IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' di condotta di cui devono essere in
possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6,
circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
e l'art. 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento della conoscenza della
lingua inglese nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 703, nel
quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali
nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre
2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 3, comma 7, a
norma del quale ai volontari delle Forze armate non e' richiesto per
il 2020 il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado
prescritto per la partecipazione al concorso per allievo agente della
Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono
disciplinate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale
del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
contenente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei
limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Attesa la necessita' di assumere 1350 allievi agenti della
Polizia di Stato, tra i volontari delle Forze armate, in relazione
alle esigenze previste per l'anno 2020;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
E' indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti
per allievo agente della Polizia di Stato riservato ai cittadini
italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle
seguenti condizioni:
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in
congedo al termine della ferma annuale;
volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in
congedo.
Art. 2
Riserve dei posti per categorie
specifiche di concorrenti
1. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1, un'aliquota
di 15 posti e' riservata ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, di livello non
inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di I grado,
fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di
Stato.
2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma
precedente anche i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo (lingua italiana e tedesca) che non hanno prestato il
servizio militare, purche' siano in possesso sia del diploma di
scuola secondaria di II grado, o equipollenti, che consenta
l'iscrizione all'universita', o siano in grado di conseguirlo entro
la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui al
successivo art. 9 del presente bando, sia dell'attestato di
bilinguismo di corrispondente livello.
3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti
per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati
idonei secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di
merito, di cui all'art. 17 del presente bando.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare al
concorso, oltre a quelli indicati all'art. 1, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente fatto
salvo quanto diversamente previsto dall'art. 2, comma 2, per i
riservatari che non hanno prestato servizio militare;
d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai
candidati;
e) possedere le qualita' di condotta previste dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
f) efficienza e idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in
conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n.
198/2003 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. I
requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale si
considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che sono stati
sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanna anche
non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono
sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non
definitivi.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
4. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente
bando sino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di
quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione.
5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla
base di una dichiarazione non veritiera.
6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4
Domanda di partecipazione - modalita' telematiche
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it _(dove si dovra' cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura
informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti
strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal
comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app «Cie ID».
2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera'
piu' dati.
Art. 5
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare
esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente
intestata, da utilizzare per l'invio e la ricezione delle
comunicazioni relative al concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intende concorrere ai posti riservati di cui al
precedente art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del
prescritto attestato di bilinguismo dovra' specificare la lingua,
italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di
tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura
online;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di non aver riportato condanna anche non definitiva per
delitti non colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali
per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura
cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento
della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione
anche con provvedimenti non definitivi, nonche' di non essere
destinatario di misure di sicurezza;
In caso contrario, il candidato dovra' precisare la data di ogni
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, o presso
la quale pende il procedimento;
l) di non essere stato, per motivi diversi dall'inidoneita'
psico-fisica, espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili,
ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica, n. 487/1994, nonche' dell'art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto
2013, n. 98;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 3 luglio 2020 e che tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati
al concorso devono dichiarare nella domanda di partecipazione i
servizi prestati in qualita' di volontario in ferma prefissata
annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni:
Forza armata dove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data di
congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e data
di incorporamento da VFP4, nonche' eventuali richiami in servizio o
incorporamento in SPE (servizio permanente effettivo), indicando la
denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.
I candidati che hanno svolto piu' periodi di servizio da VFP1
devono indicare le date di incorporamento, di fine ferma e
dell'eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se
riferito a diversi arruolamenti.
3. Si rammenta che i titoli di preferenza di cui al precedente
comma 1, lettera m), che non siano stati dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno valutati.
4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso,
nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria,
successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma 1, lettera
i), fino al termine del corso di formazione previsto, se risultera'
vincitore del concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare
dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido
documento d'identita', in formato pdf, all'indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it
5. Tramite l'accesso al portale «concorsi online», sezione «le
mie domande», il candidato puo' scaricare, in versione pdf
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.
6. L'Amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o
recapito, anche telematico.
Art. 6
Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. -
Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio
1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio nelle
Forze armate, devono tempestivamente consegnare al Comando di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso.
2. Quest'ultimo adempimento e' indispensabile per consentire al
Ministero della difesa di trasmettere a questa Amministrazione, entro
il 17 luglio 2020, l'estratto della documentazione di servizio
comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio
prestato. L'estratto dovra' essere debitamente aggiornato alla data
di scadenza della domanda di concorso e compilato in base al
facsimile di cui all'Allegato 1 del presente bando. A quest'ultimo
riguardo, si inviera' apposita circolare allo Stato Maggiore della
Difesa.
3. I candidati che partecipano al concorso, se congedati dalle
Forze armate, o quelli in servizio ma gia' congedati da precedenti
periodi di ferma espletati come VFP, dovranno inviare l'estratto
della documentazione di servizio, comprensivo anche degli eventuali
precedenti periodi di servizio prestato, secondo le modalita' ed
entro i termini di cui al successivo art. 12, comma 2.
Art. 7
Fasi di svolgimento dei concorsi
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera' in base
alle seguenti fasi:
1) prova d'esame scritta;
2) accertamento dell'efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali;
5) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento della prova d'esame scritta o di uno
degli accertamenti elencati al precedente comma comporta l'esclusione
dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a Commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di II grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a
Commissario capo tecnico.
2. Per l'incarico di presidente della commissione puo' essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando.
3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non
superiore a Commissario, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della
commissione.
4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova
scritta d'esame in lingua tedesca.
Art. 9
Prova d'esame scritta
1. La prova d'esame scritta consiste nel rispondere a un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il
predetto questionario verte su argomenti di cultura generale sulle
materie di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n.
129/2005, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di
conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard
europei.
2. In sede d'esame a ciascun candidato viene consegnato un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati
pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno venti
giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della
prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione
del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico,
utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende
superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei
decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova scritta, non appena
disponibile, e' consultabile dai candidati interessati tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre consentito
usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o
telematico. E' vietato, altresi', copiare le risposte, portare al
seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche' violare le prescrizioni
impartite dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della
prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal
concorso.
6. Per sostenere la prova d'esame scritta i candidati dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 3 luglio 2020, muniti di un valido documento d'identita'
e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera sanitaria su
supporto magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame e' escluso dal
concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
Art. 10
Graduatoria della prova scritta
1. Terminata la fase della prova d'esame scritta, la commissione
esaminatrice formera' una graduatoria che riportera', in ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova.
2. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul sito
istituzionale www.poliziadistato.it, i candidati riservatari dei
posti per i bilinguisti dovranno far pervenire, all'Ufficio attivita'
concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva,
il prescritto attestato rilasciato dall'Ente competente, ovvero la
dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2).
3. La documentazione indicata al comma 2 deve essere trasmessa
via PEC all'indirizzo dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it, secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d'identita' in formato pdf.
Art. 11
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica
ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. Saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, in
base all'ordine decrescente della graduatoria di cui al precedente
art. 10, i primi 2700 candidati risultati idonei alla prova d'esame
scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2 del presente
bando se anch'essi idonei alla medesima prova. Saranno inoltre
convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato
un punteggio, alla prova scritta, uguale a quello dell'ultimo
convocato, ai sensi del comma precedente.
2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la
fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si
prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi,
l'Amministrazione potra' convocare, all'accertamento dell'efficienza
fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati
idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine decrescente della
graduatoria.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale sono ammesse,
d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale
utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 12
Accertamento dell'efficienza fisica
1. I candidati indicati nel precedente art. 11 comma 1, saranno
convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, in base al
calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it il 25 agosto 2020. Tale pubblicazione ha valore
di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati
interessati.
2. Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione del
calendario di cui al comma precedente, i candidati gia' congedati dal
servizio militare devono trasmettere all'indirizzo PEC
dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it, osservando le istruzioni
pubblicate sul sito, l'estratto della documentazione di servizio,
comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio
prestato, in copia dichiarata conforme all'originale (Allegato 3), o
tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (Allegato 4).
3. I dati contenuti nella suindicata dichiarazione sostitutiva
dovranno riferirsi esclusivamente ai periodi svolti in qualita' di
VFP1 ovvero in rafferma annuale alla data dell'ultimo congedo. La
mancata trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio,
corredata dalla relativa dichiarazione di conformita', o della
relativa dichiarazione sostitutiva con le modalita' sopra indicate
comporta la sospensione dell'istruttoria amministrativa relativa al
candidato interessato.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza
fisica, sono esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici
della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di
settore sportivo o di direttore tecnico, sottoporra' i candidati
convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente negli
esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+====================+============+=========+=======================+
| | Tempo max |Tempo max| |
| Corsa 1000 m | 3'55" | 4'55" | / |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
| Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
| Piegamenti sulle | | | Tempo max 2' senza |
| braccia | n. 15 | n. 10 | interruzioni |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena
di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' in doppio
originale, conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18
febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui
esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
Art. 13
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti risultati idonei all'accertamento
dell'efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia
di Stato. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del
candidato e prove strumentali e di laboratorio. Le funzioni di
segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente
al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti
accertamenti, devono esibire un documento di riconoscimento in corso
di validita' e, a pena di esclusione, la seguente documentazione
sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della
relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato
(Allegato 5), sottoscritto dal medico di fiducia e dall'interessato,
con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali
elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito, il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice
identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
3. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili.
4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per
cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso
femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le
candidate di sesso femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per
una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per l'assunzione
nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' indicate
all'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n.
198/2003, come le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di
Stato; costituisce, inoltre, causa di inidoneita' l'uso anche
saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe
naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.
6. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano in proposito le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95.
7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza.
Art. 14
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
previsti dal precedente art. 13 sono sottoposti agli accertamenti
attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un
funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli
psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che
la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con
qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo
psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei
funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di
perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della
predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli
ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da
un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con
qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con
decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i
test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo,
quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano in proposito le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza.
Art. 15
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta, se hanno dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di
preferenza, devono far pervenire all'Ufficio attivita' concorsuali,
entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria della
prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei
titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (Allegato 6), a pena
del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al
comma 1 dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo
dipps.333b.vfp2020.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento
d'identita', in formato pdf.
Art. 16
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati esclusivamente i titoli conseguiti dai
candidati durante il periodo di servizio svolto da volontario in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale. Le categorie
dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o piu'
lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente
dall'estratto della documentazione di servizio, rilasciato dalle
competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui all'Allegato
1.
3. La commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da
attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i
criteri di massima per la valutazione degli stessi e per
l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati risultati idonei ai prescritti accertamenti.
5. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai
candidati alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e devono in
ogni caso risultare dall'estratto della documentazione di servizio
alla stessa data.
6. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali,
sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della
commissione.
Art. 17
Graduatoria finale del concorso - nomina dei vincitori
1. Per la formazione della graduatoria finale del concorso la
commissione esaminatrice somma, per ciascun candidato risultato
idoneo ai prescritti accertamenti, il punteggio conseguito alla prova
scritta d'esame e il punteggio riportato nella valutazione dei
titoli, tenuto conto delle riserve dei posti indicate all'art. 2 del
presente bando e, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza
nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Lo stesso provvedimento e' consultabile
anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 18
Ammissione dei vincitori al corso di formazione
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il
completamento della ferma.
2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro
posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della
graduatoria finale del rispettivo concorso.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del
corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Sicilia e' considerata limitrofa
alla Regione Calabria.
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati,
presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio
attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalita'
previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di
comunicazione ad altre Amministrazioni pubbliche competenti
all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 RGDP e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 20
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente,
possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione esaminatrice
e della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
attitudinali.
Art. 21
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 22
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte
integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente decreto.
Roma, 13 maggio 2020
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
1
2
3
4
5
6
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