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giovedì 4 giugno 2020

N. 99 SENTENZA 6 - 27 maggio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione - Carattere automatico e vincolato del provvedimento prefettizio - Violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. - Costituzione, artt. 3, 4, 16 e 35. (GU n.23 del 3-6-2020 )

N. 99 SENTENZA 6 - 27 maggio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca  nei  confronti  di
  coloro che siano sottoposti a misura  di  prevenzione  -  Carattere
  automatico e vincolato del provvedimento prefettizio  -  Violazione
  dei principi di uguaglianza, proporzionalita'  e  ragionevolezza  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 120, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma  52,  lettera
  a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e  modificato  dall'art.  19,
  comma 2, lettere a) e b), della legge 29  luglio  2010,  n.  120  e
  dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile
  2011, n. 59.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16 e 35.
(GU n.23 del 3-6-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 120, commi 2
e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice
della strada), come sostituito dall'art. 3,  comma  52,  lettera  a),
della legge 15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica) e come modificato dall'art. 19, comma 2,  lettere
a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in  materia
di sicurezza stradale) e  dall'art.  8,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida),  promossi
dal Tribunale amministrativo regionale per le  Marche  con  ordinanza
del 27 maggio 2019, dal Tribunale ordinario di Cagliari con ordinanza
del 15 maggio 2019 e dal Tribunale ordinario di Reggio  Calabria  con
due  ordinanze  del  12   e   del   15   novembre   2019,   iscritte,
rispettivamente, ai numeri 144 e 243 del registro ordinanze 2019 e ai
numeri 30 e  31  del  registro  ordinanze  2020  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  39,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019 e numeri 3 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2020.
    Visto l'atto di costituzione di R. B.;
    uditi il  Giudice  relatore  Mario  Rosario  Morelli,  l'avvocato
Alessandro Lucchetti per R. B., nell'udienza pubblica  del  5  maggio
2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della  Corte  del
20 aprile 2020, punto 1), lettera d), in collegamento da  remoto,  su
richiesta dell'avvocato Alessandro Lucchetti  pervenuta  in  data  24
aprile 2020 e nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta, ai
sensi del decreto della Presidente della Corte del  20  aprile  2020,
punto 1), lettera a);
    deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Nel corso di un giudizio promosso  avverso  un  provvedimento
prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in conseguenza
della irrogazione al ricorrente della  misura  di  prevenzione  della
sorveglianza speciale, l'adito Tribunale amministrativo regionale per
le Marche ha sollevato, con l'ordinanza iscritta al n. 144  del  reg.
ord. 2019, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  120,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), per contrasto con gli  artt.  3,  4,  16  e  35  della
Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» -
invece  che  «puo'  provvedere»  -  alla  revoca  della  patente  nei
confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a  misure  di
prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
    Secondo il rimettente, l'automatismo della revoca prefettizia del
titolo  di  abilitazione  alla  guida  nei  confronti  dei   soggetti
sottoposti a misure di prevenzione, contrasterebbe  con  i  parametri
evocati, potendo  «impedire  di  fatto  all'interessato  di  svolgere
attivita' lavorativa lecita per tutto  il  periodo  in  cui  egli  e'
sottoposto alla sorveglianza speciale (il che rende la misura  ancora
piu' gravosa di quanto abbia inteso configurarla il giudice penale)».
    2.-  In  altro  giudizio,  di  analogo  contenuto,  il  Tribunale
ordinario di Cagliari, con l'ordinanza iscritta al n.  243  del  reg.
ord. 2019,  ha  sollevato,  a  sua  volta,  sostanzialmente  identica
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod.
strada,   per   «contrasto   con   i   principi    di    eguaglianza,
proporzionalita' e ragionevolezza di  cui  all'art.  3  Cost.,  nella
parte in cui stabilisce che la  misura  di  prevenzione  comporta  in
automatico, per qualsiasi soggetto e per qualsiasi ipotesi, il  venir
meno dei "requisiti morali" richiesti dalla legge per il possesso del
titolo  di  guida»  e  per  «sproporzionalita'  ed  irragionevolezza,
nonche'  [...]  disparita'  di  trattamento,  comportando  una  forte
limitazione della liberta' di circolazione, con  conseguente  lesione
del diritto al lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione, in
contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione».
    3.- Anche il Tribunale ordinario  di  Reggio  Calabria,  con  due
successive ordinanze, di identico contenuto (iscritte ai numeri 30  e
31 del reg. ord.  2020)  -  emesse  in  altrettanti  procedimenti  di
opposizione a provvedimenti prefettizi di  revoca  della  patente  di
guida, adottati nei confronti dei rispettivi  ricorrenti  in  ragione
della  loro  sottoposizione  alla   misura   di   prevenzione   della
sorveglianza  speciale  -  ha  sollevato  la  medesima  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, «per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
che il prefetto "provvede" - invece  che  "puo'  provvedere"  -  alla
revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono
stati sottoposti a misure di  prevenzione  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.
159/2011».
    3.1.- Nelle due ultime citate ordinanze, il  Tribunale  ordinario
di Reggio Calabria revoca in dubbio  la  legittimita'  costituzionale
anche del comma 3 del predetto art. 120 «nella parte in  cui  prevede
[...] che "La persona destinataria del provvedimento  di  revoca  non
puo' conseguire una nuova patente di guida prima  che  siano  decorsi
almeno tre anni" anche nel  caso  in  cui  sopravvenga,  prima  dello
scadere dei tre anni, un provvedimento  giurisdizionale  dichiarativo
della cessazione dello stato di pericolosita' del medesimo soggetto»,
per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
    4.- In nessuno dei giudizi costituzionali relativi  alle  quattro
riferite ordinanze e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.
    Solo nel primo giudizio si e' costituita la parte ricorrente  nel
processo  a   quo,   per   svolgere   argomentazioni   adesive   alla
prospettazione del Tribunale amministrativo regionale rimettente,  ad
ulteriore conforto della quale  ha  richiamato  -  in  memoria  -  la
recente sentenza di questa Corte n. 57 del 2020, nella parte  in  cui
(al punto  7.2  del  Considerato  in  diritto)  fa  riferimento  alla
«impossibilita'  di  esercitare  in  sede  amministrativa  i   poteri
previsti nel caso di adozione delle misure di  prevenzione  dall'art.
67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del  2011,  e  cioe'  l'esclusione  da
parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in
cui per  effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
sostentamento all'interessato e alla famiglia».
    La difesa di detta parte ha  chiesto  di  decidere  la  causa  in
udienza pubblica con le modalita' "da remoto"  previste  dal  decreto
della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, recante  misure  per
l'emergenza da Covid-19.

                       Considerato in diritto

    1.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  le  Marche,  il
Tribunale ordinario di Cagliari e il Tribunale  ordinario  di  Reggio
Calabria - con le quattro ordinanze indicate  in  epigrafe  che,  per
l'identita' del petitum, in parte qua, possono  riunirsi  per  essere
congiuntamente  esaminate  e  decise  -  sollevano,  in   riferimento
all'art. 3 e (i primi due rimettenti anche) agli artt.  4,  16  e  35
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art.  3,  comma
52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n.  94  (Disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica), e come modificato dell'art. 19, comma
2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120  (Disposizioni
in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 18  aprile  2011,  n.  59  (Attuazione  delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida),
nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede»  -  invece  che
«puo' provvedere» - alla revoca della patente di guida nei  confronti
dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
    1.1.- Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria solleva ulteriore
questione di legittimita' costituzionale del comma  3,  del  predetto
art. 120, cod. strada, prospettandone il contrasto con gli artt. 3  e
27  Cost.,  «nella  parte  in  cui  prevede  [...]  che  "La  persona
destinataria del provvedimento di  revoca  non  puo'  conseguire  una
nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni" anche
nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere  dei  tre  anni,  un
provvedimento giurisdizionale  dichiarativo  della  cessazione  dello
stato di pericolosita' del medesimo soggetto».
    2.-  Preliminarmente  va  riconosciuta   l'ammissibilita'   della
questione sollevata dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  le
Marche.
    Detto giudice non  ignora  la  consolidata  giurisprudenza  della
Corte di cassazione - citata anche da questa Corte nella sentenza  n.
22 del 2018 - per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120
cod. strada, in quanto incidenti su diritti soggettivi e non inerenti
a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono
riservati alla cognizione del giudice ordinario.
    Ma  -  richiamando  quanto  al  riguardo  gia'   rilevato   nella
precedente ordinanza dello stesso TAR Marche (che ha dato luogo  alla
sentenza di questa Corte n. 24 del 2020: su cui infra,  punto  4.2.),
nella  quale  si  prospetta  che  l'auspicata  discrezionalita'   del
provvedimento di revoca della  patente  possa  rendere  la  posizione
soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo  -  il  rimettente
fornisce,  con  cio',  una  non  implausibile,  ancorche'  opinabile,
motivazione, idonea ad escludere che nella  specie  la  giurisdizione
del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi  manifestamente
insussistente.
    3.-  In  via  ancora  preliminare,  va  dichiarata  la  manifesta
inammissibilita',  per   irrilevanza,   della   (seconda)   questione
sollevata dal Tribunale di Reggio  Calabria,  avente  ad  oggetto  il
comma 3 dell'art. 120 cod. strada.
    E cio' in quanto i giudizi a  quibus  hanno  ad  oggetto  non  un
provvedimento di diniego del rilascio di «una nuova patente di guida»
prima del decorso del triennio da detta  norma  previsto,  bensi',  a
monte,  un  provvedimento  di  revoca  della  patente  adottato   nei
confronti del soggetto che ne era in precedenza titolare, in  ragione
della  sua  sottoposizione  a  misura  di  prevenzione.  Fattispecie,
quest'ultima, cui unicamente, appunto, si rivolgono  le  censure  dei
ricorrenti per il profilo dell'automatismo di detta revoca.
    4.- Cio' premesso, la questione e' fondata.
    4.1.- Il  novellato  art.  120  cod.  strada,  sotto  la  rubrica
«Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi  di
cui all'articolo 116», nel suo comma 1, menziona, tra i soggetti  che
«[n]on possono conseguire la patente di guida» anche «coloro che sono
o sono stati sottoposti [...] alle  misure  di  prevenzione  previste
dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423»,  recante   «Misure   di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita'» (legge poi abrogata dall'art.  120,  comma
1, lettera a) del  gia'  citato  d.lgs.  n.  159  del  2011,  che  ha
disciplinato ex novo le misure di prevenzione).
    E dispone, al comma 2, che «se le condizioni soggettive  indicate
al primo periodo del comma 1 del presente  articolo  intervengono  in
data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla  revoca  della
patente di guida».
    4.2.- Il comma  2  della  suddetta  disposizione  e'  gia'  stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo  con  sentenza  n.  22  del
2018, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna  per
reati di cui agli artt. 73 e 74  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza),  che
intervenga in data successiva a quella di rilascio della  patente  di
guida - dispone  che  il  prefetto  "provvede"  -  invece  che  "puo'
provvedere" - alla revoca della patente».
    Cio'  in  base  alla  considerazione   che   «[l]a   disposizione
denunciata - sul presupposto di una  indifferenziata  valutazione  di
sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del  titolo
di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in  via  automatica,
il medesimo effetto, la revoca di quel titolo,  ad  una  varieta'  di
fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneita', atteso che la
condanna, cui la norma  fa  riferimento,  puo'  riguardare  reati  di
diversa,  se  non  addirittura  di  lieve,  entita'».  E   anche   in
considerazione della contraddizione insita  nel  fatto  che  «-  agli
effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che
pur si ricollegano al medesimo  fatto-reato  e,  sul  piano  pratico,
incidono in senso  identicamente  negativo  sulla  titolarita'  della
patente) - mentre il giudice penale ha la "facolta'" di disporre, ove
lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece  ha
il "dovere" di disporne la revoca».
    4.3.- Con la successiva sentenza n. 24 del 2020, lo stesso  comma
2 dell'art. 120 cod. strada e'  stato  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo «nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede"  -
invece che "puo' provvedere" - alla revoca della patente di guida nei
confronti di  coloro  che  sono  sottoposti  a  misura  di  sicurezza
personale».
    Anche in questo caso l'automatismo della revoca della patente, da
parte del prefetto, e' stato, infatti, ritenuto contrario a  principi
di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza, attesa la varieta'
(per contenuto, durata e  prescrizioni)  delle  misure  di  sicurezza
irrogabili, oltreche' contradditorio rispetto al potere  riconosciuto
al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre  la  misura  di
sicurezza, "puo'" consentire al soggetto  che  vi  e'  sottoposto  di
continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della
patente di guida.
    5.- Ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze  n.  22
del 2018 e n. 24 del  2020  ricorrono  con  riguardo  all'automatismo
della  revoca,  in  via  amministrativa,  della  patente  di   guida,
prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada,  a  seguito
della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione.
    Anche dopo la sentenza di questa Corte n. 24 del 2019  -  che  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,
lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui  stabiliva
l'applicabilita' delle misure di prevenzione a  «coloro  che  debbano
ritenersi, sulla base di elementi di  fatto,  abitualmente  dediti  a
traffici delittuosi» - le categorie dei destinatari delle  misure  in
questione,  elencate  nello  stesso  art.   4   (e   progressivamente
incrementate dalla legislazione successiva), restano assai  variegate
ed  eterogenee,  al  punto  che  non  e'  agevole  identificarne   un
denominatore comune.
    Possono essere,  infatti,  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di  differenti
gravita' - che vanno dai  reati  di  elevato  allarme  sociale  (come
quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno
intenso pericolo sociale - ovvero anche «coloro che per  la  condotta
ed il tenore di vita debba  ritenersi,  sulla  base  di  elementi  di
fatto, che vivono abitualmente, anche in parte,  con  i  proventi  di
attivita' delittuose» (art. 1, lettera  b,  del  d.lgs.  n.  159  del
2011).
    E tale diversita' delle fattispecie, che rilevano come indice  di
pericolosita'  sociale,  coerentemente   si   riflette,   sul   piano
giudiziario, nella diversa durata (da uno  a  cinque  anni)  e  nella
differente modulabilita' della misura  di  prevenzione  adottata  dal
Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011).
    Dal che, anche riguardo a  tali  misure,  l'irragionevolezza  del
meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma  2,  cod.  strada,
che ricollega in via automatica a tale varieta' e diversa gravita' di
ipotesi  di  pericolosita'  sociale,  l'identico  effetto  di  revoca
prefettizia  della   patente   di   guida.   Effetto,   quest'ultimo,
suscettibile, per di piu', di innescare un corto circuito all'interno
dell'ordinamento, nel  caso  in  cui  l'utilizzo  della  patente  sia
funzionale alla «ricerca di un  lavoro»  che  al  destinatario  della
misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art.
8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
    Per il vulnus che ne deriva all'art. 3 Cost. (assorbita  restando
ogni  altra  censura),  la  disposizione  denunciata  va,   pertanto,
dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone
che il prefetto «provvede» - invece  che  «puo'  provvedere»  -  alla
revoca della patente di guida nei confronti dei  soggetti  sottoposti
alle misure di prevenzione personale di cui  al  d.lgs.  n.  159  del
2011.
    Il carattere non piu' automatico e  vincolato  del  provvedimento
prefettizio, che ne consegue, e' destinato a  dispiegarsi  non  gia',
ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosita' del  soggetto
destinatario della misura di prevenzione, bensi'  su  quello  di  una
verifica di  necessita'/opportunita',  o  meno,  della  revoca  della
patente di guida in  via  amministrativa  a  fronte  della  specifica
misura di prevenzione cui nel caso  concreto  e'  sottoposto  il  suo
titolare. E cio', come  detto,  anche  al  fine  di  non  contraddire
l'eventuale finalita',  di  inserimento  del  soggetto  nel  circuito
lavorativo, che la misura stessa si proponga.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120,  comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall'art. 3, comma  52,  lettera  a),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e  b),
della legge 29 luglio  2010,  n.  120  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59  (Attuazione  delle  direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la  patente  di  guida),  nella
parte in cui dispone che il prefetto «provvede» -  invece  che  «puo'
provvedere» - alla revoca della patente di guida  nei  confronti  dei
soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione  ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
    2)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285
del 1992, sollevata, in riferimento agli artt.  3  e  27  Cost.,  dal
Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate  in
epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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