MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 luglio 2020
Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie,
esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (20A03826)
(GU n.183 del 22-7-2020)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante
«Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio
degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico
destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di
interesse storico culturale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n.
418, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio
per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a
biblioteche ed archivi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di
concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante
«Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli
edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni
e mostre»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192
del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo
indipendente di valutazione della performance»;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per edifici sottoposti a tutela
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui
all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova
realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle
attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno
20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1995, n. 418.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo il numero «71;» e' aggiunto il seguente: «72,
limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi;».
2. All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente « e) 72,
limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi.».
3. All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti: «t) Regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le "Norme per l'esecuzione,
il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di
interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie,
collezioni e oggetti di interesse storico culturale"; u) decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il
Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il "Regolamento
concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e
artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; v)
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418,
recante il "Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio
per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a
biblioteche ed archivi."».
4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il
seguente capitolo «V.10 - Musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi», contenente le norme tecniche di prevenzione
incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e
archivi, di cui all'art. 1.
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2020
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini
Allegato 1 (art. 1)
REGOLE TECNICHE VERTICALI
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi in edifici tutelati
Campo di applicazione .....................................
Definizioni ...............................................
Classificazioni ...........................................
Valutazione del rischio di incendio .......................
Strategia antincendio .....................................
Reazione al fuoco
Resistenza al fuoco
Compartimentazione
Esodo
Gestione della sicurezza antincendio
Controllo dell'incendio
Rivelazione ed allarme
Controllo di fumi e calore
Sicurezza impianti tecnologici
V.10.1 - Campo di applicazione
1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di
prevenzione incendi riguardanti gli edifici sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi.
V.10.2 - Definizioni
1. Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle
disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
Nota: Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali
arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti,
...).
2. Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di
educazione e di studio.
3. Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati
permanentemente all'esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed
opere d'arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
4. Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e
conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni,
comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
5. Archivio: struttura permanente che raccoglie, inventaria e
conserva documenti originali d'interesse storico e ne assicura la
consultazione per finalita' di studio e di ricerca.
6. Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico
adibito a contenere beni tutelati.
Nota: dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse
le attivita' temporanee collocate in opere da costruzione non
permanentemente dedicate alle attivita' di cui al paragrafo V.10.1,
per le quali la presente RTV puo' comunque costituire un utile
riferimento.
V.10.3 - Classificazioni
1. Ai fini della presente regola tecnica, le aree
dell'attivita' sono classificate come segue:
TA: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive,
sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi;
Nota: Ad esempio: biglietteria, guardaroba, bookshop,
caffetteria, sala fotocopie ...
TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi,
di superficie > 200 m²;
TM: depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di
incendio specifico qf > 600 MJ/m²;
TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele
pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini
dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio
specifico qf > 1200 MJ/m²;
Nota: Ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie
...
TK2: deposito beni tutelati;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
Nota: Ad esempio: sala conferenze, sala didattica...
TT: locali in cui siano presenti quantita' significative di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti
ai fini della sicurezza antincendio;
Nota: Ad esempio: centri elaborazione dati, sala server,
cabine elettriche ...
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili
al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso.
Nota: Ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti ...
2. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1)
almeno le seguenti aree: aree TK1.
V.10.4 - Valutazione del rischio di incendio
1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere
effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2;
2. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia
di cui al capitolo G.3.
V.10.5 - Strategia antincendio
1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della
regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione
secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al
successivo comma 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in
merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre
regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni
complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai
corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
V.10.5.1 - Reazione al fuoco
1. Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi,
atri, filtri, ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali
appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo
S.1).
2. Non e' richiesta la verifica dei requisiti di reazione al
fuoco dei beni tutelati ivi compresi i beni costituenti arredo
storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).
V.10.5.2 - Resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo
S.2) non puo' essere inferiore a quanto previsto in tabella V.10-1.
===========================================
| Quota di piano dei | |
| compartimenti | Classe |
+===========================+=============+
| > -1 m | 30 |
+---------------------------+-------------+
| ≤ -1 m | 60 |
+---------------------------+-------------+
Tabella V.10-1: Classe di resistenza al fuoco
2. Per le aree TA, TC, TO, ove la natura di bene tutelato non
renda possibile l'adeguamento o la determinazione della classe di
resistenza al fuoco richiesta, devono essere adottati tutti i
seguenti requisiti aggiuntivi:
a) valore di qf,d < 200 MJ/m², calcolato escludendo gli
elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati;
b) sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello
di prestazione III.
V.10.5.3 - Compartimentazione
1. Le aree di tipo TA e TO non devono essere ubicate a quota <
-5 m.
2. Le aree dell'attivita' devono avere le caratteristiche di
compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.10-2.
===================================
| Area | Requisiti aggiuntivi |
+=========+=======================+
| TA, TC, | Nessun requisito |
| TO | aggiuntivo |
+---------+-----------------------+
| TM, TT, | |
|TK1, TK2 | Di tipo protetto |
+---------+-----------------------+
| | Secondo le risultanze |
| | della valutazione del |
| TZ | rischio |
+---------+-----------------------+
Tabella V.10-2: Compartimentazione
3. Per le particolari caratteristiche costruttive e
architettoniche proprie degli edifici tutelati, la quota 12 m dei
piani del paragrafo S.3.6.2 per la compartimentazione multipiano e'
riferibile a 18 m.
4. Sono ammesse comunicazioni tra le attivita' di cui al
paragrafo V.10.1 e altre attivita' civili (capitolo S.3), anche se
afferenti a responsabili diversi pur in assenza di necessita'
funzionale. Nel caso in cui tali comunicazioni avvengano tramite un
sistema di esodo comune, i compartimenti dovranno essere:
a) di tipo protetto per attivita' con profili di rischio
Rvita A1, A2, B1 o B2;
b) a prova di fumo in tutti gli altri casi.
V.10.5.4 - Esodo
1. Sono ammesse le soluzioni conformi (capitolo S.4) di cui
alla tabella V.10-3 alle seguenti condizioni aggiuntive:
a) nelle vie di esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi,
atri, filtri ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali
appartenenti al gruppo GM0 o GM1 di reazione al fuoco, fatto salvo
quanto previsto al comma 2 del paragrafo V.10.5.1;
b) la porzione di impianto di illuminazione di sicurezza in
corrispondenza delle criticita' sia progettato per garantire il
doppio dell'illuminamento minimo previsto dalla norma UNI EN 1838;
c) siano previste specifiche misure gestionali (capitolo
S.5).
Nota: Ad esempio: informazione a tutti gli occupanti,
segnaletica, opuscoli, applicazioni per smartphone, tablet e
similari, planimetrie, ...
===========================
|Altezze ≥ 1,8 m lungo le |
| vie d'esodo |
+=========================+
|Tutte le combinazioni di |
|alzata e pedata dei |
|gradini delle scale |
|previste nel capitolo |
|S.4 |
+-------------------------+
|Variazioni di alzata e |
|pedata dei gradini nella |
|medesima rampa |
+-------------------------+
|Larghezza minima ≥ 800 mm|
|per ciascun percorso |
|delle vie di esodo |
|orizzontali o verticali |
|[1] |
+-------------------------+
| [1] Le larghezze |
|minime per le vie d'esodo|
|orizzontali < 800 mm |
|della tabella S.4-28 |
|(capitolo S.4) possono |
|essere applicate ai |
|varchi da ambiti serviti |
|con i criteri previsti. |
+-------------------------+
Tabella V.10-3: Soluzioni conformi per l'esodo
2. Lungo le vie d'esodo, sono ammesse porte anche non
facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti
a condizione che siano mantenute costantemente aperte durante
l'esercizio dell'attivita'.
3. L'affollamento massimo complessivo degli ambiti serviti dal
corridoio cieco in relazione ai profili di rischio Rvita B1, B2 o B3
puo' essere raddoppiato se si adotta il sistema di gestione della
sicurezza antincendio (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
Nota: La massima lunghezza Lcc del corridoio cieco e' quella
prevista nel capitolo S.4.
V.10.5.5 - Gestione della sicurezza antincendio
1. Ad integrazione delle soluzioni conformi relative ai livelli
di prestazione previsti, deve essere attuato quanto riportato nella
tabella V.10-4.
2. Qualora il centro di gestione delle emergenze (capitolo S.4)
non possa garantire il rispetto dei requisiti di accesso previsti, le
dotazioni (es. planimetrie, schemi funzionali di impianti, strumenti
di comunicazione, controllo degli impianti di protezione attiva,...)
devono essere duplicate in un compartimento distinto.
3. Le attivita' di cui al paragrafo V.10.1 con sistemi d'esodo
comuni rispetto ad altre attivita' (capitolo S.3) devono adottare la
GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
4. I sottotetti (aree TZ) devono essere mantenuti liberi da
materiali di ogni genere.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella V.10-4: requisiti aggiuntivi per la GSA
V.10.5.5.1 Piano di limitazione dei danni
1. Il responsabile dell'attivita' deve predisporre il piano di
limitazione dei danni.
2. Il piano di limitazione danni contiene misure e procedure
per la salvaguardia dell'edificio e dei beni tutelati in esso
presenti, da mettere in atto in caso di incendio.
3. Il piano di limitazione dei danni deve individuare:
a. i soggetti, adeguatamente formati, incaricati
dell'attuazione delle procedure in esso contenute;
b. la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni
tutelati presenti;
c. le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove
possibile, anche le priorita' di evacuazione e specifici
provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di
ricovero;
d. gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso
di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di
sicurezza e di conservazione degli stessi;
e. le procedure per la protezione in loco dei beni
inamovibili o difficilmente spostabili;
Nota: Ad esempio: copertura con materiali di protezione,
puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge
...
f. le eventuali restrizioni nell'utilizzo di sostanze
estinguenti.
Nota: Ad esempio: zone in cui e' necessario evitare o
limitare l'uso di acqua per minimizzare i danni ai beni tutelati in
esso contenuti ...
V.10.5.6 - Controllo dell'incendio
1. Il valore del carico di incendio specifico qf da impiegare
per i criteri di attribuzione generalmente accettati dei livelli di
prestazione del capitolo S.6, puo' non tenere conto del contributo
degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati
presenti.
2. Nelle attivita' con superficie lorda > 400 m² deve essere
attribuito almeno il livello di prestazione IV per la misura
antincendio controllo dell'incendio (capitolo S.6) nelle seguenti
aree:
a) TK1;
b) TK2, limitatamente ai depositi di beni tutelati
combustibili;
c) TZ, limitatamente ai sottotetti con struttura portante
combustibile che non costituiscono compartimento autonomo.
3. La scelta degli agenti estinguenti deve essere effettuata
secondo quanto previsto al capitolo S.6 tenendo in considerazione
anche la compatibilita' degli stessi con i beni tutelati presenti.
V.10.5.7 - Rivelazione ed allarme
1. L'attivita' deve essere dotata di misure di rivelazione ed
allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.
Nota: le funzioni secondarie dovranno essere realizzate se
pertinenti e secondo le risultanze della valutazione del rischio;
V.10.5.8 - Controllo di fumi e calore
1. Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento
(capitolo S.8) il valore del carico di incendio specifico qf puo' non
tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti
combustibili e dei beni tutelati presenti.
V.10.5.9 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
1. I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e
condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono
essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.
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