TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27,
recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi», corredato delle relative note.
(Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 16/L alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020).
(20A02626)
(GU n.124 del 15-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 19)
Titolo I
MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
Art. 1
Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale
1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del
personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita'
di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di
lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del
personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati,
per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo
indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente
decreto.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250
milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga
alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli
importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a),
e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a
valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno
2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al
presente decreto.
Art. 2
Potenziamento delle risorse umane
del Ministero della salute
1. Tenuto conto della necessita' di potenziare le attivita' di
vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso
i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare
tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie
derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato
con durata non superiore a tre anni, 40 unita' di dirigenti sanitari
medici, 18 unita' di dirigenti sanitari veterinari e 29 unita' di
personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico
della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1,
del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici,
utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni
per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
e' autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro
6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per
l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a
2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a
4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del
fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 2 bis
Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitari
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia
intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti
dal predetto virus, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal
Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,
possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle professioni
sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e dalla legge 18
febbraio 1989, n. 56, e degli operatori sociosanitari, nonche' di
medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a
sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di
attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo
stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il
recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e con le
modalita' ivi previsti compreso il trattamento economico da
riconoscere, anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto. Le
assunzioni di cui alla presente lettera devono avvenire nell'ambito
delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa
attivita' deve essere coerente con il progetto formativo deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei
presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto. L'attivita' di
lavoro prestata ai sensi del presente articolo durante lo stato di
emergenza integra, per la durata della stessa, il requisito
dell'anzianita' lavorativa di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono essere
conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati
all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini
professionali.
4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto dal comma
2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), conferiti, per le
medesime finalita', dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario
nazionale sino alla data del 10 marzo 2020, fermo il limite di durata
ivi previsto.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di
garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata
l'impossibilita' di assumere personale, anche facendo ricorso agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono
conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti
medici, veterinari e sanitari nonche' al personale del ruolo
sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove
non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori socio-sanitari
collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti
delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di
cui al presente comma non si applica l'incumulabilita' tra redditi da
lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 2 ter
Misure urgenti per l'accesso
al Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di
assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilita' di
utilizzare personale gia' in servizio nonche' di ricorrere agli
idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono,
durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale
delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui
all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa
selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio
orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di
pubblicita' semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel
sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di
cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I
predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio
2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente
indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale
dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si
provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2
costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per
l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi
delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT1), di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo'
essere svolto con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge,
previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del
tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio,
secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del
Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente
all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di
specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla
scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
medicospecialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta. Il periodo di attivita',
svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di
emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma
restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle
attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Art. 2 quater
Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende
e degli enti del Servizio sanitario nazionale
1. Per le finalita' e gli effetti delle disposizioni di cui agli
articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto, le regioni procedono
alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Art. 2 quinquies
Misure urgenti per il reclutamento dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale
e' consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo
determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore
complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori
o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della
guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla
fine della durata dello stato di emergenza. Le ore di attivita'
svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli
effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore
complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti
superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa. Il
periodo di attivita', svolto dai medici specializzandi esclusivamente
durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di
studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.
Le universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano
il recupero delle attivita' formative, teoriche e assistenziali,
necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19, come
stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del
Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, si intendono integrate con le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i
medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il
percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di
sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attivita', svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza,
e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le universita', ferma
restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle
attivita' formative, teoriche e assistenziali, necessarie al
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Art. 2 sexies
Incremento delle ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale
1. Le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte
ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo
nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro.
Art. 2 septies
Disposizioni urgenti in materia di volontariato
1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la
durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime
di incompatibilita' di cui all'articolo 17, comma 5, del codice di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 3
Potenziamento delle reti di assistenza territoriale
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le
aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per
l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di
spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19
richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del
piano di cui alla lettera b) del presente comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del
Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine
di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e
nelle unita' operative di pneumologia e di malattie infettive,
isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto
ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite dal Ministro
della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020,
emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di potenziamento
dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020
nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate,
mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla
data del presente decreto.
2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al
comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma,
le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende
sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture
private non accreditate, purche' autorizzate ai sensi dell'articolo
8-ter del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale
medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato
contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture
private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle
province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie,
mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonche' i
locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le
attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma sono
indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure
di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato
di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020.
5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 gia'
adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza
dovuta alla diffusione del COVID-19.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa
complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione
del comma 3, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma
avviene secondo la tabella A allegata al presente decreto.
Art. 4
Disciplina delle aree sanitarie temporanee
1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie
anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di
ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di
altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non
si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello
stato di emergenza.
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture
idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al
comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle
leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi
locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto
con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla
presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita'
presso il comune competente. La presente disposizione si applica
anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate
ed autorizzate.
3. Sono fatte salve le misure gia' adottate ai sensi del comma 1
dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte
all'emergenza COVID-19.
4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza
dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato
dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato
dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle
risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento
di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto
corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui
al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo
la tabella B allegata al presente decreto. Con uno o piu' decreti
dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento
gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli
importi di cui alla tabella B; al conseguente trasferimento delle
risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione
al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento
dei lavori.
Art. 4 bis
Unita' speciali di continuita' assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di
garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci
giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuita'
assistenziale gia' esistente, una unita' speciale ogni 50.000
abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19
che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e'
costituita da un numero di medici pari a quelli gia' presenti nella
sede di continuita' assistenziale prescelta. Possono far parte
dell'unita' speciale: i medici titolari o supplenti di continuita'
assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione
specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in
medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00
alle ore 20.00, e per le attivita' svolte nell'ambito della stessa ai
medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o
il medico di continuita' assistenziale comunicano all'unita' speciale
di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e
l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita'
speciale, per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario nazionale e di
idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le
procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto
soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali
adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di
consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le
ordinarie attivita' assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia
limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020.
Art. 4 ter
Assistenza ad alunni e a persone con disabilita'
1. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la
sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del
personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di
concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di
servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con
disabilita' mediante erogazione di prestazioni individuali
domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attivita'
didattiche a distanza previste all'articolo 2, comma 1, lettera m), e
alla realizzazione delle attivita' previste all'articolo 3, comma 1,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8
marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo
2020, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a
tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
facolta' di istituire, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo
2020, unita' speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni
sanitarie e sociosanitarie a domicilio in favore di persone con
disabilita' che presentino condizioni di fragilita' o di comorbilita'
tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri
diurni per persone con disabilita'.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 5
Incentivi per la produzione
e la fornitura di dispositivi medici
1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori
di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata
disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122 e' autorizzato a
erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto
gestione, nonche' finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici
di tali dispositivi.
2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A. - Invitalia che opera come soggetto gestore della
misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.
3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia
la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la
gestione della stessa.
4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che
rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 5-bis, comma
3.
5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via
prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale o
comunque impegnati nell'emergenza da COVID-19, e agli operatori
sanitari e sociosanitari.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo
perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalita' compatibili
con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito
conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione
fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 5 bis
Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione
di dispositivi di protezione e medicali
1. Il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori
individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile fra
quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020,
nonche' il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, sono
autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione
dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire
dispositivi di protezione individuali (DPI) come individuati dalla
circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e
altri dispositivi medicali, nonche' a disporre pagamenti anticipati
dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e' consentito
l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia
protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione
individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali
dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le
linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' e in
conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare
ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a
proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine
prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto
superiore di sanita'.
Art. 5 ter
Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per
ossigenoterapia
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione dei
farmacisti titolari di farmacie private nonche' la Federazione
nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020,
sono definite le modalita' con cui si rendono disponibili sul
territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate
dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022,
mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno
e la ricarica dei presidi portatili che, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto
di cui al presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le
specifiche modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei
citati presidi in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le
modalita' con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei
pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma.
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in
ragione dello stato di emergenza da COVID-19, di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della
salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate
mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, nel rispetto dei limiti di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Art. 5 quater
Misure di semplificazione per l'acquisto
di dispositivi medici
1. Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi
di protezione individuali nonche' medicali necessari per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per
consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il
pagamento immediato o anticipato delle forniture.
2. Al conto corrente di cui al comma 1 ed alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei dispositivi
di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente
all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre
2010, recante « Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri », pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono
altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque
limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del
funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere.
Art. 5 quinquies
Disposizioni per l'acquisto di dispositivi
di assistenza ventilatoria
1. Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per il
potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla
gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19, il
Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto
attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741,
e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo
5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di
cui all'articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di
ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il
funzionamento dei ventilatori.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 185
milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1.
Art. 5 sexies
Attuazione degli adempimenti previsti
per il sistema sanitario
1. Al fine di impiegare il personale sanitario delle strutture
pubbliche o private prioritariamente nella gestione dell'emergenza,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
rimodulare o sospendere le attivita' di ricovero e ambulatoriali
differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di
libera professione intramuraria.
2. Agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte
alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi
dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, non si
applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro
prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a
condizione che venga loro concessa una protezione appropriata,
secondo modalita' individuate mediante accordo quadro nazionale,
sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 6
Requisizioni in uso o in proprieta'
1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del
Dipartimento della protezione civile puo' disporre, nel limite delle
risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del
Commissario straordinario di cui all'articolo 122, con proprio
decreto, la requisizione in uso o in proprieta', da ogni soggetto
pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonche'
di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la
predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle
strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o
ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonche' per
implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di
ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
2. La requisizione in uso non puo' durare oltre sei mesi dalla data
di apprensione del bene, ovvero oltre il termine al quale sia stata
ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.
Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non e' restituita al
proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in
cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi
consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in
proprieta', salvo che l'interessato consenta espressamente alla
proroga del termine.
3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella
sostanza sono requisibili solo in proprieta'.
4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti,
l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto
del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena
accettata. Tale somma e' liquidata, secondo i valori correnti di
mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e
senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a
successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:
a) in caso di requisizione in proprieta', l'indennita' di
requisizione e' pari al 100 per cento di detto valore;
b) in caso di requisizione in uso, l'indennita' e' pari, per ogni
mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un
sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprieta'.
5. Se nel decreto di requisizione in uso non e' indicato per la
restituzione un termine inferiore, l'indennita' corrisposta al
proprietario e' provvisoriamente liquidata con riferimento al numero
di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del
provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1,
comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.
6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonche' in
quelli di sua trasformazione in requisizione in proprieta', la
differenza tra l'indennita' gia' corrisposta e quella spettante per
l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera
a) del comma 4, e' corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla
scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un
nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della
lettera a) del comma 4.
7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni
immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con
l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del
Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di
prevenzione territorialmente competente, puo' disporre, con proprio
decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di
altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneita', per
ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non
possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi
del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al
presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma
di denaro a titolo di indennita' di requisizione. In caso di rifiuto
del proprietario a riceverla, essa e' posta a sua disposizione
mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena
accettata. L'indennita' di requisizione e' liquidata nello stesso
decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia
delle entrate, secondo il valore corrente di mercato dell'immobile
requisito o secondo quello di immobili di caratteristiche analoghe,
in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di
effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La
requisizione degli immobili puo' protrarsi fino al 31 luglio 2020,
ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la
durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di
requisizione in uso non e' indicato per la restituzione un termine
inferiore, l'indennita' corrisposta al proprietario e'
provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o
frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella
del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di
prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennita' gia'
corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo e' corrisposta
al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine
originariamente indicato. Se non e' indicato alcun termine, la
requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino
al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello
stato di emergenza di cui al comma 1.
9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale,
non puo' essere sospesa l'esecutorieta' dei provvedimenti di
requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo
458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si
provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4.
Art. 7
Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, e' autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento
eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in
servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un
anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di
personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente
commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 45;
b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e
della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al
comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della
relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma
1, lettera b);
c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al
servizio militare;
d) non essere stati dimessi d'autorita' da precedenti ferme nelle
Forze armate;
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi.
3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono
gestite tramite il portale on line nel sito internet del Ministero
della difesa « www.difesa.it » e si concludono entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1 non e' fornito di rapporto
d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso
e' attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in
servizio permanente.
5. Per la medesima finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato il
mantenimento in servizio di ulteriori 60 unita' di ufficiali medici
delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui
all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000
per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 8
Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e
la fisica presso le strutture sanitarie militari
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli
essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente
le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto dell'incremento delle prestazioni a carico
del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio
causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessita'
di sviluppo di test per patogeni rari, il Ministero della difesa,
verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio,
puo' conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo
avviso pubblico, fino a un massimo di sei unita' di personale di
livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione
economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la
biologia la chimica e la fisica.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione
per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la
durata di un anno e non sono rinnovabili.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2
costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso
il Ministero della difesa.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata la
spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai
relativi oneri si provvede:
a) per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a
disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre
Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
b) per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo
per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del
patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,
ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa
l'Arma dei Carabinieri, nonche' per il riequilibrio dei principali
settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalita' di
assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e
di sostenere le capacita' operative di cui all'articolo 619 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
Art. 9
Potenziamento delle strutture della Sanita' militare
1. Al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali
connesse all'epidemia da COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 la
spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi
sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi
sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di
Firenze e' autorizzato alla produzione e distribuzione di
disinfettanti e sostanze ad attivita' germicida o battericida, nel
limite di spesa di 704.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 10
Potenziamento risorse umane dell'INAIL
1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di
protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, e' autorizzato ad acquisire un contingente di 200
medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalita' di
cui all'articolo 2-bis del presente decreto, conferendo incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,
di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in
ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro
15.000.000 per l'anno 2020, si provvede a valere sul bilancio
dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in
convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 11
Disposizioni urgenti per assicurare continuita' alle attivita'
assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanita'
1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di
coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi
compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente
dell'Istituto superiore di sanita' e' incrementato di euro 4.000.000
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalita' di cui al
primo periodo l'Istituto e' altresi' autorizzato ad assumere a tempo
determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unita' di personale
cosi' suddivise:
a) 20 unita' di personale con qualifica di dirigente medico;
b) 5 unita' di personale con qualifica di primo
ricercatore/tecnologo, livello II;
c) 20 unita' di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo,
livello III;
d) 5 unita' di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico
Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di
previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 12
Misure straordinarie per la permanenza in servizio
del personale sanitario
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
verificata l'impossibilita' di procedere al reclutamento di
personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli
articoli 2-bis e 2-ter, possono trattenere in servizio i dirigenti
medici e sanitari, nonche' il personale del ruolo sanitario del
comparto sanita' e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in
quiescenza.
2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il
personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia
di Stato puo' essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.
Art. 13
Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per
l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in
deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
e' consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali
sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio
nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da
specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano
istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese
di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono
procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della
pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e
per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in
deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea,
titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo
ogni altro limite di legge.
Art. 14
Sorveglianza sanitaria
1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:
a) agli operatori sanitari;
b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della
produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e
diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della
filiera integrata per i subfornitori.
2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a
sorveglianza, sospendono l'attivita' nel caso di sintomatologia
respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Art. 15
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, per la gestione
dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, e' consentito produrre, importare e immettere in commercio
mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in
deroga alle vigenti disposizioni.
2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di
cui al comma 1, e coloro che le immettono in commercio i quali
intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto
superiore di sanita' una autocertificazione nella quale, sotto la
propria esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche
tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti
i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non
oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i
produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'Istituto
superiore di sanita' ogni elemento utile alla validazione delle
mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di
sanita', nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato
nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle
mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione
individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio,
i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano
all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria
esclusiva responsabilita', attestano le caratteristiche tecniche dei
citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i
requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non
oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, i
produttori e gli importatori devono altresi' trasmettere all'INAIL
ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione
individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni
dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia
circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle
norme vigenti.
4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i
prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione,
il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore
e' fatto divieto di immissione in commercio.
Art. 16
Ulteriori misure di protezione a favore
dei lavoratori e della collettivita'
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale,
per i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono
oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale
di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale
(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in
commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3,
del presente decreto.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono
autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Art. 17
(Abrogato dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23).
Art. 17 bis
Disposizioni sul trattamento dei dati personali
nel contesto emergenziale
1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi, nonche' per assicurare la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'articolo
10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma
2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della
protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di
cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonche' gli uffici del
Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita', le
strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire
l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la
piu' efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati
personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la
comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli
articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino
necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite
nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
citato regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui
risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
3. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato
regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati.
4. Avuto riguardo alla necessita' di contemperare le esigenze di
gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla
salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui
al comma 1 possono conferire le autorizzazioni di cui all'articolo
2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, con modalita' semplificate, anche oralmente.
5. Nel contesto emergenziale in atto, ai sensi dell'articolo 23,
paragrafo 1, lettera e), del citato regolamento (UE) 2016/679, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 82 del codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo possono omettere l'informativa di cui
all'articolo 13 del medesimo regolamento o fornire un'informativa
semplificata, previa comunicazione orale agli interessati dalla
limitazione.
6. Al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al
comma 1 adottano misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati
personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle
ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di
dati personali.
Art. 17 ter
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti
e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive
disponibilita' di bilancio.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater,
5-sexies e 12 del presente decreto si applicano, secondo le modalita'
stabilite d'intesa tra le universita' di riferimento e le regioni e
comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come
rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche
alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 17 quater
Proroga di validita' della tessera sanitaria
1. La validita' delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'
all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30 giugno
2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi
(TS-CNS). La proroga non e' efficace per la validita' come tessera
europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera
sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le
quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far
fronte ad eventuali difficolta' per la consegna all'assistito, il
Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via
telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di
assistenza ovvero tramite le funzionalita' del portale
www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non
assolve alle funzionalita' di cui alla componente della Carta
nazionale dei servizi (TS-CNS).
Art. 18
Rifinanziamento fondi
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti
dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5,
2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e 4-bis, e' incrementato di 1.410
milioni di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decreto
e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di quanto disposto dal
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali
provvedono, sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura di un
centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco « COV 20
», garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti
contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso
confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro
della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n.
23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna
regione e provincia autonoma e' tenuta a redigere un apposito
programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 da
approvare da parte del Ministero della salute di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei
predetti Ministeri congiuntamente.
2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche
dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative
all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e'
differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio
e' differito al 30 giugno.
3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.650
milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma
10.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 18 bis
Finanziamento delle case rifugio
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento
ad essa collegate, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa
di 3 milioni di euro in favore delle case rifugio pubbliche e private
esistenti su tutto il territorio nazionale al fine di sostenere
l'emersione del fenomeno della violenza domestica e di garantire
un'adeguata protezione alle vittime.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Capo I
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali
per tutto il territorio nazionale
Art. 19
Norme speciali in materia di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso
all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per una
durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1
sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei termini del procedimento
previsti dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30, comma
2, del medesimo decreto legislativo. La domanda, in ogni caso, deve
essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello
in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica dei
requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e
assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati
ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli
articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno
ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si
applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo
periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del
comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso, per la durata
e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori
dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione
salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.
L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta
prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80
milioni di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto
Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalita' del presente
articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo
devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non
si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e
di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa
pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020 nonche' i datori di lavoro che non hanno
sede legale o unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei
predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso
all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un
periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L'assegno ordinario di
cui al primo periodo e' concesso anche ai lavoratori dipendenti
presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale
(FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29,
comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al comma
10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 5,8
milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento al trattamento
ordinario di integrazione salariale e a 4,4 milioni di euro per
l'anno 2020 con riferimento alla prestazione di assegno ordinario.
L'INPS provvede al monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo
periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter si
provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 19 bis
Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli
ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine
1. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di
lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, e'
consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di cui agli
articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel
medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione.
Art. 20
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
trovano gia' in Cassa integrazione straordinaria
1. Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non
superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario
sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario
gia' in corso. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale puo' riguardare anche i medesimi lavoratori
beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale
copertura dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione
salariale e' subordinata alla sospensione degli effetti della
concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente
autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non e'
conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2,
e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita' conseguente alle
misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria
all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle
relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di
integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3
sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
6. Soppresso.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 5 si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno
in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel limite massimo di spesa pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020, alle medesime condizioni di
cui ai commi da 1 a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede a valere
sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
Art. 21
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno
trattamenti di assegni di solidarieta' in corso
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale,
che alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di
solidarieta', possono presentare domanda di concessione dell'assegno
ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a
nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La concessione
dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i medesimi lavoratori
beneficiari dell'assegno di solidarieta' a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di solidarieta' e
assegno ordinario concesso ai sensi del comma 1 non sono conteggiati
ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2 sono
riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi
del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si
applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 22
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di
lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca
e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste
dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di
orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che puo' essere concluso anche in via telematica con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa
integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la
contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento
di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore
agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei
limiti ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle
prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente
comma non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a
cinque dipendenti ne' per i datori di lavoro che hanno chiuso
l'attivita' in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per
far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro
domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel
limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in
forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del
presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei
decreti di cui al secondo periodo, una quota delle risorse e'
riservata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i
trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con
decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da
trasmettere all'INPS in modalita' telematica entro quarantotto ore
dall'adozione, la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla
verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le
regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione,
inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede
all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al
comma 3. Le domande sono presentate alle regioni e alle province
autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attivita'
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e
alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di
spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso
emettere altri provvedimenti concessori. Per i datori di lavoro con
unita' produttive site in piu' regioni o province autonome il
trattamento di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalita'
di cui al comma 1 e di cui al quarto e al quinto periodo del presente
comma. Nei decreti di riparto di cui al comma 3 e' stabilito il
numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le
unita' produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma
1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasferite ai rispettivi Fondi di solidarieta' bilaterali del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province autonome
al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le risorse non
utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in alternativa alla
destinazione alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal
medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al
comma 5, destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano,
trasferite ai rispettivi Fondi di solidarieta' bilaterali del
Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a
condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si
provveda con fondi provinciali, anche per la finalita' di assicurare
ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse
alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative
prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del
presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente
con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte
dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma
6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Soppresso
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 6 si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site nei comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, nonche' i datori di lavoro che non hanno
sede legale o unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei
predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione
salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, in base alla
procedura di cui al presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e' riconosciuto nel
limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020, a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di
lavoro con unita' produttive ivi situate nonche' ai datori di lavoro
che non hanno sede legale o unita' produttiva od operativa nelle
predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non
superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1
e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione. Al
trattamento di cui al presente comma si applica la procedura di cui
al presente articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa, per l'anno
2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in esito ai riparti di
cui al comma 3, sono incrementati di un ammontare pari a 135 milioni
di euro per la regione Lombardia, a 40 milioni di euro per la regione
Veneto e a 25 milioni di euro per la regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si provvede a
valere sulle risorse assegnate alle regioni di cui al medesimo comma
8-quater e non utilizzate, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in
alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste nel
predetto articolo.
Art. 22 bis
Iniziative di solidarieta' in favore dei famigliari di medici,
personale infermieristico e operatori socio-sanitari
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un
fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020
destinato all'adozione di iniziative di solidarieta' a favore dei
famigliari di medici, personale infermieristico e operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020
abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio
prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per
effetto diretto o « come concausa » del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalita' di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori
Art. 23
Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore privato,
i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori
autonomi, per emergenza COVID-19
1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e
delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non
superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11,
per i figli di eta' non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto
previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e'
riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del
medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione
figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli
32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti
dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente
articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto
all'indennita' e non computati ne' indennizzati a titolo di congedo
parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per il
periodo di cui al comma 1, per i figli di eta' non superiore ai 12
anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna
giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito
individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della
determinazione dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita'
e' estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e'
commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento
della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente
dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo e'
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale
complessivo di quindici giorni, ed e' subordinata alla condizione che
nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non
lavoratore.
5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti
di cui all'articolo 24, il limite di eta' di cui ai commi 1 e 3 non
si applica in riferimento ai figli con disabilita' in situazione di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o
ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di eta'
compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare
non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al
reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa
o che non vi sia altro genitore non lavoratore hanno diritto di
astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi
educativi per l'infanzia e delle attivita' didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennita' ne'
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche
nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione,
in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i
medesimi lavoratori beneficiari, e' prevista la possibilita' di
scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di
baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da
utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui
all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
9. Il bonus di cui al comma 8 e' altresi' riconosciuto ai
lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del
numero dei beneficiari.
10. Le modalita' operative per accedere al congedo di cui ai commi
1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS.
Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al
comma 11, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 24
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33,
legge 5 febbraio 1992, n. 104
1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da
contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive
dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto al personale
sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza
COVID-19 e del comparto sanita'.
2-bis. Resta fermo che per il personale delle Forze di polizia,
delle Forze armate, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il beneficio di cui al comma 1 si intende
riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente
cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da
tutelare. Il beneficio non puo' essere cumulato con quanto previsto
all'articolo 87, comma 6. La previsione di cui al primo periodo del
presente comma si intende riferita anche al personale della polizia
locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 25
Congedo e indennita' per i lavoratori dipendenti del settore
pubblico, nonche' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting
per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato
accreditato, per emergenza COVID-19
1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti
di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il
periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori
dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello
specifico congedo e relativa indennita' di cui all'articolo 23, commi
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennita' di cui al primo periodo
non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori
stiano gia' fruendo di analoghi benefici.
2. L'erogazione dell'indennita', nonche' l'indicazione delle
modalita' di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione
pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e
privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli
infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di
radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la
sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di eta', previsto
dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al
comma 1, e' riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore
presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le
modalita' tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo
Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione
di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di
giorni di indennita' ovvero l'importo del bonus che si intende
utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al
monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via
prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al
rigetto delle domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel
limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i
sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i
sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro
derivanti dal presente comma costituiscono servizio prestato a tutti
gli effetti di legge.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 26
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed
e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti
del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento
economico previsto dalla normativa di riferimento e non e'
computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e
privati in possesso del riconoscimento di disabilita' con
connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' per i lavoratori in possesso
di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima
legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e'
equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1,
primo periodo, del presente decreto ed e' prescritto dalle competenti
autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha
in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di
disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi
medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le
verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna
responsabilita', neppure contabile, e' imputabile al medico di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il
certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato
origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di
cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi,
prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in
assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore
di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del
datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e
degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo
di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti
previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui
al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica
il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in
considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da
COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete
modalita' telematiche, senza necessita' di alcun provvedimento da
parte dell'operatore di sanita' pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 27
Indennita' professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla
data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data,
iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 28
Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali
dell'Ago
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600
euro. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri
provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 29
Indennita' lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti
termali
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari
di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 30
Indennita' lavoratori del settore agricolo
1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di
pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate
effettive di attivita' di lavoro agricolo, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 31
Incumulabilita' tra indennita'
1. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono
tra esse cumulabili e non sono altresi' riconosciute ai percettori di
reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26.
Art. 32
Proroga del termine di presentazione delle domande
di disoccupazione agricola nell'anno 2020
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per
gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le
figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n.
334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il
termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola
di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n.
338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389, e' prorogato, solo per le domande non gia' presentate in
competenza 2019, al 1° giugno 2020.
Art. 33
Proroga dei termini in materia di domande
di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria
dall'attivita' lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a
centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DISCOLL presentate oltre il termine
ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' fatta salva la decorrenza della
prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di
cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresi' ampliati di 60 giorni i termini previsti per la
presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialita'
di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del
2015, nonche' i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di
cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.
Art. 34
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale
e assistenziale
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso
dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali,
assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL e'
sospeso di diritto.
2. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma
1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.
Art. 35
Disposizioni in materia di terzo settore
1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole « entro
ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore » sono
sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020 ».
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 112, le parole « entro diciotto mesi dalla data della sua entrata
in vigore » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020
».
3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province
autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del
termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo
emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci
entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2,
anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Le
medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le
attivita' correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017
entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresi' prorogati alla data
del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali
progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.
3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere
un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme
percepite, e' fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle
somme.
3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti
disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del
codice civile, nonche' agli enti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n.
125, le parole: « almeno biennale » sono sostituite dalle seguenti: «
almeno triennale ».
Art. 35 bis
Disposizioni in materia di volontari
della protezione civile
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i
periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a
centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni
nell'anno previsto nel medesimo comma 2.
Art. 36
Disposizioni in materia di patronati
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in
considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:
a) in deroga all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10
ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152,
acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria,
il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la
immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della
normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale
situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa
pratica all'istituto previdenziale;
b) in deroga all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10
ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura
al pubblico e, tenuto conto della necessita' attuale di ridurre il
numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso
dell'utenza, modulare il servizio all'utenza, assicurando l'apertura
delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante
l'organizzazione dell'attivita' con modalita' a distanza;
c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b)
e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.
152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019
e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di
controllo, nonche' i dati riassuntivi e statistici dell'attivita'
assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura
organizzativa in Italia e all'estero.
Art. 37
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i
lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria
1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al
rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. I pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati
entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23
febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del
periodo.
Art. 38
Indennita' lavoratori dello spettacolo
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno
2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000
euro, e non titolari di pensione, e' riconosciuta un'indennita' per
il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i lavoratori
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS,
previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di
euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati
altri provvedimenti concessori.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 39
Disposizioni in materia di lavoro agile
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che
abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilita'
nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di
lavoro in modalita' agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalita' sia
compatibile con le caratteristiche della prestazione.
2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate
patologie con ridotta capacita' lavorativa e' riconosciuta la
priorita' nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle
prestazioni lavorative in modalita' agile ai sensi degli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone
immunodepresse.
Art. 40
Sospensione delle misure di condizionalita'
per l'attribuzione di alcune prestazioni
1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate
la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al
rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di
6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e
le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati
in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle
persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi
connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e i relativi termini ivi previsti, le
misure di condizionalita' e i relativi termini comunque previsti per
i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli
articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7
della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a
selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' i termini per le convocazioni da parte dei centri per
l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.
1-bis. Fermo restando che le attivita' di formazione professionale
e orientamento al lavoro, nonche' le altre attivita' connesse ai
patti per il lavoro e ai patti per l'inclusione sociale che possono
essere svolte a distanza sono rese nelle modalita' citate, la
sospensione di cui al comma 1 non si applica alle offerte di lavoro
congrue nell'ambito del comune di appartenenza.
1-ter. Tenuto conto della necessita' di assicurare assistenza di
carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli
ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e
i servizi sociali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, finanziati con le risorse del Fondo per la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai bisogni di
assistenza che emergessero nell'attuale situazione emergenziale, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per
un periodo di due mesi.
Art. 41
Sospensione dell'attivita' dei Comitati centrali e periferici
dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione
1. Sono sospese fino al 1° giugno 2020 le attivita' dei Comitati
centrali e periferici dell'Inps nonche' l'efficacia dei decreti di
costituzione e ricostituzione dei Comitati.
2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di
solidarieta' bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo
le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
3. Sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori
dei Fondi di solidarieta' bilaterali, gia' costituiti, sono nominati
Commissari dei rispettivi Fondi.
Art. 42
Disposizioni INAIL
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a
decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso
dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni
erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Sono altresi' sospesi, per il
medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al primo periodo
del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi
i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche'
su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente
comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione.
2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in
occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto
certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che
assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela
dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di
infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche
per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti
eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono
computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti
dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 27 febbraio 2019, recante « Modalita' per l'applicazione
delle tariffe 2019 ». La presente disposizione si applica ai datori
di lavoro pubblici e privati.
Art. 43
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi
sanitari
1. Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei
processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria
coronavirus, l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad
Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per
l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione
individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio di
previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei
progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e
tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione
e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure
concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di
personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella
branca specialistica di medicina legale e del lavoro.
3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura
pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per
il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai
relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per
l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a
valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro
5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 44
Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei
lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro
attivita' o il loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un
Fondo denominato « Fondo per il reddito di ultima istanza » volto a
garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente
comma, di una indennita', nel limite di spesa 300 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i criteri di priorita' e le modalita' di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la eventuale
quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via
eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza
epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti
agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 44 bis
Indennita' per i lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei
titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei
lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di
attivita' di impresa, iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attivita'
lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima
data, e' riconosciuta un'indennita' mensile aggiuntiva pari a 500
euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di
sospensione dell'attivita'. L'indennita' di cui al presente comma non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e' erogato dall'INPS, previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite
di spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non
prende in considerazione ulteriori domande.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5,8 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 45
Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al
ripristino del servizio elettrico
1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'
indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del
servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni
gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita'
fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilita'
ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la
formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto
delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Art. 46
Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per
giustificato motivo oggettivo
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso per 60 giorni e nel medesimo
periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente
alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del
contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il
datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non
puo' recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai
sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art. 47
Strutture per le persone con disabilita' e misure compensative di
sostegno anche domiciliare
1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della
difficolta' di far rispettare le regole di distanziamento sociale,
nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle
normative regionali, a carattere socioassistenziale, socio-educativo,
polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e sociosanitario per
persone con disabilita', l'attivita' dei medesimi e' sospesa dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale puo', d'accordo
con gli enti gestori dei centri diurni di cui al primo periodo,
attivare interventi non differibili in favore delle persone con
disabilita' ad alta necessita' di sostegno sanitario, ove la
tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse
consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni
caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze
dalle attivita' dei centri di cui al presente comma,
indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di
esclusione dalle medesime.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente
decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di
lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con
disabilita' non puo' costituire giusta causa di recesso dal contratto
di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione
che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilita' di
accudire la persona con disabilita' a seguito della sospensione delle
attivita' dei Centri di cui al comma 1.
Art. 48
Prestazioni individuali domiciliari
1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di
cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta
con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e durante la sospensione delle
attivita' sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per
anziani e per persone con disabilita', laddove disposta con ordinanze
regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di
protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche
amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile,
gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che
operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme
individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle
direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i
servizi senza creare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere
secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente,
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi
operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse
condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali
clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando
specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei
servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1 del
presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al
pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo
della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio
preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo
tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente
articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo
dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate
precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica
dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sara' inoltre corrisposta
un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, dara' luogo, in
favore dei soggetti cui e' affidato il servizio, ad una
corresponsione complessiva di entita' pari all'importo gia' previsto,
al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa
modalita' di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota
sara' corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad
esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', delle strutture
attualmente interdette, tramite il personale a cio' preposto, fermo
restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili
e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare
riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da
Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'.
3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei
trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa
integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori
nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e
socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti
adottati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 del
presente articolo e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che
dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con
disabilita'.
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO
Art. 49
Fondo centrale di garanzia PMI
Abrogato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23.
Art. 49 bis
Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
1. Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo
2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle
del settore agroalimentare, con sede o unita' locali ubicate nei
territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, la garanzia del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo gratuito e con priorita'
sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola
impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la
percentuale massima di copertura e' pari all'80 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli
interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura e'
pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto
della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti
delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate
in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione
dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della
collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo
in aree particolari.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis.
Art. 50
Modifiche alla disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori - FIR
1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499. » le
seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del piano
di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite massimo
del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla
Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio »;
b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499. » le
seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del
piano di riparto, puo' essere corrisposto un anticipo nel limite
massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato
dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame
istruttorio».
2. All'art. 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le
parole: « 18 aprile 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 18
giugno 2020 ».
Art. 51
Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei
confidi di cui all'art.112 del TUB
1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di
quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22
dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresi' agli
Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
Art. 52
Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che
modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(Solvibilita' II)
1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
« 9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni
di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8
e' applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia
positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85
punti base.»
Art. 53
Misure per il credito all'esportazione
Abrogato dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23.
Art. 54
Attuazione del Fondo solidarieta' mutui « prima casa », cd. « Fondo
Gasparrini »
1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n.
244:
a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver
registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente
la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21
febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un
trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del
fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o
della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle
disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza
coronavirus;
b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono
ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La
sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i
mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa
anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
« 478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o
finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del
mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal comma
476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede,
al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50%
degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di
sospensione.».
2-bis. All'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
« c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro
per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
di sostegno del reddito ».
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie
disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Per le finalita' di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2,
comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 400 milioni di
euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art.
8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 giugno 2010, n. 132.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 54 bis
Fondo Simest
1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis.
Art. 54 ter
Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale e'
sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni
procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto
l'abitazione principale del debitore.
Art. 54 quater
Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura
1. Per l'anno 2020, sono sospese le rate dei mutui, concessi in
favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7
marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il
piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresi'
sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano
le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.
Gli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.360.000 euro per
l'anno 2020, sono a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 14.
Al corrispondente onere in termini di fabbisogno si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31
dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui
di cui al comma 1.
Art. 55
Misure di sostegno finanziario alle imprese
1. L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 44-bis. - (Cessione di crediti)
1. Qualora una societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre
2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori
inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in credito
d'imposta le attivita' per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del
reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;
importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo
netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta
alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite
fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma
1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della
trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente
comma possono essere considerati per un ammontare massimo non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del
presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un
valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato
tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre
2020 dalle societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e dalle societa' controllate,
anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attivita' per imposte
anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere
trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della
cessione dei crediti, per il cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le
perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del
presente articolo;
b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le
eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente
trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono
produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti
di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti
secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta
vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla
formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte anticipate in
crediti d'imposta e' condizionata all'esercizio, da parte della
societa' cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non gia'
esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio
in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello
in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato
articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle
attivita' per imposte anticipate sono compresi anche le attivita' per
imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del
presente articolo nonche' i crediti d'imposta derivanti dalla
trasformazione delle predette attivita' per imposte anticipate.
4. Il presente articolo non si applica a societa' per le quali sia
stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla
data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro legate da rapporti
di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle
societa' controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto».
Art. 56
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese
colpite dall'epidemia di COVID-19
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali danneggiate
dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5,
possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle
esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari
finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti
abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati
a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio
2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente
decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per
quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o
in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del
30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai
rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalita', fino al 30
settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale,
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30
settembre 2020 e' sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di
rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione e'
dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna
formalita', secondo modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o
maggiori oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata della
dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via
temporanea carenze di liquidita' quale conseguenza diretta della
diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le
cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del
presente decreto, classificate come esposizioni creditizie
deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari
creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le
microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla
Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio
2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con
indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto
delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza
valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla
data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data
di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2,
lettera a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri
finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi del comma 2,
lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui
e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di
leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano
state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in
parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere
a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte
dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di
provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario
nonche' con riferimento a finanziamenti agevolati previa
comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni puo'
provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalita'
operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 6
ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo gratuito. La garanzia
copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale
dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle
rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla
garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non
inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della
sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta dai soggetti
finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al
termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure
esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento,
anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative
ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3)
all'inadempimento di una o piu' rate di prestiti o canoni di leasing
sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti
finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli
altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata
da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la
fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia e' attivabile,
con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo
delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020.
Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della richiesta,
provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita' della
richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore,
entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la
quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e
il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di
cui al comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia puo'
richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure
esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di
escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di
garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in conformita'
all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi
all'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge
possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 57
Supporto alla liquidita' delle imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
1. Al fine di supportare la liquidita' delle imprese colpite
dall'emergenza epidemiologica da « Covid-19 », le esposizioni assunte
da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di
prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche
e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno
sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza,
operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del
comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia
del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata in favore di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento
dell'esposizione assunta, e' a prima domanda, orientata a parametri
di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con
la normativa di riferimento dell'Unione europea.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti
criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia di
cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono
individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1,
assicurando comunque complementarieta' con il Fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie
dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale
di 500 milioni di euro per l'anno 2020. E' autorizzata allo scopo
l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione
del Fondo puo' essere affidata a societa' a capitale interamente
pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102. La dotazione del fondo, sul quale sono versate
le commissioni che la Cassa depositi e prestiti paga per l'accesso
alla garanzia, puo' essere incrementata anche mediante versamento di
contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti
territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al Fondo.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 58
Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81
1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
puo' essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento
della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel
corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di
ammortamento per un periodo corrispondente.
Art. 59
Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni
necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19
1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, ferma restando l'operativita' di sostegno
all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, SACE Spa e' autorizzata a rilasciare garanzie e coperture
assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia
dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle
Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il
COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate
anche a banche nazionali, nonche' a banche estere od operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per
crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle
suddette attivita', nonche' di quelle connesse o strumentali. Le
modalita' operative degli interventi sopra descritti sono definite da
SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti
specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato.
Titolo IV
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE FAMIGLIE E DELLE
IMPRESE
Art. 60
Rimessione in termini per i versamenti
1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali
ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo
2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Art. 61
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria
1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di
cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in
qualita' di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti
soggetti:
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour
operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva,
associazioni e societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche, nonche' soggetti che gestiscono stadi, impianti
sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo,
centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonche'
discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie,
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi
correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi
quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e
religioso;
f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione, gelaterie,
pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e
monumenti storici, nonche' orti botanici, giardini zoologici e
riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza
diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per
l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di
formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo,
che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida
professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attivita' di assistenza sociale non
residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e
centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi
tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie,
metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto
passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare,
ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie
e skilift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature
sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per
manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attivita' di guida e assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi
editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o
piu' attivita' di interesse generale previste dall'articolo 5, comma
1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e
turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi
del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini
sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti
delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive professionistiche e
dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la
sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020. I versamenti
sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Art. 61 bis
Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei
redditi precompilata 2020
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma
2, lettera c), che acquista efficacia dall'anno 2021 ».
2. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e'
prorogato al 5 maggio.
Art. 62
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e
contributivi
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli
adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi
dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute
relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel
periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i
termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.
2. Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2
milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo
compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai
premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o
compensi percepiti, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e
Piacenza.
4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.
5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020
sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati
entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
7. Abrogato dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23.
Art. 62 bis
Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi
relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio
pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in
servizio privato
1. Al fine di garantire la continuita' del servizio, i termini
relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attivita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, recante norme regolamentari in
materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti
costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di
persone, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103
del 4 maggio 2012, e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 144 del 18 maggio 2016, recante « Impianti aerei e
terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi », sono
prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle
verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza
dell'autorita' di sorveglianza entro i termini previsti dai citati
decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o
del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di
sicurezza per l'esercizio pubblico.
Art. 63
Premio ai lavoratori dipendenti
1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con
un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di
importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100
euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria
sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a
partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e
comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di
conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo
erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 64
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di
lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19,
ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione e'
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta,
nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad
un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 65
Credito d'imposta per botteghe e negozi
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite
dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio
abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilita' complessiva
assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di
euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari a 9,5
milioni di euro, sono effettuati entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in
deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti
regionali e adottando gli stessi coefficienti gia' utilizzati per i
riparti relativi all'annualita' 2019.
2-quater. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni
attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione
dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con
procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o
programmate nelle annualita' pregresse, nonche' per l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui
all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni
utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli,
capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
Art. 66
Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a
sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19
1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate
nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini
dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno
delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa,
si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni
liberali effettuate per le medesime finalita' in favore degli enti
religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, le erogazioni liberali di cui al presente
comma sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui
ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 28 novembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 67
Sospensione dei termini relativi all'attivita' degli uffici degli
enti impositori
1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi
alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di
riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti
impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020,
i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi
comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della
documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147. Per il medesimo periodo, e', altresi', sospeso il
termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di
cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i
termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a
43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma
precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la
risposta previsti dalle relative disposizioni, nonche' il termine
previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione
delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica e'
consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego
della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non
residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio
dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica
ordinaria div.contr.interpelloagenziaentrate.it.
3. Sono, altresi', sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le
attivita', non aventi carattere di indifferibilita' ed urgenza,
consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli
articoli 492-bis del codice di procedura civile e 155-quater,
155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati
dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti
finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati,
nonche' nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo
22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attivita' degli uffici degli enti impositori si applica, anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Art. 68
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
della riscossione
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo
al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non
si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti
di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21
febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti
diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio
2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa,
i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla
medesima data del 21 febbraio 2020.
3. Sono differiti al 31 maggio il termine di versamento del 28
febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e
all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, nonche' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di
versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del
presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le
comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli
agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno
2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023,
entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
Art. 69
Proroga versamenti nel settore dei giochi
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del
canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati
al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate
mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati
giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 29 maggio e le
successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima
rata e' versata entro il 18 dicembre 2020.
2. A seguito della sospensione dell'attivita' delle sale bingo
prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non e' dovuto
il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il
periodo di sospensione dell'attivita'.
3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto- legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.
4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione
si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 70
Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
Abrogato dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23.
Art. 71
Menzione per la rinuncia alle sospensioni
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non
avvalendosi di una o piu' tra le sospensioni di versamenti previste
dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei
versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto il Ministro
dell'economia e delle finanze definisce le modalita' con le quali
l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che
puo' essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di
pubblicita'.
Art. 71 bis
Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarieta' sociale
1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
« d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e
per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e
degli elettrodomestici, nonche' dei personal computer, tablet,
e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico,
non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano
l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi similari »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo
di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilita' del
donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b)
e c) del comma 3 ».
Titolo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 72
Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento
dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di
difficolta'
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e' istituito il fondo da ripartire
denominato « Fondo per la promozione integrata », con una dotazione
iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla
realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione
volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione
del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli
altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del
Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del sistema Paese
realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati
esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta
per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e
modalita' stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni
di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato
di importanza minore (de minimis).
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza
gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al
comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano straordinario di cui
all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere
aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e ICEAgenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi,
con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa-Invitalia.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel
rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di
internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia
di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le diverse
finalita' con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo
126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle
misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei
cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa
la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche
in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio
nazionale;
b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle
misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di
indigenza o di necessita', ai sensi degli articoli da 24 a 27 del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis,
lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di
sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non
residenti nella circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
Art. 72 bis
Sospensione dei pagamenti delle utenze
1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas,
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di
reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti
urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea,
fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e
degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020.
2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri
provvedimenti, disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione
delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento
sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno,
anche le modalita' per la relativa copertura nell'ambito delle
componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative
al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione con la prima fattura dell'energia
elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
Art. 72 ter
Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati
1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa-Invitalia, a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate
nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, possono
beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate
con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un
corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I
suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata gia'
adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento
agevolato in ragione della morosita' nella restituzione delle rate,
purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo ovvero
non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.
Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro
sessanta giorni a decorrere dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla
ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi,
da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali
posticipate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di
pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative
alle transazioni gia' perfezionate con Invitalia alla data del 2
marzo 2020.
3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
Art. 72 quater
Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito
dell'emergenza da COVID-19
1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sul
comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative,
e' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei
rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.
2. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza da
COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si
rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza da COVID-19, nonche' le esigenze di sostegno
e gli interventi strutturali in favore delle attivita' piu' esposte,
al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il
consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di
veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale
in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli
internazionali.
Art. 73
Semplificazioni in materia di organi collegiali
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalita' di svolgimento
delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita'
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarita' dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
2. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, i presidenti degli
organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su
base territoriale, nonche' degli enti e degli organismi del sistema
camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti
organi in videoconferenza, anche ove tale modalita' non sia prevista
negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni.
2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni
ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale
modalita' non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di
cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
3. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1 e' sospesa
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e
55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle
assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per
l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonche' degli
altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le associazioni
private anche non riconosciute e le fondazioni, nonche' le societa',
comprese le societa' cooperative ed i consorzi, che non abbiano
regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalita', nel
rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente
fissati, purche' siano individuati sistemi che consentano di
identificare con certezza i partecipanti nonche' adeguata pubblicita'
delle sedute, ove previsto, secondo le modalita' individuate da
ciascun ente.
5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 73 bis
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze
di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della
diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le
attivita' formative e addestrative, le misure precauzionali volte a
tutelare la salute del predetto personale sono definite dai
competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 6, lettera z), e dell'articolo 14, terzo
comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
dell'articolo 181 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee
guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo
personale dipende.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono applicate altresi' al
personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso
le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale.
Art. 74
Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera
prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno
01. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e
delle Forze armate, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla
data di effettivo impiego, dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 4.111.000 per l'anno 2020 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario e degli oneri di cui ai
successivi periodi. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo, il
contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1,
comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' integrato di 253
unita' per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.
Al personale di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125.
02. Ai medesimi fini e per la stessa durata indicati al comma 01,
e' autorizzata la spesa complessiva di euro 432.000 per l'anno 2020,
per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Ai medesimi fini di cui al comma 01, in conseguenza
dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di
contenimento della diffusione del COVID-19, per un periodo di
ulteriori novanta giorni a decorrere dalla scadenza del periodo
previsto dal comma 01, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli
altri oneri connessi all'impiego del personale.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il
Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di
consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli
uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze,
nonche' assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione
individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale
impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per
l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per
l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000
per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.
3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale
impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, e' autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro
2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 900.000 per i richiami del personale volontario ed euro
3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per
il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di
protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di
protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di
servizio, nonche' per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche
per il lavoro agile.
4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche
nell'articolazione territoriale delle Prefetture - Uffici
territoriali del Governo (U.t.G.), e lo svolgimento dei compiti ad
esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
e' autorizzata, a decorrere dal 2 marzo 2020 e sino al 2 luglio 2020,
la spesa complessiva di euro 6.769.342, di cui euro 3.182.500 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842
per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese
sanitarie, pulizia e acquisto di dispositivi di protezione
individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze
informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni e' disposta
in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare la sostituzione temporanea
del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.
5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo
svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della
pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per
l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile
dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b),
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di
cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire
la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali
attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la piu'
rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale
della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico
indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami »,
numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la
durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali
di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che
viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al
semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di
sospensione delle attivita' didattico-formative. Con decreto del
Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il
Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalita' di valutazione
dei partecipanti al corso di formazione previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2002, n. 196, sono
adeguate alle modalita' di svolgimento del corso di cui al presente
comma. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento
del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di
viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sara' determinata sulla
base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso
ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo
di durata di nove mesi presso le strutture centrali
dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di
viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente
disposizione. Per le finalita' previste dal presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro
2.512.957 per l'anno 2021.
7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale
connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro
6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il
pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di
lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri
connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario,
nonche' di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e
disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo
personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.
7-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 6, allo scopo di procedere
alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici,
l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con
decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n.
181/2018, e' svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli
articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalita' a
distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione. Per le finalita' di cui al presente comma,
tutti gli allievi sono assegnati alle amministrazioni di
destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sulla base
delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di
merito definita a seguito del citato esame conclusivo. Le
amministrazioni di cui al presente comma assumono il predetto
personale, nei limiti delle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle
procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 19 giugno
2019, n. 56.
7-ter. A seguito delle misure di sospensione delle procedure
concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da
COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31
dicembre 2020, allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio
generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i
tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare
entro il 31 luglio 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina
regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla
qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e
verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze
trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali
per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale
da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con
l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di
societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento
e di selezione delle risorse umane.
8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a
euro 110.044.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede,
quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma
1, quanto a euro 4.676.000 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126, comma
6-bis, e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 74 bis
Disposizioni per il personale impegnato nelle attivita' di assistenza
e soccorso
1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al
presente decreto ed in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed
ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del
ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di
prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui
all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e'
incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto
di seconda fascia.
2. Al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 19 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per un massimo di due
volte » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».
3. Il trattamento economico fondamentale del personale posto in
posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento della
protezione civile nell'ambito del contingente di cui all'articolo
9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
rimane comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza del
medesimo personale in deroga ad ogni disposizione vigente in materia,
anche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 290.000 per l'anno
2020 e a euro 386.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede
ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
Art. 74 ter
Ulteriori misure per la funzionalita' delle Forze armate
1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei
maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del
COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui
all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
integrato delle 253 unita' di cui all'articolo 74, comma 01, del
presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.
2. Il contingente di 7.050 unita' di personale previsto
dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
puo' essere impiegato, oltre che per le attivita' previste dalla
stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della
diffusione del COVID-19.
3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di
cui al comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa
complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494
per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle
gestioni operanti sulle contabilita' speciali del Ministero della
difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.
Art. 75
Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del
lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e
imprese
1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la
diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina,
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese,
quali ulteriori misure di contrasto agli effetti del l'imprevedibile
emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale
per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i
procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni,
forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio n. 2012, n. 56, sono autorizzate, sino al 31
dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici,
preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service)
e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi
di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente
localizzati sul territorio nazionale, nonche' servizi di
connettivita', mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando
l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno
una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa
», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese
di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33.
2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la
trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono
indette le procedure negoziate.
3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa
acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico
aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali,
finanziari e tecnici, la regolarita' del DURC e l'assenza di motivi
di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario
Informatico dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nonche'
previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano
immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione dello stesso,
anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3-bis. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e
di connettivita' hanno una durata massima non superiore a trentasei
mesi, prevedono di diritto la facolta' di recesso unilaterale
dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi
dall'inizio dell'esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto
dei principi di interoperabilita' e di portabilita' dei dati
personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso
le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri
per il committente. La facolta' di recesso unilaterale, di cui al
periodo precedente, e' attribuita senza corrispettivo e senza oneri
di alcun genere a carico dell'amministrazione.
4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti
coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei
sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui cio' e'
possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste
dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con
le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della
disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 76
Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza
COVID-19.
1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il
contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con
particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione
tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino
al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in
possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto,
sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica,
nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione
ed i relativi compensi.
2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli
incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato
anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza
prevista nell'atto di conferimento».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei
limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma
1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1,
comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 77
Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione
del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse
le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia
straordinaria dei locali, nonche' di dispositivi di protezione e
igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, e'
autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette
risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed
educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse
le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo
126.
Art. 78
Misure in favore del settore agricolo e della pesca
1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente
articolo e' concessa in misura pari al 70 per cento del valore del
rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono
superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e che abbiano
presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti
dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per
la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta
dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla
campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione».
1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono
concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei
limiti previsti dalla sezione 3.1., Aiuti sotto forma di sovvenzioni
dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, punto 23,
della comunicazione della Commissione europea « Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C91I del 20 marzo 2020. Gli adempimenti previsti
dal comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa
informativa alla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
sono adottate le ulteriori modalita' di attuazione dei commi 1 e
1-bis.
1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata
dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidita' alle
aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti,
benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia
prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le
amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli
adempimenti di cui al comma 1-quinquies al momento dell'erogazione
del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a
clausola risolutiva.
1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni
che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento
dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:
a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602;
d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito
dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i
casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del
pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e
nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020.
2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale
delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di
euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi
su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla
ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per
interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle
medesime imprese, nonche' per la sospensione dell'attivita' economica
delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con uno o
piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo, in
deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/316 della
Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE)
n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de
minimis » nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento
formale dell'emergenza COVID-19 come calamita' naturale, ai sensi del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e
del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel
settore della pesca e dell'acquacoltura.
2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle
relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE)
2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca
e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al
COVID-19 ne' indicate in accordi di fornitura per la consegna dei
prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di
applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31
maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad
oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio
nazionale.
2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a
eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di
cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000 a euro 60.000. La misura della sanzione e'
determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto
che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione delle frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' incaricato della vigilanza e
dell'irrogazione delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni
l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque
soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il
finanzia mento di iniziative per il superamento di emergenze e per il
rafforzamento dei controlli.
2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e
alle imprese agricole »;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
e delle imprese agricole ».
2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e
limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti
specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi
dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e' prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli
adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto
legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro
ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi
per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da
parte del medico competente ovvero del dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria locale.
2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validita'
annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria
attivita' anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che
presentano i medesimi rischi, senza la necessita' di ulteriori
accertamenti medici.
2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al
comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore
di lavoro e' tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al
presente comma.
2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del
settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o
territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo
strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento
degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le
imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralita',
mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare
la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione
con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In
presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di
effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma
2-sexies non e' tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di
lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal
caso il giudizio di idoneita' del medico competente produce i suoi
effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a
2-novies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « fondi
europei » sono inserite le seguenti: « o statali ».
2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione
d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i
prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere
sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per
mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali
il pegno si trasferisce nonche' mediante l'annotazione in appositi
registri.
2-terdecies. Le disposizioni concernenti i registri di cui al comma
2-duodecies e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per
tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri,
nonche' le modalita' di registrazione della costituzione e
dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per i prodotti per i quali vige
l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale l'annotazione
e' assolta con la registrazione nei predetti registri.
2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-duodecies si
applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto
compatibili.
2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui
all'articolo 61, comma 1, del presente decreto sono sospesi per le
imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio
2020. Per le predette imprese sono sospesi i versamenti da
autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi
fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi di cui ai
periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.
3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari
per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il
fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020,
anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita
diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e
ai punti vendita al dettaglio delle comunita' urbane in virtu' della
chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di
sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti
congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita'
richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di
polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del
personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro quale incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11
gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2001, n. 49. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine
di garantire la piu' ampia operativita' delle filiere agricole ed
agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di
latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte,
sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione
del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio
territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle
ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle
biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e
le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e
le relative modalita' di attuazione a cui devono attenersi i gestori
degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione
anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni
ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e' tenuto a formulare preventiva
richiesta straordinaria all'autorita' sanitaria competente che,
effettuate le necessarie verifiche documentali, procede
all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni
lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione
dell'autorita' sanitaria competente, per la durata dell'emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, e' altresi'
consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile,
l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero,
scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonche'
l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15,
comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016.
3-quater. Nella vigenza delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di controllo e di
certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad
indicazione geografica protetta a norma dei regolamenti (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da
parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneita' sono
rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte
dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza
delle condizioni di certificabilita', anche senza procedere alle
visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed
evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dai
titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di
successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgere a
seguito della cessazione delle predette misure urgenti.
3-quinquies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole:
« i provvedimenti, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli
di erogazione, ».
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per lavoro
stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e
il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020.
3-septies. Ai fini del contenimento del virus COVID-19, sono
disposti, d'intesa con le regioni, i comuni interessati e le
autorita' sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento
sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e
dei braccianti.
3-octies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo
1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati
all'anno 2020 dall'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e' pubblicato entro il 30 settembre 2020.
3-novies. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale
degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' e le procedure per la
riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo
nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca,
al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative
misure da parte dell'autorita' di gestione, degli organismi intermedi
e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG).
4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede
ai sensi dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle
imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
abbiano subito danni diretti o indiretti, sono concessi mutui a tasso
zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla
estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31
gennaio 2020.
4-ter. Per le finalita' di cui al comma 4-bis, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro
per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero e'
autorizzato all'apertura di un'apposita contabilita' speciale.
4-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita' di concessione dei mutui di cui al comma 4-bis.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede ai
sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.
4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma
singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56,
comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le
esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, in
essere al 1° marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto
delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole,
assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento
e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di
rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere,
anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese
istruttorie.
4-septies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i
soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti
all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai
predetti intermediari la copia per immagine della delega o del
mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria,
unitamente alla copia del documento di identita'. In alternativa e'
consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati,
dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa
autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione
delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire
una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalita'
sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di
dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di
prestazioni all'INPS, alle amministrazioni pubbliche locali, alle
universita' e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e ad
altri enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
4-octies. La sospensione di cui all'articolo 103 del presente
decreto si applica altresi' per i certificati di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, relativi ai corsi
di formazione e agli esami finali necessari per il loro rinnovo che
non siano stati eseguiti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
4-novies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da
COVID-19 e di garantire maggiormente la sicurezza alimentare e il
benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della
filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le
agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016.
Art. 79
Misure urgenti per il trasporto aereo
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento
eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore
dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19,
alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri
rilasciata dall'Enac che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta
dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione
dell'attivita'. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione della
presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea.
3. In considerazione della situazione determinata sulle attivita'
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner
S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da
COVID-19, e' autorizzata la costituzione di una nuova societa'
interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze
ovvero controllata da una societa' a prevalente partecipazione
pubblica anche indiretta.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3, con
uno o piu' Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di natura non regolamentare e
sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che
rappresentano l'atto costitutivo della nuova societa', sono definiti
l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono
nominati gli organi sociali in deroga alle disposizioni vigenti in
materia, nonche' e' definito ogni altro elemento necessario per la
costituzione e il funzionamento della societa'. Il Commissario
Straordinario delle societa' di cui al comma 3 e' autorizzato a porre
in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more
dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali
delle due societa' in amministrazione straordinaria e fino
all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali
all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto
necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del
presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la
dotazione patrimoniale della nuova societa', anche in piu' fasi e
anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione
patrimoniale, anche tramite societa' a prevalente partecipazione
pubblica anche indiretta.
5. Alla societa' di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e
successive modifiche e integrazioni.
6. Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso
nel perimetro dei complessi aziendali delle societa' in
amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e
riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2
dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30
gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra
disciplina eventualmente applicabile.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti
gli importi da destinare alle singole finalita' previste dal presente
articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli
importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari
e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 80
Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto
dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'
autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno
2020.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 81
Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria
nell'anno 2020
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352, il termine entro il quale e' indetto il referendum
confermativo del testo di legge costituzionale, recante: « Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, e' fissato in
duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha
ammesso.
Art. 82
Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di
comunicazioni elettroniche
1. Fermi restando gli obblighi derivanti dal decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, e le relative prerogative conferite da esso al Governo,
nonche' quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 3, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al
fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del
traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche e' stabilito quanto
segue.
2. Le imprese che svolgono attivita' di fornitura di reti e servizi
di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del capo II del
titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a
potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi.
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche
accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per
potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di
emergenza.
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di
miglioramento della capacita' di rete e della qualita' del servizio
da parte degli utenti, dando priorita' alle richieste provenienti
dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unita' di
emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unita'
di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni
elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica
utilita' e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione
della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei
protocolli di sicurezza anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
comunicate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che,
laddove necessario al perseguimento delle finalita' di cui al
presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a
modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 83
Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile,
penale, tributaria e militare
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti
civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i
termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita
l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del
ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992 n. 546.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti
casi:
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative
alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non
accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal
ritardo puo' derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti
in cui e' urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali
della persona; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinita', nei soli casi in cui vi sia pregiudizio
per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad
oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti
per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di
amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei
soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di
indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti
provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del
beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti
incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di
cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli
abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione,
allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e
dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373
del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la
cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti;
procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In quest'ultimo caso, la
dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o
dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto
non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del
giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non
impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o
dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare,
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti
per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi
della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per
l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di
procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di
sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di
misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i
proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda,
altresi' i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di
sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di
sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o
nei quali sono disposte misure di prevenzione;
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la
necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di
urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
3-bis. La richiesta che si proceda da parte di detenuti, imputati o
proposti a norma del comma 3, lettera b), alinea, per i procedimenti
pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, puo' essere avanzata solo
a mezzo del difensore che li rappresenta dinanzi alla Corte. Nei
procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti
alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno
2020 il decorso del termine di prescrizione e' sospeso sino alla data
dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il
31 dicembre 2020.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308
del codice di procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e
h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione,
e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure
organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei
rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono
svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa
prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali
pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti
e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di
informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni
caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio
e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il
giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico
ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e
modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale
delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti
partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni
indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza
del provvedimento del giudice.
h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli ausiliari del giudice
con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione delle parti.
7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo
compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra
genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori
del servizio socio- assistenziale, disposti con provvedimento
giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano
la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore
specializzato, secondo le modalita' individuate dal responsabile del
servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel
caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto
gli incontri sono sospesi.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7
che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa
la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini
di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e
324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24,
comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato
ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30
giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno
2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le
modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di
pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste
dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11-bis. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione,
sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da
parte degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. L'attivazione del servizio e' preceduta da un
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia che accerta
l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche,
unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo
unificato di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo
decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione
in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di
cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate
o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
12-bis. Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di
soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai
rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o
agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti
possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo
svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o
sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere,
partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del
codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto
anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita'
della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di
polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di
vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di
procedura penale.
12-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la
decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli
articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di
cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la
parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale
formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della
Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria
provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto
scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si
procede anche con le modalita' di cui al comma 12-quinquies; non si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il
dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione
orale e' formulata per iscritto dal difensore del ricorrente
abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale
entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,
alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al
venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo
da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di
discussione orale. Se la richiesta e' formulata dal difensore del
ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono
sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato.
12-quater. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle
indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono
avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che
richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini,
della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di
altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non puo'
essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento
della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone
detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata
con le modalita' di cui al comma 12. Le persone chiamate a
partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi
presso il piu' vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo
che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e
di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.
12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti
civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di
consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato camera di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo
la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del
collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o
l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso,
immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e
comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti
sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati
ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita'
sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la
concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regime di semiliberta' ai sensi
dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2
ottobre 2018, n. 121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e
il lunedi' successivo del mese di ottobre.
20. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresi' sospesi i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni
vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o
risultino gia' pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile
2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei
medesimi procedimenti.
20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di
mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il
preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere
svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di
videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che
sottoscrive con firma digitale, puo' dichiarare autografa la
sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in
calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo
al procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e'
sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma
digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo prevista
dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento
previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione
del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione
della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche su un
documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia
informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di
identita' in corso di validita', anche a mezzo di strumenti di
comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica
l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma
digitale sulla copia informatica della procura. La procura si
considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di
procedura civile, se e' congiunta all'atto cui si riferisce mediante
gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della
giustizia.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,
si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle giurisdizioni
speciali non contemplate dal presente decreto-legge, agli arbitrati
rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
22. Soppresso
Art. 84
Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia
amministrativa
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8 marzo 2020 e
fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del
presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo
sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui
all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le udienze
pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici
della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale,
sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari,
promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con
decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato,
con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo
amministrativo, e la relativa trattazione collegiale e' fissata a una
data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto e'
tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55,
comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il
caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso
codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma,
non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui
all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo
restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso
codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto
previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15
aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza
discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta e'
depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima
dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno
facolta' di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui
sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o
parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera
di consiglio e' fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di
cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo,
a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare
secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il
termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la
misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la
trattazione collegiale e' rinviata a data immediatamente successiva
al 15 aprile 2020.
3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giurisdizionale e consultiva, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al
30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di
Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi
regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorita'
sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della
citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali
disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di
Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per
quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche
incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi,
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le
persone.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o piu'
delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli
soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano
servizi urgenti, la sospensione dell'attivita' di apertura al
pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per
evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni
dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020,
assicurandone comunque la trattazione con priorita', anche mediante
una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze
e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto
alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave
pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza e'
fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in
deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte
le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale
sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione
orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la
possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60
del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti
hanno facolta' di presentare brevi note sino a due giorni liberi
prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza
proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa
della facolta' di presentare le note, dispone la rimessione in
termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo
del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni
conseguente provvedimento per l'ulteriore e piu' sollecito
svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo
73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati
della meta', limitatamente al rito ordinario.
6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario
avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i
magistrati e il personale addetto e' considerato camera di consiglio
a tutti gli effetti di legge.
7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la
decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione
in termini delle parti stesse.
8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce
l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della
prescrizione e della decadenza.
9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno
2020.
10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, dopo le parole « deve essere depositata », sono inserite le
seguenti: « , anche a mezzo del servizio postale, ». Dall'8 marzo e
fino al 30 giugno 2020 e' sospeso l'obbligo di cui al predetto
articolo 7, comma 4.
11. Soppresso
Art. 85
Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile
1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal
presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e
fino al 30 giugno 2020 i vertici istituzionali degli uffici
territoriali e centrali, sentiti l'autorita' sanitaria regionale e,
per le attivita' giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli
avvocati della citta' ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente
o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di
rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla
trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,
anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare
assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le
persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o piu'
delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici,
garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi
attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario
di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo
per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al
pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai
servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le
disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei
conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere
di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti, ovvero delle adunanze e delle camere di
consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da
remoto, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza ovvero
alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche
messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di
comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta
l'effettiva partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si
collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato aula di
udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di
legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli
altri atti del processo e del procedimento di controllo possono
essere adottati mediante documenti informatici e possono essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data
successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle
quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attivita'
giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che
scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a
decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si
intendono sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attivita'
istruttorie e di verifica relative al controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in
deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie
pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice
contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza
pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base
degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di
discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le
parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data
di udienza. Le parti hanno facolta' di presentare brevi note e
documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la
trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando
tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con
comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta
salva la facolta' del giudice di decidere in forma semplificata, ai
sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza e' depositata
in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve
tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla
parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. Il giudice delibera in camera di consiglio,
se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui
si collegano i magistrati e il personale addetto e' considerato
camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le
ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere
adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati
digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si applica
alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede
collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il
collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, e' composto dal
presidente della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo,
integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e
delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione
alle medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle
attivita' istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 30 giugno 2020, e'
composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da
dieci magistrati, individuati, in relazione alle materie, con
specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e
delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili
tempestivamente anche in via telematica.
7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso
tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.
8. Soppresso
8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20-bis,
comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 30 giugno 2020 i decreti del presidente
della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si
svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal
giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono
essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita' tecniche definite
ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174.
Art. 86
Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' degli Istituti
penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19
1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26
luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalita' e
garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari
danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione
alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del
Covid-19, e' autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020
per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di
rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati
nonche' per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai
protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.
2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di
consentire l'adeguata tempestivita' degli interventi di cui al comma
precedente, fino al 31 dicembre 2020 e' autorizzata l'esecuzione dei
lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti
di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e
ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 86 bis
Disposizioni in materia di immigrazione
1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali
titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attivita' sono
state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di
progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno
presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei
progetti in essere alle attuali condizioni di attivita' e servizi
finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali
ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro
dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui
all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.
2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle
correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza
nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del
presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo
1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i
titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti
protezione internazionale, nonche' i minori stranieri non
accompagnati anche oltre il compimento della maggiore eta', per i
quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime
strutture, previste dalle disposizioni vigenti.
3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1,
eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle
prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti
il dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente
locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di
protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere
utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza
fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del
Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo
e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessita',
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure
dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le
prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a
provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture
supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e
19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di
cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei
principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza e
trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a
42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate
nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 87
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal
servizio e di procedure concorsuali
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero
ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro
agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per
assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e
che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della
gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio
2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del
dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali
casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non
trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di
assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno
epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della
banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto
della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale
dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e
l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui
all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3-bis. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque durata, » sono
inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi al ricovero
ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza (LEA), ». Agli oneri in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 126, comma 6-bis.
3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale,
oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a
distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico
2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le
istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo
ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche'
le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia,
adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente
articolo.
4-bis. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque
non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le
particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19,
anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali
vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie
maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima
amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse
categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione
avviene in forma scritta ed e' comunicata al dirigente del dipendente
cedente e a quello del dipendente ricevente, e' a titolo gratuito,
non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e'
revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la
fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla
contrattazione collettiva.
5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
modalita' telematica, e' sospeso per sessanta giorni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la
valutazione dei candidati, nonche' la possibilita' di svolgimento dei
procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali,
nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e
si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche
utilizzando le modalita' lavorative di cui ai commi che precedono,
ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui
all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75.
6. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, fuori dei casi
di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
dovuta al COVID-19, in considerazione del livello di esposizione al
rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di
funzionalita' delle amministrazioni interessate, il personale delle
Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco puo' essere dispensato temporaneamente dalla presenza in
servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione
all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento
dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti
di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite
dalle amministrazioni competenti. Tale periodo e' equiparato, agli
effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con
esclusione della corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa,
ove prevista, e non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
7. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, il personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva dovuta al COVID-19, e' collocato d'ufficio in
licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con
esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti
dall'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo
massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale
militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di
cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della
Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n.
173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento
dell'accordo sindacale integrativo, rispettivamente, del personale
direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di
cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli
effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita'
sostitutiva di mensa, ove prevista.
8. Per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli accertamenti
diagnostici funzionali all'applicazione delle disposizioni del comma
1, primo periodo, possono provvedere i competenti servizi sanitari.
Art. 87 bis
Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di
diritto pubblico
1. Allo scopo di agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui
alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per
contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i
quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip
S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet
possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale
delle convenzioni, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare
entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte
della stazione appaltante.
2. Nel caso di recesso dell'aggiudicatario ai sensi del comma 1 o
nel caso in cui l'incremento dei quantitativi di cui al comma 1 non
sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli organismi di diritto
pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Consip S.p.A.,
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella
pubblica amministrazione, e' autorizzata sino al 30 settembre 2020,
ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di
convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori
economici che hanno presentato un'offerta valida nella proceduta
indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione
per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse
condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente;
b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di
convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e
servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da
consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli
operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, comma 14, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2 le
offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico
di cui all'articolo 57 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e la raccolta delle relative informazioni puo'
avvenire con modalita' completamente automatizzate.
4. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono
ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' gli
organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
previa attestazione della necessita' ed urgenza di acquisire le
relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro
agile di cui al comma 1 per il proprio personale.
5. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le
parole: « per la sperimentazione » sono soppresse.
Art. 88
Rimborso di titoli di acquisto di biglietti
per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
1. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della
prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di
accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli
cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e
agli altri luoghi della cultura.
2. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla diversa data
di cui al secondo periodo del comma 3, apposita istanza di rimborso
al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei
canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo
titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento, verificata
l'impossibilita' sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente,
l'inutilizzabilita' del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di
rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al
titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino alla
data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori
decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine
utile alla presentazione dell'istanza di cui al primo periodo del
comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
successivamente adottati.
Art. 88 bis
Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno
e di pacchetti turistici
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,
nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai
contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata disposta la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita' sanitaria
competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da
eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali e'
disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte
dell'autorita' sanitaria competente ovvero il ricovero presso le
strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con
partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con
riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei
predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi
pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel
periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di
pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione
Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da
COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla
struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il
ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1
allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la
prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e,
nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione
attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da
a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della
procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del
corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno
ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare
entro un anno dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma
1, il diritto di recesso puo' essere esercitato dal vettore, previa
comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non
possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle
autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne
da' tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi
trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il
titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro un anno dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attivita',
in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di
qualita' equivalente, superiore o inferiore con restituzione della
differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o,
altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi
dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto
turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con
sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai
decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati
dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione
della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali
casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto
dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere al
rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno
dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga
all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, il rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti
i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque
non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai
sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai
contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti
di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia
impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando
l'esecuzione del contratto e' impedita, in tutto o in parte, da
provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorita'
nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi
l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo
41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo'
offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza
di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o, altrimenti, puo'
emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e' corrisposto e il
voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli
fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
prevista di inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione
disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del
codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del
codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine
al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto
di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato dall'organizzatore
anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore
del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il
voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori
di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista
di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con
restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando
il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola
dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con
effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla
data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con
gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti
con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi, iniziative,
scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate,
anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle
destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura
ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore
del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure
all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da
utilizzare entro un anno dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il
pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite
di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in
deroga alle condizioni pattuite.
11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e
instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020
nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere
all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti
dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli
effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita
mediante un voucher di pari importo valido per un anno
dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve
i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di
accettazione da parte del destinatario.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di
applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31
maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.
Art. 89
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e
dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,
nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno
di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei
settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui
al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di
euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente
e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse
agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti
ed esecutori, tenendo conto altresi' dell'impatto economico negativo
conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con
Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo,
per l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE n.
31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo « Cultura e turismo » di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione delle
disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Art. 90
Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e al
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la quota di cui all'articolo
71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dei
compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies
della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi, e' destinata al sostegno degli autori, degli artisti
interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono
attivita' di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto
di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione
collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n.
633.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto
del reddito dei destinatari, nonche' le modalita' attuative della
disposizione di cui al comma 1.
Art. 90 bis
Carta della famiglia
1. Per l'anno 2020, la carta della famiglia di cui all'articolo 1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' destinata alle
famiglie con almeno un figlio a carico.
2. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, pari a
500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo per le
politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 91
Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali
derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di
anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il
comma 6, e' inserito il seguente: « 6-bis. Il rispetto delle misure
di contenimento di cui al presente decreto e' sempre valutato ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e
1223 del codice civile, della responsabilita' del debitore, anche
relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti. ».
2. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: «
L'erogazione dell'anticipazione » inserire le seguenti: « ,
consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, ».
Art. 92
Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci
e di persone, nonche' di circolazione di veicoli
1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione
alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede
all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107,
attribuita alle Autorita' di Sistema Portuale ai sensi del comma 6
del medesimo articolo nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per
le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di
ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno
2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici
marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone e' sospeso il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020.
Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante
rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le
modalita' stabilite da ciascuna Autorita' di Sistema Portuale. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' ai
concessionari demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata
da Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali provvedono al
pagamento dei canoni sospesi entro il 30 settembre 2020 senza
applicazione di interesse.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti
doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente
disposizione ed il 30 aprile 2020 e da effettuare secondo le
modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori
trenta giorni senza applicazione di interessi.
4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e'
autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita e prova
di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 ovvero alle attivita' di revisione di cui all'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo.
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla
diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere
applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove
negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o
penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori
percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al
trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi
ferroviari interregionali indivisi.
4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus
COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei
servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con
facolta' di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020
fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione
dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica
relative ai servizi di trasporto pubblico locale gia' definite con
l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e
4-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 30 giugno 2020 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 ».
4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Le
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ».
Art. 93
Disposizioni in materia
di autoservizi pubblici non di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai
conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in favore
dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di
linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie
divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla
clientela, muniti dei necessari certificati di conformita',
omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine e' istituito presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo
con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le
agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad
esaurimento delle risorse di cui al secondo periodo, nella misura
indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al
cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene determinata l'entita' massima del contributo
riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle
domande di contributo e di erogazione dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 126.
Art. 94
Incremento dotazione del Fondo di solidarieta'
per il settore aereo
1. La dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 puo' essere
autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno
2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in
sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti e dello sviluppo economico nonche' della Regione
interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale
per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo
abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete
prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento
occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma
1.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 94 bis
Disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli
eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa
economica dell'area della provincia di Savona, la regione Liguria,
nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione
ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, puo' erogare nell'anno 2020, nel limite di
spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa
contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in
favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona
impossibilitati a prestare attivita' lavorativa in tutto o in parte a
seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di
Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a. in conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. La
misura di cui al primo periodo e' residuale rispetto ai trattamenti
di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di
solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a
900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al fine di contribuire alla ripresa economica nelle zone colpite
dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la realizzazione degli
interventi urgenti di ripristino della funzionalita' dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., il
provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e' nominato Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55.
4. Il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi
necessari per il ripristino della funzionalita' dell'impianto
funiviario di Savona in concessione alla societa' Funivie S.p.a., nel
limite delle risorse di cui al comma 7.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di
presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese.
6. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attivita'
di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, delle strutture centrali e periferiche del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' di societa'
dallo stesso controllate.
7. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di
4.000.000 di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento
del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.
Art. 95
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le societa' e associazioni sportive, professionistiche e
dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i
termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori
relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e
degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Art. 96
Indennita' collaboratori sportivi
1. L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente decreto e'
riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50
milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di
collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gia' in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport
e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno
2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione
della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata
percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla societa'
Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal
Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare
entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le modalita' di presentazione delle domande di cui
al comma 3, e definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 97
Aumento anticipazioni FSC
1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi
delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le
anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della
delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste
nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli
interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di
interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero,
nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di
attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di
competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.
Art. 98
Misure straordinarie urgenti a sostegno
della filiera della stampa
1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
« 1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui
al comma 1 e' concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti
ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai
sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti
dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione
del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla
presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione
telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del
medesimo anno, con le modalita' stabilite nello stesso articolo 5. Le
comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed
il 31 marzo 2020 restano comunque valide».
2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole « 2.000 euro » sono sostituite
con le seguenti « 2.000 euro per l'anno 2019 e di 4.000 euro per
l'anno 2020 »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2020,
il credito d'imposta e' esteso alle imprese di distribuzione della
stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite
situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e
nei comuni con un solo punto vendita e puo' essere, altresi',
parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia
elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonche'
per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali ».
Art. 99
Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarieta'
pervenute, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
aprire uno o piu' conti correnti bancari dedicati in via esclusiva
alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme
finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus
COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31
luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle
aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da
utilizzare nelle attivita' di contrasto dell'emergenza COVID-19,
qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice
civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici, per importi non
superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al
motivo delle liberalita'.
4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui
al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con
decreto di assegnazione regionale.
5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna
pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione
separata, per la quale e' autorizzata l'apertura di un conto corrente
dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa
tracciabilita'. Al termine dello stato di emergenza nazionale da
COVID-19, tale separata rendicontazione dovra' essere pubblicata da
ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito
internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di
garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette
liberalita'.
Art. 100
Misure a sostegno delle universita' delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, e' istituito per l'anno 2020 un fondo denominato «
Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni di euro
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita'
e della ricerca. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di
utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le
universita', anche non statali legalmente riconosciute ammesse al
contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ed i
collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal
presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti
pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di
Statistica - ISTAT, il cui consiglio e' validamente insediato con la
nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato,
decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante
il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di
emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresi' sospese le
procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre
2009, n. 213.
3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal
Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o
unita' locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare,
su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate
con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente
allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero
procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e
interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate
semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 101
Misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica
1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2018/2019 e' prorogata al 15 giugno
2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso
all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali
allo svolgimento delle predette prove.
2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attivita'
didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le attivita' formative e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le attivita'
di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalita' a
distanza secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza
sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono
valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n.
240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui all'articolo
2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, per
l'attribuzione della classe stipendiale successiva.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini
della valutazione dell'attivita' svolta dai ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240
del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui al comma 5, del
medesimo articolo 24 delle attivita' di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca
svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma
3, lett. b).
4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attivita'
formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza
secondo le indicazioni delle universita' di appartenenza sono
computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di
cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono
valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa
attivita' di verifica dell'apprendimento, nonche' ai fini
dell'attestazione della frequenza obbligatoria.
6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione
alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal
decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, i lavori riferiti al
quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga
all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E' conseguentemente differita
all'11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle
domande nonche' quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni
per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno
concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali
formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018,
come modificato dal decreto direttoriale 2119 dell'8 agosto 2018, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della
legge n. 240 del 2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In
deroga all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove
Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il
30 settembre 2020.
6-bis. Le universita' e gli istituti di ricerca, anche mediante
convenzioni, promuovono, nell'esercizio della loro autonomia,
strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e ad ogni
database e software allo stato attuale accessibili solo mediante reti
di ateneo.
6-ter. Nell'espletamento delle procedure valutative previste
dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le
commissioni valutatrici, nell'applicazione dei regolamenti di ateneo
rispondenti ai criteri fissati dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011,
tengono conto delle limitazioni all'attivita' di ricerca scientifica
connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione
dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e alle disposizioni delle Autorita' straniere o
sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza
internazionale di salute pubblica (Public Health Emergency of
International Concern - PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della
sanita' del 30 gennaio 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica.
Art. 102
Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e
ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della
professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di
idoneita' di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2018, n.
58. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguato l'ordinamento
didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 9 luglio 2007. Con decreto rettorale, in deroga alle
procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei
regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei
corsi di studio della Classe LM/ 41-Medicina e Chirurgia. Per gli
studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultino gia' iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta
ferma la facolta' di concludere gli studi, secondo l'ordinamento
didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo
accademico. In tal caso resta ferma, altresi', la possibilita' di
conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo, secondo le modalita' di cui al comma
2.
2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non e'
svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo
3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 58 del 2018, sono abilitati all'esercizio della
professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione
del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n.
445.
3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda
sessione-anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di medico-chirurgo, che abbiano gia' conseguito il
giudizio di idoneita' nel corso del tirocinio pratico-valutativo,
svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018,
oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo
2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della
professione di medico-chirurgo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima
data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 58 del 2018, nonche' quelle del
decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalita' di
svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio
pratico-valutativo.
5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico
2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi
delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e
(L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, puo' essere svolto con modalita' a distanza e la prova
pratica puo' svolgersi, previa certificazione delle competenze
acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi
corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della
circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016.
6. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora
il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, di una qualifica
professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui
all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato
allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa puo' essere
svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con
le modalita' di cui al punto 2 della circolare del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 30 settembre 2016. E' abrogato l'articolo 29 del
decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Art. 103
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche
sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della
volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio
significativo previste dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresi'
applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e
alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di
svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi
giurisdizionali.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020, conservano la loro validita' per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle
segnalazioni certificate di inizio attivita', alle segnalazioni
certificate di agibilita', nonche' alle autorizzazioni paesaggistiche
e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo
termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi
comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli
accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro
atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31
luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente
disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di validita' dal 31
gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione
di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine
lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della
proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione
contrattuale, il committente e' tenuto al pagamento dei lavori
eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi
conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati
fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio
a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non
stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di
cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento
familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi
particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto
legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card,
trasferimenti infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano
anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30,
39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il
presente comma si applica anche alle richieste di conversione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e
dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n.
19, nonche' dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti
di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti
per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi
titolo, indennita' di disoccupazione e altre indennita' da
ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,
comunque denominate nonche' di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale
di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, e' sospesa fino al 1° settembre 2020.
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi
emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23
febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del
periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 103 bis
Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei
motopescherecci
1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti
alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle
Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza
in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del
31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della
navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri
dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo
vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da
un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice
della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3,
del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Art. 104
Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento
1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e
di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio
2020 e' prorogata al 31 agosto 2020. La validita' ai fini
dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel
documento.
Art. 105
Ulteriori misure per il settore agricolo
1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, le parole « quarto grado » sono sostituite dalle
seguenti: « sesto grado ». Agli oneri derivanti dal presente articolo
si provvede ai sensi dell'articolo 126.
1-bis. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi
titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli
organismi nocivi da quarantena, ovvero ai lavoratori da tali soggetti
delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un comune
diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano al fine di
dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra
attivita' ad esse connessa, disposte dai provvedimenti di emergenza
fitosanitaria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214.
1-ter. Al proprietario, al conduttore o al detentore, a qualsiasi
titolo, di terreni coltivati o non coltivati, ovvero ai lavoratori da
tali soggetti delegati, e' consentito lo spostamento scadenzato in un
comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano per
provvedere alla cura e alla pulizia dei predetti terreni, al fine di
evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata cura.
1-quater. L'attuazione delle misure e delle attivita' di cui ai
commi 1-bis e 1-ter si considera rientrante nei casi di comprovate
esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
22 marzo 2020.
1-quinquies. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
« 3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione del virus COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 74
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche
a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate
nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono
considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».
Art. 106
Norme in materia di svolgimento
delle assemblee di societa' ed enti
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma,
e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o
straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in
deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto
in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono
altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente,
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538,
sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita' che
si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il
segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre,
consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479,
quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni
statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione
scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le
assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime
societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che
l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto
rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o
subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4,
del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla
negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle
societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le
societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga
all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice
civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero
di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per
le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto
dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea
si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante
designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il
conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo
giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha
luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui
all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117.
Art. 107
Differimento di termini amministrativo-contabili
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e
della oggettiva necessita' di alleggerire i carichi amministrativi di
enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine di adozione dei
rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019
ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici
diversi dalle societa' destinatari delle disposizioni del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o
organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio
sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione
vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei
bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente
fissato al 30 giugno 2020, e' differito al 30 settembre 2020;
b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali
destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre
2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente
da parte della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio
a tutti gli effetti di legge.
3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di
esercizio dell'anno 2019 e' differito al 31 maggio 2020. Di
conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono cosi' modificati per l'anno
2020:
a) i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale
entro il 30 giugno 2020;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio
2020.
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e
della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1,
comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' differito al
30 giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI
e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per
l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di
programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020.
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259
comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma
1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.
8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 30 settembre 2020.
9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' fissato al 31 dicembre 2020.
10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa
alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini
di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il
periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono
fissati come segue:
a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, e' fissato in
centoventi giorni;
b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, e' fissato in
novanta giorni;
c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, e' fissato in
centoventi giorni;
d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, e' fissato in
novanta giorni.
Art. 107 bis
Scaglionamento di avvisi di pagamento
e norme sulle entrate locali
1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione
2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia
esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato
di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando
la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati
del 2019 in luogo di quelli del 2020.
Art. 108
Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di
prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa
vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e
dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio
postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del
decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali
procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante
preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona
abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva
immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro
luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal
destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta
dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e' attestata
anche la suddetta modalita' di recapito.
1-bis. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all'articolo 201
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle
suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui
all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il
deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata
o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro
avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento.
La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal
30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di
cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in
esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.
2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19
e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il
costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al
fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie
previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi
della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma
di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
maggio 2020, e' ridotta del 30% se il pagamento e' effettuato entro
30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La
misura prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti
ulteriori termini di durata delle misure restrittive.
Art. 109
Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza
a fronte dell'emergenza COVID-19
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19, in deroga alle modalita' di utilizzo della quota libera
dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le
priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio
finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con
l'emergenza in corso.
1-bis. Al fine di anticipare la possibilita' di utilizzo della
quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province
autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo
l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del
rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica
delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della
successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio
regionale o provinciale.
1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte
dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente
individua, riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli
anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni
sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le
risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale
o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente
per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico
derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle modalita' di
utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui
all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli
enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono
utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il
finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.
L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo
precedente e' autorizzato, anche nel corso dell'esercizio
provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della
medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo
schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne
abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1,
lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del
principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche
integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse
all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le
sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo
unico.
2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate
dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata,
salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo
consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di
variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e'
tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque
entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti
sulla base della deliberazione non ratificata.
Art. 110
Rinvio questionari Sose
1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2010, n. 216, relativo
alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle
Citta' Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da
parte dei comuni del questionario denominato FC50U, e' fissato in
centottanta giorni.
Art. 111
Sospensione quota capitale dei prestiti concessi
alle regioni a statuto ordinario
1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle
quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto- legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono
rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun
piano di ammortamento contrattuale.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa
apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in
via amministrativa, per le finalita' di rilancio dell'economia e per
il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019,
in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato
Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli
investimenti alle Regioni maggiormente colpite.
4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle
anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti.
4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello
applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attivita'
previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi
successivi in attuazione del piano di rientro, puo' non essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3
milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto
da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 112
Sospensione quota capitale mutui enti locali
1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti
locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' differito all'anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato per il
finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza
COVID-19.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle
anticipazioni di liquidita' di cui all'art. 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
nonche' ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento
delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla
normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati
colpiti da eventi sismici.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a euro
276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 113
Rinvio di scadenze adempimenti
relativi a comunicazioni sui rifiuti
1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70;
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi
alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno
precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188, nonche' trasmissione dei dati relativi alla
raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione
di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
Art. 113 bis
Proroghe e sospensioni di termini
per adempimenti in materia ambientale
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di
prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
Art. 114
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta'
metropolitane e Comuni
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato
a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e
disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province,
citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per 65 milioni
di euro ai comuni e per 5 milioni di euro alle province e citta'
metropolitane.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con il Ministero della salute, da adottarsi, sentita
la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della
popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19
accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 115
Straordinario polizia locale
1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia
locale dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane
direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti
di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e
limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative
adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, non sono soggette ai limiti del trattamento
accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio di bilancio.
2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito per l'anno 2020 un
fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire
all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro
straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di
protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle
risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto
del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del
numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10
milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 116
Termini riorganizzazione Ministeri
1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini
previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio
2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle
rispettive disposizioni normative.
Art. 117
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « , limitatamente agli atti di ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse;
b) le parole: « fino a non oltre il 31 marzo 2020 » sono sostituite
dalle seguenti: « fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla
data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».
Art. 118
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni del
Garante per la protezione dei dati personali
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « , limitatamente agli atti di ordinaria
amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, » sono soppresse;
b) le parole: « entro il 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « entro i sessanta giorni successivi alla data di
cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».
Art. 119
Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio
1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto un contributo
economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e
parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo
83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti
pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non e' cumulabile con
altri contributi o indennita' comunque denominati erogati a norma del
presente decreto.
3. Il contributo economico di cui al comma 1 e' concesso con
decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento
per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel
limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede
nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno
2020, nel Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per
l'attivita' giudiziaria » Azione magistratura onoraria » dello Stato
di previsione del Ministero della giustizia.
Art. 120
Piattaforme per la didattica a distanza
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e' incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli gia' in dotazione, nel rispetto dei criteri di
accessibilita' per le persone con disabilita';
b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione
degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera
a), nonche' per la necessaria connettivita' di rete;
c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale
scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a
distanza. A tal fine, puo' essere utilizzato anche il fondo di cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i
dispositivi di cui al comma 2, lettere a) e b), mediante ricorso agli
strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai
predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono
all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di
assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e
nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalita' della
strumentazione informatica, nonche' per il supporto all'utilizzo
delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni
scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al
termine delle attivita' didattiche con assistenti tecnici, nel limite
complessivo di 1.000 unita', anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto
della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero
di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, e' altresi' ripartito
tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma
4, tenuto conto del numero di studenti.
5-bis. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse
loro assegnate per le finalita' di cui al comma 2, lettera a),
qualora superiori alle necessita' riscontrate, anche per le finalita'
di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2.
6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle
istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente
articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal
fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento
dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni
scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al
presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.
6-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, lettere a) e b), e'
stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie la somma
di 2 milioni di euro nell'anno 2020, da ripartire con decreto del
Ministro dell'istruzione con i medesimi criteri di cui al comma 5.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di
euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30
milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, nonche' a 2
milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 6-bis, si
provvede ai sensi dell'articolo 126.
Art. 121
Misure per favorire la continuita' occupazionale
per i docenti supplenti brevi e saltuari
1. Al fine di favorire la continuita' occupazionale dei docenti
gia' titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei
periodi di chiusura o di sospensione delle attivita' didattiche
disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il
Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni
scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di
supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della
spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a
tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e
docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai
sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attivita'
didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali,
anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.
Art. 121 bis
Presa di servizio di collaboratori scolastici
nei territori colpiti dall'emergenza
1. I soggetti vincitori della procedura selettiva di cui
all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
che non possono prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della
chiusura per ragioni di sanita' pubblica dell'istituzione scolastica
o educativa di titolarita', sottoscrivono il contratto di lavoro e
prendono servizio dalla predetta data, provvisoriamente, presso gli
ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa
dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati.
Art. 121 ter
Conservazione della validita'
dell'anno scolastico 2019/2020
1. Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico
2019/2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati,
proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di
formazione e di prova del personale delle predette istituzioni
scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
Art. 122
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID -19
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la piu'
elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e
sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza
sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di
ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure
adottate per contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni
attivita' connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle
risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle
apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale.
Nell'esercizio di tali attivita' puo' avvalersi di soggetti attuatori
e di societa' in house, nonche' delle centrali di acquisto. Il
Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e
4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della
capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione
delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai
reparti di terapia intensiva e sub-intensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione
civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente,
ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di
beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei
prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per
preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per
il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi
dell'articolo 5. Per la medesima finalita', puo' provvedere alla
costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli
esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento
di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti
e definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione dei fondi
privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e
controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le
attivita' di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale
di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di
protezione civile in raccordo con il Commissario.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio
delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta
delle regioni, puo' adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle
funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare
ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato
regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che
possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati
in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita' perseguite.
3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche alla concessione degli
aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle
autorita' competenti nazionali ed europee, nonche' tutte le
operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle
misure; il Commissario provvede altresi' alla gestione coordinata del
Fondo di solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, e
delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato
all'emergenza.
4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di
emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento
dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia
nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella gestione di attivita'
complesse e nella programmazione di interventi di natura
straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere
di natura pubblica. L'incarico di Commissario e' compatibile con
altri incarichi pubblici o privati ed e' svolto a titolo gratuito,
eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al
comma 9.
6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo
con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi,
per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del
Servizio nazionale della Protezione civile, nonche' del Comitato
tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario puo'
avvalersi, altresi', di qualificati esperti in materie sanitarie e
giuridiche, nel numero da lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario riferisce al
Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da
lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui
al comma 1, nonche' per ogni altro atto negoziale conseguente alla
urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui al comma 1,
posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si
applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 novembre 2010, recante « Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e
tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei
Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque
limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del
funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e
definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in
essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per gli atti,
i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato
tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni
negoziali di cui al presente comma.
9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e
per le attivita' di cui al presente articolo, provvede nel limite
delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei
Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo
44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono
versate su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente bancario per consentire la celere regolazione delle
transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle
forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi
esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1.
Art. 123
Disposizioni in materia di detenzione domiciliare
1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della
legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva e'
eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non
sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di
maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi
degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto
dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le
infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18,
19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini
e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che
dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che
ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui
pena da eseguire non e' superiore a sei mesi e' applicata la
procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato
deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua
da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo
della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato
entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e periodicamente aggiornato e' individuato il numero dei
mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere
disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione
della pena con le modalita' stabilite dal presente articolo, tenuto
conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorita'
competenti. L'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei
condannati per i quali e' necessario attivare gli strumenti di
controllo indicati avviene progressivamente a partire dai detenuti
che devono scontare la pena residua inferiore. Nel caso in cui la
pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale e'
imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma
1, la direzione dell'istituto penitenziario puo' omettere la
relazione prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 novembre
2010, n. 199. La direzione e' in ogni caso tenuta ad attestare che la
pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se
costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le
preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato abbia fornito
l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo,
nonche' a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneita' del
domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o,
se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende
sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
7. Per il condannato minorenne nei cui confronti e' disposta
l'esecuzione della pena detentiva con le modalita' di cui al comma 1,
l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in
relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa
dell'istituto penitenziario, provvedera', entro trenta giorni dalla
ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in
esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalita'
indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.
121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.
8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della
legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano ai
detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura
entro il 30 giugno 2020.
9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' previste mediante utilizzo
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 124
Licenze premio straordinarie per i detenuti
in regime di semiliberta'
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e
ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26
luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semiliberta'
sono concesse licenze con durata fino al 30 giugno 2020, salvo che il
magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla
concessione della misura.
Art. 125
Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei
piccoli comuni
1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma
14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di
sei mesi.
2. Per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti
che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31
luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro
cui l'impresa di assicurazione e' tenuta a mantenere operante la
garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto
della nuova polizza, e' prorogato di ulteriori quindici giorni.
2-bis. Su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il
periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i
contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La
sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha
ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino
al 31 luglio 2020. Conseguentemente le societa' assicuratrici non
possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno
dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti
e' prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione
senza oneri per l'assicurato. La sospensione del contratto conseguita
in applicazione del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di
analoghe facolta' contrattualmente previste in favore
dell'assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il
periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per
cui l'assicurato ha chiesto la sospensione non puo' in alcun caso
circolare ne' stazionare su strada pubblica o su area equiparata a
strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile, contro i
rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione.
3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e
2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della
valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di
ulteriori 60 giorni.
4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficolta'
finanziarie delle piccole e medie imprese e facilitarne l'accesso al
credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'anno in corso, a valere sulle risorse
disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici
interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di
garanzia, con altri organismi di garanzia, nonche' con soggetti del
sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalita', le camere
di commercio e le loro societa' in house sono, altresi', autorizzate
ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse
reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e
di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei
proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
Art. 125 bis
Proroga dei termini in materia di concessioni
di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico
1. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della
diffusione epidemiologica del virus COVID-19, il termine del 31 marzo
2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle regioni della
disciplina sulle modalita' e le procedure di assegnazione delle
concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e'
prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi
approvate.
2. Per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il
termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 1 e' ulteriormente
prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di insediamento del
nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
3. Per effetto della proroga di cui al comma 1:
a) e' prorogato al 31 luglio 2022 il termine del 31 dicembre 2021
previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12 del
decreto legislativo n. 79 del 1999;
b) sono prorogati al 31 luglio 2024 i due termini del 31 dicembre
2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 79 del 1999;
c) e' prorogato al 31 ottobre 2020 il termine del 31 marzo 2020
previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo
n. 79 del 1999.
Art. 125 ter
Clausola di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 126
Disposizioni finanziarie
1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di
approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa
Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto degli effetti degli
interventi previsti dal presente decreto, e' autorizzata l'emissione
di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento
del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla
legge di bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato
stabilito dalla legge di bilancio, in conformita' con la Risoluzione
di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono
coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della
Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al
primo periodo.
2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole « 58.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «
83.000 milioni di euro ».
4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di
cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
e' incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020.
5. In considerazione del venir meno della necessita' di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente
articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli
oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente
a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro
per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660
milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno
2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di
euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a
527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro
per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno
2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di
euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a
471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro
per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655
milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno
2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di
euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a
560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si
provvede:
a) quanto a 221,3 milioni di euro
per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a
215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per
l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni
di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a
65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per
l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano
in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di
euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a
216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese
derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;
b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115
milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno
2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di
euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a
421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per
l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni
di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;
c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di
euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74
milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno
2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per
l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di
euro per l'anno 2029 e a 69 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n.
189.
6-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 49-bis, 54-bis, 72-ter,
74, 74-bis, 78, comma 4-ter, e 87, comma 3-bis, e agli effetti
derivanti dalla lettera d) del presente comma, pari a 414,966 milioni
di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1,380
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico per 10 milioni di euro e l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 360 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili
connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto
delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2020, n. 21;
d) quanto a 5,056 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,386 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 0,420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
f) quanto a 2,798 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,579 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dagli articoli 87, comma 3-bis, 74 e 74-bis.
7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal
presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al
periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle
risorse disponibili, e' autorizzato ad apportare con propri decreti,
sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio
provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste
dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica.
8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero
risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate
dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma 7 entro il 20
dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato.
9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle
misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal
bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa
europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi
programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a
fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione
epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento
del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni
altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese
necessarie a rafforzare le capacita' di risposta alla crisi nei
servizi di sanita' pubblica e in ambito sociale.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione
dell'esercizio 2020.
Art. 127
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
importi in milioni di euro)
+===================================================================+
| RISULTATI DIFFERENZIALI |
+===================================================================+
| - COMPETENZA - |
+===================================================================+
| Descrizione risultato | | | |
| differenziale | 2020 | 2021 | 2022 |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del | | | |
|saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto| | | |
|degli effetti derivanti | | | |
|dalla presente legge | -104.500 | -56.500 | -37.500 |
+ +---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente| | | |
|legge (*) | 339.340 | 311.366 | 301.350 |
+===================================================================+
| - CASSA - |
+===================================================================+
| Descrizione risultato | | | |
| differenziale | 2020 | 2021 | 2022 |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del | | | |
|saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto| | | |
|degli effetti derivanti | | | |
|dalla presente legge | -154.000 | -109.500 | -87.500 |
+ +---------------+-------------+------------+
|Livello massimo del | | | |
|ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto | | | |
|conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla | | | |
|presente legge (*) | 388.840 | 364.366 | 351.350 |
+------------------------+---------------+-------------+------------+
| (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di |
| rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' |
| preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
+-------------------------------------------------------------------+
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato 1
- Allegato 1
- Tabelle
- Tabelle
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