MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 luglio 2020, n. 79
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10
agosto 2017, n. 130, concernente le modalita' per l'ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi
dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368. (20G00098)
(GU n.184 del 23-7-2020)
Vigente al: 24-7-2020
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare,
l'articolo 19, comma 12;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare,
l'articolo 2, comma 433;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,
l'articolo 102;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e, in particolare,
l'articolo 237, comma 3, ai sensi del quale si prevede che «Al
concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n.
130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208,
possono partecipare i candidati che si laureano in medicina e
chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di
esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio
delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
agosto 2017, n. 130.»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio
2015, n. 68;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante «Regolamento
concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130 del 2017
al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dal
richiamato articolo 237, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020,
nonche' di semplificare ulteriormente le modalita' di ammissione dei
medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche
delle procedure di scorrimento delle graduatorie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020;
Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209, della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 412 del 13
luglio 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante
Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo
36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole «Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), le parole «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e
chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non
sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi
dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina
generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, puo'
partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione
universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine
del corso di formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al
corso stesso, interrompendolo anticipatamente.»;
d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso
ciascuna scuola,» sono soppresse;
e) all'articolo 2, comma 1, le parole «la possibilita' di
scegliere almeno tre tipologie di scuola da potere indicare» sono
sostituite dalle seguenti: «la massima possibilita' di scelta,»;
f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo, le parole «per
ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse.
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 luglio 2020
Il Ministro: Manfredi
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1638
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