N. 99 SENTENZA 6 - 27 maggio 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di
coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione - Carattere
automatico e vincolato del provvedimento prefettizio - Violazione
dei principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
art. 120, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera
a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 19,
comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 e
dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16 e 35.
(GU n.23 del 3-6-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano
PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 120, commi 2
e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica) e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere
a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia
di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), promossi
dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con ordinanza
del 27 maggio 2019, dal Tribunale ordinario di Cagliari con ordinanza
del 15 maggio 2019 e dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria con
due ordinanze del 12 e del 15 novembre 2019, iscritte,
rispettivamente, ai numeri 144 e 243 del registro ordinanze 2019 e ai
numeri 30 e 31 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 2019 e numeri 3 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2020.
Visto l'atto di costituzione di R. B.;
uditi il Giudice relatore Mario Rosario Morelli, l'avvocato
Alessandro Lucchetti per R. B., nell'udienza pubblica del 5 maggio
2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del
20 aprile 2020, punto 1), lettera d), in collegamento da remoto, su
richiesta dell'avvocato Alessandro Lucchetti pervenuta in data 24
aprile 2020 e nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta, ai
sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020,
punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio promosso avverso un provvedimento
prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in conseguenza
della irrogazione al ricorrente della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale, l'adito Tribunale amministrativo regionale per
le Marche ha sollevato, con l'ordinanza iscritta al n. 144 del reg.
ord. 2019, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della
Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» -
invece che «puo' provvedere» - alla revoca della patente nei
confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di
prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Secondo il rimettente, l'automatismo della revoca prefettizia del
titolo di abilitazione alla guida nei confronti dei soggetti
sottoposti a misure di prevenzione, contrasterebbe con i parametri
evocati, potendo «impedire di fatto all'interessato di svolgere
attivita' lavorativa lecita per tutto il periodo in cui egli e'
sottoposto alla sorveglianza speciale (il che rende la misura ancora
piu' gravosa di quanto abbia inteso configurarla il giudice penale)».
2.- In altro giudizio, di analogo contenuto, il Tribunale
ordinario di Cagliari, con l'ordinanza iscritta al n. 243 del reg.
ord. 2019, ha sollevato, a sua volta, sostanzialmente identica
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod.
strada, per «contrasto con i principi di eguaglianza,
proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nella
parte in cui stabilisce che la misura di prevenzione comporta in
automatico, per qualsiasi soggetto e per qualsiasi ipotesi, il venir
meno dei "requisiti morali" richiesti dalla legge per il possesso del
titolo di guida» e per «sproporzionalita' ed irragionevolezza,
nonche' [...] disparita' di trattamento, comportando una forte
limitazione della liberta' di circolazione, con conseguente lesione
del diritto al lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione, in
contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione».
3.- Anche il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con due
successive ordinanze, di identico contenuto (iscritte ai numeri 30 e
31 del reg. ord. 2020) - emesse in altrettanti procedimenti di
opposizione a provvedimenti prefettizi di revoca della patente di
guida, adottati nei confronti dei rispettivi ricorrenti in ragione
della loro sottoposizione alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale - ha sollevato la medesima questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, «per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
che il prefetto "provvede" - invece che "puo' provvedere" - alla
revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono
stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n.
159/2011».
3.1.- Nelle due ultime citate ordinanze, il Tribunale ordinario
di Reggio Calabria revoca in dubbio la legittimita' costituzionale
anche del comma 3 del predetto art. 120 «nella parte in cui prevede
[...] che "La persona destinataria del provvedimento di revoca non
puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi
almeno tre anni" anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello
scadere dei tre anni, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo
della cessazione dello stato di pericolosita' del medesimo soggetto»,
per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
4.- In nessuno dei giudizi costituzionali relativi alle quattro
riferite ordinanze e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Solo nel primo giudizio si e' costituita la parte ricorrente nel
processo a quo, per svolgere argomentazioni adesive alla
prospettazione del Tribunale amministrativo regionale rimettente, ad
ulteriore conforto della quale ha richiamato - in memoria - la
recente sentenza di questa Corte n. 57 del 2020, nella parte in cui
(al punto 7.2 del Considerato in diritto) fa riferimento alla
«impossibilita' di esercitare in sede amministrativa i poteri
previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art.
67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e cioe' l'esclusione da
parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in
cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia».
La difesa di detta parte ha chiesto di decidere la causa in
udienza pubblica con le modalita' "da remoto" previste dal decreto
della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, recante misure per
l'emergenza da Covid-19.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, il
Tribunale ordinario di Cagliari e il Tribunale ordinario di Reggio
Calabria - con le quattro ordinanze indicate in epigrafe che, per
l'identita' del petitum, in parte qua, possono riunirsi per essere
congiuntamente esaminate e decise - sollevano, in riferimento
all'art. 3 e (i primi due rimettenti anche) agli artt. 4, 16 e 35
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma
52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), e come modificato dell'art. 19, comma
2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni
in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida),
nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che
«puo' provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti
dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
1.1.- Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria solleva ulteriore
questione di legittimita' costituzionale del comma 3, del predetto
art. 120, cod. strada, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e
27 Cost., «nella parte in cui prevede [...] che "La persona
destinataria del provvedimento di revoca non puo' conseguire una
nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni" anche
nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere dei tre anni, un
provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione dello
stato di pericolosita' del medesimo soggetto».
2.- Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilita' della
questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per le
Marche.
Detto giudice non ignora la consolidata giurisprudenza della
Corte di cassazione - citata anche da questa Corte nella sentenza n.
22 del 2018 - per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120
cod. strada, in quanto incidenti su diritti soggettivi e non inerenti
a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono
riservati alla cognizione del giudice ordinario.
Ma - richiamando quanto al riguardo gia' rilevato nella
precedente ordinanza dello stesso TAR Marche (che ha dato luogo alla
sentenza di questa Corte n. 24 del 2020: su cui infra, punto 4.2.),
nella quale si prospetta che l'auspicata discrezionalita' del
provvedimento di revoca della patente possa rendere la posizione
soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo - il rimettente
fornisce, con cio', una non implausibile, ancorche' opinabile,
motivazione, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione
del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente
insussistente.
3.- In via ancora preliminare, va dichiarata la manifesta
inammissibilita', per irrilevanza, della (seconda) questione
sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto il
comma 3 dell'art. 120 cod. strada.
E cio' in quanto i giudizi a quibus hanno ad oggetto non un
provvedimento di diniego del rilascio di «una nuova patente di guida»
prima del decorso del triennio da detta norma previsto, bensi', a
monte, un provvedimento di revoca della patente adottato nei
confronti del soggetto che ne era in precedenza titolare, in ragione
della sua sottoposizione a misura di prevenzione. Fattispecie,
quest'ultima, cui unicamente, appunto, si rivolgono le censure dei
ricorrenti per il profilo dell'automatismo di detta revoca.
4.- Cio' premesso, la questione e' fondata.
4.1.- Il novellato art. 120 cod. strada, sotto la rubrica
«Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di
cui all'articolo 116», nel suo comma 1, menziona, tra i soggetti che
«[n]on possono conseguire la patente di guida» anche «coloro che sono
o sono stati sottoposti [...] alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423», recante «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita'» (legge poi abrogata dall'art. 120, comma
1, lettera a) del gia' citato d.lgs. n. 159 del 2011, che ha
disciplinato ex novo le misure di prevenzione).
E dispone, al comma 2, che «se le condizioni soggettive indicate
al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in
data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della
patente di guida».
4.2.- Il comma 2 della suddetta disposizione e' gia' stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 22 del
2018, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per
reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che
intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di
guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "puo'
provvedere" - alla revoca della patente».
Cio' in base alla considerazione che «[l]a disposizione
denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di
sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo
di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica,
il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varieta' di
fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneita', atteso che la
condanna, cui la norma fa riferimento, puo' riguardare reati di
diversa, se non addirittura di lieve, entita'». E anche in
considerazione della contraddizione insita nel fatto che «- agli
effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che
pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico,
incidono in senso identicamente negativo sulla titolarita' della
patente) - mentre il giudice penale ha la "facolta'" di disporre, ove
lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece ha
il "dovere" di disporne la revoca».
4.3.- Con la successiva sentenza n. 24 del 2020, lo stesso comma
2 dell'art. 120 cod. strada e' stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo «nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" -
invece che "puo' provvedere" - alla revoca della patente di guida nei
confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
personale».
Anche in questo caso l'automatismo della revoca della patente, da
parte del prefetto, e' stato, infatti, ritenuto contrario a principi
di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza, attesa la varieta'
(per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza
irrogabili, oltreche' contradditorio rispetto al potere riconosciuto
al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di
sicurezza, "puo'" consentire al soggetto che vi e' sottoposto di
continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della
patente di guida.
5.- Ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze n. 22
del 2018 e n. 24 del 2020 ricorrono con riguardo all'automatismo
della revoca, in via amministrativa, della patente di guida,
prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada, a seguito
della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione.
Anche dopo la sentenza di questa Corte n. 24 del 2019 - che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabiliva
l'applicabilita' delle misure di prevenzione a «coloro che debbano
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a
traffici delittuosi» - le categorie dei destinatari delle misure in
questione, elencate nello stesso art. 4 (e progressivamente
incrementate dalla legislazione successiva), restano assai variegate
ed eterogenee, al punto che non e' agevole identificarne un
denominatore comune.
Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione
soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti
gravita' - che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come
quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno
intenso pericolo sociale - ovvero anche «coloro che per la condotta
ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attivita' delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del
2011).
E tale diversita' delle fattispecie, che rilevano come indice di
pericolosita' sociale, coerentemente si riflette, sul piano
giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella
differente modulabilita' della misura di prevenzione adottata dal
Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011).
Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del
meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada,
che ricollega in via automatica a tale varieta' e diversa gravita' di
ipotesi di pericolosita' sociale, l'identico effetto di revoca
prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo,
suscettibile, per di piu', di innescare un corto circuito all'interno
dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia
funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della
misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art.
8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Per il vulnus che ne deriva all'art. 3 Cost. (assorbita restando
ogni altra censura), la disposizione denunciata va, pertanto,
dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone
che il prefetto «provvede» - invece che «puo' provvedere» - alla
revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti
alle misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. n. 159 del
2011.
Il carattere non piu' automatico e vincolato del provvedimento
prefettizio, che ne consegue, e' destinato a dispiegarsi non gia',
ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosita' del soggetto
destinatario della misura di prevenzione, bensi' su quello di una
verifica di necessita'/opportunita', o meno, della revoca della
patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica
misura di prevenzione cui nel caso concreto e' sottoposto il suo
titolare. E cio', come detto, anche al fine di non contraddire
l'eventuale finalita', di inserimento del soggetto nel circuito
lavorativo, che la misura stessa si proponga.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b),
della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di
sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella
parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «puo'
provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei
soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285
del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal
Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti di
coloro che siano sottoposti a misura di prevenzione - Carattere
automatico e vincolato del provvedimento prefettizio - Violazione
dei principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
art. 120, comma 2, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera
a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 19,
comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 e
dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59.
- Costituzione, artt. 3, 4, 16 e 35.
(GU n.23 del 3-6-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano
PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 120, commi 2
e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica) e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere
a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia
di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), promossi
dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con ordinanza
del 27 maggio 2019, dal Tribunale ordinario di Cagliari con ordinanza
del 15 maggio 2019 e dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria con
due ordinanze del 12 e del 15 novembre 2019, iscritte,
rispettivamente, ai numeri 144 e 243 del registro ordinanze 2019 e ai
numeri 30 e 31 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 2019 e numeri 3 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2020.
Visto l'atto di costituzione di R. B.;
uditi il Giudice relatore Mario Rosario Morelli, l'avvocato
Alessandro Lucchetti per R. B., nell'udienza pubblica del 5 maggio
2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del
20 aprile 2020, punto 1), lettera d), in collegamento da remoto, su
richiesta dell'avvocato Alessandro Lucchetti pervenuta in data 24
aprile 2020 e nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta, ai
sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020,
punto 1), lettera a);
deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.
Ritenuto in fatto
1.- Nel corso di un giudizio promosso avverso un provvedimento
prefettizio di revoca della patente di guida, adottato in conseguenza
della irrogazione al ricorrente della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale, l'adito Tribunale amministrativo regionale per
le Marche ha sollevato, con l'ordinanza iscritta al n. 144 del reg.
ord. 2019, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della
Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» -
invece che «puo' provvedere» - alla revoca della patente nei
confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di
prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Secondo il rimettente, l'automatismo della revoca prefettizia del
titolo di abilitazione alla guida nei confronti dei soggetti
sottoposti a misure di prevenzione, contrasterebbe con i parametri
evocati, potendo «impedire di fatto all'interessato di svolgere
attivita' lavorativa lecita per tutto il periodo in cui egli e'
sottoposto alla sorveglianza speciale (il che rende la misura ancora
piu' gravosa di quanto abbia inteso configurarla il giudice penale)».
2.- In altro giudizio, di analogo contenuto, il Tribunale
ordinario di Cagliari, con l'ordinanza iscritta al n. 243 del reg.
ord. 2019, ha sollevato, a sua volta, sostanzialmente identica
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod.
strada, per «contrasto con i principi di eguaglianza,
proporzionalita' e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nella
parte in cui stabilisce che la misura di prevenzione comporta in
automatico, per qualsiasi soggetto e per qualsiasi ipotesi, il venir
meno dei "requisiti morali" richiesti dalla legge per il possesso del
titolo di guida» e per «sproporzionalita' ed irragionevolezza,
nonche' [...] disparita' di trattamento, comportando una forte
limitazione della liberta' di circolazione, con conseguente lesione
del diritto al lavoro dei destinatari delle misure di prevenzione, in
contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione».
3.- Anche il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con due
successive ordinanze, di identico contenuto (iscritte ai numeri 30 e
31 del reg. ord. 2020) - emesse in altrettanti procedimenti di
opposizione a provvedimenti prefettizi di revoca della patente di
guida, adottati nei confronti dei rispettivi ricorrenti in ragione
della loro sottoposizione alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale - ha sollevato la medesima questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, «per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
che il prefetto "provvede" - invece che "puo' provvedere" - alla
revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono
stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n.
159/2011».
3.1.- Nelle due ultime citate ordinanze, il Tribunale ordinario
di Reggio Calabria revoca in dubbio la legittimita' costituzionale
anche del comma 3 del predetto art. 120 «nella parte in cui prevede
[...] che "La persona destinataria del provvedimento di revoca non
puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi
almeno tre anni" anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello
scadere dei tre anni, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo
della cessazione dello stato di pericolosita' del medesimo soggetto»,
per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
4.- In nessuno dei giudizi costituzionali relativi alle quattro
riferite ordinanze e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Solo nel primo giudizio si e' costituita la parte ricorrente nel
processo a quo, per svolgere argomentazioni adesive alla
prospettazione del Tribunale amministrativo regionale rimettente, ad
ulteriore conforto della quale ha richiamato - in memoria - la
recente sentenza di questa Corte n. 57 del 2020, nella parte in cui
(al punto 7.2 del Considerato in diritto) fa riferimento alla
«impossibilita' di esercitare in sede amministrativa i poteri
previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art.
67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, e cioe' l'esclusione da
parte del giudice delle decadenze e dei divieti previsti, nel caso in
cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia».
La difesa di detta parte ha chiesto di decidere la causa in
udienza pubblica con le modalita' "da remoto" previste dal decreto
della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, recante misure per
l'emergenza da Covid-19.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, il
Tribunale ordinario di Cagliari e il Tribunale ordinario di Reggio
Calabria - con le quattro ordinanze indicate in epigrafe che, per
l'identita' del petitum, in parte qua, possono riunirsi per essere
congiuntamente esaminate e decise - sollevano, in riferimento
all'art. 3 e (i primi due rimettenti anche) agli artt. 4, 16 e 35
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma
52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica), e come modificato dell'art. 19, comma
2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni
in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida),
nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che
«puo' provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti
dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
1.1.- Il Tribunale ordinario di Reggio Calabria solleva ulteriore
questione di legittimita' costituzionale del comma 3, del predetto
art. 120, cod. strada, prospettandone il contrasto con gli artt. 3 e
27 Cost., «nella parte in cui prevede [...] che "La persona
destinataria del provvedimento di revoca non puo' conseguire una
nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni" anche
nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere dei tre anni, un
provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione dello
stato di pericolosita' del medesimo soggetto».
2.- Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilita' della
questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per le
Marche.
Detto giudice non ignora la consolidata giurisprudenza della
Corte di cassazione - citata anche da questa Corte nella sentenza n.
22 del 2018 - per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120
cod. strada, in quanto incidenti su diritti soggettivi e non inerenti
a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono
riservati alla cognizione del giudice ordinario.
Ma - richiamando quanto al riguardo gia' rilevato nella
precedente ordinanza dello stesso TAR Marche (che ha dato luogo alla
sentenza di questa Corte n. 24 del 2020: su cui infra, punto 4.2.),
nella quale si prospetta che l'auspicata discrezionalita' del
provvedimento di revoca della patente possa rendere la posizione
soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo - il rimettente
fornisce, con cio', una non implausibile, ancorche' opinabile,
motivazione, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione
del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente
insussistente.
3.- In via ancora preliminare, va dichiarata la manifesta
inammissibilita', per irrilevanza, della (seconda) questione
sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto il
comma 3 dell'art. 120 cod. strada.
E cio' in quanto i giudizi a quibus hanno ad oggetto non un
provvedimento di diniego del rilascio di «una nuova patente di guida»
prima del decorso del triennio da detta norma previsto, bensi', a
monte, un provvedimento di revoca della patente adottato nei
confronti del soggetto che ne era in precedenza titolare, in ragione
della sua sottoposizione a misura di prevenzione. Fattispecie,
quest'ultima, cui unicamente, appunto, si rivolgono le censure dei
ricorrenti per il profilo dell'automatismo di detta revoca.
4.- Cio' premesso, la questione e' fondata.
4.1.- Il novellato art. 120 cod. strada, sotto la rubrica
«Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di
cui all'articolo 116», nel suo comma 1, menziona, tra i soggetti che
«[n]on possono conseguire la patente di guida» anche «coloro che sono
o sono stati sottoposti [...] alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423», recante «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralita'» (legge poi abrogata dall'art. 120, comma
1, lettera a) del gia' citato d.lgs. n. 159 del 2011, che ha
disciplinato ex novo le misure di prevenzione).
E dispone, al comma 2, che «se le condizioni soggettive indicate
al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in
data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della
patente di guida».
4.2.- Il comma 2 della suddetta disposizione e' gia' stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 22 del
2018, «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per
reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che
intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di
guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "puo'
provvedere" - alla revoca della patente».
Cio' in base alla considerazione che «[l]a disposizione
denunciata - sul presupposto di una indifferenziata valutazione di
sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo
di abilitazione alla guida - ricollega, infatti, in via automatica,
il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varieta' di
fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneita', atteso che la
condanna, cui la norma fa riferimento, puo' riguardare reati di
diversa, se non addirittura di lieve, entita'». E anche in
considerazione della contraddizione insita nel fatto che «- agli
effetti dell'adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che
pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico,
incidono in senso identicamente negativo sulla titolarita' della
patente) - mentre il giudice penale ha la "facolta'" di disporre, ove
lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto invece ha
il "dovere" di disporne la revoca».
4.3.- Con la successiva sentenza n. 24 del 2020, lo stesso comma
2 dell'art. 120 cod. strada e' stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo «nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" -
invece che "puo' provvedere" - alla revoca della patente di guida nei
confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
personale».
Anche in questo caso l'automatismo della revoca della patente, da
parte del prefetto, e' stato, infatti, ritenuto contrario a principi
di eguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza, attesa la varieta'
(per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza
irrogabili, oltreche' contradditorio rispetto al potere riconosciuto
al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di
sicurezza, "puo'" consentire al soggetto che vi e' sottoposto di
continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della
patente di guida.
5.- Ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze n. 22
del 2018 e n. 24 del 2020 ricorrono con riguardo all'automatismo
della revoca, in via amministrativa, della patente di guida,
prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada, a seguito
della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione.
Anche dopo la sentenza di questa Corte n. 24 del 2019 - che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabiliva
l'applicabilita' delle misure di prevenzione a «coloro che debbano
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a
traffici delittuosi» - le categorie dei destinatari delle misure in
questione, elencate nello stesso art. 4 (e progressivamente
incrementate dalla legislazione successiva), restano assai variegate
ed eterogenee, al punto che non e' agevole identificarne un
denominatore comune.
Possono essere, infatti, sottoposti a misure di prevenzione
soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti
gravita' - che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come
quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno
intenso pericolo sociale - ovvero anche «coloro che per la condotta
ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attivita' delittuose» (art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del
2011).
E tale diversita' delle fattispecie, che rilevano come indice di
pericolosita' sociale, coerentemente si riflette, sul piano
giudiziario, nella diversa durata (da uno a cinque anni) e nella
differente modulabilita' della misura di prevenzione adottata dal
Tribunale (artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011).
Dal che, anche riguardo a tali misure, l'irragionevolezza del
meccanismo, previsto dal censurato art. 120, comma 2, cod. strada,
che ricollega in via automatica a tale varieta' e diversa gravita' di
ipotesi di pericolosita' sociale, l'identico effetto di revoca
prefettizia della patente di guida. Effetto, quest'ultimo,
suscettibile, per di piu', di innescare un corto circuito all'interno
dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia
funzionale alla «ricerca di un lavoro» che al destinatario della
misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art.
8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Per il vulnus che ne deriva all'art. 3 Cost. (assorbita restando
ogni altra censura), la disposizione denunciata va, pertanto,
dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui dispone
che il prefetto «provvede» - invece che «puo' provvedere» - alla
revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti
alle misure di prevenzione personale di cui al d.lgs. n. 159 del
2011.
Il carattere non piu' automatico e vincolato del provvedimento
prefettizio, che ne consegue, e' destinato a dispiegarsi non gia',
ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosita' del soggetto
destinatario della misura di prevenzione, bensi' su quello di una
verifica di necessita'/opportunita', o meno, della revoca della
patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica
misura di prevenzione cui nel caso concreto e' sottoposto il suo
titolare. E cio', come detto, anche al fine di non contraddire
l'eventuale finalita', di inserimento del soggetto nel circuito
lavorativo, che la misura stessa si proponga.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 120, comma
2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b),
della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di
sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive
2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella
parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «puo'
provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei
soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285
del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal
Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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