata da
una serie di iniziative legislative e regolamentari che nel corso
degli anni si erano sommate, spesso in modo caotico, senza una
coerenza logica e sistematica. Tuttavia, anche il decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nato per dare un filo logico
alla struttura legislativa e regolamentare del settore, non sembra
essere riuscito nel proprio intento, tanto da essere stato oggetto,
nel corso di questi ultimi quindici anni, di decine di modifiche le
quali, lungi dal semplificare, ne hanno reso di fatto piu' difficile
l'applicazione.
Per il futuro occorre quindi, senza dubbio, una ristrutturazione
organica dell'intera disciplina delle costruzioni che individui
chiaramente i principi fondamentali, riorganizzi le procedure e
definisca con altrettanta chiarezza i confini della legislazione
regionale concorrente.
Nelle more della suddetta riorganizzazione, con il medesimo
intento di snellimento del quadro normativo delle costruzioni, il
legislatore, nell'ambito del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019,
cosiddetto «sbloccacantieri», convertito con la legge n. 55 del 14
giugno 2019, ha introdotto, fra le altre, una significativa modifica
all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,
aggiungendo l'art. 94-bis.
Il medesimo art. 94-bis e' stato poi modificato, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, nella formulazione attuale che recita:
«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag
compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali
tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche situate nelle
localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3
e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di
protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle localita'
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4).
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della
pubblica incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g),
e zona 3;
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui
alla lettera a), numero 3);
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2);
3 -bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di
costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici
agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della
pubblica incolumita':
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumita'.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti
di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'art. 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le
regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni
riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b)
e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad
interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione, in conformita' all'art. 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'art. 94,
comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per
lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di
rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione
preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con
modalita' a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67,
comma 1, del presente testo unico.»
La suddivisione degli interventi edilizi in tre macro-categorie,
interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumita',
interventi di «minore rilevanza» e interventi «privi di rilevanza»,
ha l'intento di consentire una piu' razionale e graduale applicazione
delle procedure tecnico-amministrative, sulla base, appunto, della
maggiore o minore «rilevanza» dell'intervento. Per rendere concreta
l'applicazione di tale principio, e' tuttavia necessaria una chiara
identificazione delle caratteristiche sulla base delle quali un
intervento puo' essere collocato in una delle macro-categorie.
Pertanto, nel rispetto delle regole che disciplinano la
legislazione concorrente, la presente linea guida, prevista dal comma
2 del citato art. 94-bis, ha il compito di fornire i criteri di
carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potra'
redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di
interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi
validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle
peculiarita' e delle specificita' che caratterizzano ogni area
regionale.
E' opportuno infine sottolineare, in questa sede, come il
legislatore, nella citata legge di conversione n. 55 del 14 giugno
2019, con particolare riferimento all'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, abbia piu' volte
sottolineato che il deposito al SUE, sia del progetto sia della
relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec; si
ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una
generale semplificazione delle procedure, come attestazione di
avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa
della certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec,
evidentemente sotto la responsabilita' del soggetto che ha effettuato
il deposito, per quanto attiene alla regolarita' e completezza della
documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel
provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n.
55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora
ad un successivo esame della documentazione depositata si
riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo
sull'opera in questione, ancorche' iniziata.
Tipologie di interventi.
a) Interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumita'.
La macro-categoria a), in termini di carattere generale,
comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche
strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono
comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica
incolumita' e per l'assetto del territorio. Si tratta in sostanza,
come si vedra' nel seguito - dove verra' trattata ogni singola
categoria prevista per questo punto a) - di opere o interventi che
richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la
scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base
delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei piu'
aggiornati software di calcolo; presupposti necessari per la
progettazione di opere le quali, si ribadisce, pur nell'ambito
dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per
tutte le costruzioni, devono fornire piu' solide e attendibili
garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per questo motivo,
peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti a
piu' accurati controlli.
1 - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni
esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a
media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag
compresi fra 0,20 g e 0,25 g).
Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento
o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le
localita' del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso
di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido ag
(espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. Il motivo per
cui i predetti interventi sono stati inseriti nella macro-categoria
a), e' da ricercarsi nella particolare complessita' insita in un
progetto di significativo miglioramento ovvero di adeguamento di una
costruzione esistente, quando i predetti interventi siano necessari
per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche o per usufruire
delle agevolazioni previste dalla legge di stabilita' 11 dicembre
2016, n. 232 , art. 1, comma 2-septies, cosiddetto «sismabonus». In
questi casi infatti la progettazione dell'intervento non puo'
prescindere da una approfondita conoscenza delle caratteristiche
strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticita', da
un'accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonche' dei
materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento.
Appare opportuno precisare, in questa sede, che il valore
dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione
delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della
legge n. 55 del 14 giugno 2019, e' il valore dell'accelerazione su
suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito
dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di
ritorno di 475 anni.
2 - Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che
per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu'
articolate calcolazioni e verifiche.
Per comprendere appieno i criteri di appartenenza a questa
categoria di opere, e' bene precisare, preliminarmente, cosa si
intende per «usuali tipologie», quelle cioe' che si ritrovano, nel
seguito, nella categoria b), n. 3). Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono in generale considerate
usuali tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i
sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche; un elemento
discriminante ai fini dell'attribuzione di un intervento a questa
categoria a), n. 2) non puo' essere quindi il materiale impiegato,
anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura
tradizionale, quale ad esempio il legno, l'alluminio, il calcestruzzo
fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni,
magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per se' un
elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli
dimensioni puo' essere molto semplice nella sua concezione
strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entita' potrebbero
essere caratterizzate da una eccezionale complessita' strutturale,
tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una
particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali (si veda,
per restare nell'esempio precedente, un edificio molto alto e snello,
concepito in modo tale da rispondere positivamente ad una eventuale
azione sismica mediante l'impiego di una serie di accorgimenti
strutturali quali l'utilizzo di dissipatori o isolatori sismici,
l'assunzione di fattori di struttura qo molto elevati o che si
discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche
nella tabella 7.3.II, la previsione di una massa accordata in
sommita', etc.).
In definitiva, l'elemento discriminante che puo' far appartenere
una costruzione alla categoria a) delle costruzioni rilevanti per la
pubblica incolumita' e' da ricercarsi nella particolare e non usuale
concezione strutturale.
Per citare degli esempi, in una elencazione assolutamente non
esaustiva ma solo indicativa, si puo' pensare ad edifici
caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in
pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi e silos, a
complesse strutture idrauliche o marittime, a particolari strutture
strallate che non siano i ponti (questi ultimi rientrano infatti
nella successiva categoria a), n. 3), a costruzioni industriali
caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono
rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori
sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del
terreno complesse e di altezza significativa.
3 - Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle
opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione
civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso.
Sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni
e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati
nelle localita' sismiche, attribuibili alle classi d'uso III e IV di
cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, realizzate nelle zone ad alta
sismicita' (zona 1) e media sismicita' (zona 2), escluse quindi
quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4). Ai soli fini della
individuazione delle tipologie, possono costituire utile riferimento
gli elenchi A e B di cui all'allegato 1 al decreto del Dipartimento
della Protezione civile 21 ottobre 2003, sia che trattasi di
interventi a competenza statale che non.
Le regioni confermano o modificano eventuali propri elenchi gia'
adottati, coerentemente con le presenti linee guida.
b) Interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica
incolumita'.
La macro-categoria b), in termini di carattere generale,
comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una
concezione strutturale piu' facilmente riconducibile alle fattispecie
previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che
richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta
di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio
probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le
costruzioni, e' plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla
corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti
ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli
anche con modalita' a campione.
1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni
esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2,
limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.
Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento
o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le
localita' del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso
di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido ag
(espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20 g. Essendo
collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, la
progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una
precisa diagnosi delle eventuali criticita', raggiunge piu'
facilmente le finalita' di miglioramento o adeguamento, con soluzioni
e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli
interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni
esistenti, nella zona 2, con valori di ag compresi fra 0,15 e 0,20 g
e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicita') e 4 (bassissima
sismicita'), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica.
2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti.
Come e' noto, il capitolo 8 delle norme tecniche, al § 8.4.1
prevede la fattispecie «Riparazione o intervento locale». Le
caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite
dallo stesso § 8.4.1 delle norme tecniche e dal corrispondente §
C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n. 7, ai quali si rimanda.
3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla
lettera a), n. 2).
Richiamando quanto gia' espresso nell'ambito della categoria a),
n. 2), rientrano nella presente categoria tutte le nuove costruzioni
«usuali», realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente dalle
dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non
rientrano nella categoria a), n. 2), in quanto possono essere
progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la
scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base
delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni
software di calcolo.
Per citare degli esempi, si puo' pensare alle opere appartenenti
alla classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione,
oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma
caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in
pianta non superiore a 3, ad opere di sostegno prive di particolari
complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali.
3-bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con
presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al
punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018.
Sotto il profilo della sicurezza, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, si tratta in generale di
usuali costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi
costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per
la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di
persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa
riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attivita' agricola
quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere
impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la
manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si
svolgono con scarsa frequenza. Con riferimento ai contenuti del §
2.4.2 delle norme tecniche possono rientrare nella categoria b), n.
3-bis), le opere appartenenti alla classe d'uso I.
Sono in sostanza strutture per le quali - pur essendo comunque
necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto
delle norme tecniche ed una esecuzione a norma - nell'ambito
dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria
delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende
possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di
controllo.
c) Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica
incolumita'.
La macro-categoria c), in termini di carattere generale,
comprende quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche
strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non
costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumita',
fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano
l'urbanistica e l'assetto del territorio.
1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumita'.
Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che
per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali, dimensioni,
forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la
pubblica incolumita', e che pertanto possono essere realizzate con
preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalita' e
contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati
rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia (in
particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004).
In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza
urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non
incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del
territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro
oggettivi caratteri di facile amovibilita', oppure in ragione della
temporaneita' dell'installazione, oppure perche' presentano parametri
geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo
limitati.
Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli
relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e
massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o
dell'incolumita' delle persone.
Varianti di carattere non sostanziali.
Si premette che l'art. 93 - Denuncia dei lavori e presentazione
dei progetti di costruzioni in zone sismiche - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, al comma 1 recita:
«1. Nelle zone sismiche di cui all'art. 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.».
La disposizione suddetta esprime un principio fondamentale in
base al quale, nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, chiunque intenda
procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-bis,
comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello
unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la
sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi a trasmetterne
copia al competente ufficio tecnico della regione. Cio' comporta,
evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la
categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare
preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti
sostanziali che si intende apportare all'intervento.
Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza
l'art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono evidentemente esonerate
dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art. 93, tutte
quelle varianti che si possono definire non sostanziali.
Per definire i criteri in base ai quali una variante si puo'
definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento
e' sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e
regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed
architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando
gli aspetti urbanistici-architettonici, restando nell'ambito della
sicurezza delle costruzioni e quindi dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell'applicazione
dell'art. 94-bis cui fanno riferimento le presenti linee guida assume
particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai
quali una variante si puo' definire non sostanziale. A tale scopo si
puo' fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le
riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento
sismico.
In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali
dell'intervento, una variante si puo' definire non sostanziale se
interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza
produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il
comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso,
quali ad esempio: il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base VR
, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.
Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di
varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena
esposto.
Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le
realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di
cui alla categoria c), n. 1).
DECRETO 30 aprile 2020
Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di
vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non
occorre il preavviso di cui all'articolo 93. (20A02607)
(GU n.124 del 15-5-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, che tra l'altro riordina e armonizza il disposto delle leggi n.
1086/1971 e n. 64/1974;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come modificato con
la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d), del predetto
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Visto l'art. 94-bis, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 14 giugno
2019, n. 55;
Vista la legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha introdotto
modifiche all'art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380;
Viste le «Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista
strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' delle
varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il
preavviso di cui all'art. 93» predisposte dalla Presidenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata Stato-regioni nella
seduta del 12 marzo 2020, come da atto rep. n. 28/CU del 12 marzo
2020;
Decreta:
Art. 1
Approvazione
E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle «Linee
guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli
interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' delle varianti di
carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'art. 93», previste dall'art. 94-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156.
Art. 2
Ambito di applicazione
Come previsto dall'art. 94-bis, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo l'entrata in vigore delle linee guida di cui
all'art. 1, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento
alle stesse, in relazione agli interventi di cui al citato art.
94-bis, comma 1.
Art. 3
Entrata in vigore
Le linee guida di cui all'art. 1, entrano in vigore il giorno dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2020
Il Ministro: De Micheli
Allegato
Linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nonche' delle varianti di
carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di
cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, approvate con decreto ministeriale 30 aprile 2020.
Premesse.
Come e' noto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 6 giugno 2001, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia» nasceva
dall'esigenza di riordinare - senza introdurre innovazioni
significative - la complessa normativa edilizia, caratterizzata da
una serie di iniziative legislative e regolamentari che nel corso
degli anni si erano sommate, spesso in modo caotico, senza una
coerenza logica e sistematica. Tuttavia, anche il decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, nato per dare un filo logico
alla struttura legislativa e regolamentare del settore, non sembra
essere riuscito nel proprio intento, tanto da essere stato oggetto,
nel corso di questi ultimi quindici anni, di decine di modifiche le
quali, lungi dal semplificare, ne hanno reso di fatto piu' difficile
l'applicazione.
Per il futuro occorre quindi, senza dubbio, una ristrutturazione
organica dell'intera disciplina delle costruzioni che individui
chiaramente i principi fondamentali, riorganizzi le procedure e
definisca con altrettanta chiarezza i confini della legislazione
regionale concorrente.
Nelle more della suddetta riorganizzazione, con il medesimo
intento di snellimento del quadro normativo delle costruzioni, il
legislatore, nell'ambito del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019,
cosiddetto «sbloccacantieri», convertito con la legge n. 55 del 14
giugno 2019, ha introdotto, fra le altre, una significativa modifica
all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001,
aggiungendo l'art. 94-bis.
Il medesimo art. 94-bis e' stato poi modificato, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, nella formulazione attuale che recita:
«Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono
considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita'
(zona 1) e a media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di ag
compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali
tipologie o che per la loro particolare complessita' strutturale
richiedano piu' articolate calcolazioni e verifiche situate nelle
localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3
e 4);
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di
protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle localita'
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4).
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della
pubblica incolumita':
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita'
(zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g),
e zona 3;
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui
alla lettera a), numero 3);
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie
di cui alla lettera a), n. 2);
3 -bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di
costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici
agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della
pubblica incolumita':
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche
e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumita'.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale,
degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonche' delle varianti
di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di
cui all'art. 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le
regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni
riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza, gia' adottate dalle regioni, possono rientrare
nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b)
e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni
adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad
interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione, in conformita' all'art. 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'art. 94,
comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per
lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di
rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione
preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con
modalita' a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67,
comma 1, del presente testo unico.»
La suddivisione degli interventi edilizi in tre macro-categorie,
interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumita',
interventi di «minore rilevanza» e interventi «privi di rilevanza»,
ha l'intento di consentire una piu' razionale e graduale applicazione
delle procedure tecnico-amministrative, sulla base, appunto, della
maggiore o minore «rilevanza» dell'intervento. Per rendere concreta
l'applicazione di tale principio, e' tuttavia necessaria una chiara
identificazione delle caratteristiche sulla base delle quali un
intervento puo' essere collocato in una delle macro-categorie.
Pertanto, nel rispetto delle regole che disciplinano la
legislazione concorrente, la presente linea guida, prevista dal comma
2 del citato art. 94-bis, ha il compito di fornire i criteri di
carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potra'
redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di
interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi
validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle
peculiarita' e delle specificita' che caratterizzano ogni area
regionale.
E' opportuno infine sottolineare, in questa sede, come il
legislatore, nella citata legge di conversione n. 55 del 14 giugno
2019, con particolare riferimento all'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, abbia piu' volte
sottolineato che il deposito al SUE, sia del progetto sia della
relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec; si
ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una
generale semplificazione delle procedure, come attestazione di
avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa
della certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec,
evidentemente sotto la responsabilita' del soggetto che ha effettuato
il deposito, per quanto attiene alla regolarita' e completezza della
documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel
provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n.
55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora
ad un successivo esame della documentazione depositata si
riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo
sull'opera in questione, ancorche' iniziata.
Tipologie di interventi.
a) Interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumita'.
La macro-categoria a), in termini di carattere generale,
comprende quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche
strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono
comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica
incolumita' e per l'assetto del territorio. Si tratta in sostanza,
come si vedra' nel seguito - dove verra' trattata ogni singola
categoria prevista per questo punto a) - di opere o interventi che
richiedono la corretta applicazione dei principi che regolano la
scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base
delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei piu'
aggiornati software di calcolo; presupposti necessari per la
progettazione di opere le quali, si ribadisce, pur nell'ambito
dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per
tutte le costruzioni, devono fornire piu' solide e attendibili
garanzie sulla corretta impostazione progettuale. Per questo motivo,
peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti a
piu' accurati controlli.
1 - Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni
esistenti nelle localita' sismiche ad alta sismicita' (zona 1) e a
media sismicita' (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag
compresi fra 0,20 g e 0,25 g).
Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento
o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le
localita' del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso
di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido ag
(espressa come percentuale di g) superiori a 0,20 g. Il motivo per
cui i predetti interventi sono stati inseriti nella macro-categoria
a), e' da ricercarsi nella particolare complessita' insita in un
progetto di significativo miglioramento ovvero di adeguamento di una
costruzione esistente, quando i predetti interventi siano necessari
per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche o per usufruire
delle agevolazioni previste dalla legge di stabilita' 11 dicembre
2016, n. 232 , art. 1, comma 2-septies, cosiddetto «sismabonus». In
questi casi infatti la progettazione dell'intervento non puo'
prescindere da una approfondita conoscenza delle caratteristiche
strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticita', da
un'accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonche' dei
materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento.
Appare opportuno precisare, in questa sede, che il valore
dell'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione
delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 della
legge n. 55 del 14 giugno 2019, e' il valore dell'accelerazione su
suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito
dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di
ritorno di 475 anni.
2 - Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che
per la loro particolare complessita' strutturale richiedano piu'
articolate calcolazioni e verifiche.
Per comprendere appieno i criteri di appartenenza a questa
categoria di opere, e' bene precisare, preliminarmente, cosa si
intende per «usuali tipologie», quelle cioe' che si ritrovano, nel
seguito, nella categoria b), n. 3). Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono in generale considerate
usuali tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i
sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche; un elemento
discriminante ai fini dell'attribuzione di un intervento a questa
categoria a), n. 2) non puo' essere quindi il materiale impiegato,
anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura
tradizionale, quale ad esempio il legno, l'alluminio, il calcestruzzo
fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni,
magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per se' un
elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli
dimensioni puo' essere molto semplice nella sua concezione
strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entita' potrebbero
essere caratterizzate da una eccezionale complessita' strutturale,
tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una
particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali (si veda,
per restare nell'esempio precedente, un edificio molto alto e snello,
concepito in modo tale da rispondere positivamente ad una eventuale
azione sismica mediante l'impiego di una serie di accorgimenti
strutturali quali l'utilizzo di dissipatori o isolatori sismici,
l'assunzione di fattori di struttura qo molto elevati o che si
discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche
nella tabella 7.3.II, la previsione di una massa accordata in
sommita', etc.).
In definitiva, l'elemento discriminante che puo' far appartenere
una costruzione alla categoria a) delle costruzioni rilevanti per la
pubblica incolumita' e' da ricercarsi nella particolare e non usuale
concezione strutturale.
Per citare degli esempi, in una elencazione assolutamente non
esaustiva ma solo indicativa, si puo' pensare ad edifici
caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in
pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi e silos, a
complesse strutture idrauliche o marittime, a particolari strutture
strallate che non siano i ponti (questi ultimi rientrano infatti
nella successiva categoria a), n. 3), a costruzioni industriali
caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono
rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori
sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del
terreno complesse e di altezza significativa.
3 - Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle
opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione
civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso.
Sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni
e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati
nelle localita' sismiche, attribuibili alle classi d'uso III e IV di
cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, realizzate nelle zone ad alta
sismicita' (zona 1) e media sismicita' (zona 2), escluse quindi
quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4). Ai soli fini della
individuazione delle tipologie, possono costituire utile riferimento
gli elenchi A e B di cui all'allegato 1 al decreto del Dipartimento
della Protezione civile 21 ottobre 2003, sia che trattasi di
interventi a competenza statale che non.
Le regioni confermano o modificano eventuali propri elenchi gia'
adottati, coerentemente con le presenti linee guida.
b) Interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica
incolumita'.
La macro-categoria b), in termini di carattere generale,
comprende quelle categorie di interventi caratterizzati da una
concezione strutturale piu' facilmente riconducibile alle fattispecie
previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che
richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche; si tratta
di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio
probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le
costruzioni, e' plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla
corretta impostazione progettuale. Per tali interventi, non soggetti
ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli
anche con modalita' a campione.
1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni
esistenti nelle localita' sismiche a media sismicita' (zona 2,
limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.
Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento
o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le
localita' del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso
di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido ag
(espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20 g. Essendo
collocati in zone caratterizzate da minori sollecitazioni simiche, la
progettazione dei predetti interventi, pur richiedendo sempre una
precisa diagnosi delle eventuali criticita', raggiunge piu'
facilmente le finalita' di miglioramento o adeguamento, con soluzioni
e tecnologie ben conosciute. Per tale motivo, in sostanza, gli
interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni
esistenti, nella zona 2, con valori di ag compresi fra 0,15 e 0,20 g
e, ovviamente, nelle zone 3 (bassa sismicita') e 4 (bassissima
sismicita'), non sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica.
2) Riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti.
Come e' noto, il capitolo 8 delle norme tecniche, al § 8.4.1
prevede la fattispecie «Riparazione o intervento locale». Le
caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite
dallo stesso § 8.4.1 delle norme tecniche e dal corrispondente §
C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n. 7, ai quali si rimanda.
3) Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla
lettera a), n. 2).
Richiamando quanto gia' espresso nell'ambito della categoria a),
n. 2), rientrano nella presente categoria tutte le nuove costruzioni
«usuali», realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente dalle
dimensioni. Si tratta in sostanza di tutte le costruzioni che non
rientrano nella categoria a), n. 2), in quanto possono essere
progettate con una buona conoscenza dei principi che regolano la
scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base
delle norme tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni
software di calcolo.
Per citare degli esempi, si puo' pensare alle opere appartenenti
alla classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione,
oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione ma
caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in
pianta non superiore a 3, ad opere di sostegno prive di particolari
complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali.
3-bis) Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con
presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al
punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 17 gennaio 2018.
Sotto il profilo della sicurezza, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, si tratta in generale di
usuali costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi
costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per
la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di
persone al loro interno o nelle immediate vicinanze; si fa
riferimento ad esempio agli edifici destinati all'attivita' agricola
quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere
impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la
manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si
svolgono con scarsa frequenza. Con riferimento ai contenuti del §
2.4.2 delle norme tecniche possono rientrare nella categoria b), n.
3-bis), le opere appartenenti alla classe d'uso I.
Sono in sostanza strutture per le quali - pur essendo comunque
necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto
delle norme tecniche ed una esecuzione a norma - nell'ambito
dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria
delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende
possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di
controllo.
c) Interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica
incolumita'.
La macro-categoria c), in termini di carattere generale,
comprende quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche
strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non
costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumita',
fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano
l'urbanistica e l'assetto del territorio.
1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumita'.
Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che
per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali, dimensioni,
forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la
pubblica incolumita', e che pertanto possono essere realizzate con
preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalita' e
contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati
rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia (in
particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle
relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004).
In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza
urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non
incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del
territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro
oggettivi caratteri di facile amovibilita', oppure in ragione della
temporaneita' dell'installazione, oppure perche' presentano parametri
geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo
limitati.
Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli
relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e
massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o
dell'incolumita' delle persone.
Varianti di carattere non sostanziali.
Si premette che l'art. 93 - Denuncia dei lavori e presentazione
dei progetti di costruzioni in zone sismiche - del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, al comma 1 recita:
«1. Nelle zone sismiche di cui all'art. 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.».
La disposizione suddetta esprime un principio fondamentale in
base al quale, nelle zone sismiche di cui all'art. 83 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, chiunque intenda
procedere alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 94-bis,
comma 1, lettere a) e b) deve darne preavviso scritto allo sportello
unico, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la
sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi a trasmetterne
copia al competente ufficio tecnico della regione. Cio' comporta,
evidentemente che, ultimate tutte le procedure previste per la
categoria di intervento, una volta iniziati i lavori si debba dare
preavviso scritto allo sportello unico anche delle varianti
sostanziali che si intende apportare all'intervento.
Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza
l'art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono evidentemente esonerate
dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell'art. 93, tutte
quelle varianti che si possono definire non sostanziali.
Per definire i criteri in base ai quali una variante si puo'
definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento
e' sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e
regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed
architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando
gli aspetti urbanistici-architettonici, restando nell'ambito della
sicurezza delle costruzioni e quindi dell'applicazione delle
disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell'applicazione
dell'art. 94-bis cui fanno riferimento le presenti linee guida assume
particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai
quali una variante si puo' definire non sostanziale. A tale scopo si
puo' fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le
riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento
sismico.
In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali
dell'intervento, una variante si puo' definire non sostanziale se
interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza
produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il
comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso,
quali ad esempio: il periodo fondamentale T1 , il taglio alla base VR
, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.
Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di
varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena
esposto.
Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le
realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di
cui alla categoria c), n. 1).
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