MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 marzo 2020
Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche,
relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
(20A03369)
(GU n.163 del 30-6-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle
direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante
«Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva
2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 1-bis del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli
aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli
importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter,
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi
allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2015,
con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio
2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2016,
con il quale sono stati aggiornati gli allegati III-ter e IV del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno
2016;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblicato l'«Aggiornamento
dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per
quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art.
10-bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio»;
Decreta:
Art. 1
Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 7
1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli
allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono
sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i
relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell'allegato II,
nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva
1999/62/CE e successive modifiche:
a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere medio
ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la
tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento
atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo
dell'inquinamento acustico», e' sostituito dall'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti
d'utenza, comprese le spese amministrative» e' sostituito
dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2902
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
DECRETO 16 marzo 2020
Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche,
relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
(20A03369)
(GU n.163 del 30-6-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle
direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante
«Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva
2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 1-bis del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli
aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli
importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter,
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi
allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2015,
con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio
2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2016,
con il quale sono stati aggiornati gli allegati III-ter e IV del
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli
importi dell'allegato II nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato
III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno
2016;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblicato l'«Aggiornamento
dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per
quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art.
10-bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio»;
Decreta:
Art. 1
Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 7
1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli
allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono
sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i
relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell'allegato II,
nonche' delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva
1999/62/CE e successive modifiche:
a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere medio
ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la
tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento
atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo
dell'inquinamento acustico», e' sostituito dall'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti
d'utenza, comprese le spese amministrative» e' sostituito
dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 marzo 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 2902
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato 1
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 2
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