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giovedì 23 luglio 2020

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 20 luglio 2020, n. 79 Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (20G00098) (GU n.184 del 23-7-2020) Vigente al: 24-7-2020



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 luglio 2020, n. 79
Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto  10
agosto 2017, n. 130, concernente le modalita'  per  l'ammissione  dei
medici  alle  scuole  di  specializzazione  in  medicina,  ai   sensi
dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368. (20G00098)
(GU n.184 del 23-7-2020)
  Vigente al: 24-7-2020 



                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
  Vista la  legge  28  dicembre  2001,  n.  448  e,  in  particolare,
l'articolo 19, comma 12;
  Vista la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 433;
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
  Visto il  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in  particolare,
l'articolo 102;
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34  e,  in  particolare,
l'articolo 237, comma 3, ai  sensi  del  quale  si  prevede  che  «Al
concorso  di  cui   all'articolo   2   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017,  n.
130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre  2017,  n.  208,
possono partecipare  i  candidati  che  si  laureano  in  medicina  e
chirurgia in tempo utile per la  partecipazione  alla  prova  d'esame
secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo,  a  pena  di
esclusione,  di   conseguire   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di medico chirurgo entro il termine fissato per  l'inizio
delle  attivita'  didattiche  delle   scuole.   Conseguentemente   e'
soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
agosto 2017, n. 130.»;
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro  della  salute  4  febbraio
2015, n. 68;
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della  ricerca  10  agosto  2017,  n.   130,   recante   «Regolamento
concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle  scuole  di
specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
  Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130  del  2017
al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni  introdotte  dal
richiamato articolo 237, comma 3, del decreto-legge n. 34  del  2020,
nonche' di semplificare ulteriormente le modalita' di ammissione  dei
medici alle scuole di specializzazione ed accelerare  le  tempistiche
delle procedure di scorrimento delle graduatorie;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per  gli
atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020;
  Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209,  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e
legislativi, di risposta alla  comunicazione  prot.  n.  412  del  13
luglio 2020, trasmessa al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto  2017,  n.  130,  recante
  Regolamento concernente le modalita' per  l'ammissione  dei  medici
  alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo
  36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  le  parole  «Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
    b) all'articolo 1, comma 2,  lettera  d),  le  parole  «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
    c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione  al  concorso
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237,  comma  3,  del
decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34;  ai  laureati  in  medicina  e
chirurgia che alla data di partecipazione alla  prova  di  esame  non
sono  ancora  abilitati  alla  professione  di  medico  chirurgo   si
applicano, altresi', le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma
433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai  sensi
dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  il
medico che si iscrive ai corsi di formazione  specifica  in  medicina
generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368,  puo'
partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione
universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine
del corso di formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al
corso stesso, interrompendolo anticipatamente.»;
    d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso
ciascuna scuola,» sono soppresse;
    e) all'articolo  2,  comma  1,  le  parole  «la  possibilita'  di
scegliere almeno tre tipologie di scuola  da  potere  indicare»  sono
sostituite dalle seguenti: «la massima possibilita' di scelta,»;
    f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo,  le  parole  «per
ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse.
                               Art. 2


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 20 luglio 2020

                                                Il Ministro: Manfredi


Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1638 

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