Translate

martedì 30 giugno 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 giugno 2020 Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'isola di Favignana. (20A03425) (GU n.163 del 30-6-2020)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 giugno 2020
Limitazione  dell'afflusso  di  veicoli  a  motore  per  l'anno  2020
sull'isola di Favignana. (20A03425)
(GU n.163 del 30-6-2020)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune  di  Favignana
in data 7 gennaio 2020, n. 2,  concernente  il  divieto  di  afflusso
sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a  persone  non
facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
  Vista la nota n. 0003097 in data 16  gennaio  2020,  con  la  quale
l'ufficio territoriale del Governo  di  Trapani  esprime  il  proprio
parere al riguardo;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Siciliana,
comunicato con nota della Presidenza in data 9 marzo 2020, n. 9185;
  Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento  restrittivo
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti;
  Preso atto della situazione  epidemiologica  da  COVID-19,  che  ha
determinato l'adozione  di  misure  urgenti,  atte  a  contenerne  la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi,  recanti
misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio  2020  e  successivi,  recanti  disposizioni  attuative  dei
decreti-legge citati;
  Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle  persone  fisiche,  disposti   a   seguito   della   situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere  modificati  in  relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Divieti

  1. Dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 sono vietati  l'afflusso
e la circolazione, sull'isola  di  Favignana,  di  veicoli  a  motore
appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della   popolazione
stabilmente residente nel comune omonimo.
                               Art. 2

                               Deroghe

  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli:
    a) veicoli per il trasporto pubblico;
    b) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 495/1992 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
    c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi  di  polizia  o  di
pubblico interesse;
    d) veicoli  appartenenti  a  proprietari  di  abitazioni  ubicate
sull'isola che, pur non essendo  residenti,  risultino  iscritti  nei
ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di  Favignana,  per
l'isola di Favignana;
    e) autoveicoli con targa estera sempre  che  siano  condotti  dal
proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
    f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti  da
turisti  stranieri,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto-legge   n.
465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione  del
contratto di noleggio;
    g) autoveicoli adibiti al trasporto  di  merci,  sempre  che  non
siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle
strade dell'isola;
    h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti  che  dimostrino
di avere prenotazioni nei campeggi esistenti  sull'isola,  nei  quali
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
    i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
    j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli  appartenenti  a  persone
che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un  periodo
di almeno cinque  giorni,  mediante  biglietto  navale  di  andata  e
ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una  prenotazione
in strutture alberghiere o extra alberghiere;
    k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
    l) autoambulanze e carri funebri;
    m) veicoli per  il  trasporto  di  artisti  ed  attrezzature  per
prestazioni  di  spettacolo,   per   convegni,   per   manifestazioni
culturali,  per   servizi   televisivi   e   cinematografici   previa
autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo  le  necessita',
dall'amministrazione comunale.
                               Art. 3

                           Autorizzazioni

  1. Al Comune di Favignana e'  concessa  la  facolta',  in  caso  di
appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
                               Art. 4

                              Sanzioni

  1. Chiunque violi i divieti di cui al presente  decreto  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
ad euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
                               Art. 5

                       Attuazione e vigilanza

  1. I  divieti  e  le  deroghe  di  cui  al  presente  decreto  sono
subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione  delle  persone
fisiche disposti a  livello  nazionale  e  regionale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da  emanare
in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
  2. Il Prefetto di Trapani e' incaricato della  esecuzione  e  della
sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti  stabiliti  con  il
presente decreto, per tutto il periodo considerato,  con  particolare
riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle  persone
fisiche disposti a  livello  nazionale  e  regionale  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
    Roma, 10 giugno 2020

                                              Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 3038 

Nessun commento: