MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 giugno 2020
Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020
sull'isola di Favignana. (20A03425)
(GU n.163 del 30-6-2020)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Favignana
in data 7 gennaio 2020, n. 2, concernente il divieto di afflusso
sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 0003097 in data 16 gennaio 2020, con la quale
l'ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio
parere al riguardo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana,
comunicato con nota della Presidenza in data 9 marzo 2020, n. 9185;
Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha
determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la
diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei
decreti-legge citati;
Considerata la possibilita' che gli attuali divieti di circolazione
delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione
epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione
all'evoluzione delle fasi emergenziali;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 sono vietati l'afflusso
e la circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente nel comune omonimo.
Art. 2
Deroghe
1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i
seguenti veicoli:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di
pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate
sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei
ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di Favignana, per
l'isola di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal
proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da
turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n.
465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del
contratto di noleggio;
g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non
siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle
strade dell'isola;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino
di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola, nei quali
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone
che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo
di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e
ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione
in strutture alberghiere o extra alberghiere;
k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
l) autoambulanze e carri funebri;
m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per
prestazioni di spettacolo, per convegni, per manifestazioni
culturali, per servizi televisivi e cinematografici previa
autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessita',
dall'amministrazione comunale.
Art. 3
Autorizzazioni
1. Al Comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di
appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori
deroghe al divieto di sbarco sull'isola.
Art. 4
Sanzioni
1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431
ad euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Attuazione e vigilanza
1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono
subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone
fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gia' vigenti o da emanare
in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.
2. Il Prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della
sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il
presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare
riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone
fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Roma, 10 giugno 2020
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 3038
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